Arianna Maceratini
Ricercatrice in Filosofia del diritto dell’Università degli Studi di Macerata.
Il contributo esplora le implicazioni tra patrimonio culturale, sostenibilità, nelle diverse declinazioni, e tecnologie digitali, approfondendo le sfide legate all’equità e all’accesso digitale.
This paper explores the implications of cultural heritage, sustainability, in its various forms, and digital technologies, delving into the challenges of equity and digital access.
Sommario: 1. Patrimonio culturale e sostenibilità nell’era digitale. – 2. Tecnologie digitali e sostenibilità ambientale nella gestione del patrimonio culturale: prospettive critiche e questioni aperte. – 3. Equità, cultura e tecnologia: i nodi dell’accesso al digitale. – 4. Verso un patrimonio culturale partecipato e sostenibile.
1.Il patrimonio culturale esprime la memoria viva di una comunità[1] e riveste un ruolo cruciale nella costruzione dell’identità individuale e nella promozione di uno sviluppo sostenibile[2]. Tali tratti distintivi, posti in risalto nel Codice dei beni culturali e del paesaggio[3], conducono ad una considerazione del patrimonio culturale capace di oltrepassare una visione principalmente economica, per riconoscerlo come espressione profonda dell’esperienza umana, dotata di una peculiare funzione educativa e di un ruolo specifico nell’accrescimento del benessere, individuale e collettivo. In questo quadro, le tecnologie digitali, nell’offrire innovativi strumenti di indagine e di fruizione del patrimonio culturale, trasformano il rapporto con lo stesso, superando i tradizionali riferimenti temporali e dando forma a uno spazio delocalizzato, nel quale l’analogico e il digitale si intrecciano, con il delineare una dimensione online[4] dell’esistenza: tale condizione, efficacemente espressa dal neologismo phygital[5], descrive uno scenario nel quale il patrimonio culturale indica “un continuum inscindibile di elementi materiali e immateriali estesi e connessi nel tempo e nello spazio”[6], tali da ridefinirne le modalità di accesso, di partecipazione e di condivisione[7].
Può essere utile introdurre, quindi, alcune coordinate definitorie che tratteggiano una visione evolutiva del patrimonio culturale, a partire dalla Convenzione UNESCO sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale (1972), nella quale esso è indicato come l’insieme degli artefatti fisici e degli attributi immateriali appartenenti ad un gruppo o ad una società, ereditati dalle generazioni passate, mantenuti nel presente e trasmessi a beneficio delle future generazioni[8]. Di rilievo è anche la Raccomandazione No. R (98) 5 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa agli Stati membri[9], dove il patrimonio culturale è inteso come “ogni testimonianza materiale e immateriale dell’opera dell’uomo e ogni traccia delle attività umane nell’ambiente naturale”, con il porre attenzione, anche in un’ottica di tutela normativa, non solo ai singoli beni, ma al loro insieme e al contesto, incluso il paesaggio laddove l’azione umana si combina alla natura. In modo significativo, il patrimonio culturale viene, poi, definito dalla Convenzione di Faro del Consiglio d’Europa (2005)[10] quale “insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione”, mettendo in luce un concetto riferito ai significati, agli usi e ai valori attribuitigli dalla comunità, inclusivamente intesa, sotto il profilo spaziale e diacronico[11], e comprendente “tutti gli aspetti dell’ambiente che sono il risultato dell’interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi”.
Una significativa definizione del patrimonio culturale, nella componente immateriale, si rinviene nella Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio immateriale (2003)[12], documento rilevante nel superare un’idea del patrimonio prevalentemente legata alla fisicità dei beni[13], per delinearne una visione sistemica di valore trasmesso e ricreato attraverso le generazioni, tale da consentire il riconoscimento di “singoli, gruppi e comunità”. Nella medesima linea interpretativa, una prima definizione del patrimonio culturale digitale, nel duplice significato di nativo digitale e di prodotto o servizio derivato da processi di digitalizzazione, si può ricavare dallaCarta per la conservazione del patrimonio digitale dell’Assemblea generale UNESCO (2003)[14] dove è descritto come un “insieme di risorse insostituibili di conoscenza ed espressione umana”, create in digitale o convertite in digitale a partire da risorse analogiche, un repertorio in espansione, dipendente e inevitabilmente “inseguito” dall’innovazione tecnologica[15]. A tal proposito, nel contesto europeo[16], sul riconoscimento giuridico del patrimonio digitale, si è proceduto con diversi interventi che hanno condotto ad una sua formale ammissione nelle Conclusioni del Consiglio europeo(2014) [17] dove, in una visione strutturata delle strategie di accesso e di partecipazione al patrimonio culturale, nel descrivere quest’ultimo come parte integrante delle risorse ereditate dal passato[18] e come fondamentale risorsa strategica, vengono menzionate le sue diverse connotazioni, fisiche e digitali, tangibili e intangibili. Le molteplici problematiche concernenti la digitalizzazione del patrimonio – dall’accessibilità dei contenuti[19] al loro riuso, dalla gestione degli aspetti organizzativi, manageriali e creativi all’impatto nella formazione, nel territorio e nel turismo – descrivono un vero e proprio ecosistema[20], un contesto complesso nel quale si è recentemente inserito, nel nostro Paese, il processo di trasformazione digitale avviato dal Ministero della Cultura con il Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale[21] – Digital Library, previsto dal PNRR[22] – con alcune proposte, tra gli altri temi, sulla raccolta, la gestione dei dati digitali e il potenziamento delle competenze digitali, coniugando la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano alle potenzialità del digitale[23].
Sin da questi primi cenni definitori, si può, dunque, comprendere come la tutela delle dimensioni del patrimonio culturale non possa prescindere dal rispondere a due sfide decisive: la sostenibilità – termine che delinea una “piattaforma semantica” trasversale e interdisciplinare[24] che affonda le proprie radici semantiche nel “sorreggere”[25], mettendo in rilevo, come indicato da Jonas, la responsabilità dell’azione attuale verso le future generazioni[26] – e l’innovazione tecnologica, nell’integrare le più recenti tecnologie digitali nella sua analisi, comunicazione e diffusione[27]. Da tale prospettiva d’indagine, dinamica e di raccordo di diverse competenze, lo stesso patrimonio culturale rappresenta un network concettuale da cui avviare uno sviluppo sociale inclusivo e sostenibile[28], capace di anteporre, come indicato dalla Nussbaum, i valori sociali, culturali ed etici, propri di uno Stato democratico di diritto, al mero profitto economico[29].
La sostenibilità, in particolare, come evidenziato anche dalla recente Dichiarazione di Napoli del G7 Cultura (2024)[30], si profila quale criterio determinante in ambito sociale e culturale, in un contesto segnato da cambiamenti climatici globali, dalla crescente vulnerabilità degli ecosistemi locali[31], da rapida urbanizzazione e da profonde trasformazioni tecnologiche, incognite tali da rendere necessario un impegno condiviso per la protezione e la promozione delle molteplici forme culturali, abbracciando nuovi significati che si riflettono in un accesso equo e inclusivo alle risorse digitali. In tale direzione – come riportato dalla citata Convenzione UNESCO del 2003 e come si evince dall’esame congiunto degli artt. 2, 10 e 11 del Codice dei beni culturali e del paesaggio – emerge una definizione comprensiva del patrimonio culturale che riferisce il bene culturale[32] alla società civile cui pertiene, guardando ad una pluralità di “comunità di pratica” rapportate al territorio[33], con il sostenere processi di coesione sociale, di trasformazione e rigenerazione dei luoghi[34]. Il patrimonio culturale, d’altro canto, trascende ogni cristallizzazione identitaria[35], oltre il “congelamento” delle differenze[36], aprendosi alla solidarietà, alla tolleranza e alla valorizzazione delle espressioni culturali[37], nel guardare alle identità culturali come a “narrazioni controverse e internamente scisse”[38], capaci di riconoscere “l’alterità costitutiva originaria di ogni cultura”[39], esito provvisorio di stratificazioni storiche, di incontri tra differenti tradizioni e influenze[40] che contribuiscono al riconoscimento dell’“umanità dell’altro”[41], in appartenenze molteplici e inclusive. Tale visione è accolta dalla citata Decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’Anno europeo del patrimonio culturale[42], nella proposta di “incoraggiare la condivisione e la valorizzazione del patrimonio culturale dell’Europa quale risorsa condivisa, sensibilizzare alla storia e ai valori comuni e rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo”, descrivendo il patrimonio culturale quale bene comune[43], vivo e in trasformazione[44], una prospettiva adottata anche dalla Commissione europea nella Comunicazione “Per un approccio integrato al patrimonio culturale per l’Europa” COM/2014/0477 final[45], attribuendo al patrimonio culturale, al di là della considerazione degli aspetti proprietari, un valore di condivisione. Ciò evidenzia, nella gestione e nella valorizzazione del patrimonio comune[46], la necessità di una governance partecipata[47], intesa come “vettore di sostenibilità”[48], attraverso modalità collaborative che, tuttavia, non sempre hanno trovato applicazione nella pratica, forse, a causa di una tradizione giuridica nazionale, in materia di beni culturali, fortemente codificata e, talvolta, improntata maggiormente alla tutela piuttosto che alla valorizzazione[49].
2. Come evidenziato dal concetto di “luogo antropologico”, delineato da Augé, posto in contrapposizione all’idea dei “non luoghi” – quali spazi anonimi, spersonalizzanti e privi di riferimenti storici o identitari[50] – il legame tra l’uomo e il territorio si configura come profondo e reciproco, poiché quest’ultimo non solo è in grado di influenzare l’identità dell’individuo, generando quella che viene definita come identità di luogo[51], ma segna profondamente le motivazioni e le modalità dell’azione[52], risultando, a sua volta, trasformato dalla presenza umana[53]. Secondo questa visione, allora, “i luoghi frequentati dagli uomini possono essere percepiti come ‘spazi praticati’ nella misura in cui i frequentatori stessi, incidendo nel quotidiano, a livello individuale e collettivo, la propria esistenza storica nella dimensione spaziale, la rivestono di una pluralità di significati”[54]. Ne deriva l’istaurarsi di una relazione diretta tra patrimonio culturale e sviluppo sostenibile[55] -definito dalle Nazioni Unite come quel tipo di sviluppo capace di “soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni”[56] – che si declina, innanzitutto, sul piano ambientale e si sviluppa nell’idea di un “patrimonio culturale sostenibile”, ovvero, conservabile senza compromettere le risorse naturali e in grado di rappresentare il territorio stesso come “paesaggio culturale”, delineato “dall’opera combinata della natura e dell’uomo”[57], come spazio culturale e, dunque, umano[58]. Le pratiche culturali, infatti, “riescono a restituire ai luoghi fisici come le piazze, i teatri i monumenti, quella funzione di ‘spazio civile’ che permette l’interazione dei cittadini”[59], consentendo il potenziamento delle capabilities volte ad un pieno sviluppo umano[60]. Tali capacità, a loro volta, riflettendosi nel consapevole orientamento del personale percorso di vita, si configurano come una preziosa occasione di formazione permanente[61] e di costruzione di legami sociali capaci di alleviare quella condizione di isolamento esistenziale che è caratteristica della società globale, efficacemente descritta da Bauman[62].
La rilevanza dei processi culturali, in quanto elementi strategici per la conservazione e lo sviluppo del territorio, è indicata, del resto, anche dalla Conferenza delle Nazioni unite di Rio de Janeiro sull’ambiente e lo sviluppo, seguita dalla pubblicazione dell’Agenda 21, ed è confermata dal recente indirizzo europeo, come si evince dall’esame di diversi documenti quali l’European Capitals of Culture (ECoC) – che, nella considerazione di diverse questioni economiche e sociali, investe anche il tema della rigenerazione urbana[63], del turismo, dell’educazione e della formazione – e la Convenzione Europea del Paesaggio del Consiglio d’Europa (2000). Quest’ultima, in particolare, si fa portatrice di una visione estesa del paesaggio inteso non solo come insieme di aree da proteggere, ma come “una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”, evidenziandone il portato di coesione sociale e di crescita culturale[64]. La Risoluzione del Parlamento europeo sull’applicazione della Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale negli Stati dell’Unione europea (2000/2036 (INI)) svolge, poi, una riflessione sul paesaggio mediante un orientamento olistico al patrimonio[65]: in essa, infatti, la richiesta di efficaci interventi di blocco del traffico di artefatti illecitamente rimossi dai siti archeologici si associa ad una visione del patrimonio naturale, architettonico, urbano e rurale inteso come “un tutto inseparabile” che richiede una comune tutela e uno sviluppo sostenibile[66], secondo un’impostazione ripresa dalla citata Dichiarazione di Napoli del G7 Cultura che, oltre ad evidenziare l’urgenza di un approccio olistico alla salvaguardia del patrimonio culturale, sottolinea il ruolo cruciale della partecipazione della società civile e delle popolazioni indigene nei processi di tutela, proponendo una Carta con alcuni spunti di orientamento delle politiche culturali, verso una protezione integrata e inclusiva. La relazione tra beni culturali e sviluppo sostenibile costituisce, altresì, il nucleo della Dichiarazione di Hangzhou (2013), nell’evidenziare come il patrimonio culturale, materiale e immateriale, rappresenti un elemento-chiave per il benessere umano e lo sviluppo sostenibile e come la sua conservazione sia da ritenere parte integrante della gestione ambientale, secondo una visione coerente con le strategie dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (A/RES/70/1 del 21.10.2015), in special modo negli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), sulla protezione e la conservazione dell’ambiente e delle risorse naturali. Va, infine, ricordato come, in Italia, la Carta costituzionale, nel tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione (art. 9), estenda tale garanzia all’ambiente, riconosciuto come bene da proteggere “nell’interesse delle future generazioni”, in un’ottica di rinvio allo sviluppo sostenibile e dotata di una portata concreta in grado di orientare le scelte dei cittadini e della pubblica amministrazione, aprendo ad un’ampia tutela dell’interesse generale[67].
Prende forma, pertanto, un’imprescindibile connessione tra ambiente e patrimonio culturale, in un accostamento che informa tanto il citato Codice dei beni culturali e del paesaggio[68], quanto il Codice dell’ambiente, oltre a rappresentare uno dei criteri individuati dall’UNESCO nella scelta dei siti da proteggere[69]. A questo proposito, va evidenziato, tuttavia, come tale sistema di riconoscimento sia ampiamente posto in questione[70], in quanto ispirato da un certo “ritualismo” che, attraverso le forme della regolamentazione e dell’istituzionalizzazione, anziché favorire pienamente i principi sanciti dalle Carte internazionali dei diritti umani, finisce, spesso, per celare una reale resistenza al loro effettivo accoglimento, rivelando, così, una strutturale incapacità di impedire che gli interessi politici ed economici dei singoli Stati prevalgano sul diritto collettivo dei popoli di preservare e trasmettere i valori e le pratiche legati al proprio patrimonio[71]. Ciò conduce ad un riconoscimento per lo più formale della diversità culturale — in linea con la tradizionale prospettiva del multiculturalismo liberale[72] — ridotto a regolamentazione dell’alterità e a burocratizzazione dell’appartenenza identitaria, dinamiche particolarmente gravi in quei Paesi in cui non esiste alcun riconoscimento ufficiale delle popolazioni indigene[73]. Quest’ultimo tema, che per la sua complessità e ampiezza meriterebbe, senza dubbio, un adeguato spazio di approfondimento, rileva la necessità di un’adeguata garanzia normativa della relazione tra comunità e patrimonio culturale, non circoscritta ad un mero riconoscimento formale della diversità, per promuovere una valorizzazione positiva che tuteli, da un lato, la libertà di condividere alcuni aspetti della propria identità e, dall’altro, il diritto di rifiutarne la condivisione[74], quando ciò sia necessario per preservare culture minoritarie o per ampliare il circuito dell’inclusione culturale[75] garantendo, al tempo stesso, la capacità dei popoli di partecipare, su un piano di uguaglianza e parità, alla definizione di un paesaggio culturale realmente condiviso[76].
La partecipazione della comunità interessata nelle decisioni relative al proprio patrimonio culturale si intreccia, allora, allo spazio fisico, diventando una chiave di accesso alla conoscenza condivisa[77], in una prospettiva che considera la stessa relazione tra beni, materiali e immateriali, come patrimonio culturale, dotato di un valore aggiunto rappresentato dall’unione in sistema[78]. In tal modo, “il problema del riconoscimento e della conservazione di tali beni si intreccia con la necessità della memoria, della comunicazione e della diffusione”[79] e si affianca alla tutela dell’ambiente, all’adozione di pratiche di turismo responsabile, a modalità di gestione condivisa e a strategie di riduzione dell’impatto antropico[80]. La sostenibilità rappresenta, quindi, un parametro fondamentale per un uso responsabile delle risorse che, qui, si esprime nel duplice obiettivo della riduzione dell’impatto ambientale delle attività culturali e della promozione di economie locali legate alla cultura, inuna visione d’insieme che trova una formulazione efficace nel concetto di eco-culture coincidente con una coscienza ambientale radicata nel tessuto culturale e nel territorio, quali elementi fondanti di ogni società[81].
Ciò è particolarmente evidente nel settore del turismo culturale, un ambito nel quale le tecnologie digitali possono svolgere un ruolo primario nella gestione dei flussi turistici, nella rivalutazione del “patrimonio minore” – spesso strettamente connesso a territori meno conosciuti che trovano, nella dimensione digitale, inedite forme di visibilità, di narrazione[82] e di coinvolgimento[83] – e nella delineazione di percorsi personalizzati e interattivi[84]. Le tecnologie digitali e l’intelligenza artificiale hanno, inoltre, messo a disposizione innovativi strumenti di raccolta, di interpretazione e di tutela dei dati digitali[85] che hanno trasformato profondamente l’analisi, la conservazione e la fruizione del patrimonio culturale, soprattutto in presenza di Big Data[86], costituendo un valido supporto nella ricostruzione virtuale dei beni andati perduti, nella conservazione avanzata del patrimonio, in quanto risorsa da trasmettere responsabilmente alle generazioni future[87], e nella conservazione preventiva, con il monitoraggio in tempo reale e la proposta di alcune azioni correttive [88]. In tal modo, “l’ambiente digitale diviene proiezione potenziata e in qualche caso aumentata di realtà spesso inaccessibili, danneggiate dal tempo, parzialmente distrutte o fruibili e accessibili solo in parte”[89], verso forme di interazione con il pubblico che rendono possibile, in molti casi, il fare esperienza dei beni culturali[90], oltre la semplice fruizione, promuovendo la partecipazione[91] e la co-creazione di conoscenza[92], per una progressiva democratizzazione dei processi culturali[93] capace di rafforzare la dimensione formativa del patrimonio con competenze digitali e green[94].
In questa prospettiva, si inserisce l’apporto della citizen science – quale specifica modalità di creazione condivisa della conoscenza mediante un approccio bottom-up – efficace, nell’ambito culturale, nell’offrire importanti opportunità in termini di public engagement enel delineare nuovi percorsi di collaborazione fra cittadini ed esperti nella produzione di una conoscenza partecipata. Tale approccio dimostra, infatti, come termini quali “comunità di patrimonio, eredità culturale e partecipazione non siano solo concetti astratti, ma anche persone, progetti e iniziative che coinvolgono il territorio, anche in chiave sociale”[95] ed assume, nella valorizzazione del patrimonio culturale, una centrale funzione educativa capace di generare titolarità[96] con esperienze inclusive, rivolte a pubblici diversificati, sino alla co-creazione dei contenuti culturali[97]. Queste dinamiche, a livello normativo, oltre ad essere indicate dall’Agenda digitale, sono state poste in evidenza dalla Commissione europea con la Raccomandazione 2021/1970 del 10 novembre 2021, relativa a uno spazio comune europeo di dati per il patrimonio culturale, alla quale si è dato seguito avviando, nel 2022, un dialogo con gli Stati membri finalizzato alla predisposizione di un cloud collaborativo europeo specifico per il patrimonio culturale, nel quadro di Horizon Europe (2021-2027), da realizzarsi mediante un’infrastruttura unitaria e tecnologie avanzate per la digitalizzazione dei manufatti, lo studio delle opere d’arte e la documentazione dei dati. In secondo luogo, il riconoscimento ai cittadini di un ruolo attivo nella costruzione delle basi di conoscenza concernenti il patrimonio culturale[98] attribuisce, di riflesso, maggior significato e rilevanza all’azione delle istituzioni culturali, implementandone l’incisività attraverso un impiego esteso dei sistemi di machine learning[99]e degli open data – fondamentali elementi dei modelli di governo democratico[100] – riutilizzabili in un’ottica di interoperabilità e di sostenibilità[101].
Pur riconoscendo le potenzialità emerse, permangono, tuttavia, ostacoli significativi connessi all’uso delle tecnologie digitali tra i quali, innanzitutto, il divario tra la rapidità dell’evoluzione tecnologica e la lentezza dell’adeguamento normativo che spesso fatica a stare al passo con le trasformazioni digitali in atto. Molteplici sono, poi, le questioni etiche sollevate dall’impiego dell’intelligenza artificiale, come la trasparenza e la responsabilità degli algoritmi[102], e numerose le criticità riguardanti la raccolta, l’utilizzo, la diffusione e la conservazione dei dati digitali, considerato anche come una digitalizzazione, davvero sostenibile, del patrimonio culturale dovrebbe rispondere concretamente alle esigenze di conservazione a lungo termine dei dati digitali da cui dipendono la durabilità e l’accessibilità delle risorse digitali nel tempo, una sfida complessa, al tempo stesso tecnica e culturale. Da ultimo, certamente non per importanza, va considerato il forte impatto ambientale dell’IA e la necessità di un suo impiego nel modo più sostenibile, con l’adozione di tecnologie e pratiche capaci di ridurre l’impatto ambientale, sociale ed economico[103],incognite alle quali si aggiungono i rischi sulla sicurezza informatica e derivanti da possibili usi distopici dei modelli applicativi, questioni sistemiche che rendono imprescindibile una governance multilivello e collaborativa, davvero capace di garantire la sicurezza della Rete[104].
3.“Natura e storia formano diverse unità di paesaggio: naturale, agrario, urbano, ciascuna caratterizzata da genesi, caratteri, significati culturali, utilizzazioni, problemi differenti, ma tutte percepibili fisicamente tenendo conto di quell’intreccio continuo che concorre a formare l’identità dei luoghi”[105]. La relazione tra comunità e territorio, e tra società e ambiente, offre una visione integrata in cui la biodiversità si connette alla diversità culturale, secondo un approccio di tipo ecosistemico[106]. Strettamente correlata allo sviluppo sostenibile è, dunque, l’idea di una sostenibilità della cultura – termine etimologicamente riferibile al latino colere, associato ad attività di conservazione, cura e coltivazione[107] – comprendente “le pratiche e i medi culturali attraverso cui la cultura si attualizza, diventa realtà; e le manifestazioni visibili e gli artefatti delle pratiche culturali”[108]. Emergono, in tal senso, gli effetti positivi di uno sviluppo culturale basato sui principi della democrazia, della tolleranza, della giustizia e della libertà[109], in grado di stimolare la coesione sociale, il benessere, persino la salute[110] e in ciò va evidenziato il ruolo delle tecnologie digitali nell’aver contribuito ad una diffusione globale del patrimonio culturale, consentendo anche ad utenti con particolari difficoltà, grazie a interfacce inclusive e contenuti adattati, di accedere più facilmente alle esperienze culturali, sebbene la fruizione digitale non possa completamente sostituire l’esperienza diretta, fisica e sensoriale, con il patrimonio, conservando il reale contatto con l’opera d’arte, con il sito o con il luogo storico un valore unico che porta a concepire il digitale come supporto, come prezioso complemento nell’ampliare la fruizione, stimolare l’interesse e allargare la partecipazione.
La facilitazione dell’accesso al patrimonio culturale, secondo il dettato degli artt. 3 e 6 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e di una sua gestione partecipata, seguendo gli artt. 135 e 144 del medesimo documento normativo[111], sostenuta dalla digitalizzazione, rappresenta un elemento centrale dello sviluppo sostenibile non privo, tuttavia, di criticità attuative, essendo ancora lontana una piena realizzazione del diritto alla cultura, di cui all’art. 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948) stabilente che “ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici”. Tale principio è confermato dal Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del Consiglio d’Europa (1966), che al diritto al godimento del patrimonio culturale affianca il dovere di partecipare alla sua creazione ed arricchimento (art. 5) e, in seguito, è ribadito da numerose convenzioni e documenti come la Dichiarazione universale UNESCO sulla diversità culturale (2001), la Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (2005) e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (2007) che, tra l’altro, consente all’UE di intervenire in modo più efficace nella valorizzazione del patrimonio culturale comune, tutelando le diversità culturali e linguistiche[112]. L’importanza di un’autonoma tutela dei diritti culturali, come diritti di “terza generazione”[113] – sulla titolarità, individuale o collettiva, dei quali è in atto un ampio dibattito – ha poi condotto alla Dichiarazione di Friburgo sui diritti culturali (2007), stabilente precise responsabilità degli attori pubblici e privati nell’affrontare temi centrali, presenti anche nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, quali la comunicazione, l’informazione e la cooperazione culturale[114]. In particolare, secondo quanto affermato dalla suddetta Dichiarazione, l’“identità culturale” rappresenta l’insieme dei riferimenti – simbolici, storici, linguistici, artistici e spirituali – attraverso i quali un soggetto o una comunità, nel senso più esteso del termine come nella Convenzione di Faro, si riconosce, si manifesta e si identifica, un elemento dinamico che si precisa nella relazione tra individuo e società, tra appartenenza e distinzione[115]. Direttamente collegata all’attitudine propositiva dei diritti culturali[116] è l’idea, più recente, di una “sostenibilità culturale”[117] intesa come diritto e dovere, per una società, di mantenere le condizioni necessarie alla riproduzione dei processi culturali, in una direzione seguita, ad esempio, dall’Agenda 21 per la Cultura (2002) – dove è indicata come il quarto pilastro dello sviluppo sostenibile, riflessa nella trasmissione del patrimonio alle future generazioni, prevenendo logiche di omologazione e di puro profitto[118].
In quest’ambito, la digitalizzazione del patrimonio culturale, avvalendosi anche di strumenti come le piattaforme uniche per l’accesso al patrimonio[119], ne implementa l’accesso e l’inclusione[120], rendendo, al contempo, evidente come il valore del patrimonio culturale si riferisca al significato attribuitogli dalla comunità cui pertiene[121], con il delineare “un forte legame tra i valori attribuiti a un ‘patrimonio’ e il diritto all’autodeterminazione e al libero sviluppo economico, sociale e culturale di un popolo. Il ‘patrimonio’ non ha un valore assoluto bensì è il risultato delle pratiche sociali intorno alla memoria collettiva e proprio per questo può essere uno strumento di esclusione dal pieno godimento di tutti i diritti umani”[122]. Fondamentale appare, di conseguenza, il ruolo della “comunità di patrimonio”, indicata dalla Convenzione di Faro come l’“insieme delle persone che attribuisce valore al patrimonio e che desidera trasmetterlo alle generazioni future”[123], nel sostenere la costruzione di una società pacifica e democratica anche attraverso la tutela del patrimonio culturale[124], nella promozione del dialogo tra culture e a fondamento di un modello di sviluppo economico basato sulla sostenibilità (artt. 1 e 9)[125]. L’attenzione si sposta, così, dalla tutela della materialità dei beni alla valorizzazione degli individui e delle comunità, con il riconoscimento di un “diritto al patrimonio culturale” che apre ad una prospettiva democratica del patrimonio culturale[126] e ne promuove la piena accessibilità[127]. D’altro canto, i temi del dialogo, dell’accesso e della partecipazione sono presenti in diversi documenti e iniziative sul patrimonio culturale quali la Strategia del patrimonio culturale europeo per il XXI secolo(2017) – dove sono approfondite le sfide connesse agli ambiti della Società, dello Sviluppo territoriale ed economico, della Conoscenza ed istruzione[128] – la Nuova agenda europea per la cultura(2018), il Quadro d’azione europeo sul patrimonio culturale (2019), con l’aggiornamento del 2021 su La via da seguire per il patrimonio culturale[129].
La reciproca implicazione di accesso e valorizzazione del patrimonio culturale [130], in quanto “bene di fruizione”[131], rimanda, dunque, all’accesso al Web e alle tecnologie digitali come diritto fondamentale, oltre che come diritto culturale[132], affine all’esercizio della libertà di espressione, al diritto all’informazione, allo sviluppo della personalità e alla partecipazione democratica. Al riguardo, a livello internazionale, è opportuno ricordare la menzione del diritto di accesso ad Internet nelle recenti Costituzioni degli anni 2000, annoverato tra i diritti fondamentali della persona[133] e come anche l’ordinamento giuridico italiano, indipendentemente dal riconoscimento di un vero e proprio diritto costituzionale di accesso ad Internet[134], presenti diverse Dichiarazioni e norme di rango primario volte a favorire un’effettiva disponibilità di connessione alla Rete nonché gli strumenti di base per la navigazione online, stimolando il concreto esercizio dei diritti di cittadinanza digitale[135]. La tutela dell’accesso ad Internet è ricavabile, infatti, oltre che dal combinato disposto degli artt. 2, 3, 15 e 21 Cost., anche dalla Carta dei Diritti di Internet (2015), nella quale questo è definito come diritto fondamentale e condizione del pieno sviluppo individuale e sociale, indicando nelle pubbliche istituzioni i soggetti deputati agli interventi di superamento di ogni dislivello digitale[136], un contesto normativo nel quale si inserisce l’Agenda Digitale Italiana menzionando il collegamento ad Internet, mediante banda ultralarga, come premessa dell’esercizio online di ulteriori diritti fondamentali.
Una maggiore diffusione del patrimonio culturale, favorita dalla capacità delle tecnologie digitali di superare le tradizionali barriere spazio-temporali[137], può, in effetti, non corrispondere, come si è detto, ad una piena realizzazione del diritto alla cultura che, nell’ordinamento italiano, ha origine dal valore della dignità umana – riconosciuto dall’art. 2 della Costituzione come base per l’esercizio delle libertà fondamentali[138] – che presuppone, per ogni individuo, l’essere messo nell’effettiva condizione di fruire e di contribuire alla vita culturale, evidenziando come la digitalizzazione, da sola, non sia sufficiente a rendere il patrimonio culturale pienamente conoscibile ed esperibile[139]. Da tale prospettiva critica, emergono, allora, molteplici sfide etiche, economiche e sociali che richiedono un approccio responsabile e consapevole, poiché le decisioni relative a cosa digitalizzare, con quali modalità e secondo quali standard influenzano profondamente la rappresentazione, la conservazione, la diffusione e la trasmissione del patrimonio culturale, dal momento che le tecnologie digitali, se non accompagnate da adeguate misure, ad esempio da una capillare alfabetizzazione informatica, rischiano di accentuare il digital divide, amplificando disuguaglianze già esistenti[140].
Al riguardo, una classificazione ampiamente riconosciuta suddivide il divario digitale nelle tre modalità del divario globale, sociale e democratico: il primo riferito alle distanze tra Paesi più o meno sviluppati, il secondo concernente le disuguaglianze digitali all’interno di un singolo Paese, il terzo connesso alle condizioni della partecipazione politica e sociale, fattori ai quali si aggiunge la capacità di un impiego più o meno efficace e consapevole delle nuove tecnologie[141], mostrando come una reale alfabetizzazione digitale si costruisca con l’acquisizione di competenze volte ad un impiego sicuro, critico e responsabile delle tecnologie digitali[142], per una piena espressione della cittadinanza digitale[143]. Sono state, dunque, individuate alcune aree di disuguaglianza digitale, spesso coincidenti con preesistenti situazioni di svantaggio sociale, culturale ed economico[144], declinanti un concetto di vulnerabilità intersezionale[145], condizioni oggettive che si uniscono alle motivazioni[146] e alle attitudini personali[147], nonché alla conoscenza o meno della lingua inglese, un elemento, quest’ultimo, d’impatto nella rappresentanza culturale nel Web, dimostrando l’essenzialità di progetti digitali partecipativi e multilingue e di strumenti alternativi al testo[148]. Le disuguaglianze digitali acquisiscono, poi, un profondo significato discriminatorio nel caso di un mancato accesso dovuto ad una qualche disabilità fisica o a particolari condizioni di vulnerabilità[149], facendo emergere la necessità di adeguati standard di accessibilità per siti, applicazioni e piattaforme culturali, elementi di cui si prende atto nella Direttiva europea relativa all’accessibilità dei siti Web2016/2102, in riferimento agli enti pubblici[150], e nel Regolamento UE 2021/694, Programma Europa Digitale, promotore di una cultura digitale capace di “agevolare e migliorare l’accessibilità senza barriere per tutti, compresi gli anziani, le persone a mobilità ridotta o con disabilità, e le persone che vivono in zone remote o rurali” (Considerando n. 46, regolamento UE 2021/694). L’Agenda Digitale Europea[151] riserva, poi, una specifica attenzione agli anziani, ai minori e alle “categorie a rischio di esclusione”, con il promuovere azioni “specifiche e concrete” di divulgazione dei saperi digitali, favorendo la connessione ad Internet negli uffici e in altri luoghi pubblici, nel settore dell’educazione, della salute e del turismo[152]; sempre nel contesto normativo europeo, l’European Accessibility Act[153] – recepito dall’ordinamento italiano con il d. lgs. 27 maggio 2022, n. 82, stabilente il termine del 28 giugno 2025 per l’adeguamento alla normativa europea e per la dichiarazione di conformità dei siti Web alla Direttiva UE n. 2019/882 – indica l’accesso al digitale come incentivo indispensabile ad una partecipazione sociale diffusa[154] e definisce i requisiti minimi di accessibilità per i prodotti e servizi fondamentali,prevedendo che anche le imprese private rendano i propri siti pienamente inclusivi.
4.Tenuto conto di queste considerazioni,il dialogo tra patrimonio culturale, sostenibilità e tecnologie digitali impone una riflessione critica sui modelli, talvolta solo astrattamente inclusivi, della gestione culturale: il futuro del patrimonio culturale dipenderà, infatti, dalla capacità delle istituzioni, delle comunità e dei singoli di elaborare strategie sostenibili e inclusive, nelle quali la tecnologia rappresenti uno strumento e non un fine. Tale direzione è sostenuta da un approccio sistemico ai beni, culturali e ambientali, ed è favorita da un “cambio di paradigma che non si pone come obiettivo la sostituzione del ‘reale’ con il ‘virtuale’ ma che prevede una loro integrazione, da cui entrambe potrebbero trarne notevoli benefici”[155]. Una piena tutela del diritto di accesso al digitale e il superamento del digital divide rappresentano, poi, nodi centrali, dal momento che solo un orientamento equo e sostenibile potrà garantire che la ricchezza culturale dell’umanità, anche nella sua versione digitale, costituisca realmente un bene comune. In questo scenario, la previsione di un’educazione permanente al patrimonio[156] rappresenta una problematica prioritaria, connessa all’innovazione digitale e alla crescita di comunità e territori[157]. “Interdisciplinare e interculturale, l’educazione al patrimonio assume un ruolo chiave in rapporto sia alla dinamicità intrinseca dei patrimoni sia all’attuale complessità sociale, grazie al suo portato valoriale di approccio democratico e inclusivo, all’uso responsabile dei beni culturali e al coinvolgimento civile dei giovani verso aspetti di cittadinanza attiva, oltre che di salvaguardia e valorizzazione del territorio, in rapporto alle identità di luoghi e paesaggi”[158]. Si rivela, dunque, indispensabile rimuovere le barriere digitali investendo nell’alfabetizzazione informatica e, più in generale, nella promozione di una multiliteracy necessaria ad un uso consapevole delle tecnologie; in secondo luogo, appare opportuno garantire un efficace sostegno alle infrastrutture digitali pubbliche, creare piattaforme open access sicure e interoperabili, contenuti in linea con i principi del design universale[159]e favorire la cooperazione internazionale, anche attraverso la condivisione globale – tra musei, archivi e biblioteche – di buone pratiche. Questa prospettiva può rispondere al crescente bisogno di bellezza, come sintesi di identità e memoria[160], ma anche come espressione di benessere, pieno sviluppo della persona, rispetto delle diversità culturali, segno concreto di inclusione.
[1] L’idea di comunità, nel contesto considerato, esprime “un insieme di persone unite dagli stessi valori e interessi, associate formalmente o informalmente, che attribuiscono valore a tratti particolari e identificativi del patrimonio culturale che si ritengono rilevanti e che si impegnano, nel quadro di un’azione pubblica, a sostenere e a trasmettere i contenuti e le espressioni patrimoniali alle generazioni future”, A. Ferrighi (a cura di), La partecipazione alla gestione del patrimonio culturale. Politiche, pratiche ed esperienze, Rapporto finale di ricerca della Fondazione scuola dei beni e delle attività culturali, p. 13, disponibile al link https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/wp-content/uploads/2023/09/Rapporto-di-sintesi_Partecipazione-gestione-patrimonio-culturale.pdf
[2] Per una definizione del principio dello sviluppo sostenibile, si rimanda all’art. 3-quater del Codice dell’ambiente, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, disponibile al link https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152
[3] Codice dei beni culturali e del paesaggio, d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, disponibile al link https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42
[4] L. Floridi, La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta cambiando il mondo, Milano, 2017.
[5] A. Raffa, Post-digital museum e IA, in C. Verrone, M. Bernecoli (a cura di), Summer School. Nuove tecnologie per la valorizzazione e la promozione dei luoghi e dei beni culturali, Milano, 2024, p. 77.
[6] E. Lupo, Design e innovazione del Patrimonio Culturale. Connessioni phygital per un patrimonio di prossimità, in Agathon, 2021, pp. 186-190.
[7] E. Borgia, M. Di Berardo, S. Occorsio, Educazione al patrimonio culturale e digitale: da potenziale a fattore di contesto, in Culture Digitali, 2022, disponibile al link https://www.diculther.it/rivista/educazione-al-patrimonio-culturale-e-digitale-da-potenziale-a-fattore-di-contesto/
[8] EPRS, Servizio Ricerca del Parlamento europeo, Il patrimonio culturale nelle politiche dell’Unione Europea, disponibile al link file:///C:/Users/39342/Downloads/EPRS_BRI(2018)621876_IT.pdf
[9] Consiglio d’Europa, Raccomandazione No. R (98) 5 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa agli Stati membri, 17 marzo 1998, disponibile al link https://www.storiairreer.it/sites/default/files/norme/1998%2003%2017%20Raccomandazione%20COE.pdf
[10] La Convenzione di Faro è stata ratificata dall’ordinamento giuridico italiano con la L. 1 ottobre 2020, n. 133 Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale.
[11] M. Muscarà, A. Poce, M. R. Re, A. Romano (a cura di), Heritage Education. Tecnologie, patrimonio immateriale, paesaggio e sostenibilità, Pisa, 2024, p. 8; A. Ferrighi (a cura di), La partecipazione, cit., p. 92.
[12] UNESCO, Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, 17 ottobre 2003, disponibile al link https://www.unesco.it/wp-content/uploads/2023/11/Convenzione-Patrimonio-Immateriale_ITA-2.pdf
[13] M. Muscarà, A. Poce, M. R. Re, A. Romano (a cura di), Heritage Education, cit., p. 111.
[14] UNESCO, Carta per la conservazione del patrimonio digitale, disponibile al link https://www.unesco.it/wp-content/uploads/pdf/UploadCKEditor/carta_UNESCO_it.pdf
[15] L. Branchesi, M. R. Iacono, A. Riggio, Educazione al Patrimonio Culturale in Italia e in Europa. Esperienze, modelli di riferimento, proposte per il futuro, Roma, 2018, p. 18.
[16] E’ da notare come la tutela del patrimonio culturale sia di esclusiva competenza degli Stati membri, spettando all’UE il sostegno e l’integrazione delle azioni statali attraverso programmi di finanziamento, progetti di cooperazione, mobilità e documenti di raccomandazione, cfr. Parlamento europeo, Ostacoli nell’accesso alla cultura, Plenaria 2018, disponibile al link https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/623532/EPRS_ATA(2018)623532_IT.pdf Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea si afferma, infatti, che quest’ultima “vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo” la cui rilevanza è riconosciuta nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). La natura specifica del patrimonio culturale è, poi, individuata dall’articolo 107 del TFUE, mentre l’articolo 167, del medesimo testo normativo, definisce i compiti dell’UE, in tale ambito, nel supporto “della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei” e nella “conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea”, EPRS, Il patrimonio, cit. Di rilevo è anche la Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/864, del 17 maggio 2017, sull’Anno europeo del Patrimonio culturale (2018), nella quale è affermata, come obiettivo primario, la cooperazione tra l’UE, gli Stati membri, le autorità regionali e locali e il settore del patrimonio culturale e la società civile, per la salvaguardia e la promozione del patrimonio culturale europeo, disponibile al link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.131.01.0001.01.ENG
[17] E. Borgia, M. Di Berardo, S. Occorsio, Educazione al patrimonio, cit.
[18] Secondo le Conclusioni del Consiglio del 21 maggio 2014 relative al patrimonio culturale come risorsa strategica per un’Europa sostenibile (2014/C 183/08), “il patrimonio culturale è costituito dalle risorse ereditate dal passato, in tutte le forme e gli aspetti – materiali, immateriali e digitali (prodotti originariamente in formato digitale e digitalizzati), ivi inclusi i monumenti, i siti, i paesaggi, le competenze, le prassi, le conoscenze e le espressioni della creatività umana, nonché le collezioni conservate e gestite da organismi pubblici e privati quali musei, biblioteche e archivi. Esso ha origine dall’interazione nel tempo fra le persone e i luoghi ed è in costante evoluzione. Dette risorse rivestono grande valore per la società dal punto di vista culturale, ambientale, sociale ed economico e la loro gestione sostenibile rappresenta pertanto una scelta strategica per il XXI secolo”. Il documento è disponibile al link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0614(08)
[19] “Per accessibilità al patrimonio culturale si intende la possibilità per tutte le persone di accedere, di fruire e di partecipare al patrimonio culturale garantendone l’inclusione e l’uguaglianza attraverso il superamento delle barriere fisiche, sensoriali e cognitive”, A. Ferrighi (a cura di), La partecipazione alla gestione, cit., p. 90.
[20] Cfr. A. Raffa, Post-digital museum e IA, cit., p. 77.
[21] Agid + Team Digitale, Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale 2022-2023, in Docs Italia.it, disponibile al link https://docs.italia.it/italia/icdp/icdp-pnd-docs/it/v1.0-giugno-2022/index.html
[22] Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1, Misura 1 (Cultura 4.0) – destina diverse risorse al settore culturale, con particolare attenzione al “Patrimonio culturale per la prossima generazione,” prevedendo “investimenti per creare un patrimonio digitale della cultura: si investirà per digitalizzare il patrimonio culturale, favorendo la fruizione di queste informazioni e lo sviluppo di servizi da parte del settore culturale/creativo. Questa misura sosterrà inoltre interventi dedicati a migliorare l’accessibilità dei luoghi della cultura e la sostenibilità ambientale, in termini di efficientamento energetico di musei, cinema e teatri (pubblici e privati)”, disponibile al link https://pnrr.cultura.gov.it/ Cfr. anche G. Mancini Palamoni, Lo sviluppo sostenibile del patrimonio culturale tra emergenze e tecnologie digitali, in Rivista Italiana di Informatica e Diritto, 2022, p. 265.
[23] E. Borgia, M. Di Berardo, S. Occorsio, Educazione al patrimonio, cit.
Un approfondimento del concetto di valorizzazione dei beni culturali, con special riguardo ai Bronzi di Riace di Gerald Bruneau, in R. Rolli, M. Maggiolini, Nuovi volti della valorizzazione dei beni culturali e la imprevedibile opera di Gerald Bruneau, in Rassegna di diritto della Moda e delle Arti, 2024, pp. 181-194, disponibile al link https://dirittomodaearti.it/nuovi-volti-della-valorizzazione-dei-beni-culturali-e-la-imprevedibile-opera-di-gerald-bruneau-i-bronzi-di-riace/
[24] M. Amari, Manifesto per la sostenibilità culturale, Milano, 2012, p. 45.
[25] M. Amari, o. c., p. 53 e p. 69.
[26] Il riferimento è al principio di responsabilità elaborato da Hans Jonas, consistente, qui in maniera sintetica, nell’agire “in modo tale che gli effetti dell’azione siano “compatibili con la permanenza di una vita autenticamente umana sulla terra”, H. Jonas,Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Torino, 2002, p. 15.
[27] R. Spallone, V. Palma, Intelligenza artificiale e realtà aumentata per la condivisione del patrimonio culturale, in Bollettino SIFET, 2020, p. 19.
[28] M. Muscarà, A. Poce, M. R. Re, A. Romano, Heritage Education, cit., p. 77.
[29] M. C. Nussbaum, Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica, Bologna, 2023.
[30] Riunione dei Ministri della Cultura del G7, La cultura, bene comune dell’umanità, responsabilità comune, Napoli, 20 settembre 2024, disponibile al link https://media.beniculturali.it/mibac/files/4735/G7%20Cultura%20Dichiarazione%20IT.pdf
[31] P. Laureano, Il patrimonio culturale: una realtà aumentata continuamente nel tempo, in C. Verrone, M. Bernecoli (a cura di), Summer School, cit., pp. 13-28.
[32] La Commissione Franceschini riferisce l’idea di bene culturale ad ogni testimonianza materiale della vita umana “avente valore di civiltà”, introducendo la denominazione di “bene culturale ambientale”, Atti della Commissione presieduta da Francesco Franceschini, Per la salvezza dei beni culturali, Roma, 1967.
[33] M. Muscarà, A. Poce, M. R. Re, A. Romano (a cura di), Heritage Education, cit., p. 113.
[34] A. Ferrighi (a cura di), La partecipazione alla gestione, cit., p. 64 e p. 88.
[35] M. Muscarà, A. Poce, M. R. Re, A. Romano (a cura di), Heritage Education, cit., p. 174. Nel dibattito contemporaneo sull’etica museale e sul diritto culturale si confrontano due principi in tensione: da un lato, il diritto delle comunità di origine al riconoscimento e alla riappropriazione dei propri simboli storici e identitari; dall’altro, la concezione – presunta universale – di un patrimonio che trascenda i confini nazionali per appartenere all’intera umanità, una prospettiva, quest’ultima, frequentemente interpretata come una riproposizione, seppur implicita, di logiche coloniali, arrivando talvolta a giustificare la permanenza di tali beni nei musei occidentali, a detrimento dei diritti delle comunità di origine. Sul nesso tra universalismo e identità e sulla rilevanza non solo giuridica, ma anche storica, filosofica e politica della restituzione dei Bronzi del Benin, si veda A. Sisinno, Arte contesa e memoria condivisa: ripensare il significato della restituzione dei Bronzi del Benin, in Rassegna di Diritto della Moda e delle Arti, 2025, disponibile al link https://dirittomodaearti.it/arte-contesa-e-memoria-condivisa/
[36] S. Benhabib, La rivendicazione dell’identità culturale. Eguaglianza e diversità nell’era globale, Bologna, 2005, p. 8.
[37] M. Muscarà, A. Poce, M. R. Re, A. Romano (a cura di), o. c., p. 191.
[38] S. Benhabib, La rivendicazione dell’identità culturale, cit., p. 11.
[39] S. Benhabib, o. c.,p. 27. Secondo Benhabib, una visione universalista della democrazia non implica la negazione delle differenze culturali; al contrario, è essenziale che l’inclusione democratica e, dall’altra parte, la continuità e la conservazione delle culture non si escludano a vicenda, pp. 10-11. Perché ciò sia possibile, occorre rispettare tre condizioni normative di compatibilità con un modello universalista di democrazia deliberativa: reciprocità egualitaria, che garantisce pari considerazione tra i soggetti; autoascrizione volontaria, che assicura la libertà di scegliere la propria appartenenza, e libertà di uscita e di associazione, che tutela la possibilità di lasciare o unirsi a comunità secondo la propria volontà, p. 41.
[40] L. Branchesi, M. R. Iacono, A. Riggio (a cura di), Educazione al patrimonio culturale in Italia, cit., p. 20.
[41] M. C. Nussbaum, Non per profitto, cit., p. 113.
[42] Si rimanda alla nota n. 16.
[43] Per “beni comuni” si intendono risorse o servizi di proprietà pubblica o collettiva, ovvero a titolarità diffusa, considerati essenziali per il benessere e la qualità della vita, secondo la definizione offerta dalla “Commissione Rodotà” del 2007 incaricata, nel 2008, di riformare la disciplina codicistica dei beni pubblici, cfr. G. Azzarriti, Per Stefano Rodotà, in Questione Giustizia, 2017, disponibile al link https://www.questionegiustizia.it/articolo/per-stefano-rodota_01-07-2017.phpA. Un’introduzione all’idea dei “beni comuni” in U. Mattei, Beni comuni. Un manifesto, Roma-Bari, 2011.
[44] Si veda il Programma UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale nell’educazione formale e non formale, Teaching and Learning with Living Heritage. A Resource Kit for Teachers based on the Lesson Learnt from a Joint UNESCO-EU Pilot Project, 2021, disponibile al link https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381477
[45] Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Towards an integrated approach to cultural heritage for Europe COM/2014/0477 final, disponibile al link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2014:477:FIN
[46] C. Ansell, A. Gash, Collaborative Governance in Theory and Practice, in Journal of Public Administration Research and Theory, 2008, pp. 543-571; A. Ferrighi (a cura di), La partecipazione alla gestione, cit., p. 94.
[47] D. Ciaffi, A. Mela, La partecipazione, Roma, 2006.
[48] E. Borgia, M. Di Berardo, S. Occorsio, Educazione al patrimonio, cit.
[49] Al riguardo, C. Barbati et al., Diritto del patrimonio culturale, Bologna, 2020; A. Ferrighi (a cura di), La partecipazione alla gestione, cit., p. 8.
[50] M. Augé, Non Luoghi. Introduzione a un’antropologia della surmodernità, Milano, 2009.
[51] L. Branchesi, M. R. Iacono, A. Riggio, Educazione al Patrimonio Culturale in Italia, cit., p. 192.
[52] Un’accurata e suggestiva ricostruzione dei principali schemi filosofico-giuridici della modernità entro i quali è stato elaborato il rapporto tra diritto e legame sociale, nell’analisi del riconoscimento giuridico come luogo privilegiato di costruzione di tali legami, in T. Greco, Diritto e legame sociale, Torino, 2012.
[53] M. Muscarà, A. Poce, M. R. Re, A. Romano (a cura di), Heritage Education, cit., p. 79.
[54] Ibid.
[55] UNESCO, Sustainable Future Summary Report Intersectoral meeting with Education Institutes and Programmes, 2019, p. 2
[56] Nazioni Unite, Report of the World Commission on Environment and Development, Our Common Future (Rapporto Brundtland), 1987, disponibile al link file:///C:/Users/39342/Downloads/our_common_futurebrundtlandreport1987.pdf Un’interessante prospettiva sullo sviluppo sostenibile, inA. Edward, Sustainability Revolution. Portrait of a Paradigm Shift, Gabriola Island, 2005; cfr. anche L. Branchesi, M. R. Iacono, A. Riggio, Educazione al Patrimonio Culturale in Italia, cit., pp. 76-79.
[57] La Convenzione UNESCO sulla Protezione del Patrimonio Mondiale culturale e naturale, nell’aggiornamento del 1992, introduce i “paesaggi culturali” quali “creazioni congiunte dell’uomo e della natura, così come definiti all’articolo 1 della Convenzione, e che illustrano l’evoluzione di una società e del suo insediamento nel tempo sotto l’influenza di costrizioni e/o opportunità presentate, all’interno e all’esterno, dall’ambiente naturale e da spinte culturali, economiche e sociali. La loro protezione può contribuire alle tecniche moderne di uso sostenibile del territorio e al mantenimento della diversità biologica”. Disponibile al link https://www.unesco.it/wp-content/uploads/2023/11/Convenzione-Patrimonio-Mondiale-italiano-1-1.pdf
[58] L. Branchesi, M. R. Iacono, A. Riggio, o. c., p. 7.
[59] M. Amari, Manifesto, cit.,p. 112.
[60]Amartya K. Sen descrive l’esercizio delle capabilities individuali, tra le quali rientrano l’accesso all’istruzione, alla formazione e la partecipazione alla vita sociale e politica della comunità, come lo spazio più idoneo per una valutazione complessiva della qualità della vita, cfr. A. K. Sen, La diseguaglianza. Un riesame critico, Bologna, 2010; Id., Lo sviluppo è libertà. Perché non c’è crescita senza democrazia, Milano, 2020. Nella medesima direzione interpretativa si pone la Nussbaum secondo la quale una società, in grado di garantire una giustizia sostanziale, dovrebbe assicurare, ad ogni individuo, la medesima soglia minima di capacità fondamentali per una vita dignitosa, cfr. M.C. Nussbaum, Creare capacità. Liberarsi dalla dittatura del Pil, Bologna, 2012, pp. 25 ss. “Secondo tale modello, ciò che è davvero importante sono le opportunità, o ‘capacità’, che ogni persona ha in ambiti chiave, che vanno dalla vita, salute e integrità corporea alla libertà politica, partecipazione politica e istruzione. Tale modello di sviluppo riconosce che tutti gli individui posseggono una dignità umana inalienabile che dev’essere tutelata da leggi e istituzioni”, M. C. Nussbaum, Non per profitto, cit., p. 41.
[61] Tra i numerosi documenti sul tema, si può ricordare la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (2006/962/CE) del 18.12.2006 relativa alle competenze-chiave per l’apprendimento permanente, nella quale la competenza digitale è descritta come la via privilegiata per una formazione permanente, anche nel contesto dei beni culturali, stimolando i cittadini ad impegnarsi in modo critico e sicuro nei confronti delle tecnologie digitali.
[62] Z. Bauman, La solitudine del cittadino globale, Milano, 2000.
[63] Sul contributo della “comunità di territorio” nella rigenerazione urbana, A. Ferrighi (a cura di), La partecipazione alla gestione, cit., pp. 25-26.
[64] M. Amari, Manifesto, cit.,p. 112. Nella valorizzazione del paesaggio come fattore educativo di base nell’approccio al patrimonio culturale, si vedano la citata Convenzione Europea sul paesaggio e, nel nostro ordinamento, la Carta nazionale del paesaggio (2018).
[65] G. Mancini Palamoni, Lo sviluppo sostenibile, cit.
[66] Risoluzione del Parlamento europeo sull’applicazione della Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale negli Stati dell’Unione europea (2000/2036 (INI)) disponibile al link https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-5-2001-0005_IT.html?redirect
[67] G. Mancini Palamoni, Lo sviluppo sostenibile, cit., pp. 261-262. Lo sviluppo sostenibile rappresenta, infatti, uno dei paradigmi di legittimità della discrezionalità amministrativa, secondo il quale, nella scelta comparativa tra differenti interessi, andranno privilegiati quelli riferibili alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale, G. Mancini Palamoni, o. c., p. 262.
[68] Al riguardo, l’art. 112 del d. lgs. 42/2004, nel disciplinare i processi di valorizzazione dei beni culturali di proprietà pubblica, stabilisce, sinteticamente, che lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali debbano cooperare per valorizzare i beni culturali presenti negli istituti e luoghi di loro pertinenza, nel rispetto dei principi fondamentali del Codice. La disposizione prevede, inoltre, la possibilità di stipulare accordi e convenzioni tra i soggetti pubblici ed altri enti o associazioni per definire obiettivi comuni, strategie di valorizzazione e piani strategici di sviluppo culturale.
[69] G. Mancini Palamoni, Lo sviluppo sostenibile, cit., p. 262.
[70] M. Muscarà, A. Poce, M. R. Re, A. Romano (a cura di), Heritage Education, cit., p. 112. Per alcuni utili spunti di riflessione sul tema, complesso e oggetto di ampio dibattito, si segnalano E. Bertacchini, Le criticità del “marchio” UNESCO, in Il giornale dell’arte, 2016, disponibile al link https://www.ilgiornaledellarte.com/Articolo/Le-criticita-del-marchio-Unesco; C. M. Vassallo, UNESCO, ma se poi esco… in The Journal of Cultural Heritage Crime, 2023, disponibile al link https://www.journalchc.com/2023/02/03/unesco-ma-se-poi-esco/
[71] F. Orlandi, Alcune considerazioni sul patrimonio culturale come diritto umano, in …Tracce…2016. In memoria del genocidio dei popoli indigeni. Il diritto dei popoli indigeni all’autodeterminazione, p. 16, disponibile al link file:///C:/Users/39342/Downloads/Alcune_considerazioni_sul_patrimonio_cul-1.pdf
[72] Un’introduzione alle principali declinazioni del multiculturalismo in D. Melidoro, Multiculturalismo. Una piccola introduzione, Roma, 2015.
[73] F. Orlandi, Alcune considerazioni sul patrimonio culturale, cit., p. 16.
[74] F. Orlandi, o. c., p. 18.
[75] S. Benhabib, La rivendicazione dell’identità culturale, cit., p. 10.
[76] S. Benhabib, o. c., pp. 30-38.
[77] R. Spallone, V. Palma, Intelligenza artificiale, cit.,p. 19.
[78] R. Spallone, V. Palma, o. c., p. 20.
[79] Ibid.
[80] La Direttiva Mibact del 16 dicembre 2015, allo scopo di valorizzare i c.d. “cammini”, “promuove una serie di azioni coordinate per studi, approfondimenti e iniziative finalizzate alla promozione del patrimonio materiale ed immateriale associato agli stessi, nonché all’implementazione di un’adeguata fruizione e gestione di tale patrimonio, favorendo la più ampia integrazione delle componenti ambientali e paesaggistiche alle attività agricole, artigianali e turistico-culturali”. La Direttiva stabilisce, inoltre, attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale, in caso di emergenze causate da calamità naturali, ed è rivolta a garantire una gestione efficace dei dati e della documentazione relativa al patrimonio culturale, prevedendone la digitalizzazione e l’archiviazione. Documento disponibile al link https://cultura.gov.it/comunicato/direttiva-del-ministro-2016-anno-dei-cammini-d-italia
[81] M. Amari, Manifesto, cit.,p. 110.
[82] Si consideri come l’introduzione del digitale abbia profondamente modificato il modo di raccontare l’arte e, in genere, il patrimonio culturale, ad esempio, nell’esperienza del digital storytelling, laddove la narrazione in formato digitale favorisce una comunicazione accessibile e inclusiva, tale da porre questa modalità di racconto, per la sua capacità di democratizzare l’informazione, al centro della riflessione in ambito culturale e pedagogico, cfr. M. Muscarà, A. Poce, M. R. Re, A. Romano (a cura di), Heritage Education, cit., p. 45. Si veda anche S. Bodo, S. Mascheroni, M. G. Panigada (a cura di), Un patrimonio di storie. La narrazione nei musei per la cittadinanza culturale, Milano, 2016.
[83] L. Branchesi, M. R. Iacono, A. Riggio (a cura di), Educazione al patrimonio culturale in Italia, cit., p. 126.
[84] Si segnala C. Vitale (a cura di), Innovazione ed inclusione per la valorizzazione del patrimonio culturale e lo sviluppo delle aree interne. Idee e proposte, Torino, 2024. Il volume raccoglie i contributi di studiosi ed esperti intervenuti negli incontri del progetto CHIAS, finanziato dall’Università di Macerata: la ricerca di carattere interdisciplinare, incentrata sulla valorizzazione del patrimonio culturale delle aree interne, individua modelli innovativi e inclusivi capaci di affrontare criticità come il coinvolgimento delle comunità, la mancanza di soluzioni dedicate e la carenza di risorse, promuovendo uno sviluppo efficace dei territori marginali.
[85] Per un’introduzione alle dinamiche di tutela del diritto d’autore attraverso la blockchain e i Non Fungible Tokens (NFTs), si rinvia a L. Marchegiani, Non Fungible Tokens e diritto d’autore, in Rassegna di Diritto della Moda e delle Arti, 2023, pp. 33-44, disponibile al link file:///C:/Users/39342/Downloads/marchegiani-1.pdf; A. Dignani, Il diritto d’autore nell’era della blockchain: nuove prospettive e interrogativi, in Rassegna di Diritto della Moda e delle Arti, 2024, disponibile al link https://dirittomodaearti.it/il-diritto-dautore-nellera-della-blockchain-nuove-prospettive-e-interrogativi/, F. Murino, Dalla firma elettronica agli smart contract, in T. Casadei, S. Pietropaoli (a cura di), Diritto e tecnologie informatiche. Questioni di informatica giuridica, prospettive istituzionali, sfide sociali, Lavis, 2021, soprattutto pp. 83-90; mi permetto di richiamare anche il mio lavoro A. Maceratini, Il digitale nell’attività creativa, tra diritto d’autore e NFT, in European Public & Social Innovation Review, 2025, pp. 7-13, disponibile al link https://epsir.net/index.php/epsir/article/view/1950. Per un approfondimento sugli NFT in relazione al fenomeno della crypto fashion, con particolare riguardo alle questioni giuridiche connesse alla blockchain e agli smart contracts, nonché alla tutela della proprietà intellettuale, alle criticità in materia di protezione dei dati personali e agli aspetti concernenti la trasmissibilità mortis causa, si veda G. Vulpiani, NFTs e crypto fashion: profili giuridici, in Rassegna di Diritto della Moda e delle Arti, 2022, pp. 47-67.
[86] A. M. Lingua, F. Matrone, AI e digital humanities per una nuova comprensione dei beni culturali, in Agenda Digitale, 2023, disponibile al link https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/geoai-intelligenza-artificiale-e-digital-humanities-per-una-nuova-comprensione-dei-beni-culturali/
[87] J. Dewey, Esperienza e educazione, Feltrinelli, Milano, 2014; M. Muscarà, A. Poce, M. R. Re, A. Romano, Heritage Education, cit., p. 190; G. Mancini Palamoni, Lo sviluppo sostenibile, cit., p. 268.
[88] A. M. Lingua, F. Matrone, AI e digital humanities, cit.;R. Spallone, V. Palma, Intelligenza artificiale, cit., p. 20.
[89] M. Muscarà, A. Poce, M. R. Re, A. Romano (a cura di), Heritage Education, cit., p. 36.
[90] C. Verrone, Metaverso e patrimonio culturale: quali orizzonti? in C. Verrone, M. Bernecoli (a cura di), Summer School, cit., p. 73; sul medesimo tema, con particolare attenzione ai nessi tra diritto, cultura e tecnologia, A. Borroni (a cura di), Le nuove frontiere dei beni culturali: il Metaverso, Napoli, 2024 e A. C. Amato Mangiameli, Intelligenza artificiale generativa e Metaverso. A proposito di menti e corpi fusi, in Rivista di filosofia del diritto, 2025, pp. 45-56.
[91] Molteplici, al riguardo, sono gli esempi da citare, tra questi l’iniziativa Adotta un monumento che ha coinvolto migliaia di studenti nella cura e nella valorizzazione di diversi beni culturali locali, favorendo la maturazione di un profondo senso di cittadinanza attiva. Altro esempio di particolare rilievo è offerto dalle iniziative di restauro partecipato e di rigenerazione urbana, nelle quali cittadini, artisti, ricercatori e artigiani cooperano al recupero di edifici e opere d’arte, mettendo in comune competenze, memorie ed esperienze, contribuendo ad un’interpretazione dei fenomeni culturali come processi collettivi di costruzione di senso.
[92] I modelli digitali possono, infatti, essere impiegati come database di raccolta e di analisi di informazioni prodotte da esperti come da semplici utenti, dando luogo ad una collezione di informazioni crowdsourced, generata dagli stessi fruitori del servizio, e capace di stimolare un accrescimento generale della conoscenza verso inedite relazioni e interpretazioni del patrimonio culturale.
[93] A. Ferrighi (a cura di), La partecipazione alla gestione, p. 14. Sulla gestione museale informatizzata dei beni e del patrimonio culturale, si richiamalo studio sull’intelligenza artificiale effettuato, nel 2022, dalla Commissione europea, Study on Opportunities and Challenges of Artificial Intelligence (AI) Technologies for the Cultural and Creative Sectors. Il lavoro, nell’elencare le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale nella ricerca, nella classificazione, nell’archiviazione delle collezioni, ne mette in luce il ruolo nel favorire il coinvolgimento del pubblico nell’esperienza culturale, migliorando l’offerta di servizi, disponibile al link https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/study-opportunities-and-challenges-artificial-intelligence-ai-technologies-cultural-and-creative-sectors
[94] M. Muscarà, A. Poce, M. R. Re, A. Romano (a cura di), Heritage Education, cit., p. 154.
[95] A. Ferrighi (a cura di), La partecipazione alla gestione, cit.,p. 5. Sul tema, si veda anche il numero monografico di Antropologia Museale Etnografia Patrimoni Culture Visive, 2017, a cura di A. Broccolini e V. Padiglione, come il relativo editoriale “Uscirne insieme”. Farsi comunità patrimoniale, disponibile al link file:///C:/Users/39342/Downloads/Uscirne_insieme_Farsi_comunita_patrimoni.pdf; cfr. anche L. Zagato, Alcune considerazioni su partecipazione e comunità patrimoniali, in L. Pavan-Woolfe (a cura di), Difendere insieme il patrimonio culturale dell’Europa. La Convenzione di Faro, Nuova edizione aggiornata, Padova, 2023, pp. 143-154.
[96] Tale obiettivo può essere conseguito attraverso la diffusione dei Creative Commons, cfr. M. Rospi, Il “diritto alla cultura”, l’accesso ad Internet e la pubblica fruizione del patrimonio culturale ai tempi del Covid-19: se non ora quando? in MediaLaws, 2020, disponibile al link file:///C:/Users/39342/Downloads/MediaLaws.pdf
[97] E. Borgia, M. Di Berardo, S. Occorsio, Educazione al patrimonio, cit.
[98] F. Faini, Data society. Governo dei dati e tutela dei diritti nell’era digitale, Milano, 2019, 117-206, Id, Società tecnologica, amministrazione pubblica e diritti digitali, in T. Casadei, S. Pietropaoli (a cura di), Diritto e tecnologie informatiche, cit., pp. 17-30; M. Orefice, I Big Data e gli effetti su privacy, trasparenza e iniziativa economica, Canterano, 2018, soprattutto pp. 17-73.
[99] Il Regolamento d’esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione europea del 21 dicembre 2022 riporta un elenco di dati di “elevato valore”, le relative modalità di pubblicazione e di riutilizzo, in un’ottica di sostenibilità associata a importanti benefici sociali, ambientali ed economici. Il Considerando n. 4, in particolare, elenca sei categorie tematiche di dati, tra le quali rientrano i dati geospaziali, i dati relativi all’osservazione della terra e all’ambiente. Disponibile al link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0138 Diversamente, a norma della Direttiva (UE) 2019/1024, l’obbligo di rendere gratuitamente disponibili alcune categorie di dati di elevato valore non si applica alle biblioteche, anche universitarie, ai musei e agli archivi. Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, disponibile al link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1024
[100] M. Noussan, Qualità e fruibilità degli open data, in G. Balbo, P. Jarre, Manuale di InformEtica, Torino, 2022, p. 128.
[101] M. Palmirani, Open Government Data e Decreto Trasparenza, Bologna, 2013.
[102] Per un’introduzione informatico-giuridica all’argomento, si rimanda a A. C. Amato Mangiameli, M. N. Campagnoli, Strategie digitali. #diritto-educazione-tecnologie, Torino, 2020; F. Faini, S. Pietropaoli, Scienza giuridica e tecnologie informatiche. Temi e problemi, Torino, 2021; C. Sartea, Ecotecnologia. Sfide etico-giuridiche della civiltà tecnologica, Torino, 2024. G. Sartor, L’intelligenza artificiale e il diritto, Torino, 2022; F. Zambonelli, Algocrazia. Il governo degli algoritmi e dell’intelligenza artificiale, Trieste, 2020.
[103] Una possibile conciliazione tra le potenzialità e i rischi connessi all’impiego dell’intelligenza artificiale potrebbe emergere dallo studio di algoritmi ecocompatibili e hardware IA a basso consumo energetico e sostenibili. D’altro canto, va considerato come la transizione verso un’intelligenza artificiale più sostenibile possa condurre a mutamenti nelle competenze richieste nel mondo del lavoro, a disparità nell’accesso alle tecnologie sostenibili e sollevare gravi incognite sulla protezione dei dati personali nel trattamento delle informazioni digitali, R. Petricca,IA: alleata o problema per la sostenibilità? Strategie per un’innovazione responsabile, in Agenda Digitale, 2024, disponibile al link https://www.agendadigitale.eu/smart-city/ia-alleata-o-problema-per-la-sostenibilita-strategie-per-uninnovazione-responsabile
[104] G. Mancini Palamoni, Lo sviluppo sostenibile, cit., p. 268.
[105] Conferenza nazionale per il paesaggio: i diciotto punti di Italia Nostra, in Bollettino n. 361, 1999.
[106] M. Muscarà, A. Poce, M. R. Re, A. Romano (a cura di), Heritage Education, cit., p. 116.
[107] Si rimanda a S. Benhabib, La rivendicazione dell’identità culturale, cit., p. 17.
[108] J. M. Hawkes, The Fourth Pillar of Sustainability: Culture’s Essential Role in Public Plaining, Melbourne, 2001; M. Amari, Manifesto, cit.,p. 110.
[109] M. Muscarà, A. Poce, M. R. Re, A. Romano (a cura di), Heritage Education, cit., p. 189.
[110] Parlamento europeo, Ostacoli nell’accesso alla cultura, cit.
[111] G. Mancini Palamoni, Lo sviluppo sostenibile, cit., p. 267.
[112] L. Branchesi, M. R. Iacono, A. Riggio (a cura di), Educazione al patrimonio culturale in Italia, cit., p. 51. Il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2021–2023, redatto da AgID, definisce le linee d’azione per facilitare l’accesso online ai servizi pubblici,migliorare l’interazione tra cittadini e amministrazioni e monitorare i risultati ottenuti, al fine di promuovere una società digitale più inclusiva, etica e sostenibile, anche attraverso la diffusione capillare delle tecnologie digitali, disponibile al link https://www.agid.gov.it/it/agenzia/piano-triennale. In continuità con questi obiettivi, la Strategia per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione del Paese 2025, del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, inserendosi nel quadro dello sviluppo sostenibile descritto dall’Agenda 2030, mira a ridurre i divari digitali, a potenziare l’accessibilità ai servizi e a stimolare l’innovazione con investimenti in infrastrutture digitali, servizi per la PA e innovative forme di collaborazione tra pubblico e privato,disponibile al link https://assets.innovazione.gov.it/16105.
[113] M. Amari, Manifesto, cit.,p. 38.
[114] M. Amari, o. c., p. 35.
[115] M. Muscarà, A. Poce, M. R. Re, A. Romano (a cura di), Heritage Education, cit., p. 192.
[116] M. Amari, Manifesto, cit.,p. 29.
[117] E. Macri, C. L. Cristofaro, Il ruolo della digitalizzazione nello sviluppo sostenibile del patrimonio culturale, in University Heritage. Patrimonio culturale in rete, disponibile al link https://universityheritage.eu/il-ruolo-della-digitalizzazione-nello-sviluppo-sostenibile-del-patrimonio-culturale
[118] Cfr. M. C. Nussbaum, Non per profitto, cit., pp. 21-43.
[119] Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, ad Europeana, la piattaforma europea del patrimonio culturale, nata nel 2009 con l’obiettivo di digitalizzare, conservare e rendere accessibili le risorse culturali europee, a supporto di finalità educative e di ricerca. In ambito nazionale; si segnala inoltre il portale CulturItalia (www.culturitalia.it), promosso e gestito dal Ministero della Cultura, che offre accesso a informazioni e contenuti relativi al patrimonio culturale italiano.
[120] E. Macri, C. L. Cristofaro, Il ruolo, cit.
[121] M. Muscarà, A. Poce, M. R. Re, A. Romano, Heritage Education, cit., p. 82.
[122] F. Orlandi, Alcune considerazioni sul patrimonio culturale, cit., p. 17. Per un approfondimento del nesso tra la salvaguardia del patrimonio culturale e il diritto all’autodeterminazione di un popolo nella Dichiarazione sui Diritti dei Popoli Indigeni dell’Assemblea Generale ONU, 13.09.2007, si rinvia a Id., p. 18.
[123] L. Branchesi, M. R. Iacono, A. Riggio (a cura di), Educazione al patrimonio culturale in Italia, cit., p. 28.
[124] La promozione della cultura e la protezione del patrimonio artistico rappresentano, infatti, potenti strumenti di soft power nelle relazioni internazionali, mediante i quali i Paesi possono rafforzare i loro legami diplomatici e promuovere una maggiore comprensione reciproca, cfr. ad es. Redazione, Che cos’è il G7 della Cultura, in Finestre sull’Arte, 2024, disponibile al link https://www.finestresullarte.info/focus/che-cos-e-il-g7-della-cultura
[125] L. Branchesi, M. R. Iacono, A. Riggio (a cura di), o. c., p. 197.
[126] La L. 1 ottobre 2020, n. 133 Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale, rileva l’importanza di coinvolgere ogni individuo nel “processo continuo di definizione e di gestione del patrimonio culturale” come “risorsa sia per lo sviluppo sostenibile che per la qualità della vita, in una società in costante evoluzione”, compreso nella “tutela dei diritti umani”.
[127] L. Branchesi, M. R. Iacono, A. Riggio (a cura di), Educazione al patrimonio culturale in Italia, cit., p. 105.
[128] Recommendation The European Cultural Heritage for the 21st Century, disponible al link https://rm.coe.int/16806f6a03
[129] file:///C:/Users/39342/Downloads/ita-2523-the-faro-convention-couvtexte-21×21-web.pdf
[130] M. Rospi, Il “diritto alla cultura”, cit.
[131] Ibid.
[132] La considerazione dell’accesso al Web come diritto culturale è confermata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio dove, all’art. 6, si legge che “la valorizzazione è l’insieme delle attività promozionali della conoscenza del patrimonio culturale attraverso l’utilizzazione e la fruizione pubblica dello stesso”. Il Titolo II, del medesimo documento normativo è dedicato, poi, alla “Fruizione e valorizzazione” del patrimonio culturale.
[133] M. Rospi, cit.
[134] Sul dibattito italiano intorno al riconoscimento costituzionale del diritto di accesso, cfr. M. Olivetti, Diritti fondamentali e nuove tecnologie: una mappa del dibattito italiano, in Journal of Institutional Studies, 2020, pp. 395-430.
[135] Cfr. S. Scagliarini, I diritti costituzionali nell’era di internet: cittadinanza digitale, accesso alla rete e net quality, in T. Casadei, S. Pietropaoli (a cura di), Diritto e tecnologie informatiche, cit., pp. 6-10. Si può ricordare una prima risposta offerta dal Piano strategico nazionale per lo sviluppo della banda ultralarga e la crescita digitale – approvato dal Governo il 3 marzo 2015 ed accompagnato da un accordo quadro con le Regioni siglato l’11 febbraio 2016 – così come il Decreto Cura Italia, dl. 17 marzo 2020 n. 18, contenente disposizioni rivolte, tra gli altri obiettivi, a ridurre il digital divide sia sotto il profilo tecnologico sia nel superamento delle disparità culturali, economiche e sociali, cfr. P. Zuddas, Covid-19 e digital divide: tecnologie digitali e diritti sociali alla prova dell’emergenza sanitaria, in Osservatorio Costituzionale, 2020, pp. 290-299.
[136] Camera dei Deputati, Dichiarazione dei diritti di Internet, disponibile al link https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/commissione_internet/dichiarazione_dei_diritti_internet_pubblicata.pdf Sull’argomento, cfr. F. Faini, Data Society. Governo dei dati e tutela dei diritti nell’era digitale, Milano 2019, p. 51.
[137] M. Muscarà, A. Poce, M. R. Re, A. Romano (a cura di), Heritage Education, cit., p. 108.
[138] “La tutela, tramite la digitalizzazione dei beni culturali e l’accessibilità ad essi tramite Internet, diventa il punto di inizio e il punto di arrivo di tutta la legislazione culturale”, M. Rospi, Il “diritto alla cultura”, cit.
[139] A. Raffa, Post-digital museum e IA, cit., p. 78.
[140] S. Vantin, Digital divide. Discriminazioni e vulnerabilità nell’epoca della rete globale, in T. Casadei, S. Pietropaoli, Diritto e tecnologie informatiche, cit., pp. 233-245.
[141] Cfr. J. Van Dijk, The deepening divide. Inequality in the Information Society, Sage, London, 2005, p. 22; A. Alù, A. Longo, Cos’è il digital divide, nuova discriminazione sociale (e culturale) in Agenda Digitale, 2020, disponibile al link https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/il-digital-divide-culturale-e-una-nuova-discriminazione-sociale/; E. Risi, N. Olivero, L’adozione dei nuovi media da parte degli anziani: un’opportunità da cogliere e da comunicare, in MICRO & MACRO MARKETING, 2007, p. 8.
[142] M. Muscarà, A. Poce, M. R. Re, A. Romano (a cura di), Heritage Education, cit., p. 89.
[143] Anche la recente giurisprudenza, italiana ed europea, si è concentrata sulle ripercussioni del mancato accesso alla Rete, delineando un danno da digital divide che impedisce all’individuo di esercitare i propri diritti online, cagionandone un nocumento costituito dalla perdita della possibilità di inclusione e della libera realizzazione personale, cfr. A. C. Amato Mangiameli, G. Saraceni, Cento e una voce di informatica giuridica, Torino, 2023, p. 161.
[144] Cfr. A. C. Amato Mangiameli, G. Saraceni, o. c., p. 158.
[145] Sul tema si rinvia a B. Pastore, O. Giolo, (a cura di), Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto, Roma, 2018; Gf. Zanetti, Filosofia della vulnerabilità, Roma, 2019; B. Pastore, Semantica della vulnerabilità, soggetto, cultura giuridica, Torino, 2021; Id., I molti volti della vulnerabilità, in V. Lorubbio, M.G. Bernardini, (a cura di), Diritti umani e condizioni di vulnerabilità, Trento, 2023, pp. 17-28; B. G. Bello, (In)giustizie digitali. Un itinerario su tecnologie e diritti, Pisa, 2023 p. 25.
[146] Cfr. M. Warschauer, Technology and Social Inclusion: Rethinking the Digital Divide, Cambridge (MA), 2003; M. Muscarà, A. Poce, M. R. Re, A. Romano, Heritage Education, cit., p. 95.
[147] Cfr. P. Di Maggio, E. Hargittai, C. Celeste, S. Shafer, From Unequal Access to Differentiated Use: A Literature Review and Agenda for Research on Digital Inequality in K. Neckerman (a cura di), Social Inequality, New York, 2004, pp. 355-400; J. Van Dijk, The deepening divide, cit.
[148] M. Muscarà, A. Poce, M. R. Re, A. Romano (a cura di), Heritage Education, cit., p. 108.
[149] La necessità di garantire un adeguato accesso in situazioni di disabilità è messa in luce, nell’ordinamento italiano, già a partire dalla L. 9 gennaio 2004, n. 4, c. d. Legge Stanca.
[150] Direttiva UE 2016/2102, Accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, 26.10.2016, disponibile al link https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/accessibility-of-public-sector-websites-and-mobile-apps.html
[151] Agenda Digitale Europea (2020-2030), disponibile al link https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/64/un-agenda-digitale-europea
[152] European Union Agency For Fundamental Rights (FRA), Ageing in digital societies: enablers and barriers to older persons exercising their social rights, June 2022, disponibile al link https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/it-ageing_in_digital_societies-country_report.pdf
[153] European Accessibility Act, (Direttiva UE n. 2019/882), 17.04.2019, disponibile al link https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603973/EPRS_BRI(2017)603973_EN.pdf
[154] Redazione BITMAT, Siti accessibili: prepararsi all’European Accessibility Act, in Sanità digitale, 2024, disponibile all’indirizzo https://www.sanita-digitale.com/no-limits/siti-accessibili-prepararsi-alleuropean-accessibility-act/
[155] G. Di Cataldo, Conclusioni, in C. Verrone, M. Bernecoli (a cura di), Summer School, cit., p. 89.
[156] Si richiama la Raccomandazione sulla competenze chiave per l’apprendimento permanente, del Consiglio d’Europa (2018/C 189/01), aggiornata al 22 maggio 2018, disponibile al link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2018:189:TOC
[157] E. Borgia, M. Di Berardo, S. Occorsio, Educazione al patrimonio, cit.
[158] E. Borgia, M. Di Berardo, S. Occorsio, o. c. Sul ruolo dell’approccio interdisciplinare nello studio e nella tutela del patrimonio culturale, D. Pepe, D. Vitali (a cura di), Il patrimonio culturale metafora dell’interdisciplinarietà: storie, conoscenze, tecnologie e professioni, reperibile al link https://www.diculther.it/rivista/il-patrimonio-culturale-metafora-dellinterdisciplinarieta-storie-conoscenze-tecnologie-e-professioni/
[159] E. Borgia, M. Di Berardo, S. Occorsio, o. c.
[160] G. Mancini Palamoni, Lo sviluppo sostenibile, cit., p. 268.