Nuovi volti della valorizzazione dei beni culturali e la imprevedibile opera di Gerald Bruneau: i Bronzi di Riace

Renato Rolli
Professore associato in diritto amministrativo presso l’Università della Calabria; MARTINA 

Martina Maggiolini – Università della Calabria

Dottoranda di ricerca presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro

Il contributo si sofferma sulle forme e limiti di attività di valorizzazione alla luce dell’abrogazione dell’art. 170 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

The paper focuses on the forms and limits of enhancement activities in light of the repeal of Article 170 of the Cultural Heritage and Landscape Code.

Sommario: 1. Il concetto di valorizzazione tra arte e diritto; 2. L’utilizzo del bene culturale nella valorizzazione. Il problema dell’uso illecito; 3. La giurisprudenza tra diritto all’immagine, valorizzazione, uso illecito; 4. L’imprevedibile ed eccentrica valorizzazione di Gerald Bruneau; 5. Riflessioni conclusive: tra valorizzazione e diritto all’immagine dei beni culturali

1. L’obiettivo del presente contributo è quello di valutare forme e limiti di attività di valorizzazione alla luce dell’abrogazione dell’art. 170 del codice dei beni culturali e del paesaggio. Le considerazioni che saranno qui svolte vorranno mettere in luce se comportamenti ricadenti su beni culturali siano da intendersi illeciti, e dunque non più ricadenti sotto la disciplina dei beni culturali, ma del codice penale, con particolare riguardo ad un caso, trattato in queste pagine, inerente ad una attività di valorizzazione, che si è posta ai limiti di quello che era l’uso illecito sino al 2022.

“Gli artisti attraverso le loro espressioni e creazioni, spesso mettono in discussione aspetti della vita quotidiana, offrono le loro visioni del mondo, si inseriscono nei rapporti di potere e spesso lo sfidano”[1] e proprio per queste ragioni si rende necessario indagare il perimetro della liceità delle loro azioni.

Il concetto di valorizzazione ha caratura costituzionale e rappresenta la volontà di ampliare la fruizione pubblica del patrimonio culturale passando attraverso la sua conoscenza e la sua conservazione[2].

La valorizzazione diviene momento di promozione e sviluppo della cultura[3] attraverso l’intersezione di esperienze solo apparentemente differenti.

Del resto, diffusione del patrimonio culturale locale e nazionale si traduce in un accrescimento del patrimonio personale nella scala di valore della conoscenza.

Il concetto di valorizzazione, naturalmente, si compone di tutti gli interventi tesi alla conservazione dei beni culturali[4] e di riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposte a tutela nonché la realizzazione di nuovi centri paesaggistici.[5]

La valorizzazione si risolve in linee di indirizzo e coordinamento tra le diverse amministrazioni periferiche che operano sul territorio locale.

È necessaria la concertazione dei diversi attori al fine di giungere al risultato ottimale: diffusione della cultura e conoscenza della identità tramandata attraverso il patrimonio culturale.

Infatti, solo partendo dal riconoscimento del valore identitario della cultura è possibile valorizzare e, dunque, promuovere i valori che il patrimonio culturale porta con sé.

La diffusione, in tale ottica, consente, come i migliori modelli economici insegnano, l’avvio di economie trasversali, capaci di divenire volano per il rilancio dell’economia.[6] 

La valorizzazione dei beni culturali, ai sensi dell’art. 111 del Codice dei beni culturali e del paesaggio si consegue mediante la “costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all’esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità” come indicate nell’art. 6 dello stesso Codice[7].

La valorizzazione del patrimonio culturale, inevitabilmente, passa attraverso attività ed iniziative pubbliche e private. Siffatta impostazione riflette i principi e le strategie della valorizzazione tesa al riconoscimento del valore culturale pubblico ed altresì rispecchia il ruolo centrale dei cittadini nella fruizione del bene culturale.

L’essenziale importanza del valore del patrimonio culturale è sempre in crescita. In particolare, le identità culturali hanno assunto maggiore rilevanza, in una società che muta e si trasforma, anche grazie alle implicazioni di natura immateriale – come quelle legate alle tradizioni, ai saperi e alle creatività – che hanno ampliato i margini del concetto di patrimonio culturale[8].

Nell’era della digitalizzazione è da segnalare l’importanza riconosciuta al patrimonio culturale che dimostra la sua importanza di radice e rami nell’evoluzione del paese. Occorre evidenziare come il PNRR dedica delle linee non solo alla transizione digitale ma anche al patrimonio culturale, tese a favorire la nascita di nuovi servizi, sfruttando anche la partecipazione sociale come leva di inclusione e rigenerazione, con l’obiettivo di migliorarne l’attrattività, l’accessibilità (sia fisica che digitale) e la sicurezza, in un’ottica generale di sostenibilità ambientale[9]

Ciò conferma, a livello istituzionale sia nazionale che sovranazionale, la necessità di mantenere vivo e fruibile il patrimonio culturale.

Invero, nella sua interezza il processo di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale[10], se sostenuto da strategie d’insieme e volto, quindi, non solo ai beni culturali ma a tutte le altre risorse che caratterizzano e rappresentano i segni identificativi che la storia ha sedimentato in un territorio, può svolgere un’importante funzione sia al fine della preservazione dei beni, sia a promozione e sostegno dello sviluppo economico delle comunità locali.

Difatti, la connessione dei principali portatori di interesse sul territorio, accresce la sensibilizzazione verso il patrimonio culturale, da intendere come capacità dei cittadini di riconoscere la loro identità in quel patrimonio, di riconoscerlo come proprio e, come diretta conseguenza, di cooperare per la sua conservazione e valorizzazione[11].

L’attenzione posta sul patrimonio culturale, sia a livello locale che nazionale produce degli impatti economici diretti attraverso l’attivazione di servizi connessi alla sua gestione, fruizione e diffusione. In particolare, la crescente importanza riconosciuta al patrimonio culturale consente l’incremento delle attività, non solo legate all’industria turistica strettamente connessa ma contribuisce anche alla competitività del territorio, rendendolo capace di stimolare l’investimento di risorse umane e finanziarie, nonché incrementando i flussi economici.

Ciò pone a sistema patrimonio culturale e comunità, riconoscendo solo alla loro concreta sinergia la possibilità di dispiegare il concetto di valorizzazione nel suo significato intrinseco[12].

2. L’arte[13] è un bene comune e non può rappresentare oggetto di economia privata. L’arte può significare produzione di altra arte, di nuovo bene comune. I beni culturali si elevano dal mercato economico, trasmettono valori non economicamente valutabili e, pertanto, devono rimanere estranei alle logiche economiche.

Talvolta, dunque, la valorizzazione del patrimonio culturale passa anche attraverso la sua riproduzione. È da chiedersi ove la riproduzione del patrimonio culturale sia legittimo e ove invece si discosti dal fine precipuo di tutela e valorizzazione. Invero, l’immagine del bene culturale rappresenta lo strumento più idoneo alla sua veicolazione. La moltiplicazione degli strumenti di riproduzione impone particolare attenzione ai canali di accesso al patrimonio culturale poiché da un lato consente una maggiore fruizione, dall’altro impone un’attenzione particolare per una “corretta” fruizione[14].

Inoltre la transizione digitale ha consentito scambio e diffusione immediata delle riproduzioni di ogni genere. Nel solco dell’implemento dell’intelligenza artificiale, le immagini modificate ed alterate da singoli soggetti possono trovare spazi ampi, rendendo molto complesso, se non impossibile, garantire un effettivo controllo[15].

Qui rilevano gli artt. 107 e ss. del Codice dei beni culturali e del paesaggio che limitano la libera riproducibilità[16] partendo dal presupposto che ciò possa rappresentare un vantaggio del singolo operatore più che della collettività.

È riconosciuta in capo agli enti pubblici la possibilità di autorizzare la riproduzione dei beni culturali, fatte salve le disposizioni in materia di diritto d’autore.

Il successivo art. 108 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio impone il pagamento di un corrispettivo per la riproduzione, proporzionale ai modi e alle finalità della riproduzione, da corrispondere all’amministrazione che detiene il bene culturale[17].

A tal proposito è opportuno segnalare il decreto 83/2014 (c.d. Art Bonus) che precisa quali sono le finalità che consentono la libera riproducibilità di un bene culturale: studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale senza scopo di lucro ovvero senza oneri per le pubbliche istituzioni. In detti casi non è richiesta esplicita autorizzazione da parte dell’amministratore del bene.

Dunque, anche il testo legislativo lascia una clausola bianca, non elencando esplicitamente le attività concesse, né quelle proibite.

Invero, la distruzione e il danneggiamento dei beni culturali erano vietati e sanzionati penalmente già prima della legge 1 giugno 1939, n. 1089. Il codice penale del 1930 prevede, infatti, tra le contravvenzioni concernenti l’attività sociale delle pubbliche amministrazioni, il reato di «Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale» (art. 733), nel quale incorre chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un’altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale.

Le pene previste sono l’arresto fino a un anno e l’ammenda, di importo non inferiore originariamente a mille lire, attualmente a 2,065 euro. I precetti dell’art. 733 cod. pen. sono ripresi dall’art. 20, comma 1, che vieta la distruzione e il danneggiamento dei beni culturali senza menzionare il loro deterioramento, ma soltanto per brevità, poiché il deterioramento deve ritenersi comunque ricompreso nel significato della norma penale.

Il Codice dei beni culturali non prevede le sanzioni per la violazione di questi divieti. Si deve, pertanto, ritenere che la disposizione valga – essenzialmente – come richiamo, sia pure non espresso, dei precetti posti dall’art. 733 codice penale.

Da questo punto di vista è mancato quindi l’obiettivo di codificare tutte le disposizioni legislative in materia di beni culturali, giacché la disciplina continua a trovarsi in due fonti distinte: il Codice dei beni culturali (art. 20, comma 1) e il codice penale (art. 733).

Il comma 1 dell’art. 20 del Codice dei beni culturali e del paesaggio stabilisce, altresì, che i beni culturali non possono essere adibiti a usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure in modo tale da recare pregiudizio alla loro conservazione.

Non si fa più riferimento al divieto di usi tali da recare pregiudizio all’integrità dei beni, la quale rimane, ad ogni modo, salvaguardata dal divieto di distruzione e danneggiamento.

L’art. 20 Codice dei beni culturali e del paesaggio va letto congiuntamente con l’articolo successivo, che individua gli interventi ammessi, previo controllo autorizzatorio. I primi tre commi subordinano e disciplinano all’ autorizzazione del Ministero interventi relativi alla demolizione o allo spostamento dei beni culturali, lo smembramento di collezioni, serie e raccolte, lo scarto di documenti di archivi pubblici e privati. Tuttavia, nell’ambito della vicenda, pare opportuno rivolgere l’attenzione sul comma 4 e sul comma 5.

Il primo dispone che «fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente», mentre il comma 5 recita: «l’autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell’intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni».

Il precetto si completava con la disposizione sanzionatoria di cui all’art. 170 codice beni culturali e del paesaggio[18], che prevede una sanzione penale, detentiva (arresto da sei mesi ad un anno) e pecuniaria (ammenda da euro 775 a euro 38.734,50) per «chiunque destina i beni culturali indicati nell’art. 10 ad uso incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità».

Posto che nella maggior parte dei casi il presupposto di un uso non conforme del bene culturale assumerà i contorni della realizzazione di opere illecite, l’art. 170 si pone come norma di chiusura rispetto a tutti quei comportamenti «incompatibili» ovvero «pregiudizievoli» che non comportano mutamenti materiali del bene culturale[19].

La definizione del divieto è dunque generica[20] e non supportata da criteri di specificazione, rimessi, pertanto, all’individuazione in sede applicativa[21].

La giurisprudenza ha più volte tentato di identificare le possibili ipotesi di uso incompatibile. Essa ha tentato di precisare il significato dell’incompatibilità dell’uso, la quale deve essere determinata in relazione alle modalità con le quali esso è esercitato nel concreto.

In tal senso, quindi, si possono far rientrare nella categoria di uso illecito, ad esempio lo svolgimento di un incontro politico in un teatro di interesse storico e artistico, il deposito permanente di attrezzature per spettacoli teatrali o, ancora, la realizzazione di una struttura provvisoria che può limitare il godimento pubblico del bene sul quale viene realizzata[22].

Dunque, la normativa esclude l’utilizzo spregiudicato del bene culturale ma non limita l’utilizzo del bene culturale ove lo stesso sia oggetto di valorizzazione.

3. Talvolta, il concetto di valorizzazione passa attraverso l’utilizzo dell’immagine del bene culturale. Ciò determina la necessità di indagare in quali casi detto utilizzo è lecito ed in quali, invece, rappresenta un pregiudizio per il patrimonio culturale.

La giurisprudenza, a più riprese, ha offerto orientamenti differenti.

In una prima fase, il tema del diritto all’immagine era limitato alla sola immagine personale, dunque, riconoscendolo come diritto strettamente personale e non estendibile al patrimonio culturale. Successivamente, la Corte di Cassazione ha ammesso la possibilità di estendere tale tutela anche ai beni[23], affrontando il tema sulla legittimità dell’utilizzo nella riproduzione dell’immagine del bene culturale da soggetti terzi.

Le pubbliche amministrazioni interessate avrebbero potuto attivare azioni di tutela per l’utilizzo dell’immagine dei beni culturali, limitando il sempre più dilagante fenomeno di diffusione incontrollata delle immagini dei beni culturali.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 18218/2009, ha segnato il sentiero verso la definizione evoluta del concetto di danno all’immagine delle persone pubbliche.

Occorre interrogarsi sui profili giuridici per i quali l’immagine dei beni culturali possa essere soggetto alle determinazioni della pubblica amministrazione nel delicato bilanciamento tra accessibilità alla cultura e tutela del patrimonio.

La pronuncia in commento ha determinato l’apertura verso il riconoscimento della tutela del diritto all’immagine dei beni a disposizione di persone giuridiche offrendo un nuovo angolo di osservazione. In particolare, i giudici segnalavano uno squilibrio nel rapporto istaurato: l’impresa otteneva un vantaggio dall’utilizzo dell’immagine del bene culturale, la pubblica amministrazione, invece, non otteneva alcun vantaggio[24].

L’obiettivo della Pubblica amministrazione nella gestione, valorizzazione e tutela del patrimonio culturale è quello di assicurare una corretta diffusione del valore culturale del bene[25], evitando stravolgimenti che possano causare un pregiudizio al bene stesso.

Occorre chiarire se l’alterazione dell’immagine del bene culturale sia stata attuata per finalità commerciali, poiché in tal caso l’utilizzo sarà considerato illegittimo.

Altresì, è necessario verificare se l’immagine “nuova” è sovrapponibile all’originaria o può essere considerata estranea-differente[26].

Altra è l’ipotesi in cui l’autore dell’“alterazione” riconosce di aver realizzato un’opera che, pur rappresentando di base il bene culturale originario, è definibile come un’opera nuova e distinta dall’originaria. In quest’ultimo caso, dunque, l’autore immette del proprio in un’opera già esistente, distinguendola dall’originaria al fine di trasmettere novità, valori e obiettivi differenti. Dunque, sussistendo un requisito minimo di creatività, si potrà configurare l’alterazione come un’opera soggetta al regime del diritto d’autore, ponendo attenzione su eventuali pregiudizi ai diritti dell’opera originaria.[27]

La Suprema Corte tende, dunque, a legittimare tutto ciò che da arte crea arte. Il concetto di valorizzazione passa dall’arte che si trasforma, non deturpa, diffonde cultura e valori, anche differenti da quelli voluti dall’autore originario.  

Pertanto, la novità apportata su un’opera rappresenta sì nuova arte ma unicamente se non leda la fisicità e l’immagine dell’opera originaria.

Più di recente, il Tribunale di Firenze, con provvedimento del 20 aprile 2023, si è pronunciato sulla riproduzione del David di Michelangelo, riconoscendo il diritto all’immagine dei beni culturali. 

In particolare, i giudici, hanno condannato una casa editrice al risarcimento dei danni[28] causati per aver riprodotto sulle proprie pagine il corpo del David, sostituendo il suo volto con quello di un modello, sminuendo il valore culturale dell’opera di Michelangelo.

In questa sede, il Tribunale, fa un passo oltre, riconoscendo la sussistenza del diritto all’immagine dei beni culturali come espressione del diritto costituzionale all’identità del popolo ovvero all’identità collettiva dei cittadini. Pertanto, deve limitarsi l’utilizzo delle immagini dei beni culturali per fini economici.

La portata della pronuncia dei giudici di prime cure si rintraccia nel riconoscimento del diritto all’immagine dei beni culturali quale espressione dell’identità culturale della nazione e della memoria storica della nazione, da tutelare ai sensi dell’articolo 9 della Costituzione, che recita “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione”.

In tal senso, vengono posti sul medesimo piano il diritto all’identità personale – inteso come diritto a non veder alterato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico e professionale – custodito e promosso dall’articolo 2 della Costituzione, ed il diritto disposto dall’articolo 9 della Costituzione all’identità collettiva dei cittadini “che si riconoscono come appartenenti alla medesima Nazione anche in virtù del patrimonio artistico e culturale che […] è parte costitutiva della memoria della comunità nazionale“.

È condivisibile la pronuncia in commento nella parte in cui evidenzia la necessaria tutela dell’immagine e dell’identità dei beni culturali, imponendo un utilizzo consapevole e rispettoso delle opere d’arte a fini commerciali.

4. Disquisendo dell’ampiezza del concetto di valorizzazione e dei limiti imposti dal diritto d’autore[29] è imprescindibile rappresentare il noto caso di valorizzazione dei Bronzi di Riace[30].

L’opera, ritrovata nel 1972, si compone di due statue che rappresentano due guerrieri completamente nudi[31].        

Le operazioni di recupero furono curate dalla Soprintendenza con la collaborazione del Nucleo Sommozzatori dei Carabinieri di Messina. Alcuni ritengono che le due statue siano i reperti di un naufragio durante il quale la nave aveva perso la velatura e gli oggetti più pesanti come i Bronzi.

Altri ritengono invece che nel mezzo di una tempesta l’equipaggio ha scelto di sacrificare le due statue per alleggerire il carico.

Ad oggi non è certa la paternità dell’opera, ma rappresenta una delle principali opere del Mezzogiorno e rappresenta valori, credenze e virtù della cultura del tempo.

L’opera si compone di due Bronzi, denominati “A” e “B” che rappresentano due guerrieri completamente nudi ed armati di scudo, lancia ed elmo.

La statua A si mostra con un’attenzione particolare ai dettagli della barba e della capigliatura raccolta da una larga fascia. Gli occhi hanno ciglia in lamina bronzea e cornee in avorio.

La testa della statua B, si presenta liscia e deformata, evidentemente perché dotata di un elmo corinzio rialzato, e ricoperta da una cuffia di cuoio o di feltro. Dalla cuffia fuoriuscivano i lobi e corte ciocche di capelli; la bocca ha anch’essa labbra in rame; si conserva solo l’occhio destro con la cornea in marmo bianco, l’iride formata da un anello biancastro ed uno rosato concentrici e la pupilla nera.

L’opera è custodita nel Museo di Reggio Calabria e, sin dal 2010, è stata oggetto di azioni di restauro e valorizzazione[32] attraverso la partecipazione diretta alle attività di restauro da parte dei visitatori, ai quali era consentito osservare da nuove prospettive le statue di bronzo, potendone apprezzare ogni dettaglio.  

Altra forma di valorizzazione è stata rappresentata dalle riprese all’interno del museo, consentendone una diffusione massiva attraverso la fruizione di immagini digitali. Dunque, il pubblico ha visitato il museo attraverso le riprese avendo la possibilità di osservare i dettagli delle opere da nuove e diverse angolazioni.

Tra i più tradizionali strumenti di valorizzazione, però, i Bronzi di Riace hanno ottenuto il pregio di essere stati valorizzati attraverso altra arte.

“L’immagine, per ottenere tutta la sua potenziale efficacia e scuotere le coscienze, deve essere ben ancorata alla situazione storica, quindi affrontare le tematiche più spinose e pressanti; tra queste, oggi, di primaria importanza, dignità, uguaglianza, e giustizia sociale”[33].

Nella medesima ottica, il fotografo Gerald Bruneau, allievo di Andy Warhol, è stato autore di uno dei principali momenti di valorizzazione ( inteso nel senso più profondo del termine) dei Bronzi di Riace, ritraendoli “agghindati con velo da sposa, tanga leopardato e boa fucsia[34].

L’artista è noto per le sue creazioni che diventano imprese. Riesce a comporre le sue opere in breve tempo e la fugacità degli scatti è uno degli elementi più rilevanti[35].

Gli scatti fatti ai Bronzi travestiti non erano stati preventivamente autorizzati dalla Soprintendente. L’autore, intervenendo su un’opera già pronta, la declina a suo piacimento con l’intento di creare scalpore, legando la sua figura al concetto di imprevedibilità. La sua arte diviene momento di espressione culturale, di temi attuali come la sessualità, la discriminazione, l’omofobia.

L’arte classica muta e si trasforma, portando con sé i valori del tempo, mitigandoli ad argomenti contemporanei[36].

Infatti, Bruneau, attraverso la sua arte, non solo crea una nuova opera ma consente una diffusione massima dell’opera originaria. Ciò equivale al concetto di valorizzazione del patrimonio culturale? Le sue opere esulano dal legittimo utilizzo dell’immagine del bene culturale?

L’artista crea un’opera diversa e la componente di novità e creatività è indiscutibile: le sue foto possono essere classificate come bene culturale ultroneo all’opera originaria.

L’opera di Bruneau rappresenta un importante momento di valorizzazione; ogni rivisitazione dell’arte non fa altro che aggiungere e nulla togliere all’opera originaria, attribuendo nuovi significati, senza per questo svilirne l’immagine[37].

Le questioni che si possono porre in relazione al caso Bruneau concernono le condizioni di configurabilità degli “usi incompatibili con il valore storico ed artistico dei beni culturali”, nonché la questione del diritto d’autore afferente alla riproduzione fotografica e i relativi strumenti di tutela forniti, eventualmente, dall’ordinamento giuridico italiano[38].

Le arti e le scienze sono soggette a mutazione rapida e improvvisa. Non sempre è facile trovare “adeguate tutele sia con riferimento alle forme di produzione tradizionale sia a quelle forme intellettuali e più moderne”[39]

Dunque, al fine di analizzare le questioni giuridiche che si pongono all’origine e a valle della questione è opportuno procedere alla disamina delle disposizioni e degli orientamenti giurisprudenziali costituenti il tessuto normo-applicativo della relativa materia.

Con l’obiettivo dell’individuazione dell’ambito applicativo del decreto legislativo n. 42/2004, pare opportuno chiarire alcuni punti in merito alla locuzione “beni culturali”. L’espressione è rinvenibile nella Convenzione dell’Aia del 1954, predisposta con il precipuo fine di scongiurare il reiterarsi delle scelleratezze e dei danni provocati al patrimonio artistico e culturale dal secondo conflitto mondiale. L’autoevidente elasticità della dicitura ha reso ineludibile la necessità di tracciarne i requisiti indefettibili, che sono stati individuati nell’immaterialità, legata al valore culturale espresso dal bene, e nella pubblicità, intesa sotto l’aspetto non del regime proprietario, ma della destinazione alla fruizione pubblica[40].

In altri termini, la dicitura “bene culturale” è un’endiadi scomponibile in due polarità, in cui l’attributo “culturale” determina una connotazione rivolta ad un interesse pubblico[41].

Ebbene, un interesse pubblico così pregnante impone un adeguato impianto protettivo, rappresentato, nel tempo del caso Bruneau, dagli artt. 20 e 170 del Codice dei Beni culturali (ad oggi abrogato) che si assumono violate.

In particolare, l’art. 20 c.1 Codice beni culturali, nell’individuare gli interventi vietati sui beni culturali, dispone che: “I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione”. La considerazione che d’emblée un operatore del diritto trae, concerne l’anticipazione della soglia di tutela che la disposizione de qua impone; ad essere perentoriamente sanzionato – con i risvolti penali del caso – è, non solo il danno, eventualmente, arrecato al bene, quanto la devianza dell’uso realizzato, dal valore storico-artistico del bene. 

La disposizione de qua ha evidentemente valenza generalizzata e non ammette deroga alcuna. L’art. 20 di concerto con l’art. 170, originava un’endiadi inscindibile. L’art. 170 del Codice dei beni Culturali e del paesaggio, affermava: “E’ punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque destina i beni culturali indicati nell’articolo 10 ad uso incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità’”, connotando (anche) penalmente gli usi impropri del bene culturale.

Una lettura di tal fatta ha condotto ad un primo orientamento restrittivo della Corte di Cassazione che affermava: “in tema di beni culturali, integra il reato di cui all’art.170 d.lg. 22 gennaio 2004 n. 42 (uso illecito dei beni culturali) l’uso del bene culturale che ne determini la distorsione dal godimento che gli è proprio, ovvero di studio, ricerca o piacere estetico complessivo.”[42] Ed ancora, la Suprema Corte asseriva che: “L’espressione utilizzata dal legislatore, nell’art.170 d. lg. N. 42/2004, “uso incompatibile” con il carattere storico artistico, non è affetta da indeterminatezza e quindi non confligge con l’articolo 25 Cost. per assenza di “alcuna precisazione” poiché l’incompatibilità è commisurata e rapportata specificamente a un “carattere storico od artistico”. Questo costituisce una valutazione di merito affidata al giudice.[43]. Tacendo dell’autoevidente antinomia tra l’asserita assenza di indeterminatezza e la scelta di affidare un ruolo di indiscussa supremazia a chi dovrebbe essere mera bouche de la loi, tale orientamento si appalesava come statico e vischioso, talmente arroccato sul pur apprezzabile leitmotiv di protezione dei beni culturali, da risultare ermeticamente impermeabile a qualsivoglia operazione suscettibile di valorizzare i medesimi beni.

Cionondimeno, il diritto è fluido per definizione; si tratta, invero, di una magmatica entità insuscettibile di essere imbrigliata in rigidi argini. Ed infatti, la Suprema Corte di Cassazione in una ulteriore pronuncia affermava che: “E’ illecito, e quindi integra il reato di cui all’art. 170 del d.lg. 22 gennaio 2004, n.42, l’uso di un bene culturale attuato mediante interventi incidenti sulla sua conservazione od integrità. Ove gli stessi non siano finalizzati a valorizzare la natura storica od a garantirne un migliore utilizzo quanto, piuttosto, a soddisfare beni ed interessi privi di relazione con tale natura e con la destinazione pubblica[44].

Dunque, l’orientamento de quo, pur rimanendo saldamento legato alla protezione dei beni culturali, cristallizza e sanziona il concetto di valorizzazione – già presente a livello normativo ma latente a livello applicativo.

A questo punto, pare di opportuno intessere il concetto astratto di valorizzazione al caso concreto. “La valorizzazione, dunque, è oggi intesa come una gestione imprenditoriale del patrimonio storico e artistico – inquadrata in una strategia di mise en valeur dei beni culturali – che prevede interventi mirati ad attrarre risorse finanziarie per migliorare lo stato fisico dei beni e la loro accessibilità[45].

In altri termini, la valorizzazione ha la propria raison d’être nella ricerca delle migliori condizioni possibili per consentire la fruizione del valore storico-artistico del bene da parte della collettività. Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio all’art. 6 all’uopo dispone che: “La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. 2.  La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze. 3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale”.

Ed ancora, nella medesima direzione, l’art. 111 del Codice dei beni culturali e del paesaggio asserisce che: “le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all’esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all’articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati. 2. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata. 3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione. 4. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale”.

Nel dettaglio, dal tessuto normativo può irrefutabilmente desumersi come l’attività di valorizzazione è adempimento ineludibile, posto in capo alle Istituzioni. In tal senso l’art.112 c. 1 del d. lgs. 42/2004 expressis verbis dispone che: “Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all’articolo   101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice”. Corre l’obbligo di notare come sia ben radicato il timore che le attività di valorizzazione possano andare a detrimento della conservazione dei beni culturali; si tratta di un aspetto da tenere in debita considerazione ma che non deve inibire le attività funzionalizzate a consentire la migliore fruizione dei beni culturali medesimi alla collettività.

Invero, un’embrionale forma di valorizzazione veniva indicata, in sede applicativa, ancor prima dell’entrata in vigore del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio; ed infatti, il TAR Calabria asseriva che: “l’attività di valorizzazione dei beni culturali, di cui la riproduzione genericamente intesa costituisce uno dei possibili aspetti, deve essere frutto di un intervento programmato e coordinato che deve avere coinvolti, unitamente allo Stato, tutti gli enti locali, oltre che eventuali soggetti pubblici e privati interessati”.[46]

L’attività di valorizzazione ha un peso specifico così rilevante da condurre il Supremo Consesso ad asserire: L’attività di valorizzazione del bene culturale deve essere il frutto di un intervento coordinato che veda coinvolti tutti i soggetti pubblici interessati.[47]

Dall’analisi degli orientamenti giurisprudenziali si rileva, prima facie, come, con lo scorrere del tempo, in sede applicativa, l’attività di valorizzazione abbia assunto un’importanza sempre più pregnante. In tale direzione, pare opportuno, infine, riportare due ulteriori dati giurisprudenziali: “ai sensi dell’art. 1 d.lg. n. 42/2004, la tutela dei beni paesaggistici spetta in cogestione allo Stato, alle regioni, alle città metropolitane, alle province e ai comuni, chiamati tutti ad assicurare e sostenere la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione”[48].  

Ed ancora, “Il decreto in questione esplica una funzione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale al preciso scopo di assicurarne la fruizione pubblica”.[49]

L’attività di valorizzazione e la conseguente fruizione pubblica dei beni culturali sono investiti della medesima dignità dell’attività di conservazione.

Giova sottolineare, inoltre, che il dato normativo asserisce perentoriamente la possibilità per il privato di partecipare alle attività di valorizzazione; anzi, conferisce ad attività di tal fatta finalità di solidarietà sociale.

La valorizzazione consente non solo di accrescere in termini sia qualitativi che quantitativi le possibilità di fruizione del bene, quanto, piuttosto, di difendere l’identità locale e nazionale dinanzi all’inarrestabile incedere del generalizzato processo di globalizzazione e, conseguentemente, di consentire un maggiore sviluppo delle relative aree territoriali[50].

A tal proposito, si vuole segnalare il seguente dato giurisprudenziale: “La dimensione identitaria è del resto connaturata alla tutela del patrimonio culturale, sia per il principio fondamentale costituzionale dell’art. 9 Cost., che si fonda sul patrimonio come elemento costitutivo della Nazione e perciò della sua identità, sia per il principio generale del Codice espresso all’art. 1, comma 2, per il quale “la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura[51]. Anche in tale chiave, deve esser letta la necessità di coordinamento tra le Istituzioni, imposta dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Un ultimo aspetto merita un’attenta disamina: la questione del diritto d’autore in ordine alle rappresentazioni fotografiche di opere d’arte.

In termini generali, la fotografia è assolutamente suscettibile di rientrare nel coacervo delle opere dell’ingegno, e, come tale, di essere tutelata dalla cosiddetta legge sul diritto d’autore.

 In tal senso, corre l’obbligo di operare un distinguo tra le opere fotografiche, e come tali meritevoli del grado di protezione  garantito dall’art. 2 della legge sul diritto d’autore che, infatti, dispone: “In particolare sono comprese nella protezione: 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia  sempre  che  non  si  tratti  di  semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II” e le mere fotografie, garantite ad un livello assai inferiore dall’art. 87 c.1. della medesima legge.

 La questione è sostanziale; da ciò dipende il grado di protezione garantito alle opere. È opportuno segnalare il seguente orientamento giurisprudenziale: “Nell’ambito della legge sul diritto d’autore si distingue tra le opere fotografiche che presentano valore artistico e connotate di creatività e le fotografie semplici che sono atti meramente riproduttivi della realtà, che beneficiano di più limitata tutela. Per assurgere ad opere dell’ingegno, le fotografie devono presentare il connotato della creatività, con riguardo alla novità, all’originalità ed all’individualità della rappresentazione”[52].

Ed ancora, in termini assai più stringenti il Tribunale di Roma asseriva che: “Non costituiscono opere dell’ingegno, ma solo immagini tutelate ai sensi degli art. 87 e ss. L. n. 633 del 1941, le fotografie di opere d’arte che, ancorché di altissimo livello qualitativo, si limitino a riprodurre fedelmente le opere ritratte, senza alcuna personale e sostanziale rielaborazione delle immagini da parte del fotografo[53].

La disamina della prima pronuncia, sinergicamente all’analisi della seconda, mediante un approccio a contrario, consentono di individuare il discrimen suscettibile di assoggettare l’opera fotografica alla disciplina della legge sul diritto d’autore: ebbene, il requisito indefettibile in tal senso è rappresentato dall’apporto creativo fornito dall’autore. Dunque, occorre un quid pluris rispetto all’opera originaria.

In conclusione l’opera di Bruneau ha conferito ampio risalto e rinnovato interesse ai Bronzi di Riace, aumentando esponenzialmente le possibilità di fruizione dei beni medesimi.

Si badi bene, è lo stesso art. 111 del Codice dei beni culturali e del paesaggio a conferire dignità di funzione sociale alla valorizzazione ad iniziativa privata. In altri termini, l’opera realizzata dal Maestro Gerald Bruneau, più che rientrare nell’alveo degli usi non compatibili con il valore storico-artistico del bene pare svolgere una lecita attività di valorizzazione.

Nel dettaglio, l’opera realizzata è estrinsecazione di un filone di ricerca utilizzato dal Maestro fotografo. Tale modus operandi, nel caso di specie, risulta caratterizzato, inoltre, da autoevidenti finalità filologiche. In altri termini, se è pur vero che la valorizzazione è recessiva rispetto alle esigenze di tutela, sarebbe illogico inibire attività di valorizzazione che non comportano detrimento alcuno alla conservazione dei beni culturali.

Per quanto concerne il diritto d’autore, l’art. 2 della legge sul diritto d’autore, nel tutelare le opere fotografiche, richiede, giocoforza, un discrimen tale da affrancarle dalla generalità delle mere fotografie. Tanto in termini eminentemente normativi, quanto in termini più pragmatico-applicativi, il discrimen è rappresentato da un apporto creativo, un quid pluris rispetto all’opera originaria.

È possibile rilevare l’apporto creativo offerto dall’opera del maestro Gerald Bruneau; ne consegue la possibilità di tutelare la sua opera riconducendola nell’alveo delle opere sottoposte alla legge sul diritto d’autore.

5. Come si è detto nelle pagine precedenti, la valorizzazione dei beni culturali è un principio cogente. L’art. 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, infatti, stabilisce che i beni devono essere comunque destinati alla fruizione, ‘superando, il concetto di conservazione. 

Un’importante opera d’arte, quale i Bronzi di Riace, costituisce un patrimonio da rendere necessariamente disponibile alla fruizione e soprattutto valorizzato in ogni sua declinazione lecita[54].

L’opera realizzata dal Maestro Gerald Bruneau, più che rientrare nell’alveo degli usi non compatibili con il valore storico-artistico del bene pare svolgere una encomiabile e soprattutto lecita attività di valorizzazione o sottospecie di questa.

Nel dettaglio, l’opera realizzata è estrinsecazione di un filone di ricerca utilizzato dal Maestro fotografo. Quanto affermato non è una mera asserzione di stile, poiché è corroborato dal precedente lavoro avente ad oggetto la Paolina Borghese che veniva, per l’occasione, avvolta in un drappo rosso.

Tale modus operandi risulta caratterizzato, inoltre, da evidenti finalità filologiche e culturali che vanno oltre il seminato per diffondere e raccogliere nuove visioni del passato del presente e del futuro.

In altri termini, se è pur vero che la valorizzazione è recessiva rispetto alle esigenze di tutela, appare produttivo incentivare attività di valorizzazione che non comportino detrimento alcuno ad ogni forma di conservazione del bene culturale[55].

Il tema resta aperto e si chiude con alcuni interrogativi. Qual è il confine tra lecito e illecito? Ancor meglio tra uso lecito e illecito in materia di valorizzazione dei beni culturali? Quando, in buona sostanza, nuove forme di valorizzazione possono travalicare i confini del lecito, anche se guidate da un “sano spirito” di pubblica fruizione?


[1] V. A. Crismani, Libertà dell’arte e limiti del diritto, Diritto, economia e società, 2018, p.71

[2] Cfr. D. Vaiano, La valorizzazione dei beni culturali, Torino, Giappichelli, 2011

[3] Si consenta il rinvio a A.Rende – R.Rolli “Codice dei Beni Culturali e del paesaggio – Annotato con la giurisprudenza”, 2012, Cosenza, pp. 145 Ai sensi dell’art. 111 del Codice: “Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all’esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all’articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati”.

[4]  Si veda G. Sciullo, “Restauro, tutela e valorizzazione dei Beni Culturali”, 2 /2007, in Aedon – Rivista di Arti e diritto on line, quadrimestrale, diretto da Marco Cammelli, Il Mulino,2007

[5] L’articolo 6 del Codice dei beni culturali e del paesaggio definisce la valorizzazione come “l’esercizio delle funzioni e la disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura”. 1 Secondo l’art. 2 del Codice, poi, i beni “di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività”.  La finalità educativa giustifica lo stretto collegamento tra valorizzazione e fruizione, sancito dalla stessa intestazione del Titolo II del Codice, che ribadisce così quanto già disciplinato dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112 che indicava la valorizzazione come attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione.

[6] Quando si parla di bene culturale si fa riferimento non solo al valore materiale, economico, che esso detiene, ma anche al suo valore intrinseco, (in realtà è questo ad avere molta più importanza) dato dalla capacità di trasmettere un arricchimento culturale, dal suo essere testimonianza di civiltà, dell’attività e creatività dell’uomo, di un popolo, della nazione. Il suo trasmettere qualcosa che va oltre all’estetica e all’oggetto, ma legata a ciò che rappresenta. Allo stesso modo la tutela del bene culturale non viene più percepita solo come mera conservazione, ma anche in funzione della fruizione pubblica. Non è sempre stato così, c’è stata un’evoluzione del concetto di bene culturale, di tutela e valorizzazione ed è con il Codice dei beni culturali e del paesaggio che questi concetti vengono resi più espliciti.  Il Codice all’art 1 delle disposizioni generali dice che “in attuazione dell’art 92 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale..” e dice che “la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.”

[7] Cfr. G. Severini, Artt. 111- 114,  in Codice dei beni culturali e del paesaggio, (a cura di) M.A. Sandulli, Milano, 2012

[8] Cfr. G. Severini, Artt. 1-2, in Codice dei beni culturali e del paesaggio, (a cura di) M.A. Sandulli, Milano, 2012

[9] V.  www.pnrr.cultura.gov.it

[10] Cfr. G. Severini, Artt. 6-7bis, in Codice dei beni culturali e del paesaggio, (a cura di) M.A. Sandulli, Milano, 2012

[11] Sia consentito il rinvio a R.Rolli, D. Siclari, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Aracne, 2016

[12] Sul punto, si rinvia, per tutti, a Diritto e gestione dei beni culturali, a cura di C. Barbati, M. Cammelli e G. Sciullo, Bologna, Il Mulino, 2011, e a I beni culturali tra tutela, mercato e territorio, a cura di Luigi Covatta, Firenze, Passigli, 2012.

[13] Cfr. A. Cerri, Arte e scienza, in Enc. giur. Treccani, Roma 1988

[14] Tale considerazione non è estranea neppure alla giurisprudenza: «tecniche di riproduzione, che incrementano la diffusione della conoscenza dell’opera d’arte, stimolano l’interesse a vedere il capolavoro riprodotto, ma non intaccano, anzi piuttosto esaltano, l’unicum dell’opera d’arte», in TAR Reggio Calabria, Calabria, 10 ottobre 2003, n. 1285, in Foro Amm. TAR, 2003, p. 3355

[15] Sul punto si vuole segnalare la vicenda della foto del David di Michelangelo armato di fucile, «abusivamente» prodotta e diffusa dalla società statunitense ArmaLite.Inc. Tale accaduto ha imposto un’attenzione particolare sui diritti di riproducibilità delle immagini relative ai beni culturali. La società ArmaLite.Inc ha violato la normativa in materia di riproduzione di beni culturali avendo usato l’immagine di David senza l’autorizzazione ministeriale richiesta per le riproduzioni di beni culturali dagli art. 107 e 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

[16]  Cfr. A. Tumicelli, La riproducibilità dell’immagine del bene culturale, in Aedon, 2014, n.1

[17]  L’articolo 109 stabilisce che alla riproduzione per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese consegua il deposito del doppio originale di ogni ripresa e fotografia, nonché la restituzione del fotocolor originale dopo l’uso. Infine, l’articolo 110 riporta che i corrispettivi per la riproduzione sono versati ai soggetti pubblici che hanno in consegna il bene.

[18] Articolo abrogato dall’art. 5, comma 2, lett. b), della L. 9 marzo 2022, n. 22.

[19] In tal senso R. Tamiozzo, Commento agli articoli 169, 170, 171 e 172, in R. Tamiozzo, a cura di, Il codice dei beni culturali e del paesaggio: d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42, Milano, 2005, p. 748 e ss.; M. A. Cabiddu, N. Grasso, Diritto dei beni culturali e del paesaggio, Torino, 2007, p. 377

[20] Di definizione «estremamente generica», da riferirsi comunque «a quelle utilizzazioni che non siano consone alla dignità insita nel valore artistico o storico dell’oggetto, che ne risulterebbe profondamente sminuito o mortificato», parlano T. Alibrandi, P.G. Ferri, I beni culturali e ambientali, Milano, 2001, 324; in senso analogo v. anche G. Clemente di San Luca, R. Savoia, Manuale di diritto dei beni culturali, Napoli, 2005, 250.

[21] Cfr. M. Brocca, La disciplina d’uso dei beni culturali, in «Aedon», 2006, n.2

[22] La giurisprudenza ha ritenuto, ad esempio, non compatibile con l’interesse archeologico di un bene l’uso abitativo (Cass. pen., sez. III, 19 gennaio 1994, in Sett. giur., 1994, 290; id., 12 novembre 1993, Fanciulli, in Riv. pen., 1994, 271), quello agricolo (Cons. Stato, sez. VI, 15 aprile 1989, n. 425, in Foro amm., 1989, 2054), ovvero l’uso di reperti archeologici come “decoro esterno ed interno di una villa” (Cass. pen., sez. III, 23 ottobre 2000, n. 3353, in Cass. pen., 2002, 2460) nonché la destinazione parziale a deposito permanente di attrezzature impiegate precedentemente per lo svolgimento all’interno del bene vincolato (terme di Caracalla) di spettacoli teatrali autorizzati (Pretura Roma, 3 ottobre 1987, in Foro it., 1989, II, 555); alla stessa stregua è stata considerata incompatibile con il carattere culturale del bene la destinazione a sala da gioco, con allocazione di bar con tavoli, biliardi e biliardini (Pretura Roma, 3 aprile 1979, in Riv. pen., 1979, 850) e quella provvisoria a chiosco per la vendita di souvenir di una parte del bene (portico della basilica di Aquileia), in quanto pur temporanea era da ritenersi lesiva dell’integrità ed unitarietà dell’uso del bene (Cass. pen., sez. III, 14 febbraio 1996, n. 2708, in Cass. pen., 1997, 830)

[23] Cfr. Cass. Civ., sez. I, 11 agosto 2009, n. 18218, in Riv. Dir. Ind., 2/2010, p. 147, con nota di ROMANATO N., Sullo sfruttamento dell’immagine di un bene nella disponibilità di una persona giuridica.

[24]  V. sul punto, M. Comporti, Sfruttamento abusivo dell’immagine altrui e dei segni distintivi delle persone giuridiche, in AIDA, VI, 1997, pag. 540 ss

[25] In rispetto dell’art. 9 Costituzione, che affida alla Repubblica il compito di promuovere la cultura e di tutelare il patrimonio storico ed artistico della Nazione

[26]  Come mette in luce S. Fantini, Beni culturali e valorizzazione della componente immateriale, 1/2014, in Aedon – Rivista di Arti e diritto on line, quadrimestrale, diretto da Marco Cammelli, Il Mulino, www.aedon.mulino.it

[27] Art. 4, d.lgs. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

[28] di 50.000 euro di danni, di cui 20.000 euro – somma pari al canone per l’uso del bene culturale previsto dal tariffario della Galleria dell’Accademia per la riproduzione del David – a titolo di danno patrimoniale per il mancato pagamento del canone di utilizzo del bene e 30.000 euro a titolo di danno di natura non patrimoniale poiché la casa editrice avrebbe “insidiosamente e maliziosamente accostato l’immagine del David di Michelangelo a quella di un modello, così svilendo, offuscando, mortificando, umiliando l’alto valore simbolico ed identitario dell’opera d’arte ed asservendo la stessa a finalità pubblicitarie e di promozione editoriale”.

[29] Ampiamente A. Crismani, Libertà dell’arte e limiti del diritto, Diritto, economia e società, 2018, p. 57-58

[30] Ampiamente si veda G. Roma, I bronzi di Riace: brevi considerazioni, Ostraka. Rivista di antichità”, 2007

[31] Cfr. D. Castrizio, Guida alla statuaria reggina, Reggio Calabria, Falzea editore, 2011

[32] Ai sensi dell’Art. 6 del Codice dei Beni Culturali “La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati”.

[33] Cfr. S. Sontag, Sulla fotografia. Realtà e immagine nella nostra società, tr. it. di E. Capriolo, Torino 1992 Einaudi, pag. 145

[34] Sulla molteplicità dei mezzi di espressione si rinvia a A. Crismani, Libertà dell’arte e limiti del diritto, Diritto, economia e società, 2018, p. 60

[35] Il Bruneau, prima di “vestire” i Bronzi di Riace aveva avvolto in un tulle rosso fiammante la Paolina Borghese in vetrina nella Galleria Borghese a Roma.

[36] Cfr. G. Morbidelli, Il valore immateriale dei Beni Culturali, 1/2014, in Aedon – Rivista di Arti e diritto on line, quadrimestrale, diretto da Marco Cammelli, Il Mulino,  2014

[37] Per un punto di vista completamente opposto sul lavoro di Bruneau, interessante è l’articolo apparso sul Secolo d’Italia “Il Bronzo di Riace in perizoma è l’emblema di un patrimonio artistico abbandonato a se stesso”. Si veda www.secoloditalia.it

[38] Cfr. A. Cerri, Opera d’arte e buon costume, in Giur. cost. 1976

[39] Cfr. R. Cavallo Perin, Il diritto al bene culturale, Dir. Amm., 2016, 4, pp. 495 ss.

[40] Cfr. M.S. Giannini, I beni culturali, in Diritto e giustizia, 1976, p.31

[41] Cfr. S.Cassese, I beni culturali: sviluppi recenti, in Beni culturali e Comunità Europea, a cura di M.P. Chiti Milano, 1994, pag. 341.

[42] Cfr. Cassazione penale sez. III sent. n.14377 del 17/03/2005

[43] Cfr. Cassazione penale sez. II n. 5708 del 13/12/2013

[44] Cfr. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 42065 del 29/09/2011

[45] Cfr. P. Moulinier, Le politiques publiques de la culture en France, Paris, 1999

[46] Cfr. T.A.R. Reggio Calabria n. 1285 del 10/10/2003

[47] Cfr. Consiglio di Stato Sez. Iv n. 3387 del 07/06/2012

[48] V. T.A.R. Venezia sez. II,n. 1347, 07/11/2012

[49] V. Cassazione Penale, Sez III,n. 5185, 18/02/2014

[50] Cfr. L. Casini, La valorizzazione dei beni culturali, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n.1, trimestrale, diretto da B.G. Mattarella, Giuffrè, 2001

[51] V. Consiglio di Stato Sez. VI n. 3893, 03/07/2012

[52] Cfr. Tribunale Torino, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale del 1/06/2012

[53] Cfr. Tribunale di Roma del 24/02/1998

[54] Cfr. G.  Sciullo, Restauro, tutela e valorizzazione dei Beni Culturali, in Aedon – Rivista di Arti e diritto on line, n.2, quadrimestrale, diretto da Marco Cammelli, Il Mulino, 2007

[55] Si consenta il rinvio a R. Rolli, I Beni culturali in Corso di Diritto Amministrativo, Cogliani S., Padova, Cedam, 2009; R. Rolli, Lo status giuridico dei beni culturali, in Giustizia amministrativa, n. 4, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2006

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