Natura della nullità per vendita di beni di interesse storico e artistico senza autorizzazione

Cassazione civile sez. II, 2 dicembre 2025, n. 31397,  Dott. Orilia, Pres.; Dott. Mocci, Rel.; Dott. Troncone, P.G.; Cr.Cl. (avv.ti Tucci, A. Castelli e T. Castelli); c. Parrocchia (Omissis), (avv.  Bertoni).

Vendita di beni di interesse storico e artistico – nullità – natura assoluta della nullità – rilevabilità d’ufficio

La nullità delle alienazioni delle cose di interesse artistico o storico appartenenti agli enti legalmente riconosciuti compiute in assenza della prescritta preventiva autorizzazione ministeriale, prevista dall’art. 61 della l n. 1089 del 1939, è di carattere assoluto e, pertanto, può essere dedotta da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

L. 1° giugno 1939 n. 1089 (Tutela delle cose d’interesse artistico o storico)

Giorgia Vulpiani

Ricercatrice di Diritto privato dell’Università degli Studi di Macerata

Sommario: 1. Il caso. – 2. La natura della nullità del codice dei beni culturali. – 3. Legittimazione e rilievo d’ufficio. – 4. Acquisto a titolo originario di un bene culturale.

1. Il provvedimento in commento offre l’occasione per riflettere su due argomenti chiave in tema di circolazione dei beni di interesse storico o artistico: la natura della nullità degli atti compiuti in violazione del codice dei beni culturali, con il conseguente regime dell’azione, e l’acquisto per usucapione di un bene culturale.

Il caso sottoposto all’esame della Corte riguarda l’accertamento della proprietà del dipinto “l’Allegoria della Fede”, attribuito al pittore Alessandro Bonvicino, detto il Moretto, che era stato venduto dal parroco di una parrocchia in provincia di Brescia negli anni ’40.

In particolare l’attore conveniva in giudizio tale parrocchia, chiedendo l’accertamento del suo diritto di proprietà su cornice e dipinto e la restituzione degli stessi da parte del custode giudiziario, in quanto il GIP del Tribunale di Brescia ne aveva disposto il sequestro ex art. 263, co. 3, c.p.p.

Il giudice di prime cure accoglieva la domanda, ritenendo che il contratto di compravendita con cui l’attore aveva acquistato la tela aveva ad oggetto un bene che, per effetto dell’usucapione decennale del venditore e dei precedenti acquirenti, non poteva più essere ritenuto di proprietà della convenuta e che in ogni caso la nullità della compravendita era una nullità relativa, per cui unico legittimato ad agire era lo Stato.

La parrocchia impugnava la sentenza innanzi alla Corte d’Appello di Brescia che ribaltava la decisione di primo grado. Il giudice del gravame evidenziava, infatti, che colui che aveva acquistato dal parroco aveva acquistato a non domino, in quanto proprietario era solo l’ente ecclesiastico, e che occorreva applicare ratione temporis la l. 1° giugno 1939 n. 1089 che prevedeva la denuncia al Ministro della Pubblica Istruzione e il divieto di effettuare la traditio del bene in pendenza del termine per l’esercizio della prelazione (art. 32). Da ciò discendeva che il possesso dei vari acquirenti del bene non fosse mai sorto. La Corte d’Appello riteneva, inoltre, che la nullità del primo atto di compravendita fosse assoluta e non relativa, trattandosi di un bene non appartenente ad un privato. Infine, la Corte escludeva l’applicabilità dell’art. 1161 c.c. per difetto del requisito della buona fede al momento dell’acquisto dell’attore in prime cure, ritenendo lo stesso consapevole dell’origine illecita del dipinto, non avendo questi effettuato i dovuti controlli. Il soccombente impugnava allora in Cassazione, che rigettava il ricorso, confermando l’applicabilità al caso di specie della l. 1089/39, che vincolava anche gli enti religiosi imponendo l’autorizzazione ministeriale all’alienazione dei beni di interesse storico e artistico, e dunque la nullità assoluta di tutte le alienazioni della tela, oltre che l’inapplicabilità dell’art. 1161 c.c.

2. Come anticipato, una prima questione che viene in rilievo nel provvedimento in commento riguarda la natura della nullità degli atti compiuti in violazione del codice dei beni culturali e, in particolare, in caso di vendita di bene di interesse storico o artistico senza la prescritta autorizzazione.

Il d.lgs. 42/2004 impone il rispetto di determinate procedure per la circolazione dei beni di interesse storico e artistico, che differiscono a seconda del tipo di bene culturale considerato: inalienabilità; necessità di autorizzazione da parte del Ministero; obbligo di denuncia e diritto di prelazione del Ministero[1]. Il mancato rispetto delle norme è sanzionato con la nullità del contratto con cui si dispone del bene culturale. L’art. 164 d.lgs. 42/2004 prescrive, infatti, che le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere compiuti contro i divieti stabiliti dal Titolo I della Parte seconda, o senza l’osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli. Tale articolo riprende la disposizione di cui all’art. 135 d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali) che prevedeva che: «1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni di questo Titolo, o senza l’osservanza delle condizioni e modalità da esso prescritte, sono nulli. 2. Resta sempre salva la facoltà del Ministero di esercitare il diritto di prelazione a norma delle disposizioni contenute nella sezione II del Capo III». A sua volta, l’art. 135 d.lgs. 490/1999 riproduceva sostanzialmente l’art. 61 della l. 1° giugno 1939 n. 1089 (Tutela delle cose d’interesse artistico o storico) – norma che si applica ratione temporis al caso in commento – che prevedeva però una «nullità di pieno diritto» delle alienazioni, convenzioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalla stessa legge 1089/1939 o senza l’osservanza delle condizioni e modalità da essa prescritte. Come è stato affermato[2], tuttavia, il fatto che la “più drastica” formula «nullità di pieno diritto» del più risalente testo non sia stata inserita nella lettera delle disposizioni successive non produce alcun effetto di sostanziale modifica della disciplina.

Le norme citate non operano distinzioni riguardo alle violazioni, prevedendo solo la nullità «degli atti compiuti contro i divieti…e senza l’osservanza delle condizioni e modalità» prescritte, né si soffermano sul regime della legittimazione ad agire o della rilevabilità d’ufficio della nullità. Dottrina e giurisprudenza si sono quindi interrogate sulla natura della nullità di cui trattasi.

Secondo una tesi, la nullità comminata per gli atti compiuti in violazione del codice dei beni culturali è di carattere assoluto, in virtù non solo della genericità della formulazione della norma, ma anche in considerazione degli interessi generali sottesi alla disposizione[3]. L’orientamento giurisprudenziale prevalente, consolidatosi già nella vigenza dell’art. 61 l. 1089/1939, ha qualificato tale nullità come una nullità relativa[4], in quanto posta a tutela di uno specifico interesse dello Stato, con conseguente regime di legittimazione all’azione riservato ai competenti soggetti pubblici senza possibilità di rilievo d’ufficio da parte del giudice.

Sulla natura della nullità per violazione delle norme sulla circolazione dei beni culturali, il provvedimento in commento fa espresso riferimento, aderendovi, alla pronuncia della Cassazione n. 11032/2022[5], che distingue la natura della nullità a seconda dal tipo di bene culturale oggetto dell’atto: nullità assoluta per i beni pubblici, relativa per i beni di privati.

Il caso sotteso alla pronuncia da ultimo citata è simile a quello della sentenza in commento: un’azione di rivendica effettuata da un privato nei confronti della Parrocchia di San Pietro a Pitiana per un dipinto su tela risalente al 1500 e attribuito a Ridolfo del Ghirlandaio. L’opera in questione era stata alienata nel 1946, in contrasto con la l. n. 1089/1939, dall’allora parroco della Chiesa di San Pietro a Pitiana e, su esposto del competente Ufficio dei beni culturali, la Procura di Napoli, dopo aver rintracciato e sequestrato il dipinto, ne aveva disposto la restituzione in favore della parrocchia. In primo grado, il Tribunale di Firenze – sezione distaccata di Pontassieve aveva statuito che la tela rientrava tra i beni culturali di cui agli artt. 23 ss. l. n. 1089/1939 e aveva dichiarato la nullità assoluta della prima vendita e di tutti i successivi atti di disposizione, sino a quello d’acquisto dell’attore in rivendica. Il Tribunale respingeva poi l’ipotesi di intervenuto acquisto del dipinto ex artt. 1153 e/o 1161 c.c. e alle stesse conclusioni giungeva anche la Corte d’Appello di Firenze[6].  Nel ricorso in Cassazione, il privato sosteneva la natura relativa della nullità della compravendita, con conseguente legittimazione riservata allo Stato (che non era stato chiamato in giudizio) e impossibilità di rilievo ex officio. La Suprema Corte, nel provvedimento del 2022, afferma innanzitutto che la l. n. 1089/1939 distingue tra cose appartenenti allo Stato o altri enti morali e cose appartenenti ai privati, disciplinando in modo diverso le alienazioni delle une da quelle delle altre: a) le cose immobili o mobili di interesse artistico o storico appartenenti allo Stato o ad altri enti morali sono radicalmente inalienabili; b) le cose di interesse artistico o storico che appartengono ad enti o istituti legalmente riconosciuti possono essere alienate solo previa autorizzazione del Ministro per l’educazione nazionale, in modo che il Ministero abbia modo di valutare la sussistenza di un prevalente interesse pubblico a che il bene rimanga eventualmente in proprietà e nella custodia dell’ente e di verificare che l’alienazione non produca danno al patrimonio artistico e storico nazionale o ne limiti la fruizione e il pubblico godimento da parte della collettività nazionale, e nel caso di alienazione a titolo oneroso, lo Stato ha peraltro facoltà di esercitare il diritto di prelazione; c) le cose appartenenti a privati che abbiano formato oggetto di notifica da parte del competente Ministero (e, come tali, sottoposte a vincolo) possono essere alienate previa denuncia al Ministro e, nel caso di alienazione a titolo oneroso, il Ministro ha facoltà di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione, entro il termine di due mesi dalla denuncia. La Corte rileva dunque che, dall’analisi della disciplina, emerge un generale principio di inalienabilità dei beni di interesse artistico o storico di proprietà dello Stato o degli enti pubblici ovvero degli enti legalmente riconosciuti, configurato ora in modo “assoluto” per lo Stato e gli altri enti pubblici, ora in modo “relativo” per gli enti legalmente riconosciuti (necessità di preventiva autorizzazione); inalienabilità che non sussiste per i beni di interesse artistico o storico dei privati e sottoposte a vincolo, con la necessità di apposita denunzia al Ministero per far sì che lo stesso eserciti la propria vigilanza sulla conservazione e custodia dei beni presso il nuovo proprietario o detentore e, nel caso di acquisto a titolo oneroso, per permettergli di esercitare eventualmente il diritto di prelazione. Nella sentenza si osserva poi che l’art. 61 l. 1089/1939 stabilisce una nullità testuale ex art. 1418, co. 3, c.c., con conseguente applicabilità dell’art. 1421 c.c., norma che «ha valenza sistematica di carattere generale, stabilisce una “regola” ed una “eccezione”: la regola è che la nullità, in coerenza col carattere radicale del vizio che inficia il negozio, ha carattere “assoluto”, come tale essa può essere opposta da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice, l’eccezione è che, in talune fattispecie, la nullità può essere espressamente configurata dalla legge di carattere “relativo”, nel senso che può essere fatta valere soltanto da determinati legittimati». Dunque secondo la Corte, l’orientamento giurisprudenziale che afferma la natura relativa della nullità di cui all’art. 61 l. 1089/1939 riguarda esclusivamente le alienazioni di cose di interesse artistico e storico appartenenti a privati sottoposte a vincolo e non può valere al di fuori di tale ambito. Non può, dunque, valere per le alienazioni di cose appartenenti allo Stato o a enti o istituti pubblici ovvero agli enti o istituti legalmente riconosciuti, la cui disciplina è retta da diversa ratio legis. In particolare, se l’alienazione riguarda beni di privati, essa non è soggetta ad alcun divieto né ad alcuna autorizzazione, ma solo a un obbligo di informazione dell’autorità e la sua inottemperanza non riguarda la “possibilità giuridica” della alienazione, ma attiene alle modalità della stessa. Ne consegue che solo lo Stato ha interesse a far valere la nullità dell’atto, essendo la declaratoria di tale nullità espressamente finalizzata dall’art. 61, co. 2, L. n. 1089/1939 a consentire l’esercizio, da parte del Ministero, del diritto di prelazione. Se invece l’alienazione riguarda cose di interesse artistico e storico appartenenti allo Stato o ad enti o istituti pubblici ovvero cose di interesse artistico e storico appartenenti ad enti o istituti legalmente riconosciuti ma senza apposita autorizzazione ministeriale, stante il preminente interesse pubblico posto a fondamento della limitazione della possibilità giuridica di alienare la cosa di interesse artistico e storico, la nullità che colpisce il negozio di alienazione non può che essere di carattere assoluto, secondo la regola generale posta dall’art. 1421 c.c., anche a fronte di una norma speciale che commina la “nullità di pieno diritto”.

Anche con riguardo al codice vigente[7], la nullità si configura, pertanto, come: a) assoluta in caso di alienazione di beni appartenenti allo Stato effettuata in violazione delle norme del codice dei beni culturali, perché qui viene in rilievo proprio la possibilità giuridica dell’alienazione del bene culturale e un preminente interesse pubblico che giustifica la legittimazione diffusa all’azione e il rilievo d’ufficio; b) relativa per i beni appartenenti a privati, in quanto in questo caso l’interesse attiene alle modalità dell’alienazione e non alla possibilità della stessa e dunque solo lo Stato ha interesse a far valere la nullità dell’atto.

3. Occorre ora soffermarsi sul regime dell’azione della nullità assoluta e relativa.

Come anticipato, l’art. 164 d.lgs. 42/2004 non opera alcuna distinzione, ma si limita a parlare di nullità, né si sofferma sulla legittimazione o sul rilievo d’ufficio della nullità stessa. 

In generale, in punto di legittimazione, l’art. 1421 c.c. prescrive che l’azione di nullità spetti a «chiunque vi abbia interesse», ponendo dunque sullo stesso piano, ai fini dell’individuazione del legittimato ad agire, le parti e i terzi, purché ne abbiano interesse[8].

Particolare è il rapporto tra legittimazione ad agire ed interesse che emerge dalla norma. Infatti, nell’impostazione tradizionale maggioritaria, legittimazione ad agire (art. 81 c.p.c.) e interesse a agire[9] (art. 100 c.p.c.) costituiscono due distinte condizioni dell’azione[10]: se sussiste l’una, non necessariamente ricorre anche l’altra. Nell’art. 1421 c.c., invece, è l’interesse ad agire ad assumere un valore prioritario nel determinare il legittimato ad agire: si parla di «interesse legittimante»[11]. C’è da chiedersi se l’interesse considerato dalla norma sia l’interesse d’ordine generale e pubblicistico che l’ordinamento nutre a favore della rimozione del contratto nullo o se occorra individuare uno specifico e concreto interesse particolare in capo a colui che richiede l’accertamento della nullità[12]. La prospettiva in cui si pone l’art. 1421 c.c. pare essere la seconda, posto che, diversamente, il riferimento all’interesse ivi presente avrebbe un sapore puramente pleonastico, risultando sufficiente l’attribuzione dell’azione a «chiunque». Ciò, d’altro canto, non esclude l’opportunità di individuare già in astratto due diverse cerchie di legittimati, ovvero, da un lato, le parti del rapporto e, dall’altro, i terzi. Quanto alle parti, infatti, sarebbe difficile ipotizzare che si debba loro richiedere la dimostrazione di un interesse concreto ulteriore rispetto a quello a vedersi svincolati dal rapporto, sicché si suol dire che l’interesse è in re ipsa[13]. Per i terzi, invece, il sindacato circa la sussistenza dell’interesse sembra più delicato, tenuto anche conto che la loro azione andrà ad «intromettersi» nei rapporti contrattuali altrui. In dottrina si fa l’esempio del terzo titolare di rapporti dipendenti[14], ritenendosi che l’interesse di cui all’art. 1421 c.c. non debba corrispondere propriamente a quello richiesto ai sensi dell’art. 100 c.p.c. per poter agire in giudizio. D’altro canto, la formula particolarmente ampia prevista dalla norma non sembra escludere la possibilità di individuare ulteriori categorie di terzi, pur non titolari di rapporti dipendenti, ma parimenti titolari di un interesse giuridicamente apprezzabile. Questa lettura pare anche maggiormente aderente alla natura dell’interesse tutelato dalla norma, che trova conferma nella rilevabilità ex officio della nullità. Pertanto, colui che intenda impugnare un contratto per nullità avrà l’onere di dimostrare un concreto e attuale interesse alla dichiarazione di nullità per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica, «non potendo l’azione di nullità essere proposta sotto la specie di un fine generale di attuazione della legge»[15].

Tornando alla circolazione dei beni culturali, secondo l’impostazione adottata dal provvedimento in commento, la natura dell’interesse sotteso alle norme che disciplinano la circolazione dei beni culturali fa propendere ora per una nullità assoluta con legittimazione allargata, ora per una nullità relativa a legittimazione riservata. Un punto cruciale resta però il rapporto tra interesse e rilievo d’ufficio.

Se la tutela di uno “specifico” interesse dello Stato giustifica la deviazione del regime di cui all’art. 1421 c.c. in punto di legittimazione, come nel caso delle nullità di protezione, ci si chiede però se, alla luce della più recente giurisprudenza in tema di nullità generale e “speciale”, si possa sostenere la non rilevabilità d’ufficio di questa nullità, che pure emerge dalle sentenze in tema di nullità relativa per violazione delle norme del codice dei beni culturali.

È noto come, in tema di rilievo d’ufficio della nullità, le pronunce a Sezioni Unite del 2014[16], cui si sono uniformate le sentenze successive in tema, riorganizzando in un quadro coerente e unitario le opzioni teoriche sui temi cardine del rapporto tra contratto e processo, abbiano delineato un vero e proprio “sistema” delle impugnative negoziali e dell’azione di nullità[17], che vede come punti fermi la nozione di interesse generale sotteso e il rilievo d’ufficio. Ne consegue che la nullità è sempre rilevabile d’ufficio, anche ove si tratti di nullità speciali e di protezione, con la precisazione che in tale ultimo caso il rilievo è sempre ammissibile e necessario[18] e la dichiarazione è condizionata alla valutazione dell’interesse concreto della parte tutelata. Il rilievo d’ufficio della nullità costituisce infatti irrinunciabile garanzia della tutela dell’effettività dei valori fondamentali dell’organizzazione sociale. A tale unità funzionale non si sottraggono le nullità di protezione, che presidiano interessi generali sottesi alla tutela di una classe di contraenti, né in generale le c.d. nullità speciali. Conseguentemente deve ritenersi consentito il rilievo ex officio di una nullità negoziale, sotto qualsiasi profilo, anche ove sia configurabile una nullità speciale o di protezione, in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione).

Riprendendo ancora le parole delle pronunce a Sezioni Unite del 2014, la nullità ha «natura di sanzione ordinamentale conseguente all’irredimibile disvalore assegnato ad un invalido assetto negoziale» e una scelta volta all’eccessiva frammentazione della categoria costituirebbe un insormontabile ostacolo ad una ricostruzione unitaria e coerente dell’estensione dei poteri officiosi riconosciuti al giudice ex art. 1421 c.c. La ratio del rilievo ex officio della nullità consiste, infatti, nella tutela di interessi generali la cui natura superindividuale giustifica la reazione dell’ordinamento nell’ambito del processo. Ed è proprio la natura superindividuale dell’interesse protetto che giustifica la reazione dell’ordinamento nell’ambito del processo, comportando l’imposizione al giudice di negare efficacia giuridica ad una convenzione affetta da una patologia così grave. Ciò è coerente non solo con la nullità per contrarietà a norme imperative o a principi fondamentali dell’ordinamento, ma anche con le nullità c.d. speciali, in quanto anche in questi casi, oltre che un interesse particolare, si tutela anche un interesse generale, seppur in via indiretta, e cioè l’interesse proprio dell’ordinamento giuridico a che l’esercizio dell’autonomia privata sia corretto, ordinato e ragionevole e che siano, dunque, rispettati i principi-cardine dell’ordinamento quali la buona fede, la tutela del contraente debole, la parità di condizioni quantomeno formale nelle asimmetrie economiche sostanziali e, nel nostro contesto, la tutela dei beni culturali.

La legittimazione ristretta, propria delle nullità c.d. relative, non comporta dunque la riqualificazione in termini soltanto particolaristici e personalistici dell’interesse tutelato dalla norma attraverso la previsione della nullità, restando l’interesse a carattere pubblicistico. Ed è lo stesso legislatore a prevedere fattispecie di nullità in cui convivono la legittimazione riservata e la rilevabilità ex officio (art. 36, co. 3, Codice del consumo). La rilevabilità d’ufficio costituisce, pertanto, il proprium anche delle nullità speciali e di protezione[19].

Le Sezioni Unite del 2014 precisano, tuttavia, che occorre distinguere tra rilievo officioso della nullità e dichiarazione della nullità[20]: la rilevazione, che è necessariamente obbligatoria, va intesa come limitata all’attività di rilevazione/indicazione alle parti della questione; la dichiarazione va intesa come pronuncia, previo accertamento, del rilevato vizio di invalidità, accertamento contenuto nella motivazione e/o nel dispositivo della sentenza. Le note pronunce estendono quindi il più possibile il rilievo d’ufficio della nullità, comprendendovi anche le nullità “speciali”, sulla base di una lettura che, superando un criterio concettualistico riguardante l’oggetto dell’impugnativa negoziale, ha riguardo all’interesse sostanziale, così come espresso dal modo di essere del rapporto. Come è stato osservato, in ragione di tale finalità, «il giudice deve andare oltre la prospettiva “privatistica” del rapporto processuale, ancorata al principio dispositivo della domanda e al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per meglio realizzare, in una prospettiva più ispirata all’interesse generale, la finalità di tutela dei diritti di privati»[21].   Il rilievo d’ufficio è, pertanto, modulato in considerazione dell’interesse del soggetto legittimato a far valere in giudizio la nullità.

Alla luce di quanto appena ricordato, va osservato che la nullità dell’art. 164 d.lgs. 42/2004, anche se ricostruita come nullità relativa, non sembra potersi sottrarre al ragionamento delle Sezioni Unite citate, soprattutto in considerazione dell’impianto del codice dei beni culturali, ove le modalità di circolazione dei beni sono fortemente vincolate e rimesse alle valutazioni degli organi pubblici competenti. La legittimazione riservata al soggetto pubblico competente, peraltro non parte del contratto, non sembra sufficiente ad escludere il rilievo d’ufficio, perché l’interesse sotteso, pur se inteso come “un interesse particolare in concreto”, investe evidentemente anche interessi generali, relativi alla tutela del patrimonio artistico che trova copertura anche costituzionale all’art. 9. Ciò giustificherebbe allora il rilievo d’ufficio da parte del giudice, a meno di non voler ricostruire la fattispecie non come “nullità”, ma come forma di inopponibilità, come sostenuto da parte della dottrina. E allora ci si potrebbe chiedere: se legittimato ad agire è solo il soggetto pubblico che non è parte del contratto e non è parte del processo, cosa dovrebbe fare il giudice che rileva la nullità? Nel caso delle nullità di protezione, la parte debole è parte del contratto e dunque il giudice – nel solco delle pronunce a Sezioni Unite del 2014 – rileva la nullità, la sottopone alla parte legittimata a farla valere e, se risulta che la parte abbia un interesse concreto alla nullità (e questa va a suo vantaggio), procede con la dichiarazione. Nel caso di un processo in cui sono presenti solo le parti del negozio e non l’ente pubblico competente, ci si troverebbe nella situazione di una legittimazione riservata ad una parte che potrebbe non avere contezza né del contratto, né del processo. Sarebbe allora necessaria l’integrazione del contraddittorio in modo che il giudice, come accade nel caso delle nullità di protezione, possa sottoporre la questione anche alla parte che sarebbe legittimata ad invocare la nullità, in modo che possa valutare l’interesse in concreto alla dichiarazione. L’interesse sotteso alla nullità dell’art. 164 non può, infatti, qualificarsi come interesse solo “particolare”, perché resta un interesse di natura pubblicistica; ciò che rileva è se sussiste, caso per caso, un interesse pubblico in concreto, il che consentirebbe di ricostruire la nullità come relativa, ma rilevabile d’ufficio. E allora il giudice, ove rilevi la nullità, dovrà integrare il contraddittorio e sottoporre la questione al soggetto pubblico che dovrà poi valutare la sussistenza di un concreto interesse la dichiarazione della nullità.

4. Ulteriore questione che viene in rilievo nella pronuncia in commento riguarda l’acquisto a titolo originario[22] del bene culturale[23].

Con riguardo all’applicabilità ai beni culturali della regola del possesso vale titolo, si risconta un orientamento che la esclude in toto [24] e un altro che la ammette, con l’eccezione dei beni culturali demaniali[25].

Secondo autorevole dottrina i beni culturali rappresentano una sorta di tertium genus rispetto ai mobili e agli immobili e non sarebbe dunque applicabile l’art. 1153 c.c.[26].

Com’è noto, ai sensi dell’art. 1153 c.c., perché colui che acquisti a non domino un bene mobile ne acquisti la proprietà mediante possesso deve essere in buona fede al momento della consegna e deve sussistere un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.

In diverse sentenze la giurisprudenza di legittimità ha escluso l’applicabilità dell’art. 1153 c.c. con riguardo a cose di interesse artistico e storico appartenenti ad enti o istituti legalmente riconosciuti diversi dallo Stato o da altri enti o istituti pubblici e soggette, in base alle norme contenute nella l. 1089/1939, al regime dell’inalienabilità senza previa autorizzazione del Ministero e della prelazione statale nell’acquisto di esse, in quanto si tratta di beni per i quali è espressamente vietata, ex art. 32 l. 1089/1939, all’alienante la traditio in pendenza del termine per i detti adempimenti, mentre la consegna della cosa, per potere produrre gli effetti di cui all’art. 1153, non deve essere vietata dalla legge per motivi d’interesse generale[27]. Il rispetto del divieto impedisce quindi l’applicabilità della regola del possesso vale titolo, in quanto l’acquisto della proprietà della cosa mobile ex art. 1153 c.c., sulla base di idoneo titolo e del trasferimento del possesso congiunto alla buona fede di chi riceve la cosa, presuppone per un verso che il titolo, oltre che idoneo, sia anche valido, per l’altro che la traditio non sia vietata dalla legge. Ne consegue che nel caso di alienazione di cose di interesse artistico o storico appartenenti ad enti o istituti legalmente riconosciuti in assenza di autorizzazione ministeriale, non soltanto il titolo è colpito da nullità assoluta, ma anche la semplice traditio è vietata per ragioni di interesse pubblico prevalenti sul piano dei valori immanenti all’ordinamento giuridico sull’interesse pubblico alla certezza del commercio mobiliare, posto a fondamento della norma dell’art. 1153 c.c.[28]

Con riguardo alla buona fede, la giurisprudenza ha affermato che il concetto di buona fede di cui all’art. 1153 c.c. corrisponde a quello dell’art. 1147 c.c. e, pertanto, ai sensi del co. 2 di questa norma, la buona fede non giova a chi compie l’acquisto ignorando di ledere l’altrui diritto per colpa grave, la quale è configurabile quando quell’ignoranza sia dipesa dall’omesso impiego, da parte dell’acquirente, di quel minimo di diligenza, proprio anche delle persone scarsamente avvedute, che gli avrebbe permesso di percepire l’idoneità dell’acquisto a determinare la lesione dell’altrui diritto, poiché non intelligere quod omnes intellegunt costituisce un errore inescusabile, incompatibile con il concetto stesso di buona fede[29].

Con riguardo all’usucapione del bene culturale occorre far innanzitutto riferimento all’art. 1161 c.c. che, ai fini dell’acquisto, pur in assenza di titolo idoneo richiede il possesso continuato di dieci anni se di buona fede, di venti se il possessore è in mala fede. La norma va però letta congiuntamente all’art 1163 c.c. in base al quale «il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l’usucapionese non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata»[30]. In tema, la giurisprudenza ha evidenziato che, per aversi possesso non clandestino, è sufficiente che esso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile e non occulto, così da palesare l’animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere, senza che sia necessaria l’effettiva conoscenza da parte del preteso danneggiato[31]. Si è, inoltre, affermato che il requisito della non clandestinità va riferito non agli espedienti che il possessore potrebbe attuare per apparire proprietario, ma al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile a tutti o almeno ad un’apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con quest’ultimo[32]. Sulla scorta di questi orientamenti, la Cassazione ha, ad esempio, escluso la non clandestinità del possesso di un vano accessibile solo mediante una botola d’ingresso, situata in un retrobottega, visibile solo a chi aveva la possibilità di entrare nel locale[33]. La non clandestinità è stata esclusa anche nel caso di dipinti collocati nella scala di un palazzo adibito a residenza familiare, il cui atrio fungeva anche da reception dell’azienda farmaceutica di proprietà della famiglia medesima, in quanto «tale modalità di esercizio del possesso non era sufficiente a garantire, nella prospettiva della ratio dell’art. 1163 c.c., che chiunque potesse acquisire conoscenza che i dipinti erano nel possesso del soggetto che ne richiedeva l’accertamento ed eventualmente contestare tale possesso, né pare seriamente dubitabile che in ambito di opere d’arte solo l’esposizione a mostre, ovvero l’inserimento in pubblicazioni specializzate, consenta la conoscibilità delle stesse»[34]. Sempre in tema di opere d’arte, un’altra sentenza non ha ritenuto sufficiente ad integrare la non clandestinità del possesso il fatto che un dipinto di provenienza illecita fosse appeso ad una parete del salotto di una abitazione privata[35].

Nella sentenza in commento la questione dell’usucapione di beni culturali è solo accennata, in quanto la Cassazione si limita solo a confermare la ricostruzione della Corte d’Appello, affermando di non poterne sindacare il merito. In particolare, la Corte d’appello aveva ritenuto che dalla mancanza di autorizzazione alla vendita e dal divieto di traditio conseguiva innanzitutto che il possesso non fosse mai sorto e aveva anche affermato che non poteva considerarsi sussistente l’ipotesi di cui all’art. 1161 c.c. per difetto del requisito di buona fede al momento dell’acquisto, dovendosi ritenere che il soggetto potesse essere consapevole dell’origine illecita del dipinto, non avendo effettuato i dovuti controlli. In cassazione, il ricorrente riaffermava l’intervenuto acquisto per usucapione del bene e denunciava la falsa applicazione degli artt. 1161, 1147, 2967 c.c. e 115 c.p.c. per aver la Corte d’Appello statuito la mala fede del possesso in assenza di prova sul punto. Invero, secondo il ricorrente, essendo presunta la buona fede ex art. 1147 c.c., sarebbe stato onere della parrocchia fornire la prova contraria. Sosteneva, inoltre, il ricorrente che il dipinto fosse una copia dell’originale e che questo fosse essenziale per l’accertamento della mala fede. La sentenza in commento osserva che la censura del ricorrente si risolve solo in una critica alla ricostruzione dei fatti da parte della Corte di appello e che quini è inammissibile il motivo di ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.

A tal riguardo la Corte ricorda, infatti, che la valutazione delle prove raccolte, anche ove si tratti di presunzioni, costituisce attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione. Evidenzia ancora il Collegio che, nel caso sottoposto al suo esame, non ricorrono i presupposti per censuare in cassazione il travisamento della prova ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 115 c.p.c., e cioè: a) che l’errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova (demonstrandum), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima (demonstratum), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) che l’errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza.

Provvedimento:

(Omissis) Cr.Cl. convenne innanzi al Tribunale di Brescia la PARROCCHIA DI (Omissis), chiedendo che venisse accertato il suo diritto di proprietà del dipinto completo di cornice, olio su tela di cm 102 x 79,5 denominato “l’Allegoria della Fede”, attribuito al pittore bresciano Al.Bo. detto il Moretto (1492-1554) e, previo tale accertamento, che ne venisse ordinata la restituzione da parte del custode giudiziario nominato dal GIP del Tribunale di Brescia, il quale aveva disposto che l’opera pittorica rimanesse sotto sequestro nelle more della definizione del processo civile sull’appartenenza del bene, ex art. 263 co. 3 c.p.p.

Si costituì in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto della domanda attorea ed in via riconvenzionale che venisse accertata la proprietà del dipinto e della cornice in suo favore.

In esito all’istruttoria, svolta mediante produzione di documenti, assunzione di prove testimoniali e l’espletamento di una CTU, il giudice adito accolse la domanda attorea, ritenendo che l’atto di compravendita intervenuto tra tale To. e l’odierno ricorrente avesse per oggetto un bene che, per effetto dell’intervenuta usucapione decennale da parte del venditore e dei precedenti acquirenti, non potesse più ritenersi di proprietà dell’ente ecclesiastico.

L’atto di compravendita doveva, inoltre, considerarsi soggetto esclusivamente alle norme a tutela delle cose di interesse storico e artistico, norme che stabiliscono la mera nullità relativa dell’atto invocabile solamente dallo Stato.

La Corte d’Appello di Brescia, all’esito del giudizio di secondo grado, accolse il gravame svolto dalla Parrocchia di S. (Omissis) e riformò in toto la sentenza dei Tribunale.

Il giudice di seconde cure ritenne che il Tribunale avesse errato “nell’affermare che l’acquisto di Ge.  era stato effettuato da chi era proprietario” dovendosi considerare tale non il parroco bensì la parrocchia; inoltre “ciò che più rileva è che la legge del 1939 vieta la traditio del bene fra privati in mancanza di denuncia al Ministro della Pubblica Istruzione (art. 32)…”.

Da ciò conseguiva che il possesso sia dei To. che dei Cr.Cl. non fosse mai sorto.

La Corte distrettuale ritenne altresì fondato il terzo motivo d’appello, dovendosi considerare non relativa bensì assoluta la nullità della originaria cessione dei dipinto dai parroco della Parrocchia ai primo acquirente (Ge. ).

Nei caso di specie il giudice di prime cure – dovendosi applicare ratione temporis la legge dei 1939 n. 1089 – aveva, dunque, errato nei ritenere che potesse solamente lo Stato rilevare la nullità in caso di alienazione di beni di interesse storico e artistico di sua proprietà, “essendo intervenuta una cesura fra il primo atto di cessione, allorché il bene apparteneva a un ente legalmente riconosciuto quale la Parrocchia, e quello successivo a To., allorché il bene apparteneva ormai ad un privato”.

Non poteva inoltre considerarsi sussistente l’ipotesi di cui all’art. 1161 c.c. per difetto dei requisito di buona fede al momento dell’acquisto, dovendosi ritenere che il Cr.Cl. potesse essere consapevole dell’origine illecita del dipinto, non avendo effettuato i dovuti controlli.

Cr.Cl. ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di cinque motivi.

Resiste con controricorso la Parrocchia di (Omissis).

Il Procuratore Generale. ha concluso per il rigetto dei ricorso.

In prossimità dell’udienza pubblica, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., il ricorrente assume la violazione e comunque la falsa applicazione degli artt. 30 e 32 legge n. 1089/39, per aver la Corte d’Appello ritenuto erroneamente che non esistesse un valido possesso in capo al dante causa del Cr.Cl. ed a quest’ultimo, in quanto la “traditio sarebbe stata vietata dall’art. 32 L. n. 1089/39”.

Il motivo è infondato.

La censura manca di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che ha correttamente ritenuto applicabile alla fattispecie il regime della nullità assoluta, secondo il principio per cui la nullità delle alienazioni delle cose di interesse artistico o storico appartenenti agli enti legalmente riconosciuti compiute in assenza della prescritta preventiva autorizzazione ministeriale, prevista dall’art. 61 della l n. 1089 del 1939, è di carattere assoluto e, pertanto, può essere dedotta da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice (Sez. 2, n. 11032 del 5 aprile 2022).

2. Attraverso il secondo mezzo d’impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., il Cr.Cl. denuncia la violazione e comunque la falsa applicazione degli artt. 61, 23 e 26 legge n. 1089/39, nonché dell’art. 4 legge n. 222/1985, per aver la Corte distrettuale affermato erroneamente la nullità assoluta dell’alienazione del dipinto dalla Parrocchia al Ge. , poi al To. ed infine al Cr.Cl., nonostante tale nullità non sussistesse, trattandosi di bene mai catalogato e non incluso tra i beni di interesse storico artistico dall’allora Sovrintendenza.

Nel caso di specie, dunque, sarebbe errato parlare di nullità assoluta, dovendosi di contro parlare di nullità relativa, con la conseguenza che, non essendovi stata all’epoca alcuna eccezione da parte dello Stato, l’originaria alienazione del dipinto, così come le successive, avrebbero dovuto considerarsi valide ed efficaci.

Il secondo motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

In tema di soggettività degli enti ecclesiastici, il riconoscimento, agli effetti civili, della personalità giuridica della parrocchia con la pubblicazione del decreto del Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 29 della legge n. 222 del 1985, ha comportato non già l’estinzione di quel soggetto e la nascita di uno nuovo, bensì una vicenda meramente evolutivo-modificativa di quello stesso soggetto che, fino alla pubblicazione del decreto ministeriale, aveva natura di ente ecclesiastico di fatto, come tale, soggetto di diritto “rilevante” per l’ordinamento statuale quale centro di imputazione di diritti ed obblighi, con conseguente assoggettamento alle norme di diritto comune (Sez. 1, n. 14247 del 4 giugno 2018; Sez. 2, n. 17552/2013 in motiv.).

Conseguentemente, la disciplina applicabile era già la legge n. 1089/1939, che vincolava anche gli enti religiosi e che imponeva l’autorizzazione ministeriale all’alienazione. Infatti, di enti ecclesiastici in generale parla l’art. 8 della citata legge (“Quando si tratti di cose appartenenti ad enti ecclesiastici, il Ministro della pubblica istruzione, nell’esercizio dei suoi poteri, procederà per quanto riguarda le esigenze del culto, d’accordo con l’autorità ecclesiastica”). La mancanza di autorizzazione determinava fin da allora la nullità assoluta dell’atto di alienazione e il divieto di traditio, a prescindere dal fatto che quella parrocchia fosse civilmente riconosciuta: la legge operava erga omnes sui beni, indipendentemente dal soggetto proprietario, poiché la tutela era incentrata sul bene culturale, non sulla natura giuridica del soggetto.

Del resto, la Parrocchia come tale è, già in forza del diritto canonico, un ente ecclesiastico, riconosciuto anche all’epoca dei fatti (vigente il Codex Juris Canonici del 1917, can. 100 par. 3), tanto che – secondo l’art. 7 comma 2 della legge n. 121/1985 – “la Repubblica italiana, su domanda dell’autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto”.

Ne deriva che le limitazioni ai poteri di rappresentanza e l’assenza di controlli, laddove previsti dal diritto canonico o oggetto di pubblicazione, sono opponibili ai terzi, a prescindere dallo stato soggettivo di conoscenza o ignoranza e dalla colpevolezza o no di tale ignoranza da parte di detti terzi, esclusa altresì ogni rilevanza di eventuali comportamenti tolleranti dell’ente, essendo inapplicabile il principio di affidamento (Sez. 2, n. 19411 del 14 luglio 2025).

E tanto a voler sottacere che la contestazione circa la qualità di ente legalmente riconosciuto in capo alla Parrocchia implica un accertamento di fatto, dedotto per la prima volta in sede di legittimità e dunque inammissibile.

La censura è altresì inammissibile nella parte in cui contesta a posteriori il contenuto dell’inventario, che descriverebbe non l’originale, ma la copia dell’opera.

Infatti, qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione (Sez. 5, n. 13625 del 21 maggio 2019).

Nel caso di specie, non risulta né dalla sentenza impugnata né dagli atti del giudizio di gravame che la questione sia stata sollevata in appello.

3. Con il terzo mezzo, il ricorrente denuncia la violazione e comunque la falsa applicazione, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., degli artt. 1161, 1147 e 2967 c.c. nonché dell’art. 115 c.p.c., oltre l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. per aver i giudici di secondo grado affermato la mala fede del possesso del Cr.Cl. in assenza di prova sul punto.

Invero, secondo il ricorrente, essendo presunta la buona fede del ricorrente ex art. 1147 c.c., sarebbe stato onere della resistente fornire la prova contraria.

Nel caso di specie, tuttavia, non solo la resistente non aveva assolto l’onere sulla stessa gravante, ma la Corte distrettuale avrebbe omesso di considerare che alcuna prova della mala fede era stata dedotta a carico del dante causa To., divenuto proprietario del dipinto per usucapione, derivandone che l’acquisto del Cr.Cl. sarebbe stato da considerare valido, indipendentemente dall’accertamento della buona fede del predetto.

Inoltre, i giudici di secondo grado avrebbero omesso qualsiasi motivazione circa la questione fondamentale dell’asserita corrispondenza fra il dipinto sequestrato e l’originale, accertamento, invero, essenziale per affermare l’asserita mala fede del Cr.Cl.

Il motivo è inammissibile.

La censura si risolve in una critica alla ricostruzione dei fatti da parte della Corte di appello.

È dunque opportuno ricordare in proposito che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Sez. U., n. 20867 del 30 settembre 2020).

In punto di diritto, occorre ricordare che il travisamento della prova, per essere censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 115 c.p.c., postula: a) che l’errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova (“demonstrandum”), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima (“demonstratum”), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) che l’errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza (Sez. 1, n. 9507 del 6 aprile 2023).

Le condizioni che precedono non ricorrono nel caso di specie.

In altri termini, la differente lettura delle risultanze istruttorie proposta dal Cr.Cl. s’infrange contro il principio per il quale la doglianza non può tradursi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013).

È, in conclusione, inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021).

4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., nonché la violazione e comunque la falsa applicazione degli artt. 2697 e 948 c.c. e 113 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., oltre che omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. per “non aver la Corte di merito esaminato né considerato le contestazioni dell’appellato circa la originalità del dipinto e l’inesistenza di qualsiasi prova a sostegno della proprietà del dipinto in capo alla Parrocchia nonostante l’onere probatorio sulla stessa gravante”.

Il motivo è inammissibile.

Il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull’eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (Sez. 5, n. 27551 del 23 ottobre 2024). Nessuna delle ipotesi riconducibili alla violazione dell’art. 112 c.p.c. ricorre nella specie, posto che lo stesso Cr.Cl. ha affermato come la Corte di merito non avrebbe “esaminato né considerato le contestazioni dell’appellato circa l’originalità del dipinto e l’inesistenza di qualsiasi prova a sostegno della proprietà del dipinto in capo alla Parrocchia nonostante l’onere probatorio sulla stessa gravante”.

D’altro lato, l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U., n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 2, n. 27415 del 29 ottobre 2018).

Nella specie, non viene denunciato un singolo fatto storico ma vengono mosse una serie di contestazioni circa l’originalità del quadro e la sua appartenenza. 5. Con l’ultima censura il ricorrente assume, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la Corte d’Appello omesso di esaminare le eccezioni svolte dal Cr.Cl. nella propria comparsa di costituzione in appello, relativamente alla CTU svolta in primo grado ed all’utilizzo di documenti non versati in atti. Il motivo è inammissibile.

Per un verso, in tema di giudizio di cassazione, l’omessa considerazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi, dedotti come eccezione, non configura un vizio di motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma un “error in procedendo”, per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c., con la conseguenza che la sua deduzione in sede di legittimità postula che la parte abbia formulato l’eccezione in modo autonomamente apprezzabile ed inequivoco nei gradi di merito e che la stessa sia stata puntualmente riportata nel ricorso per cassazione nei suoi esatti termini, con l’indicazione specifica dell’atto difensivo o del verbale di udienza in cui era stata proposta (Sez. 3, n. 16899 del 13 giugno 2023). Al contrario, nel ricorso si parla genericamente di “contestazione in toto delle affermazioni in fatto in quanto nelle stesse si continua a fare riferimento a fatti e documenti che sono parte di quel procedimento”.

Per altro verso, con particolare riguardo alla documentazione utilizzata dal consulente tecnico d’ufficio, va considerato che, sempre in tema di ricorso per cassazione, la parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione (Sez. 3, n. 19989 del 13 luglio 2021).

Nel caso di specie, manca totalmente la trascrizione dei passaggi della relazione da cui sia possibile verificare il contenuto delle doglianze.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del Cr.Cl. alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente PARROCCHIA DI (Omissis).

La Corte dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto, da parte del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta il ricorso. Condanna Cr.Cl. al pagamento delle spese processuali a favore della PARROCCHIA DI (Omissis), liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 6.000 (seimila) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che Cr.Cl. è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.

(Omissis)


[1] Sulla circolazione dei beni culturali v., C. Fabbricatore, A. Scarpa, La circolazione dei beni culturali, Milano, Giuffrè, 1998; G. Celeste, Beni culturali: prelazione e circolazione, in Riv. not., 2000, p. 1071 ss.; A. Pischetola, Circolazione dei beni culturali e attività notarile, Milano, Ipsoa, 2006; A. Fusaro, La circolazione giuridica dei beni immobili culturali, in Nuova giur. civ. comm., 2010, p. 12 ss.; G. Magri, La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione, Napoli, 2011, p. 1 ss.; P. Guida, Mancata osservanza delle formalità necessarie e ritrasferimento del bene culturale, in Notariato, 2012, p. 558 ss.; E. Damiani, Questioni in tema di diritto di circolazione di opere d’arte: i casi De Chirico, in Rivista di diritto delle arti e dello spettacolo, 2020, p. 93 ss. F. Dell’Aversana, La circolazione dei beni culturali tra norme giuridiche e regole di mercato, in Il diritto dei beni culturali, a cura di B. Cortese, Roma, 2021, p. 211 ss.; M. Cenini, La funzione sociale del bene culturale tra proprietà e persona, Napoli, 2025, p. 55 ss.; G. Liberati Buccianti, Profili giuridici dei beni culturali, Napoli, 2025, p. 13 ss.; B. Mastropietro, La circolazione delle opere d’arte. Profili civilistici, Napoli, 2025, p. 7 ss.

[2] R. Invernizzi, Art. 164, in M. A. Sandulli (a cura di), Codice dei beni culturali e del paesaggio, Milano, Giuffré, 2019, 1435.

[3] R. Fuccillo, La circolazione dei beni culturali d’interesse religioso, in Dir. eccl., 1993, I, p. 630.

[4] Trib. Milano, sez. IV, 22 maggio 2025, n. 4178; Cass., 27 novembre 2019, n. 30984, in Guida al dir., 2020, 8, p. 100, secondo cui la nullità ex art. 164 d.lgs. n. 42/2004 è relativa e unico legittimato a far valere la nullità della vendita di bene culturale compiuta in difetto dell’autorizzazione di cui all’art. 56 c.b.c. è il ministero competente al rilascio. V. anche Cass. 20 marzo 2012, n. 4378; Cass., 10 marzo 2009, n. 5773, in Guida al dir., 2009, p. 48; Cass. 24 maggio 2005 n. 10920, in Foro it., 2006, I, c. 1880; Cass., sez. un., 15 maggio 1971, n. 1440, in Foro it., 1971, I, c. 2829; Cass. 14 febbraio 1975, n. 590, in Foro it., 1975, I, c. 1107; Cass., sez. un., 24 novembre 1989, n. 5070; Cass., sez. un. 9 dicembre 1985, n. 6180, tutte in dejure.it. In arg. v., F. Longobucco, Beni culturali e conformazione dei rapporti tra privati: quando la proprietà obbliga, in Riv. giur. edilizia, 2016, p. 537; Id., Beni culturali e conformazione dei rapporti tra privati: quando la proprietà obbliga, in Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela, a cura di E. Battelli, B. Cortese, A. Gemma, A. Massaro, Roma, 2017, p. 223; R. Invernizzi, Art. 164, in Codice dei beni culturali e del paesaggio, cit., 1435 ss.; F. Dell’Aversana, La circolazione dei beni culturali tra norme giuridiche e regole di mercato, cit., p. 221; F. Autelitano, Vendita di beni culturali, nullità e possesso, in Arte e diritto, 2025, 2, p. 283.

[5] Cass., 5 aprile 2022, n. 11032, in Notariato, 2023, 4, p. 871, con nota di A. Pischetola, Nullità assoluta per alienazioni delle cose di interesse artistico o storico appartenenti allo Stato o ad enti o istituti pubblici, o ad enti ed istituti “legalmente riconosciuti”. Nello stesso senso, v. Trib. Milano, sez. IV, 6 settembre 2025, n. 6722, in dejure.it, riguardo alla vendita di tavolette votive effettuata senza autorizzazione.

[6] Corte appello Firenze, sez. II, 11 gennaio 2017, n. 14, in dejure.it.

[7] V. Cass. 27 novembre 2019, n. 30984 che ritiene di poter applicare le conclusioni cui è giunto il consolidato orientamento in tema di natura relativa della nullità dei cui all’art. 61 l. n. 1089/1939 all’art. 164 d.lgs. n. 42/2004, osservando che tale ultima disposizione che non muta la sostanza delle norme previgenti.

[8] Chiaramente la posizione che rispettivamente spetta loro non è omogenea: i contraenti, nella loro qualità di titolari del rapporto devono reputarsi legittimati ad agire in via ordinaria, mentre i terzi devono intendersi come legittimati ad agire in via straordinaria o sostituti processuali ex art. 81 c.p.c. Dunque se chi è parte del rapporto può agire per ottenere l’accertamento della nullità del contratto convenendo in giudizio solo l’altra parte o le altre parti, così non è per i terzi che dovranno estendere il contraddittorio ai titolari del rapporto, che devono senz’altro ritenersi litisconsorti necessari ai sensi e per gli effetti dell’art. 102 c.p.c. Per la partecipazione necessaria al giudizio dei titolari del rapporto nel caso in cui questo sia dedotto in giudizio dal legittimato straordinario, v. A. Proto Pisani, Note in tema di limiti soggettivi della sentenza civile, in Le tutele giurisdizionali dei diritti, cit., p. 325; Id., Lezioni di diritto processuale civile, cit., pp. 295 e 300; G. Costantino, Litisconsorzio: I) Diritto processuale civile, in Enc. giur. Trec., XIX, Roma, 1990, p. 8; Id., Legittimazione ad agire, ivi, XVIII, 1990, p. 8; L. Montesano, La tutela giurisdizionale dei diritti, Torino, 1997, p. 111; S. Menchini, Il giudicato civile, cit., p. 190.

[9] In tema di interesse ad agire, v. A. Attardi, L’interesse ad agire, Padova, 1955; E. Allorio, Bisogno di tutela giuridica?, in Jus, 1954, p. 547 ss., successivamente in Id., Problemi di diritto. L’ordinamento giuridico nel prisma dell’accertamento giudiziale ed altri studi, I, Milano, 1957, p. 316 ss.; E. Garbagnati, Azione e interesse, in Jus, 1955, p. 316 ss.; S. Satta, Interesse ad agire e legittimazione ad agire, in Foro it., 1954, p. 169 ss.; E. Grasso, Note per un rinnovato discorso sull’interesse ad agire, in Jus, 1968, p. 349 ss.; L. Lanfranchi, Note sull’interesse ad agire, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1972, p. 1093 ss.; B. Sassani, Note sul concetto di interesse ad agire, Rimini, 1983; di recente, v. anche il già citato contributo di M. Marinelli, La clausola generale, cit., p. 137.

[10] Sulle condizioni dell’azione, v., C. Mandrioli, A. Carratta, Diritto processuale civile, cit., p. 47 ss.

[11] A. Barletta, Sub art. 100, in Codice di procedura civile, diretto da C. Consolo, I, Milano, 2013, p. 1107.

[12]  Sul tema dei rapporti tra latitudine dell’interesse protetto e individuazione dei legittimati ad agire, v., per tutti, R. Donzelli, La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi, Napoli, 2008, p. 255 ss.

[13] Cfr. R. Tommasini, Nullità (dir. priv.), in Enc. Dir., XXVIII, Milano, 1978, p. 896; G. Mirabelli, Dei contratti in generale,  in Comm. cod. civ., Torino, 1980, p. 501 ss.; B. Sassani, Note sul concetto di interesse ad agire, Rimini, 1983, p. 163 ss.; F. Di Marzio, La nullità del contratto, Padova, 2008, p. 572; contra, ovvero nel senso di doversi valutare in concreto l’interesse della parte alla nullità anche in ragione della sussistenza dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., C. Sartoris, Nullità di protezione e interesse ad agire, Padova, 2022, p. 318 ss., p. 348 ss.

[14]A. Proto Pisani, Sub art. 100, in Commentario del codice di procedura civile, diretto da E. Allorio, I, 2, Torino, 1973, p. 1081; nonché, R. Caponi, Azione di nullità, cit., p. 102 s.

[15] Cass., ord., 12 giugno 2018, n. 15320. Si veda il caso affrontato da Cass., 4 febbraio 2014, n. 2447, in Foro it., 2015, I, 1, c. 296 che riguardava un soggetto che, appellandosi ad una lettura estensiva dell’interesse di cui all’art. 1421 c.c., aveva agito per la dichiarazione di nullità di un contratto di compravendita di un edificio comunale, in quanto l’immobile era stato acquistato da un consigliere dello stesso ente locale. In questo caso la Suprema Corte ha dichiarato la domanda improponibile per mancanza dell’interesse ad agire e dunque difetto di legitimatio ad causam a far valere la nullità del contratto. Più in particolare, nella pronuncia si afferma che la legittimazione generale all’azione di nullità prevista dall’art. 1421 c.c., in virtù della quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed essere rilevata d’ufficio anche dal giudice, «non esime l’attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire secondo le norme generali e con riferimento all’art. 100 c.p.c., non potendo tale azione essere proposta sotto la specie di un fine generale di attuazione della legge, quale potrebbe essere quello relativo alla salvaguardia della trasparenza dell’attività della P.A». Dunque – ribadisce la Corte – l’azione di nullità non è proponibile in mancanza della prova da parte dell’attore della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica. Nel caso di specie, a parere del Collegio, il soggetto che aveva impugnato il contratto per nullità non aveva dimostrato, ma nemmeno specificamente dedotto, di essere titolare di un «diritto soggettivo diretto, personale ed attuale leso dall’intervenuta conclusione (e dagli effetti) del contratto», avendo agito a tutela di un interesse asseritamente collettivo. Tuttavia rimaneva tutelabile, in sede di giurisdizione amministrativa, l’interesse legittimo riconducibile all’ipotetica illegittimità dell’attività amministrativa presupposta alla dismissione dei beni di proprietà comunale.

[16] Cass., sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242 e n. 26243, in Corr. Giur., 2015, 2, p. 225 ss., con nota di C. Consolo e F. Godio, Patologia del contratto e (modi dell’) accertamento processuale. In tema, I. Pagni, Il “sistema” delle impugnative negoziali dopo le Sezioni Unite, in Giur. it., 2015, 1, p. 70 ss.; M. Bove, Rilievo d’ufficio della questione di nullità e oggetto del processo nelle impugnative negoziali, in Giur. it., 6, p. 1387; F. Di Ciommo, La rilevabilità d’ufficio ex art. 1421 c.c. secondo le Sezioni Unite: la nullità presa (quasi) sul serio, in Foro it., 2015, 3, I, p. 94 ss.; A. Palmieri e R. Pardolesi, Nullità negoziale e rilevazione officiosa a tutto campo (o quasi), ivi, p. 916 ss.; A. Proto Pisani, Rilevabilità d’ufficio della nullità contrattuale: una decisione storica delle sezioni unite, ivi, p. 944; S. Pagliantini, Rilevabilità officiosa e risolubilità degli effetti: la doppia motivazione della Cassazione a mo’ di bussola per rivedere Itaca, in Contratti, 2015, 2, 113 ss.; N. Rizzo, Il rilievo d’ufficio della nullità preso sul serio in Nuova giur. civ., 2015, 4, p. 299. Più recentemente, in giur. Cass., 25 agosto 2025, n. 23843.

[17] In questo senso, C. Consolo e F. Godio, Patologia del contratto e (modi dell’) accertamento processuale, cit., 225; I. Pagni, Il “sistema” delle impugnative negoziali dopo le Sezioni Unite, cit., 70.

[18] V. Corte eur. giust. 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 (Banco Desio) e C-831/19 (Project 1503 s.r.l. e Dobank s.p.a.), in Nuova giur. civ. comm., 2022, p. 96 s. e Cass. sez. un., 6 aprile 2023, n. 9479, in Foro it., 2023, I, c. 1452 ss. sulla rilevabilità d’ufficio della nullità delle clausole vessatorie in fase monitoria. In arg., S. Pagliantini, Alla ricerca di una direttiva 93/13 rimasterizzata, in S. Pagliantini (a cura di), Le clausole abusive nei contratti dei consumatori, a cura di, Roma-Piacenza, La Tribuna, 2024, 31 ss.; C. Sartoris, Rilievo d’ufficio della nullità di protezione e giudizio esecutivo: la questione della latitudine soggettiva, in S. Pagliantini (a cura di), Le clausole abusive nei contratti dei consumatori, cit., 389; A. Albanese, La rilevabilità d’ufficio della nullità delle clausole vessatorie dalla Corte Europea di Giustizia alle Sezioni Unite della Cassazione, in Eur. dir. priv., 2025, 1, 1 ss.

[19] In arg. v., G. Bonfiglio, La rilevabilità d’ufficio delle nullità di protezione, in Riv. dir. priv., 2004, p. 861; A. Orestano, L’inefficacia delle clausole vessatorie, in I contratti dei consumatori, a cura di E. Gabrielli ed E. Minervini, Torino, 2005, p. 379; F. Di Ciommo, Efficienza allocativa e teoria giuridica del contratto. Contributo allo studio dell’autonomia privata, Torino, 2012, p. 145.

[20] In arg. v., C. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, Torino, 2014, I, p. 153.

[21] A. di Majo, Rimedi e dintorni, in Eur. dir. priv., fasc. 4, 2015, p. 703.

[22] L. Mengoni, Gli acquisti a non domino, rist. III edizione, Milano, 1994.

[23] In tema v. G. Magri, Beni culturali e acquisto a non domino, in Riv. dir. civ., 2013, p. 741; E. Damiani, Acquisti a titolo originario e beni culturali, in Questa Rivista, 1/2023, p. 82 ss.; Id., Il problema della restituzione dei beni culturali, in Ambientediritto.it, 4, 2023, p. 9; M. Cenini, La funzione sociale del patrimonio culturale: tra proprietà e persona, Napoli, 2024, p. 75 ss. e Ead., Gli acquisti a non domino, Milano 2009, p. 178 ss.

[24] M. Comporti, Per una diversa lettura dell’art. 1153 cod. civ. a tutela dei beni culturali, in Scritti in onore di Luigi Mengoni, Milano 1995, pp. 395 ss..

[25] R. Sacco – R. Caterina, Il possesso, in Tratt. di dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, continuato da Mengoni – Schlesinger, III ed., Milano 2014, p. 459.

[26] S.Rodotà, Lo statuto giuridico del bene culturale, in Annali dell’associazione Bianchi Bandinelli, Roma 1994, p. 15 ss.

[27] Cass., sez. I, 7 aprile 1992, n. 4260, in Foro it. 1992, I, c. 2402.

[28] Cass. , sez. II, 5 aprile 2022, n. 11039, cit., che afferma che «tale regime giuridico punta, evidentemente, ad impedire che le disposizioni emanate a tutela delle cose d’interesse artistico e storico possano essere aggirate da chi callidamente, omettendo – in flagrante e consapevole violazione di tale legge – di chiedere l’autorizzazione prevista dall’art. 26, abbia poi l’accortezza di rivendere e di consegnare a terzi l’oggetto d’interesse artistico o storico senza palesargliene la provenienza (o, comunque, senza che rimangano prove di un siffatto palesamento), con l’effetto di consentire al terzo di invocare l’acquisto della proprietà ai sensi dell’art. 1153 c.c.»

[29] Cass., sez. II, 14 settembre 1999, n. 9782.

[30] In tema v. A. Montanari, Possesso «non clandestino» e possesso «occulto» nell’usucapione di opera d’arte: qualche riflessione di arte e diritto a margine di un recente orientamento della Corte di Cassazione, in Jus civile, 2021, p. 1860 ss.; Id., Possesso “non clandestino” e possesso “pubblico” nell’usucapione d’opera d’arte: analisi critica della Corte di appello di Torino n. 98/2024, in Arte e dir., 2024, p. 437 ss.;

G. Magri, Buona fede, clandestinità del possesso e opere d’arte rubate: riflessioni a margine di una recente pronuncia della Cassazione, Nota a Cassazione civile, sez. II, 14/06/2019 (ud. 22/01/2019, dep. 14/06/2019), n. 16059, in Aedon, 2020, p. 1 ss.

[31] Cass., sez. II, 14 maggio 1979, n. 2800.

[32] Cass., sez. II, 17 luglio 1998, n. 6997; Cass., sez. II, 9 maggio 2008, n. 11624; Cass., sez. II, 23 luglio 2013, n. 17881.

[33] Cass., 9 maggio 2008, n. 11624.

[34] Cass., sez. II, 14 giugno 2019, n. 16059, in Aedon, 1/2020, con nota di G. Magri, Buona fede, clandestinità del possesso e opere d’arte rubate: riflessioni a margine di una recente pronuncia della Cassazione e in Jus civile, 2021, 6, p. 1851, con nota di A. Montanari, Possesso «non clandestino » e possesso « occulto » nell’usucapione di opera d’arte: qualche riflessione di arte e diritto a margine di un recente orientamento della Corte di cassazione.

[35] Cass., sez. II, 30 aprile 2021, n. 11465, in Jus civile, 2021, 6, p. 1851, con nota di A. Montanari, Possesso «non clandestino » e possesso « occulto » nell’usucapione di opera d’arte: qualche riflessione di arte e diritto a margine di un recente orientamento della Corte di cassazione.

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