Maria Giulia Antognozzi
Avvocata
Cassazione civile, sez. III, Ordinanza, 07 novembre 2025, n. 29477, Dott. De Stefano, Pres.; Dott. Valle, Est.
Antichità e belle arti – Cose di interesse artistico e storico – Cose di proprietà privata – Alienazione o trasmissione – Diritto di prelazione dello Stato – Esercizio del diritto di prelazione statale Provvedimento relativo – Effetti – Trasferimento della proprietà del bene allo Stato – Omesso pagamento del prezzo – Irrilevanza – Azionabilità del corrispondente credito – Sussistenza.
In tema di vendita di cose di interesse artistico e storico, il provvedimento con il quale l’amministrazione esercita il diritto di prelazione, ai sensi degli artt. 32, comma 3, della l. n. 1089 del 1939 e 65, comma 2, del r.d. n. 363 del 1913, ratione temporis applicabili (ora artt. 60 e ss. del d.lgs. n. 42 del 2004) determina il trasferimento allo Stato della proprietà del bene, il quale, quindi, non è condizionato al pagamento del prezzo, ferma restando la possibilità di far valere l’inadempimento della relativa obbligazione nei confronti dell’amministrazione che al suddetto pagamento non abbia provveduto nei modi e nei termini all’uopo prescritti.
La nota di commento analizza la pronuncia Cass. n. 29477/2025, che offre lo spunto per soffermarsi sulla questione degli effetti della c.d. prelazione artistica.
The article analyses Supreme Court judgment no. 29477/2025, which provides an opportunity to examine the issue of the effects of the so called “prelazione artistica”.
Sommario: 1. Il caso. – 2. La prelazione artistica quale istituto di tutela del patrimonio culturale: disciplina normativa e natura pubblicistica dell’istituto. – 3. Natura giuridica della prelazione artistica e qualificazione dell’acquisto dello Stato nel dibattito dottrinale. – 4. Considerazioni conclusive.
1. L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. III civile, 7 novembre 2025, n. 29477 offre l’occasione per tornare ad esaminare uno dei profili maggiormente dibattuti in materia di circolazione dei beni culturali, ossia gli effetti derivanti dall’esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato e, in particolare, la rilevanza dell’omesso o tardivo pagamento del prezzo rispetto al perfezionamento dell’acquisto del bene da parte dell’amministrazione.
La controversia trae origine da una procedura esecutiva immobiliare nell’ambito della quale il Ministero della cultura aveva esercitato il diritto di prelazione artistica su un immobile sottoposto a tutela culturale. Gli eredi del debitore esecutato proponevano opposizione agli atti esecutivi contestando la legittimità dell’intervento dell’amministrazione e sostenendo che il mancato tempestivo pagamento del prezzo dovesse determinare la decadenza del Ministero dall’acquisto del bene. Secondo gli opponenti, infatti, il Ministero avrebbe dovuto essere assoggettato alla disciplina processuale prevista per l’aggiudicatario della vendita forzata e, conseguentemente, alle disposizioni che regolano il pagamento del prezzo nell’ambito dell’espropriazione immobiliare.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 4348 del 16 marzo 2023, rigettava l’opposizione. Da un lato, riteneva inammissibili le censure rivolte avverso l’ordinanza che aveva negato la sospensione della procedura esecutiva, osservando come il relativo provvedimento fosse impugnabile esclusivamente mediante reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c.; dall’altro, escludeva che l’esercizio della prelazione artistica potesse essere assimilato all’aggiudicazione nell’ambito dell’esecuzione forzata, affermando che il Ministero della cultura non opera quale ordinario soggetto della procedura esecutiva, bensì esercita un autonomo potere pubblicistico finalizzato alla tutela del patrimonio culturale. Da tale qualificazione il Tribunale faceva discendere l’inapplicabilità della disciplina prevista dagli artt. 569 e ss. c.p.c. in materia di pagamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario.
Investita del ricorso, la Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione di merito. Quanto al primo motivo, ha dichiarato inammissibile la censura, rilevando come il giudice di merito avesse correttamente qualificato l’atto introduttivo ed evidenziando che l’ordinanza resa nella fase sommaria dell’opposizione agli atti esecutivi è impugnabile esclusivamente mediante lo strumento del reclamo previsto dall’art. 669-terdecies c.p.c. e non attraverso il giudizio di merito disciplinato dall’art. 618 c.p.c.
Di maggiore interesse risulta, tuttavia, il rigetto del secondo motivo di ricorso.
La Suprema Corte ribadisce infatti un principio già consolidato nella propria giurisprudenza, secondo cui, in materia di beni di interesse storico ed artistico, il provvedimento con il quale l’amministrazione esercita il diritto di prelazione determina direttamente il trasferimento della proprietà del bene allo Stato, mentre il pagamento del prezzo non costituisce elemento costitutivo dell’effetto traslativo. L’eventuale ritardo o inadempimento dell’amministrazione non incide, pertanto, sull’efficacia dell’acquisto, ma comporta esclusivamente l’ordinaria responsabilità dell’ente quale debitore dell’obbligazione pecuniaria nei confronti dell’avente diritto.
La pronuncia si inserisce così nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e offre lo spunto per alcune riflessioni di carattere sistematico sulla natura della prelazione artistica, sulla qualificazione dell’acquisto realizzato mediante il suo esercizio e sul rapporto tra disciplina pubblicistica della tutela del patrimonio culturale e regole civilistiche della circolazione dei beni.
2. La soluzione accolta dalla Corte di Cassazione trova il proprio fondamento nella disciplina della prelazione artistica contenuta negli artt. 60 e ss. del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, istituto che si colloca nell’ambito degli strumenti predisposti dal legislatore per assicurare la tutela e la conservazione del patrimonio culturale nazionale.
L’istituto consente allo Stato, alle Regioni e agli altri enti pubblici territoriali di acquisire, alle medesime condizioni pattuite tra le parti, beni riconosciuti di interesse culturale oggetto di alienazione. Diversamente dalla prelazione disciplinata dal diritto civile, la cui funzione consiste nell’attribuire al titolare un diritto di preferenza nell’acquisto del bene in funzione della tutela di un interesse privatistico, la prelazione prevista dal Codice dei beni culturali è preordinata al perseguimento di un interesse pubblico, individuato nella conservazione e nella valorizzazione del patrimonio storico, artistico e archeologico della Nazione.
L’alienazione del bene costituisce, pertanto, il presupposto necessario affinché l’amministrazione possa valutare l’opportunità di esercitare il potere attribuitole dalla legge. L’esercizio della prelazione non consegue automaticamente alla vendita, ma presuppone una valutazione discrezionale circa la rilevanza dell’interesse pubblico all’acquisizione del bene, da esercitarsi nei termini e secondo il procedimento disciplinato dal Codice dei beni culturali.
Proprio tale natura pubblicistica distingue profondamente la prelazione artistica dalla prelazione civilistica. Mentre quest’ultima determina la sostituzione del titolare della prelazione al terzo acquirente nell’ambito di un rapporto negoziale di diritto privato, la prelazione culturale si realizza mediante l’adozione di un provvedimento amministrativo autoritativo, espressione di una potestà attribuita direttamente dalla legge per finalità di tutela del patrimonio culturale. In tale prospettiva, l’amministrazione non interviene quale parte del rapporto contrattuale, ma esercita un potere pubblicistico autonomo, destinato ad incidere direttamente sulla vicenda traslativa del bene.
La natura autoritativa dell’istituto ha trovato costante riconoscimento nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
La Corte Costituzionale ha infatti evidenziato come la disciplina della prelazione artistica risponda alla finalità di assicurare un’effettiva protezione dei beni di interesse storico e artistico, escludendo l’illegittimità costituzionale della previsione che consente l’esercizio della prelazione anche a distanza di tempo in caso di omessa denuncia dell’alienazione, proprio in ragione della preminenza dell’interesse pubblico perseguito dall’ordinamento[1].
Su tale presupposto si è sviluppato il consolidato orientamento della Corte di cassazione, secondo cui il provvedimento di esercizio della prelazione determina direttamente il trasferimento della proprietà del bene allo Stato, mentre il pagamento del prezzo costituisce esclusivamente l’adempimento della corrispondente obbligazione pecuniaria gravante sull’amministrazione. Ne consegue che l’eventuale ritardo nel pagamento non incide sull’effetto traslativo già perfezionatosi, ma può assumere rilievo esclusivamente sotto il profilo dell’inadempimento dell’obbligazione di pagamento e della conseguente responsabilità dell’amministrazione[2].
Muovendo da tali premesse, risulta coerente la conclusione cui perviene l’ordinanza n. 29477 del 2025, secondo cui l’amministrazione, nell’esercizio della prelazione, non assume la posizione dell’aggiudicatario nell’ambito della procedura esecutiva, ma opera quale titolare di uno specifico potere pubblicistico attribuito dalla legge. Da ciò discende l’inapplicabilità della disciplina prevista dagli artt. 569 e seguenti c.p.c.[3] in materia di aggiudicazione e pagamento del prezzo, trattandosi di fattispecie strutturalmente e funzionalmente differenti.
3. La ricostruzione della disciplina positiva non esaurisce, tuttavia, le questioni interpretative poste dalla prelazione artistica. La particolare conformazione dell’istituto ha infatti dato luogo ad un articolato dibattito dottrinale, incentrato soprattutto sulla natura giuridica della prelazione culturale e sulla qualificazione dell’acquisto realizzato dallo Stato a seguito del relativo esercizio.
La riflessione scientifica muove dalla considerazione che la disciplina della circolazione dei beni culturali costituisce una significativa manifestazione della funzione sociale della proprietà privata. Il bene culturale, pur permanendo nella titolarità del privato, è infatti assoggettato ad una disciplina speciale che ne conforma le modalità di godimento e di disposizione in ragione dell’interesse pubblico alla conservazione del patrimonio storico ed artistico della Nazione, costituzionalmente tutelato dall’art. 9 Cost. In questa prospettiva, la proprietà del bene culturale non viene espropriata, ma conformata mediante una serie di limitazioni legali funzionali ad assicurarne la conservazione, la valorizzazione e la pubblica fruizione, in attuazione della funzione sociale riconosciuta dall’art. 42 Cost[4].
Proprio tale fondamento pubblicistico ha indotto la dottrina ad interrogarsi sulla corretta qualificazione della prelazione artistica. Una parte degli interpreti ha ritenuto che l’istituto possa essere ricondotto, sia pure con talune peculiarità, allo schema della prelazione legale, valorizzando il dato testuale utilizzato dal legislatore e la circostanza che l’esercizio del potere pubblico presupponga pur sempre un contratto di alienazione già perfezionato tra il proprietario del bene ed il terzo acquirente. Secondo tale impostazione, il contratto rappresenterebbe il presupposto necessario affinché possa operare il meccanismo sostitutivo previsto dalla legge, conservando la propria centralità nella vicenda traslativa[5].
L’elaborazione dottrinale più recente, tuttavia, ha progressivamente evidenziato come tale ricostruzione non appaia pienamente idonea a spiegare la complessità della fattispecie. È stato infatti osservato che la prelazione disciplinata dagli artt. 60 e ss. del d.lgs. n. 42 del 2004 presenta caratteristiche strutturali difficilmente riconducibili agli ordinari modelli della prelazione civilistica, tanto da configurare un istituto speciale nel quale autonomia negoziale ed esercizio del potere amministrativo convivono all’interno di una fattispecie unitaria. Il contratto concluso tra alienante e terzo acquirente costituisce certamente il presupposto necessario per l’attivazione del procedimento, ma l’effetto acquisitivo discende dal successivo esercizio di un potere autoritativo attribuito direttamente dalla legge all’amministrazione per finalità di tutela del patrimonio culturale[6].
Muovendo da tale ricostruzione, autorevole dottrina ha osservato come l’amministrazione non possa essere considerata un semplice successore nella posizione negoziale dell’originario acquirente. Il Codice dei beni culturali, infatti, pur assumendo il contratto quale presupposto dell’esercizio della prelazione, stabilisce espressamente che le clausole dell’atto di alienazione non vincolano lo Stato, salvo quelle relative al corrispettivo. Ne consegue che la vicenda acquisitiva non può essere spiegata mediante gli ordinari schemi della successione nel contratto, ma deve essere ricondotta ad una fattispecie complessa nella quale l’autonomia privata e il provvedimento amministrativo concorrono, secondo funzioni differenti, alla produzione dell’effetto traslativo[7].
La soluzione accolta dalla Corte di cassazione nell’ordinanza in commento appare dunque coerente con tale evoluzione dottrinale. Affermando che il trasferimento della proprietà consegue direttamente all’esercizio della prelazione e che il pagamento del prezzo rileva esclusivamente sul piano dell’adempimento dell’obbligazione pecuniaria gravante sull’amministrazione, la Suprema Corte valorizza la natura pubblicistica dell’istituto e conferma come il titolo immediato dell’acquisto debba essere individuato non nel contratto stipulato tra i privati, bensì nel provvedimento amministrativo adottato in funzione della tutela del patrimonio culturale.
4. L’ordinanza in commento non introduce principi innovativi nel panorama giurisprudenziale, ma assume particolare rilievo per avere ribadito con chiarezza la natura e gli effetti della prelazione artistica, ricostruendone la disciplina in modo coerente con la funzione pubblicistica che il legislatore le attribuisce.
Il pregio della decisione risiede, infatti, non tanto nell’affermazione di un nuovo orientamento, quanto nell’avere ricondotto ad unità i diversi profili della fattispecie, confermando che il trasferimento della proprietà consegue direttamente all’esercizio del potere di prelazione, mentre il pagamento del prezzo rimane confinato sul distinto piano dell’adempimento dell’obbligazione pecuniaria gravante sull’amministrazione.
La soluzione adottata dalla Corte appare coerente non soltanto con il dato normativo, ma anche con l’evoluzione della riflessione dottrinale, che ha progressivamente valorizzato la specialità della prelazione culturale rispetto agli ordinari modelli della circolazione negoziale. Una diversa ricostruzione, che subordinasse l’effetto traslativo al previo adempimento dell’obbligazione di pagamento, finirebbe per compromettere l’effettività della tutela del patrimonio culturale, assoggettando l’acquisizione pubblica del bene a vicende esclusivamente patrimoniali e successive all’esercizio del potere di prelazione. La netta distinzione tra la fase autoritativa dell’acquisto e quella obbligatoria del pagamento costituisce, pertanto, una coerente espressione della natura pubblicistica dell’istituto.
La natura pubblicistica dell’istituto giustifica l’attribuzione all’amministrazione di un potere che non si esaurisce nella semplice sostituzione al privato acquirente, ma si traduce nell’esercizio di una funzione autoritativa diretta a garantire la conservazione dei beni di maggiore rilievo storico e artistico.
Proprio tale prospettiva consente di comprendere la ragione per cui l’ordinamento mantiene distinti il momento dell’acquisizione del bene e quello dell’adempimento dell’obbligazione di pagamento. Se il titolo dell’acquisto risiede nel provvedimento amministrativo, l’eventuale ritardo nel versamento del corrispettivo non può incidere sull’effetto traslativo già prodotto, ma rileva esclusivamente quale possibile fonte di responsabilità dell’amministrazione nei confronti dell’alienante. In questo modo viene salvaguardata l’effettività della tutela del patrimonio culturale, evitando che vicende meramente patrimoniali possano compromettere il perseguimento dell’interesse pubblico cui la prelazione è funzionalmente preordinata.
La pronuncia offre, infine, un’ulteriore conferma della specialità della disciplina dei beni culturali rispetto alle tradizionali categorie del diritto civile. Pur prendendo avvio da un contratto di alienazione concluso tra privati, la vicenda acquisitiva assume infatti una connotazione pubblicistica che ne modifica profondamente struttura, funzione ed effetti. In tale prospettiva, la prelazione artistica si conferma quale istituto speciale, destinato ad operare secondo regole proprie e a realizzare un equilibrato contemperamento tra il diritto di proprietà privata e l’interesse generale alla tutela del patrimonio culturale, offrendo una significativa espressione della funzione sociale della proprietà delineata dagli artt. 9 e 42 Cost.
Provvedimento:
Provvedimento.
FATTI DI CAUSA
N. T., P. P. e C. P., quali eredi di M. P., impugnano, con atto affidato a due motivi di ricorso, la sentenza n. 4348 del 16/03/2023 del Tribunale di R., che ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi da essi proposta.
Risponde con controricorso il Ministero della C., difeso dall’A. dello Stato.
Resistono con altro controricorso, contenente ricorso incidentale, L. D. e la T. S.r.l.s.
Il ricorso è stato chiamato all’adunanza camerale del 22/10/2025, per la quale i ricorrenti hanno depositato memoria
Il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisone, riservando il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
Motivi della decisione
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi del ricorso principale sono i seguenti.
I° motivo: erronea e (o) falsa interpretazione, operata in sentenza, dell’atto di citazione per la prosecuzione nel merito dell’opposizione ex art. 617 c.p.c., dell’oggetto del giudizio e dell’azione traendo in tal modo il Tribunale l’inammissibilità dal mancato utilizzo dello strumento del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., mentre dal tenore complessivo dell’atto processuale emerge chiaramente la volontà degli opponenti di voler proseguire nel merito l’opposizione proposta; violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 112, 615, 617 e 669 terdecies c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per avere il Tribunale di R. nella sentenza impugnata erroneamente ritenuto che fosse stata impugnata l’ordinanza di sospensione dell’esecuzione immobiliare, anziché quella (l’ordinanza del 2/01/2022) di rigetto dell’istanza di decadenza (provocatio ad opponendum) della prelazione esercitata dal Ministero della C., confermata nel merito anche dall’ordinanza del 29/03/2022, come emergente dall’intestazione dello stesso atto di citazione, oltre che dal contenuto riportato e trascritto in esso del ricorso cautelare introduttivo; conseguente nullità della sentenza impugnata.
II° motivo: violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 569, 586, 587 e 176 disp. att. al c.p.c., 617 c.p.c. e 65 del r.d.
30.1.1913 n. 363, nonché degli artt. 24 e 111 Cost. e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. per anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante consistente in motivazione meramente apparente, apodittica e perplessa per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che il Ministero della C. esplichi con l’esercizio della prelazione nell’ambito di un procedimento immobiliare poteri di supremazia o di imperio e che lo stesso Ministero non sia assoggettato alla disciplina processuale relativa alla sua posizione di prelazionario nel pagamento del prezzo trattandosi di un acquisto a titolo originario. Il Tribunale non si è così conformato ai principi di diritto enunciati dalla Corte Suprema nella pronuncia n. 18421/2022 in tema di omesso/tardivo pagamento del prezzo, discostandosi pure dalle enunciazioni date dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 4282/1986. Conseguente nullità della sentenza.
Va premesso che non rileva la non integrità del contraddittorio in ordine al ricorso principale, alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità fin da Cass. Sez. U. 6826/2010.
Infatti, il primo motivo è inammissibile: il giudice di merito ha correttamente ritenuto, qualificando il relativo atto introduttivo in modo non implausibile e – pertanto – qui non censurabile, che l’oggetto del giudizio di opposizione agli atti esecutivi fosse l’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione laddove questa non riteneva fondata l’opposizione in adesione all’orientamento giurisprudenziale che esclude il Ministero della C. dall’obbligo di provvedere al pagamento del prezzo contestualmente all’esercizio del diritto di prelazione.
L’opposizione agli atti esecutivi, invero, non può avere ad oggetto l’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione, in quanto avverso di essa è previsto uno specifico mezzo di tutela che è il reclamo di cui all’art. 669 terdecies c.p.c., stante la previsione di compatibilità della disciplina detta per la sospensione nel corso dell’opposizione di merito, di cui all’art 624, quarto comma, c.p.c., alla sospensione di cui all’art. 618 c.p.c., mentre sulle ragioni dispiegate con l’opposizione formale la sola sede deputata alla loro disamina è il giudizio di merito ad introdursi dopo la definizione della fase sommaria.
Il secondo motivo è infondato: per costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 13779 del 12/06/2007; Cass. n. 7142 del 5/08/1996), dalla quale il Collegio non intende discostarsi, in tema di vendita di cose di interesse artistico e storico, il provvedimento con il quale l’amministrazione esercita il diritto di prelazione segna il passaggio allo Stato della proprietà del bene (artt. 32, terzo comma, della legge n. 1089 del 1/06/1939 e 65, secondo comma, del r.d. 30 gennaio 1913 n. 363 – applicabili “ratione temporis” e successivamente artt. 60 e segg. del d.lgs. n. 42 del 22/01/2004), mentre il pagamento del prezzo in favore dell’avente diritto non integra condizione o requisito di detto trasferimento, salva restando, ove l’amministrazione medesima non provveda nei modi e nei termini all’uopo prescritti, la sua responsabilità quale debitrice inadempiente.
A tanto consegue che il secondo motivo non coglie nel segno laddove contesta l’esplicazione dell’esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero, non considerando la peculiarità della struttura di essa, che prescinde, per il perfezionamento dell’acquisto, dal versamento del prezzo e, peraltro, il Ministero non può ritenersi avere acquistato dal precedente aggiudicatario, trattandosi di una peculiare ipotesi di acquisto autonomo. Q. Corte ha precisato che la fase di valutazione discrezionale sul se esercitare o meno la prelazione è procedimentalizzata e la cognizione sulla legittimità del provvedimento con cui la P.A., attraverso la detta fase procedimentalizzata a garanzia sua e delle stesse parti, esercita – in condizioni di supremazia – detta prelazione, è demandata alla giurisdizione del giudice amministrativo (Sez. U n. 10619 del 03/05/2010).
A tanto consegue il rigetto del ricorso principale.
Il ricorso incidentale propone la seguente censura: violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) – in relazione agli articoli 91, 17 c.p.c. e al d.m. n. 55 del 10/03/2014.
Il motivo del ricorso incidentale si incentra sull’esiguità dell’importo liquidato dal giudice del merito a titolo di spese legali, pari ad Euro 10.180,00, a fronte di un valore della controversia superiore a un milione e mezzo di euro.
In questo caso, per essere circoscritta la contestazione al solo capo sulle spese, controinteressati ai quali sono soltanto gli odierni ricorrenti principali, è venuta meno l’ordinaria inscindibilità che connota tutte le opposizioni agli atti esecutivi e, con essa, anche la necessità che al giudizio su quell’impugnazione partecipino tutti gli altri contraddittori necessari del precedente grado di merito (negli esatti termini: Cass. n. 1654 del 19/01/2023).
Il motivo è ammissibile, atteso che con esso si contesta specificamente, in applicazione della giurisprudenza di questa Corte, la liquidazione operata dal giudice di merito (Cass. n. 18190 del 16/09/2015; Cass. n. 22287 del 21/10/2009).
Il motivo è fondato, non risultando la liquidazione operata rispettosa dei minimi tariffari, assunti come termini di riferimento.
Sul punto, la gravata sentenza va, pertanto, cassata.
Non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e, pertanto, il ricorso può essere deciso nel merito, con decisione della causa mediante liquidazione delle spese del grado di merito (riferite, per la non particolare complessità della controversia, ai minimi dello scaglione per il valore effettivo, pari al prezzo di aggiudicazione, con riguardo a tutte le fasi del giudizio di primo e unico grado e tenuto conto dell’aumento per pluralità di parti) in Euro 30.000 (trentamila) in favore degli odierni ricorrenti incidentali, che di quella liquidazione originaria si sono doluti; e con condanna dei ricorrenti principali – tra loro in solido, per l’evidente identità della posizione processuale – al pagamento delle medesime in favore dei detti ricorrenti incidentali.
Il ricorso principale è rigettato e, pertanto, le spese di lite nei confronti di T. e dei P. – tra loro in solido per l’evidente identità della posizione processuale – seguono la loro soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in favore delle due parti controricorrenti, in relazione all’attività difensiva in concreto svolta.
La decisione di rigetto del ricorso principale comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale.
Accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, liquida le spese dell’unico grado di merito in Euro 30.000,00, oltre accessori di legge, al cui pagamento in favore dei ricorrenti incidentali condanna i ricorrenti principali, tra loro in solido.
Condanna i ricorrenti principali, tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida: in favore del Ministero della C., in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito e agli accessori di legge; in favore della T. S.r.l.s. e di D. L., in Euro 10.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
[1] Corte cost., 20 giugno 1995, n. 269
[2] Cass., 4 luglio 1962, n. 2613; Cass., 18 ottobre 1989, n. 5206; Cass., 12 giugno 2007, n. 13779
[3] Cfr. artt. 569 ss. c.p.c.
[4] D. Granara, La dichiarazione (anche parziale) di interesse pubblico di immobili e agevolazioni fiscali per i proprietari. Cenni comparatistici, in Diritto e pratica tributaria, 2020, p. 1523 ss., ove l’A. ricostruisce il fondamento costituzionale della disciplina dei beni culturali, valorizzando la funzione sociale della proprietà privata e la natura pubblicistica del bene culturale.
[5] E. Andreola, La prelazione artistica nel mercato dei beni culturali privati e nei rapporti patrimoniali familiari, in Nuova giur. civ. comm., 2025, p. 1333 ss., ove viene ricostruita la prelazione artistica quale particolare modello di prelazione legale, evidenziandone il rapporto con l’autonomia negoziale privata.
[6] A. Giuffrida, L’obbligo motivazionale nell’esercizio della prelazione culturale (riflessioni a margine di Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2023, n. 10651), in Consulta Online, 2024, p. 310 ss.; E. Cucurachi, Il trasferimento della proprietà dei beni culturali, in Immobili & Proprietà, 2024, p. 342, ove si evidenzia come il contratto rappresenti il presupposto del procedimento di prelazione, mentre l’acquisto dello Stato discende dall’esercizio del potere previsto dagli artt. 60 e ss. del Codice dei beni culturali.
[7] E. Andreola, op. cit., p. 1333, secondo cui la prelazione artistica costituisce una fattispecie caratterizzata dall’intreccio tra autonomia negoziale ed esercizio del potere amministrativo, nella quale il contratto di alienazione costituisce il presupposto necessario dell’intervento pubblico senza identificarsi con il titolo immediato dell’acquisto dello Stato; nello stesso senso A. Giuffrida, u.l.c.