La sanabilità della nullità nel codice dei beni culturali e del paesaggio

Giorgia Vulpiani

Ricercatrice di diritto privato dell’Università degli Studi di Macerata

Il presente contributo, dopo una breve analisi della disciplina in tema di circolazione dei beni culturali, si sofferma sulla questione della sanabilità della nullità di cui all’art. 164 D.lgs. 42/2004.

After a brief analysis of the rules governing the circulation of cultural property, this article focuses on the issue of the nullity under Article 164 of Legislative Decree 42/2004 and its possible validation.

Sommario: 1. Introduzione. – 2. La circolazione dei beni culturali. – 3. La nullità degli atti compiuti in violazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio – 4. La sanabilità della nullità nel codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Il mutato assetto delle patologie negoziali impone oggi una lettura funzionale della nullità, tesa alla valorizzazione e valutazione degli interessi coinvolti in concreto. Ciò comporta anche la ridefinizione di quei tratti tradizionalmente considerati caratterizzanti l’istituto, compreso quello della “insanabilità” del contratto.

L’evoluzione legislativa e giurisprudenziale intorno alle nullità ha messo, infatti, in crisi la concezione statica dei caratteri dell’istituto. Si pensi al dibattito intorno al particolare regime delle nullità di protezione, con legittimazione relativa e rilievo d’ufficio, con la nota distinzione operata dalle sezioni unite del 2014[1] tra rilievo – sempre ammissibile e necessario[2] – e dichiarazione – condizionata all’interesse concreto della parte tutelata, e alla possibilità o meno di ammettere la sanabilità del contratto nel caso in cui il soggetto legittimato, in seguito al rilievo d’ufficio, non voglia procedere nel senso della dichiarazione di nullità. Si pensi, ancora, alla lettura in chiave funzionale del requisito della forma nei contratti del mercato finanziario e alle conseguenze in tema di validità-invalidità-impugnabilità[3] e sanabilità del negozio.

Ora, con riguardo alla questione della sanabilità della nullità, occorre partire dall’art. 1423 c.c., che nel predicare l’impossibilità di convalidare la nullità, fa salva la diversa previsione normativa. Di qui il “dogma” della insanabilità del contratto nullo, che secondo parte della dottrina non sarebbe superato neanche alla luce delle “nuove nullità”[4]. Tale lettura, ancorata al dato letterale, se, da un lato, si pone in linea con l’indisponibilità dell’interesse generale presidiato dalla nullità e il rilievo d’ufficio, appare, dall’altro, limitante. Anche in considerazione delle evoluzioni normative e giurisprudenziali che hanno interessato la nullità contrattuale, più opportuna appare una lettura dell’art. 1423 c.c. alla luce del sistema nel suo complesso, in un’ottica che dia effettivo valore agli interessi sottesi[5]. Non sempre, infatti, la caducazione del contratto è il rimedio più adeguato alla tutela dei soggetti. A tal riguardo, autorevole dottrina ritiene che i casi di sanabilità del negozio nullo non siano esclusivamente quelli espressamente previsti dal legislatore, ma possano anche ricavarsi in via interpretativa[6]. Ne consegue che il rinvio ai casi “previsti dalla legge” contenuto nell’art. 1423 c.c. possa essere inteso non solo come riferimento a disposizioni espresse, ma anche come richiamo ai casi in cui la convalida si presenti come «conseguenza del bilanciamento dei principi e valori normativi vigenti, nonché della valutazione comparativa degli interessi coinvolti»[7].

Tra le ipotesi di sanatoria che si possono rinvenire nel nostro ordinamento, particolare interesse riveste il meccanismo di recupero del contratto nullo contenuto nel d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 con riguardo ai contratti di alienazione che hanno ad oggetto i beni culturali[8].

2. Prima di analizzare la questione della nullità, è opportuno soffermarsi sulla circolazione dei beni culturali, analizzando brevemente la disciplina contenuta nel d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42[9].

La nozione di bene culturale, come autorevolmente affermato, è «liminare, ossia una nozione a cui la normativa giuridica non dà un proprio contenuto, una propria definizione per altri tratti giuridicamente conchiusi, bensì opera mediante rinvio a discipline non giuridiche»[10].  

L’art. 2, 2 co., del d.lgs.42/2004 prevede che sono beni culturali tutte quelle «cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11[11], presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà»[12].

Più in particolare, l’art. 10 dispone che sono beni culturali «le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico» e che sono inoltre beni culturali: a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all’articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

L’art. 10 co. 3 qualifica, inoltre, come beni culturali quei beni di cui sia stata dichiarata la sussistenza dell’interesse culturale ex art. 13 tra i quali: immobili e mobili di  interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante appartenenti a privati; archivi e documenti di importante interesse storico, appartenenti a privati; le raccolte librarie di eccezionale interesse culturale, sempre appartenenti a privati; le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante[13].

L’ultimo comma dell’art. 10 precisa poi che «salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni».

L’art. 12, co. 1, assoggetta i beni mobili e immobili di cui all’art. 10 co. 1 opera di autore non vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni, alle disposizioni della Parte II del codice dei beni culturali finché non sia intervenuta la verifica della sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di cui al comma 2 del medesimo articolo. Ove non sia riscontrato tale interesse, i beni sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni contenute nel titolo I, parte II del d.lgs. 42/2004 e sono liberamente alienabili[14].

La circolazione dei beni che rientrano nella nozione di bene culturale, sopra delineata, non è libera, ma sottoposta ad una serie di vincoli[15].

Innanzitutto, i beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità previsti dal codice dei beni culturali ex artt. 53 e 54 del codice stesso.

I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati nell’art. 54, comma 1, possono essere alienati, ma è necessaria l’autorizzazione del Ministero, così come previsto dall’art. 55.

Sono parimenti soggette alla predetta autorizzazione: a) le alienazioni dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, e diversi da quelli indicati negli articoli 54, co. 1 e 2, e 55, co. 1, e b) le alienazioni dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla lett. a) o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (art. 56, co. 1).

L’autorizzazione del Ministero è richiesta, inoltre, nel caso di vendita, anche parziale, da parte di soggetti di cui al comma 1, lettera b) dell’art. 56, di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librarie e nel caso di vendita, da parte di persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di archivi o di singoli documenti. L’autorizzazione non è, invece, necessaria per i beni liberamente alienabili di cui all’art. 54, co. 2, lett. a), secondo periodo (art. 56, co. 4-sexies), né per gli atti che comportano alienazione di beni culturali a favore dello Stato, comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie (art. 57).

Ai sensi dell’art. 59[16], gli atti che trasferiscono, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali devono essere denunciati[17], nel termine di trenta giorni, al Ministero  e obbligati a tale denuncia sono, oltre all’alienante, anche l’acquirente (nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto nell’ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso) e  l’erede o il legatario in caso di successione a causa di morte[18].

La norma va letta insieme ai successivi artt. 60, 61 e 62 in tema di prelazione artistica e 164 in tema di nullità degli atti in compiuti in violazione delle norme contenute nel d.lgs. n. 42/2004.

Più in particolare, gli artt. 60 ss. prevedono una prelazione del Ministero, delle Regioni o altri enti pubblici territoriali interessati per l’acquisto a titolo oneroso o conferiti in società dei beni di culturali al medesimo prezzo stabilito nell’alienazione o al medesimo valore attribuito nell’atto di conferimento[19]. Ove il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza corrispettivo ovvero sia dato in permuta, il valore è determinato d’ufficio dal soggetto che procede alla prelazione o, nel caso in cui l’alienante non accetti tale determinazione, da un terzo o, ove ancora le parti non si accordino per la nomina di un terzo, dal tribunale del luogo ove si è concluso il contratto. La prelazione può essere, inoltre, esercitata quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.

Tale prelazione deve essere esercitata dall’ente interessato nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della denuncia di cui all’art. 59 e, nei casi in cui questa sia stata omessa o presentata tardivamente o incompleta, il termine è di centottanta giorni dalla denuncia tardiva. Entro i citati termini il provvedimento di prelazione deve essere notificato all’alienante e all’acquirente e dalla data dell’ultima notifica la proprietà passa allo Stato.

In pendenza del termine di 60 giorni dalla denuncia l’atto di alienazione rimane sospensivamente condizionato all’esercizio della prelazione e l’alienante non può effettuare la consegna della cosa, così come previsto espressamente dall’art. 61. Ratio della disposizione è l’esigenza di impedire l’apprensione materiale del bene da parte del compratore prima che la Pubblica Amministrazione abbia esercitato, o scelto di non esercitare, la prelazione, al fine di evitare il possibile consolidamento di posizioni giuridiche ovvero la realizzazione di interventi e modificazioni del bene oggetto del vincolo, incompatibili con l’esercizio del diritto di prelazione[20].

Se lo Stato esercita la prelazione, le clausole del contratto non lo vincolano e se la prelazione è solo su parte delle cose alienate, è previsto che l’acquirente possa recedere dal contratto.

La prelazione di cui trattasi è particolare, in quanto interviene a contratto già concluso, mentre – com’è noto – negli altri casi di prelazione l’alienante comunica l’intenzione di trasferire il bene prima dell’effettivo compimento dell’atto.

Il diritto prelazione si sostanzia in un diritto ad essere preferiti, a parità di condizioni, nella conclusione di un futuro contratto, in virtù di un accordo tra parti (prelazione volontaria) o in virtù della legge (prelazione legale, es. art. 732 c.c.).

Come evidenziato dalla dottrina[21], la c.d. prelazione artistica, seppur in qualche modo simile alle prelazioni legali, è però altro.

 In particolare, predominando aspetti autoritativi dell’intervento acquisitivo pubblico, il procedimento di prelazione ha natura pubblicistica e si sostanzia in un esercizio di un potere ablatorio di natura reale che realizza un trasferimento coattivo di beni culturali, che costituiscono, a loro volta, un esempio di proprietà conformata[22]. Ciò si giustificherebbe in ragione degli interessi pubblici di rango costituzionale, quali la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico di cui all’art. 9 Cost., tutelati dal codice dei beni culturali[23].

Un’altra differenza riguarda gli effetti: nel caso della prelazione legale “classica” se il prelazionario non è messo in grado di esercitare il proprio diritto può esercitare una tutela reale, riscattando il bene[24]; nella prelazione artistica se al Ministero (o altro ente) non viene notificato l’atto di disposizione del bene culturale, è previsto il rimedio della nullità del negozio.

Peraltro, secondo la giurisprudenza amministrativa, ai sensi degli artt. 60 ss. del codice dei beni culturali, la possibilità di esercitare la prelazione da parte della pubblica amministrazione interessata non deriva dall’esistenza di un contratto tipico o da un specifica causa negoziale, ma dall’esistenza di una regolamentazione negoziale che comporti un effetto traslativo della cosa soggetta a vincolo e che sia caratterizzata dall’esistenza di un reciproco sacrificio patrimoniale della parti. Dunque il presupposto dell’esercizio del diritto di prelazione è unicamente un negozio a titolo oneroso[25].

3. Il mancato rispetto di quanto previsto dal codice dei beni culturali in tema di circolazione dei beni culturali provoca la nullità del contratto.

L’art. 164 d.lgs. 42/2004 prevede, infatti, che le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere compiuti contro i divieti stabiliti dal Titolo I della Parte seconda, o senza l’osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli.

Quanto alla natura di tale nullità sono state proposte diverse tesi. Un orientamento minoritario ritiene l’invalidità dell’art. 164 una nullità assoluta, sulla base della genericità della formulazione della norma e in considerazione degli interessi generali sottesi alla disposizione[26].

Giurisprudenza e dottrina maggioritarie qualificano tale nullità come una nullità relativa[27], in quanto posta a tutela di uno specifico interesse dello Stato, con la conseguenza che solo il Ministero potrà far valere l’invalidità dell’atto posto in essere in violazione di quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il co. 2 dell’art. 164 prevede poi che «resta salva la facoltà del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell’art. 61, comma 2». Tale ultimo comma prescrive che nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, la prelazione è esercitata nel termine di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell’articolo 59, comma 4.

 La denuncia di cui all’art. 59 d.lgs. 42/2004 può dunque essere effettuata tardivamente.

 L’adempimento richiesto risulterebbe così rispettato con la denuncia tardiva e il contratto non potrebbe più considerarsi nullo.

Ci si chiede, quindi, se questa possa annoverarsi tra le ipotesi di recupero dell’atto cui si faceva riferimento in precedenza. 

A tal riguardo, parte della dottrina ha interpretato l’art. 164 come norma che tratta di una inopponibilità dell’atto di disposizione nei confronti dello Stato invece che di nullità vera e propria, a meno di voler affermare che l’atto sia nullo in maniera provvisoria e riacquisti successivamente validità una volta effettuata la denuncia[28]. Si tratterebbe, quindi, secondo questa ricostruzione di un negozio inefficace e non nullo. L’atto concluso, in assenza di denuncia, sarebbe pertanto “valido”, ma i suoi effetti resterebbero sospesi fino all’intervento della denuncia tardiva.

L’art. 164 non parla di inefficacia o inopponibilità, ma sanziona espressamente l’atto con la nullità, così come consolidata giurisprudenza, che ha più volte ricostruito il rimedio come nullità. Va, inoltre, considerato anche che è prevista una sanzione penale per chi, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette nel mercato beni culturali, o non presenta nel termine di 30 giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o detenzione dei beni culturali o aliena un bene culturale soggetto a prelazione ed effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di 60 giorni dalla dara di ricezione della denuncia ex art. 518 novies c.p.[29]

4. Come visto, l’art. 164 prevede la una nullità degli atti di alienazione dei beni culturali compiuti in violazione di quanto richiesto dal codice dei beni culturali. Il codice stesso prevede, tuttavia, la possibilità di effettuare una denuncia tardiva. Ciò non può non implicare che, con l’adempimento descritto, si possa sanare il contratto, che sarebbe così valido e condizionato sospensivamente al termine assegnato all’amministrazione per l’esercizio della prelazione. La previsione della denuncia tardiva come meccanismo di sanatoria rientra, pertanto, a pieno titolo nell’eccezione dell’art. 1423 c.c.

Non si tratterebbe, peraltro, dell’unica ipotesi di sanatoria conseguente ad un “adempimento” tardivo. Si pensi alla conferma di cui all’art. 46, co. 4, del T.U. edilizia, che prevede che, se la mancata indicazione nell’atto dei documenti necessari ai fini della validità del negozio posto in essere non è dovuta all’effettiva inesistenza della documentazione richiesta, l’atto nullo può essere confermato mediante un atto successivo che abbia la stessa forma del precedente e contenga l’omessa documentazione, a cura anche di una sola delle parti contraenti. Si pensi poi alle sentenze in tema di registrazione sanante del contratto di locazione nullo[30] e alla disciplina sui contratti disciplina sui contratti aventi ad oggetto l’acquisto di immobili da costruire, per i quali è richiesta a pena di nullità – che può essere fatta valere solo dall’acquirente – la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa al momento della stipula del preliminare[31], può ipotizzarsi la possibilità della presentazione di tali documenti in un momento successivo alla conclusione del contratto[32]. Con la presentazione successiva della fideiussione, infatti, non sembra logico che la parte protetta faccia valere l’originaria nullità per assenza di quella fideiussione, essendo venuti meno non solo la carenza strutturale della fattispecie negoziale, ma anche l’interesse del contraente all’azione di nullità. Si pensi, infine, al caso dell’edilizia residenziale pubblica, con riguardo alla possibilità di affrancare i beni sottoposti a vincolo e a prelazione[33].

Si tratta di ipotesi in cui viene in rilievo la sanabilità di quegli atti in cui l’invalidità dipenda esclusivamente dall’assenza di un documento o da un adempimento “formale” che non incida sull’essenza del negozio stesso e non pregiudichi i diritti dei soggetti tutelati, proprio attraverso il successivo compimento di quanto richiesto.

Non sembra, dunque, irragionevole e non in linea con la ratio delle norme affermare che quella dell’art. 164 c.b.c. sia non una inopponibilità o inefficacia, ma una vera e propria nullità, suscettibile di sanatoria con la presentazione della denuncia tardiva, così come espressamente previsto dal codice stesso.


[1] Cass., sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242 e n. 26243, in Corr. Giur., 2015, p. 225 ss., con nota di C. Consolo e F. Godio, Patologia del contratto e (modi dell’) accertamento processuale. In tema, I. Pagni, Il “sistema” delle impugnative negoziali dopo le Sezioni Unite, in Giur. it., 2015, p. 70 ss.; M. Bove, Rilievo d’ufficio della questione di nullità e oggetto del processo nelle impugnative negoziali, ivi, p. 1387; F. Di Ciommo, La rilevabilità d’ufficio ex art. 1421 c.c. secondo le Sezioni Unite: la nullità presa (quasi) sul serio, in Foro it., 2015, p. 94 ss.; A. Palmieri e R. Pardolesi, Nullità negoziale e rilevazione officiosa a tutto campo (o quasi), ivi, p. 916 ss.; A. Proto Pisani, Rilevabilità d’ufficio della nullità contrattuale: una decisione storica delle sezioni unite, ivi, p. 944; S. Pagliantini, Rilevabilità officiosa e risolubilità degli effetti: la doppia motivazione della Cassazione a mo’ di bussola per rivedere Itaca, in Contratti, 2015, p. 113 ss.; N. Rizzo, Il rilievo d’ufficio della nullità preso sul serio in Nuova giur. civ., 2015, p. 299. Più recentemente, in giur. Cass., 25 agosto 2025, n. 23843.

[2] V. Corte eur. giust. 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 (Banco Desio) e C-831/19 (Project 1503 s.r.l. e Dobank s.p.a.), in Nuova giur. civ. comm., 2022, p. 96 s. e Cass. sez. un., 6 aprile 2023, n. 9479, in Foro it., 2023, I, c. 1452 ss. sulla rilevabilità d’ufficio della nullità delle clausole vessatorie in fase monitoria. In arg., S. Pagliantini, Alla ricerca di una direttiva 93/13 rimasterizzata, in Le clausole abusive nei contratti dei consumatori, a cura di S. Pagliantini, Roma-Piacenza, 2024, p. 31 ss.; C. Sartoris, Rilievo d’ufficio della nullità di protezione e giudizio esecutivo: la questione della latitudine soggettiva, in Le clausole abusive nei contratti dei consumatori, a cura di S. Pagliantini, cit., p. 389; A. Albanese, La rilevabilità d’ufficio della nullità delle clausole vessatorie dalla Corte Europea di Giustizia alle Sezioni Unite della Cassazione, in Eur. dir. priv., 2025, p. 1 ss.

[3] Sul c.d. contratto monofirma, Cass., sez. un. 16 gennaio 2018, n. 898, in Nuova giur. civ., 2018, p. 741 ss., con nota di C. Scognamiglio, Contratti monofirma nei servizi di investimento e scopo di protezione della forma. In tema v. anche S. Pagliantini, Usi (ed abusi) di una concezione teleologica della forma: a proposito dei contratti bancari c.dd. monofirma (tra legalità del caso e creatività giurisprudenziale), in Il contratto, a cura di A. Federico e G. Perlingieri, Napoli, 2019, p. 319 ss.; G. Perlingieri, Sanatoria, in Enc. dir., I, Contratto, diretto da G. D’Amico, Milano, 2021, p. 1119. In tema di nullità selettive, Cass., sez. un., 4 novembre 2019, n. 28314 in Nuova giur. civ. comm., 2020, 176 ss., con nota di C. Scognamiglio, Le sezioni unite e le nullità selettive tra statuto normativo delle nullità di protezione ed eccezione di buona fede; v. anche Id., Le sezioni unite e le nullità selettive: un nuovo spazio di operatività per la clausola generale di buona fede, in Corr. Giur., 2020, p. 5; M. Girolami, L’uso selettivo della nullità di protezione: un falso problema?, in Nuova giur. civ. comm., 2020, p. 154; S. Monticelli, La nullità selettiva secondo il canone delle sezioni unite: un responso fuori partitura, in Nuova giur. civ. comm., 2020, p. 163; S. Pagliantini, L’irripetibilità virtuale della nullità di protezione nella cornice di un’eccezione ex fide bona, in Nuova giur. civ. comm., 2020, p. 169; C. Robustella, Forma di protezione e nullità selettiva nei contratti del mercato finanziario, Torino, 2020 p. 142 ss.; C. Sartoris, Nullità di protezione e interesse ad agire, Padova, 2022, p. 119 ss.

[4] G. Passagnoli, Le nullità speciali, Milano, 1995, p. 201; M. Mantovani, Le nullità e il contratto nullo, in Tratt. contr. Roppo, a cura di A. Gentili, Milano, 2006, p. 138.

[5] P. Perlingieri, Forma dei negozi e formalismo degli interpreti, Napoli, 1987, p. 122 ss.; G. Perlingieri, La convalida delle nullità di protezione e la sanatoria dei negozi giuridici, , p. 97 ss.; Id., La convalida delle nullità di protezione. Contributo ad uno studio della sanatoria del negozio nullo, in Studi in onore di Giorgio Cian, a cura di M.V. De Giorgi, S. Delle Monache e G. De Cristofaro, II, Padova, 2010, p. 1901 ss.; Id., La convalida delle nullità di protezione e la sanatoria dei negozi giuridici, Napoli, 2011, p. 11; Id., Rilevabilità d’ufficio e sanabilità dell’atto nullo, dieci anni dopo, in Rass. dir. civ., 2019, p. 1105 ss.; Id., Sanatoria, in Enc. dir., I, Contratto, diretto da G. D’Amico, Milano, 2021, p. 1103.

[6] S. Pagliantini, Autonomia privata e divieto di convalida del contratto nullo, cit., pp. 127 ss. e 195 ss.; G. Perlingieri, La convalida delle nullità di protezione e la sanatoria dei negozi giuridici, cit., p. 90.

[7] G. Pelingieri, ult. op. cit., p. 106.

[8] Sul concetto di bene culturale, M. Cantucci, La tutela giuridica delle cose di interesse artistico e storico, Padova, 1953; Id., Beni culturali e ambientali, in Novissimo Dig. it., App. I, Torino 1980, p. 722 ss.; F. Santoro Passarelli, I beni della cultura nella costituzione italiana, in Studi in memoria di Esposito, III, Padova, 1973, p. 1421 ss.; M.S. Giannini, I beni culturali, in Riv. trim. dir. pubbl., 1976, p. 3 ss.; T. Alibrandi, L’evoluzione del concetto di bene culturale, in Foro amministrativo, 1999, p. 2701 ss.;  G. Alpa, R. Speciale, Beni culturali e ambientali, in Dig. disc. priv., sez. civ., II, Torino, 1988, p. 93 ss.; ; S. Rodotà, Lo statuto giuridico del bene culturale, in Annali dell’associazione Bianchi Bandinelli, Roma, 1994; T. Alibrandi, P.G. Ferri, I beni culturali e ambientali, Milano,2001; A.C. Nazzaro, Natura giuridica del bene, proprietà pubblica e monopolio, in Impresa pubblica e intervento dello Stato nell’economia. Il contributo della giurisprudenza costituzionale, a cura di R. Di Raimo e V. Ricciuto, Napoli, 2006, p. 91 ss.; G. Magri, Beni culturali, in Dig. disc. priv., sez. civ., agg., Torino, 2011, p. 117 ss.; E. Battelli, I soggetti privati e la valorizzazione del patrimonio culturale, in Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela, a cura di E. Battelli, B. Cortese, A. Gemma, A. Massaro, Roma, 2017, p. 53; U. Mattei, Beni culturali, beni comuni, estrazione, in Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela, cit., p. 147; L. Vacca, La nozione di bene culturale: alcune riflessioni, in Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela, cit., p. 259 ss.; A. Bartolini, Il bene culturale e le sue plurime concezioni, Dir. Amm., 2, 2019, p. 223.

[9] Definito «un guazzabuglio» da A. Gentili in Quale modello per i beni culturali?, in Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela, a cura di E. Battelli, B. Cortese, A. Gemma, A. Massaro, Roma, 2017, p. 227. L’A. peraltro evidenzia come nel codice sia stato adottato «ma con imprecisioni, indecisioni e oscillazioni, un modello dominicale», nei confronti del quale si pone in senso piuttosto critico. Sul punto, v. R. Di Raimo, La «proprietà» pubblica e degli enti privati senza scopo di lucro: intestazione e gestione dei beni culturali, in Rass. dir. civ., 2010, p. 1101 ss. Critica il modello dominicale P. Perlingieri, La gestione del patrimonio pubblico: dalla logica dominicale alla gestione funzionale, in Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica, a cura di U. Mattei, E. Reviglio, S. Rodotà, Bologna, 2007, p. 88 ss.

[10] Così M.S. Giannini, I beni culturali, cit., p. 3 ss.

[11] In particolare, l’art. 11, rubricato cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela, prevede che «sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate delle tutele per quei beni che presentano un interesse artistico, quali: a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista (di cui all’art. 50, 1 co.); b) gli studi d’artista (di cui all’art. 51); c) le aree pubbliche (di cui all’art. 52); d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, a termini degli artt. 64 e 65, 4 co.; e) le opere dell’architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell’art. 37; f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell’articolo 65, 3 co., lett. c); g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli artt. 65, 3 co., lett. c), e 67, 2 co.; h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell’art. 65, 3 co., lett. c); i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all’art. 50, comma 2.»

[12] Si interrogano sull’attribuibilità della qualifica di bene culturale ad edifici realizzati in base alla normativa di edilizia residenziale pubblica (di cui meglio si dirà infra) D. Boggiali e C. Lomonaco, Codice dei beni culturali ed edifici di edilizia residenziale pubblica, in Studi e Materiali, 2005, p. 250 ss. (Consiglio Nazionale del Notariato – Studio n. 5625/C).

[13] Oltre ai beni menzionati, l’art. 10, 3 co., annovera anche: le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione; e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse. Al comma 4, l’art. 10 precisa poi che: sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all’epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio; c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio; d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio; e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio; f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico; l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rurale tradizionale.

[14] Così come previsto dall’art. 12, co. 6, d.lgs. 42/2004.

[15] C. Fabbricatore, A. Scarpa, La circolazione dei beni culturali, Milano, 1998; G. Celeste, Beni culturali: prelazione e circolazione, in Riv. not., 2000, p. 107 ss.; A. Pischetola, Circolazione dei beni culturali e attività notarile, Milano, 2006 e A. Fusaro, La circolazione giuridica dei beni immobili culturali, in Nuova giur. civ. comm., 2010, p. 12 ss.; G. Magri, La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione, Torino, 2011, p. 1 ss.; P. Guida, Mancata osservanza delle formalità necessarie e ritrasferimento del bene culturale, in Notariato, 2012, p. 558 ss.; F. Dell’Aversana, La circolazione dei beni culturali tra norme giuridiche e regole di mercato, in Il diritto dei beni culturali, a cura di B. Cortese, Roma, 2021, p. 211 ss.; M. Cenini, La funzione sociale del bene culturale tra proprietà e persona, Napoli, 2025, p. 55 ss.; G. Liberati Buccianti, Profili giuridici dei beni culturali, Napoli, 2025, p. 13 ss. Con riguardo ai limiti all’esportazione, v. E. Jayme, G. Magri, Patrimonio culturale e limiti all’esportazione: alcune riflessioni a margine di un recente caso canadese, in Arte e Diritto, 2022, p. 135.

[16] Sull’obbligo di denuncia a prescindere dalla natura del soggetto cedente, v. Pacini, La circolazione in ambito nazionale, in La nuova tutela dei beni culturali e ambientali, a cura di Ferri-Pacini, Milano, 2001, p. 107 ss.

[17] La denuncia deve peraltro contenere quanto previsto al comma quarto dell’art. 59 (dati identificativi delle parti e sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali; dati identificativi dei beni; indicazione del luogo ove si trovano i beni; indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento; indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni), altrimenti si considera come non avvenuta.

[18] Ai sensi dell’art. 59 d.lgs. n. 42/2004, per l’erede il termine per la denuncia decorre dall’accettazione dell’eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; mentre per il legatario il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall’art. 623 c.c., salva rinuncia.

[19] G. Celeste, La prelazione in materia id beni culturali, in Il commercio giuridico dei beni culturali, Milano, 2001, p. 93 ss.; A. Venditti, Denuncia degli atti di trasferimento e individuazione degli atti che danno luogo a prelazione artistica, in Il commercio giuridico dei beni culturali, Milano, 2001, p. 63 ss.; A. Lepri, Prelazione: totale, parziale, determinazione del prezzo, dazione in pagamento, in La circolazione dei beni culturali: attualità e criticità, Milano, 2010, p. 42 ss.; P. De Martinis, Prelazione artistica: vecchi e nuovi temi, in Resp. civ. prev., 2010, p. 1014 ss.; V. Mele, La prelazione culturale nell’attuale contesto socio-economico: spunti di riflessione, in Giur. merito, 2013, p. 11 ss.; D. Costantino, La prelazione artistica in favore dello Stato delle Regioni, Enti pubblici territoriali e ogni altro ente ed istituto pubblico, in Riv. amm. Rep. It., 2015, p. 11 ss.; G. Aversano, La prelazione artistica e l’autonomia contrattuale, Torino, 2018; G.F. Basini, La prelazione artistica, in Contratti, 2019, p. 462 ss.; R. Invernizzi, Prelazione, in Codice dei beni culturali e del paesaggio, a cura di M.A. Sandulli, Milano, 2019, p. 456; M. Mazzucca, Osservazioni sulla prelazione artistica, in Rass. dir. civ., 2020, p. 360 ss.

[20] Sul punto Cass. 15 dicembre 2021, n. 40179, la quale precisa inoltre che la norma non prevede alcun divieto in relazione al pagamento del prezzo, che pertanto può anche avvenire anticipatamente. La regolazione del prezzo della compravendita, infatti, costituisce vicenda interna al rapporto negoziale tra le parti, alienante ed acquirente, e dunque trova la sua disciplina all’interno di esso, attraverso gli ordinari strumenti di tutela contrattuale. Rispetto alla posizione della P.A., terza rispetto al contratto avente ad oggetto il bene di interesse storico, artistico o archeologico gravato dal diritto di prelazione, il versamento del corrispettivo pattuito tra alienante ed acquirente per la compravendita del bene stesso costituisce un elemento assolutamente neutro.

[21] G. Casu, Codice dei beni culturali. Prime riflessioni, Studio n. 5019, in Studi e Materiali del Consiglio Nazionale del Notariato, Milano, 2004, 2, p. 688; G.F. Basini, La prelazione artistica, cit., p. 465.

[22] R. Invernizzi, artt. 60-62, in Codice dei beni culturali e del paesaggio, a cura di M.A. Sandulli, Milano, 2019, p. 604.

[23] Corte Cost., 20 giugno 1995, n. 269, in Giur. Cost., 1995, p. 1927.

[24] Si pensi al c.d. retratto successorio di cui all’art. 732 c.c., su cui ex multis A. De Cupis, Sul fondamento giustificativo della prelazione ereditaria, in Rass. dir. civ., 1986, p. 328 ss.; G. Bonilini, Retratto successorio, in Dig. disc. priv., sez. civ., XVII, Torino, 1998, p. 423 ss.; G.A.M. Trimarchi, Prelazione e riscatto successorio: profili applicativi, in Notariato, 1998, p. 337.

[25] Tar Bolzano, 10 settembre 2019, n. 203, in Riv. giur. edilizia, 2019, p. 1361 e in Foro amm., 2019, p. 1514. Nel caso di specie veniva in rilievo un negotium mixtum cum donatione che secondo il Tar va considerato come un unico contratto, in quanto l’intento di donare resta nel campo dei motivi, mentre la causa di scambio investe l’intero negozio, a fronte di una alienazione a titolo oneroso che non si sottrae al diritto di prelazione. Nemmeno rileverebbe il riferimento al prezzo d’acquisto, inferiore a quello di mercato. Dunque neanche un prezzo irrisorio sottrae il negozio al diritto di prelazione della PA.

[26] R. Fuccillo, La circolazione dei beni culturali d’interesse religioso, in Dir. eccl., 1993, I, p. 630.

[27] Cass., 27 novembre 2019, n. 30984, in Guida al dir., 2020, 8, p. 100, secondo cui la nullità ex art. 164 dlgs. n. 42/2004 è relativa e unico legittimato a far valere la nullità della vendita di bene culturale compiuta in difetto dell’autorizzazione di cui all’art. 56 c.b.c. è il ministero competente al rilascio. V. anche Cass. 20 marzo 2012, n. 4378; Cass., 10 marzo 2009, n. 5773, in Guida al dir., 2009, p. 48 (con riferimento all’art. 61 l. n. 1089/1939 corrispondente all’art. 64 d.lgs. 42/2004); Cass. 24 maggio 2005 n. 10920, in Foro it., 2006, I, c. 1880; Cass., sez. un., 15 maggio 1971, n. 1440, in Foro it., 1971, I, c. 2829; Cass. 14 febbraio 1975, n. 590, in Foro it., 1975, I, c. 1107; Cass., sez. un. 9 dicembre 1985, n. 6180, in dejure.it. In arg. v., F. Longobucco, Beni culturali e conformazione dei rapporti tra privati: quando la proprietà obbliga, in Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela, a cura di E. Battelli, B. Cortese, A. Gemma, A. Massaro, Roma, 2017, p. 223; F. Dell’Aversana, La circolazione dei beni culturali tra norme giuridiche e regole di mercato, cit., p. 221.

[28]G. Casu, Codice dei beni culturali. Prime riflessioni, cit., p. 145.

[29] Come fa notare S. Pagliantini, Autonomia privata e divieto di convalida dell’atto nullo, Torino, 2007, p. 30-31, il quale evidenzia: «resta il fatto che la previsione edittale ha la veste della nullità, la giurisprudenza consolidata della Cassazione afferma che trattasi di nullità relativa ed il sistema rimediale – anche per via dell’apparato criminale che lo correda: art. 173, lett. b) – congegnato in modo tale da risultare al servizio di un interesse, rivestito di dignità costituzionale (art. 9 Cst., proprio dello Stato-comunità».

[30] V. Cass., sez. un., 17 settembre 2015, n. 18213, in Riv. giur. edilizia, 2015, p. 1035, con nota di P. Scarlettaris, La locazione abitativa di fatto stipulata su pressione del locatore; Cass., sez. un., 9 ottobre 2017, n. 23601, in Corr. giur., 2018, p. 1098 ss., con nota di V. Cuffaro, Contratto di locazione e nullità per mancata registrazione: «si peccas, pecca fortiter»; Cass., 24 settembre 2019, n. 23637, Cass. 9 aprile 2021, n. 9475; Cass. 4 giugno 2021, n. 15582, in Resp. civ. prev., 2022, p. 213 ss., con nota di M. Signorelli, Ulteriori sviluppi dell’intricato rapporto tra registrazione del contratto di locazione e nullità, nel solco di una ritrovata continuità. In tema, Cuffaro, Aporie della giurisprudenza e pervicacia del legislatore in tema di locazione e obbligo di registrazione, in Giur. it., 2016, p. 324 ss.; S.T. Barbaro, Forma, registrazione e sanabilità del contratto di locazione ad uso abitativo, Napoli, 2018, p. 30 ss.; C. Sartoris, Il contratto di locazione. Oltre la nullità, in Nuova giur. civ. comm., 2018, p. 937 ss.; F. Addis, La «riconduzione a condizioni conformi» del contratto non registrato, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2020, p. 43 ss. V. anche Cass., 14 giugno 2021, n. 16742, in Riv. giur. edilizia, 2021, p. 1235 in tema di comodato.

[31] Ex artt. 2, 3 e 4 D.lgs. 20 giugno 2005, n. 122.

[32] G. Perlingieri, La convalida delle nullità di protezione e la sanatoria dei negozi giuridici, Napoli, 2011, p. 59 ss.; Id., Sanatoria, in Enc. dir., I, Contratto, diretto da G. D’Amico, Milano, 2021, p. 1115; S. Monticelli, Autonomia privata e limiti alla disponibilità della nullità contrattuale, in Contr. impr., 2018, p. 1050.

[33] Sul punto, sia consentito il rinvio a G. Vulpiani, La sanabilità del contratto nullo tra interessi coinvolti e funzione dell’atto, Napoli, 2022, p. 269 ss.; Ead., La sanabilità della nullità: ipotesi particolari, in Jus civile, 2024, p. 77 ss.

Condividi