Francesco Bottoni
Professore associato di diritto privato dell’università degli Studi di Macerata
Il tema relativo alla responsabilità connessa all’attestazione di autenticità delle opere d’arte finisce per evocare questioni destinate ad assumere rilievo centrale nella responsabilità derivante da fatto illecito, avuto particolare riguardo ai suoi elementi costitutivi. Il contributo, dopo aver analizzato le diverse fattispecie che possono ricorrere nella pratica, opera una disamina delle soluzioni variamente prospettate con riguardo allo specifico regime di responsabilità.
The liability related to the certification of the authenticity of artworks evokes fundamental questions related to the general topic of civil liability. This article analyses the various situations that may arise in practice and examines the solutions proposed with regard to the specific liability regime.
Sommario: 1. Le fattispecie. – 2. Il regime di responsabilità.
1. Il tema relativo alla responsabilità connessa all’attestazione di autenticità delle opere d’arte può presentarsi a prima vista settoriale e, tuttavia, finisce per evocare questioni destinate ad assumere rilievo centrale nella responsabilità derivante da fatto illecito, avuto particolare riguardo ai suoi elementi costitutivi.
L’art. 64 del Codice dei beni culturali[1] menziona l’attestazione di autenticità ma non è esaustivo di tutte le ipotesi che possono verificarsi nella pratica[2]. Il riconoscimento di un interesse giuridicamente rilevante alla regolarità e onestà degli scambi nel mercato artistico e dell’antiquariato non toglie le incertezze e i rischi in merito alla provenienza dell’opera[3]. Il pericolo di acquistare un’opera non autentica può variare a seconda che il bene sia ceduto direttamente dall’artista che, oltre ad apporre la propria firma, rilasci altresì l’autentica, ovvero che quest’ultima venga apposta da altri. L’autenticità può poi costituire qualità promessa ovvero può esservi incertezza sul punto e, ancora, è possibile che all’iniziale certezza in merito al carattere autentico dell’opera ulteriori verifiche anche di carattere scientifico possano condurre a un risultato difforme[4].
Quando si fa riferimento all’autentica di un’opera d’arte possono operarsi diverse distinzioni a seconda delle modalità con le quali questa è effettuata, al contenuto della stessa ovvero ancora ai soggetti che la pongono in essere. Così, in relazione al primo aspetto può pensarsi a una dichiarazione apposta su una riproduzione fotografica ovvero dietro l’opera stessa ma è evidente che la modalità di autenticazione è destinata a variare, ad esempio, nel caso di arte concettuale, dove l’originalità è rinvenibile nell’idea e non nella sua realizzazione[5]. In relazione al secondo aspetto, l’attestazione può limitarsi alla riferibilità di un’opera all’Autore o riguardare profili ulteriori, tra i quali la datazione o la tecnica impiegata[6].
Diversi poi possono essere i soggetti che pongono in essere tale dichiarazione. Questa può infatti provenire dall’Autore[7], dai suoi eredi, da un soggetto riconosciuto e considerato autorevole in un determinato ambiente ovvero ancora da archivi o fondazioni.
Segnatamente con riguardo ai soggetti, va subito osservato che nessuno di essi, nemmeno l’Autore, gode di un diritto di esclusiva. Questo non può discendere dall’art. 20 l. Aut, a norma del quale l’autore è legittimato a rivendicare la paternità dell’opera. La norma si giustifica infatti, come rilevato dagli interpreti, nell’ottica di tutela nei confronti di chiunque contesti la riconducibilità dell’opera all’Autore. Va poi osservato che l’art. 9 della l. 1062/1971 in materia di contraffazione o alterazione di opere d’arte richiede al giudice, nei casi di arte moderna e contemporanea, di assumere come testimone l’autore a cui l’opera d’arte sia attribuita o di cui l’opera stessa rechi la firma[8]. Le stesse considerazioni valgono per i soggetti indicati dall’art. 23[9] della normativa in materia di diritto di Autore i quali sono titolari, dopo la sua morte, dei diritti contemplati dal predetto art. 20[10].
Dunque, l’autentica da parte dell’artista, anche distinta dalla sottoscrizione, può avere da un punto di vista di mero fatto un valore più rilevante rispetto a quelle provenienti da altri soggetti e tuttavia sono noti i precedenti di Autori che abbiano autenticato un’opera non propria[11]. Sul piano dei rimedi esperibili dall’acquirente che abbia acquistato direttamente dall’Autore è configurabile, a seconda delle circostanze, l’annullamento per dolo ovvero la risoluzione per consegna di aliud pro alio[12].
Come previsto dal citato art. 64 del Codice dei beni culturali, anche il venditore è tenuto a una serie di obblighi relativi all’attestazione di autenticità, la violazione dei quali non si mostra idonea a condurre a nullità del contratto. Al riguardo, si è distinto tra l’eventualità in cui il venditore si limiti a emettere una semplice dichiarazione di autenticità, non supportata da riferimenti tecnici rispetto a quella in cui lo stesso, senza che peraltro ciò assuma rilievo con riguardo ai rimedi esperibili dall’acquirente, formuli un parere più articolato analogo all’expertise fornita da un terzo[13].
Con specifico riguardo a quest’ultimo, occorre distinguere un’opinione meramente soggettiva da un parere tecnico in merito alla provenienza e all’attribuibilità dell’opera, il quale assume un diverso grado di attendibilità in relazione all’autorevolezza di chi lo pone in essere[14]. Alla base di tale attività può esservi un contratto d’opera intellettuale, con tutto ciò che ne consegue in termini di responsabilità secondo quanto previsto dall’art. 2236 c.c., senza che possa costituire un’esimente la pretesa libertà di opinione secondo quanto previsto dall’art. 21 Cost.[15].
Ulteriore ipotesi è quella dell’autenticazione a opera di archivi o fondazioni preposti alla gestione del patrimonio di un artista, scomparso o meno, i quali si prefiggono la finalità di salvaguardare la paternità della sua produzione e sono spesso istituiti dai soggetti legittimati a tutelare la paternità dell’opera anche successivamente alla morte dell’autore[16]. Possono attestare direttamente l’autenticità di un’opera mediante il rilascio di certificazioni ovvero indirettamente, tramite la sua individuazione nell’archivio o nel catalogo dell’Autore. Anche in questo caso manca una specifica regolamentazione della materia e la mancanza, allo stesso modo, di un diritto di esclusiva non toglie che le autenticazioni da parte di tali enti costituiscono pareri tecnici dotati di autorevolezza, tenuto conto della composizione del Comitato Scientifico e della fiducia loro accordata dal mercato stesso[17].
2. I rischi di inattendibilità dell’autenticazione presentano carattere di trasversalità rispetto ai soggetti che possono procedervi e la questione più controversa attiene all’eventualità in cui il terzo acquirente sia stato danneggiato dall’autentica di un’opera poi rivelatasi falsa. Al riguardo, la responsabilità dei soggetti autenticatori è stata variamente accostata a fattispecie ricorrenti nella pratica e, altrettanto variamente, incanalata nei diversi regimi di responsabilità.
In relazione al primo aspetto, la fattispecie andrebbe intanto ricompresa nell’alveo della responsabilità derivante da informazioni inesatte[18], alla luce dell’affidamento riposto sull’autenticatore da parte del soggetto determinatosi a contrarre. E’ stata evocata la vicinanza all’ipotesi del perito che, nella effettuazione di una relazione di stima in occasione della trasformazione di una società di persone in società di capitali abbia operato con dolo o colpa grave[19] o ancora il parere dell’esperto è stato accostato al giudizio delle agenzie di rating, con analoghe conseguenze in materia di responsabilità[20].
Con riguardo al secondo aspetto, è sin troppo noto il precedente che ha statuito la responsabilità extracontrattuale dell’Autore che ha autenticato un quadro non proprio e la Cassazione ha al riguardo discusso di un diritto di determinarsi liberamente in relazione al proprio patrimonio, diritto ricondotto al precetto costituzionale di cui all’art. 41 Cost.[21]. Va notato che nel caso di specie la Corte di legittimità ha individuato tale situazione sulla base del presupposto della necessaria risarcibilità di un diritto soggettivo ed è agevole l’associazione con la figura del diritto a stipulare una transazione priva del condizionamento scaturente dalla sentenza corrotta, evocato nella sentenza di legittimità Cir/Fininvest[22].
Nel caso di specie, peraltro, una responsabilità di tipo contrattuale è stata sostenuta in considerazione del fatto che l’ulteriore firma autenticata era stata apposta dall’artista su richiesta del precedente possessore del quadro. Tale sottoscrizione costituiva dunque attuazione di un accordo volto a garantire all’opera il valore di scambio rappresentato dal riconoscimento da parte dello stesso autore. Con l’ulteriore osservazione che tale valore di scambio aveva la finalità di consentire al possessore di farlo valere verso i suoi eventuali acquirenti, da considerare dunque destinatari di tale dichiarazione. Si tratterebbe, in tal caso, di un contratto di perizia a favore di terzo, dove questa è volta appunto a beneficiare un soggetto ulteriore e, di conseguenza, esporrebbe il perito a responsabilità contrattuale direttamente nei confronti di quest’ultimo[23].
L’opinione da ultimo riportata pone almeno due questioni. Se ci si muove nell’ottica dell’istituto del contratto a favore di terzo con efficacia meramente interna, al quale la perizia a favore di terzo sarebbe riconducibile[24], è da vagliare la legittimazione in capo a quest’ultimo di vantare pretese nei confronti del perito. In ogni caso, analogamente a quanto osservato dalla giurisprudenza con riguardo al contratto a favore di terzo[25], si pone l’ostacolo della necessaria determinabilità del soggetto beneficiario che peraltro, al momento dell’autentica, sarebbe solo eventuale.
Non è mancata una diversa opinione incline ad estendere al soggetto certificatore le norme in materia di responsabilità contrattuale, in virtù della circostanza che questi, per le sue qualità, non potrebbe essere equiparato al quisque de populo alla base del regime di responsabilità derivante da fatto illecito, oltre che per l’affidamento ingenerato nel terzo acquirente[26]. Ulteriore figura evocata, in via ipotetica, è quella del contratto con effetti protettivi per il terzo, di matrice tedesca e presa in considerazione, non senza riserve da una parte della dottrina, nel nostro sistema[27].
La difficoltà di ricondurre tale responsabilità all’obbligazione senza obbligo primario di prestazione è stata motivata in considerazione della difficoltà di rinvenire una prossimità qualificata tra il terzo e l’autenticatore[28]. Sul piano più generale della rilevanza in termini di responsabilità contrattuale del danno da informazioni inesatte si è rilevato che quando l’informazione è ad incertam personam si pone l’ostacolo di dover rinvenire nell’affidamento ingenerato con la dichiarazione inesatta sia il fatto che dovrebbe costituire fonte di obbligazione, sia il fatto che allo stesso tempo realizza l’inadempimento. Inoltre, l’obbligazione può sorgere rispetto a soggetti indeterminati ma determinabili mentre, nel caso di specie, sarebbe quanto meno forzato configurare un inadempimento prima ancora che siano identificabili i creditori della condotta. Ciò comporterebbe altresì la conseguenza che il dichiarante sarebbe tenuto a risarcire il danno non dal momento in cui chi ha confidato nell’informazione poi rivelatasi erronea ha posto in essere la condotta pregiudizievole ma a partire dal momento in cui si è realizzato l’inadempimento e, dunque, da quando è stata comunicata l’informazione inesatta[29].
Con riguardo poi al contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo, anche in questo caso deve tenersi conto del limite ristretto dei soggetti che potrebbero beneficiare della tutela contrattuale[30], a fronte del carattere indefinito dei destinatari nei confronti dei quali l’autenticazione è rivolta.
Più lineare appare allora la collocazione sistematica nell’alveo della responsabilità extracontrattuale ma perché il pregiudizio subito dal terzo acquirente sia risarcibile occorre la ricorrenza del requisito dell’ingiustizia del danno, il quale ha dato luogo a letture diverse.
Va detto che la giurisprudenza che si è espressa sul punto ha finora mostrato una certa disinvoltura nel riconoscere un danno ingiusto, talvolta limitandosi a desumere tale carattere da argomenti di fatto[31]. Una sentenza del Tribunale di Milano del 2012[32] ha richiamato una motivazione della Suprema Corte che a sua volta riprendeva la pronuncia delle Sezioni Unite del 1999 in tema di risarcibilità di interessi legittimi, quasi a voler sottintendere, secondo un’opinione, la modesta rilevanza della questione[33].
Sono noti i termini della questione in tema di definizione della nozione di ingiustizia del danno quale clausola generale, suscettibile di impartire al giudice una direttiva necessaria ai fini della ricerca di una regola di decisione ovvero in termini di norma generale, la quale riassume una serie di casi non specificamente elencati[34]. Ora, è vero che le due nozioni non sono così distanti, considerato che la dottrina che ha richiamato la nozione di clausola generale ha attribuito all’ingiustizia del danno l’ulteriore significato di fondare la risarcibilità del danno in base a norme ulteriori, nelle quali vi sia un riconoscimento di un interesse del singolo[35] e, dunque, non attribuirebbe al giudice un vero e proprio potere creativo[36].
Il giudice non dovrebbe dunque giuridicizzare interessi non riconosciuti neppure indirettamente dal sistema mediante lo strumento risarcitorio ma sarebbe tenuto a verificare se un interesse abbia ricevuto un rilievo tale da superare la soglia della rilevanza giuridica, come tale risarcibile in sede aquiliana[37].
Nell’ottica dell’ingiustizia del danno in termini di lesione di una situazione giuridica già tutelata dall’ordinamento, e dunque di tipicità progressiva o evolutiva, il diritto di determinarsi liberamente in relazione al proprio patrimonio è stato oggetto di critica, osservandosi che in questo modo finirebbe per scardinarsi l’intero sistema del danno patrimoniale suscettibile di essere risarcito in via extracontrattuale. In altre parole, una diretta tutela patrimoniale finirebbe per rendere inutile il significato di ogni altra situazione soggettiva patrimoniale, la cui lesione è ritenuta necessaria per il risarcimento del danno[38].
Ai fini della risarcibilità in via extracontrattuale del danno derivante da informazioni inesatte è stato talvolta valorizzato il criterio dell’affidamento incolpevole ingenerato nel terzo integrato, al fine di circoscrivere i soggetti legittimati ad agire, dal criterio della destinatarietà ragionevolmente prevedibile ricavata dalla normativa in materia di responsabilità del produttore[39]. Un appiglio normativo della rilevanza giuridica dell’affidamento incolpevole, come tale suscettibile di risarcimento, è stato poi rinvenuto nell’art. 1338 c.c., il quale obbliga al risarcimento nei confronti di chi abbia confidato senza sua colpa nella validità del contratto la parte che conosca o debba conoscere la causa di invalidità[40].
Si è in contrario osservato che sarebbe indimostrata la natura dell’affidamento in termini di bene protetto, come tale risarcibile in via aquiliana, in quanto sarebbe necessario dimostrarne la rilevanza giuridica generale idonea a giustificarne la capacità selettiva. Se, dunque, il filtro è necessariamente un a priori, il riconoscimento giuridico dell’affidamento in termini di valore tutelato in generale dall’ordinamento richiederebbe ancora, allo stato, una dimostrazione convincente[41]. Il danno derivante da informazioni non veritiere si sostanzierebbe in un danno meramente patrimoniale e non costituirebbe danno ingiusto secondo quanto previsto dall’art. 2043 c.c. Solo la responsabilità contrattuale sarebbe in grado di dare corso a un risarcimento che l’ingiustizia del danno non consentirebbe alla responsabilità aquiliana[42].
Nel senso della responsabilità extracontrattuale si è osservato che la lesione configurabile nella sfera giuridica di chi acquisti un’opera non autentica non assumerebbe i caratteri della mera patrimonialità. Nella fattispecie in esame si verificherebbe infatti un danno ulteriore, in considerazione della specifica qualificazione di tale bene artistico quale catalizzatore di interessi compositi, non solo materiali ma altresì spirituali e superindividuali. Ancora, il fondamento patrimoniale dell’operazione non potrebbe prescindere dal rilievo artistico e ultraeconomico del bene[43]. Non sembra tuttavia questa la strada per identificare una lesione della sfera del danneggiato ulteriore rispetto a quella meramente patrimoniale.
Piuttosto, se si muove dalla nozione di ingiustizia del danno in termini di lesione di una situazione giuridica quale interesse protetto dall’ordinamento nel suo complesso, anche attraverso una valutazione sistematica volta a valorizzare più frammenti di norme al fine di rinvenirne la rilevanza giuridica[44], c’è da chiedersi se, in relazione al tanto criticato concetto del diritto a determinarsi liberamente in relazione al proprio patrimonio, non sia possibile fermarsi prima e, nello specifico, soffermando l’attenzione sul solo diritto a determinarsi liberamente. Non è nuova in dottrina, nel caso di danni da informazioni inesatte, l’individuazione dell’interesse leso nella libertà negoziale, destinata a confluire all’interno della libertà di iniziativa economica secondo quanto previsto dall’art. 41 Cost.[45].
Con riguardo all’ancoraggio alla specifica norma della Costituzione, la dottrina ha tra l’altro osservato che la rilevanza costituzionale dell’interesse non esaurisce il procedimento qualificatorio che porta ad affermare l’esistenza di un danno risarcibile in sede aquiliana, senza che sia sufficiente addurre la natura immediatamente precettiva delle norme costituzionali. L’art. 41 Cost. avrebbe poi a oggetto principalmente i rapporti tra cittadino e Stato e nei rapporti tra privati opererebbe principalmente nell’ottica della libertà di concorrenza, con la conseguenza che la sua portata precettiva si ridurrebbe alle ipotesi di lesione di tale bene[46].
Ora, è vero che l’art. 41 Cost. è connotato da un ambito oggettivo ben definito e inidoneo a ricomprendere, secondo l’orientamento prevalente, ogni attività dalla quale possa derivare un vantaggio economico a chi la pone in essere[47]. E’ vero anche che secondo una parte della dottrina la tutela costituzionale della libertà negoziale risulterebbe fondata solo in quanto strumentale alla realizzazione di situazioni soggettive espressamente tutelate dalla Costituzione[48].
Se altra parte della dottrina non ha mancato di rilevare il carattere parziale di una simile ricostruzione[49], non sembra tuttavia necessario dover attingere alle norme costituzionali per giungere a ritenere che la libertà negoziale possa integrare quell’interesse giuridicamente rilevante suscettibile di risarcimento ex art. 2043 c.c.
La dottrina che ha commentato il precedente sul caso De Chirico ha osservato, con riguardo all’interesse avente a oggetto la libera determinazione nello svolgimento di un’attività negoziale, che questo è tutelato tra le parti contraenti nei limiti delle norme sulla validità del contratto, del dolo incidente e della responsabilità per culpa in contrahendo. Ciò tuttavia non escluderebbe che tale interesse sia suscettibile di tutela nei confronti del terzo nell’eventualità in cui quest’ultimo abbia tenuto una condotta causalmente all’origine della lesione, con la precisazione che si tratterebbe della tutela contrattuale ed extracontrattuale dello stesso interesse. Rispetto alla risarcibilità in sede aquiliana del titolare di un diritto di credito, il soggetto che si determina a contrarre sulla base di un affidamento indotto da dichiarazioni altrui non sarebbe meno degno di protezione[50].
Nella diversa prospettiva della tutela dei vizi della volontà in ambito contrattuale, si è del resto osservato che se ai fini dell’integrazione del dolo vizio sarebbe necessaria l’intenzione di ingannare, intesa come convinzione delle rappresentazioni indotte a trarre in inganno la vittima, l’inidoneità del contegno solo negligente a costituire raggiro e dunque a incidere sulla validità del contratto non comporterebbe un automatico giudizio di irrilevanza del raggiro colposo, il quale può essere idoneo a rilevare sul terreno della responsabilità precontrattuale[51] da ricondurre, almeno secondo una prospettiva, a responsabilità derivante da fatto illecito[52].
Alle stesse conseguenze andrebbe incontro l’analoga ipotesi della condotta del terzo[53], la cui responsabilità si configura anche nel caso di contegno colposo, idoneo a incidere sulla determinazione del contraente sebbene privo della corrispondente intenzione[54].
[1] A norma del quale “Chiunque esercita l’attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d’antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l’obbligo di consegnare all’acquirente la documentazione che ne attesti l’autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull’autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell’opera o dell’oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi”.
[2] Lo rileva F. Bosetti, Autentiche, perizie, archiviazioni di opere materiali delle arti figurative: verità e responsabilità tra diritto ed arte, in Danno e Resp., 2021, p. 151.
[3] A. Donati, Autenticità, authenticité, authenticity dell’opera d’arte. Diritto, mercato, prassi virtuose, in Riv. Dir. civ., 2015, I, p. 988.
[4] A. Donati, Autenticità, authenticité, authenticity dell’opera d’arte, cit., loc. cit.
[5] Al riguardo, B. Mastropietro, La circolazione delle opere d’arte. Profili civilistici, Napoli, 2025, 59 s.
[6] F. Bosetti, Autentiche, cit., p. 151.
[7] Secondo App. Milano, 11 dicembre 2002, in Dir. industriale, 2003, p. 577 con nota di M. Perletti-P. Peroni, Il mero accertamento dell’autenticità dell’opera figurativa, “l’azione promossa per accertare che un dipinto è autentico non può essere classificata alla stregua di una domanda di verificazione di una scrittura privata, essendo azione di mero accertamento di una situazione giuridica di natura sostanziale”.
[8] A. Donati, Autenticità, authenticité, authenticity dell’opera d’arte. Diritto, mercato, prassi virtuose, cit., p. 994.
[9] Si tratta di coniuge, figli e, in loro mancanza, di genitori e altri ascendenti e discendenti diretti.
[10] F. Bosetti, Autentiche, cit., p. 153.
[11] L’autentica dell’opera da parte dell’Autore, analogamente alla sottoscrizione, introdurrebbe una presunzione iuris tantum circa la paternità, secondo quanto previsto dall’art. 8 l. Aut. In argomento F. Bosetti, Autentiche, cit., p. 154. Ai sensi di tale norma è reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle forme d’uso.
[12] F. Bosetti, Autentiche, cit., p. 155.
[13] F. Bosetti, Autentiche, cit., p. 156.
[14] B. Mastropietro, op. cit., p. 94. Sulla nozione di expertise, A. Donati, Autenticità, cit.,p. 997.
[15] M. Mariani, La responsabilità civile del critico d’arte, in Arte e diritto privato. Teoria generale e problemi applicativi, a cura di F. Bosetti, Pisa, 2021, p. 209 s.
[16] B. Mastropietro, op. cit., p. 75 s.
[17] In tal senso Trib. Milano, 14 luglio 2012, in Dejure online.
[18] F. Bosetti, Autentiche, cit., p. 158; B. Mastropietro, La circolazione delle opere d’arte, cit., p. 95; M. Mariani, La responsabilità civile del critico d’arte, cit., p. 210 ss.
[19] E. Damiani, I fratelli de Chirico, l’arte e il diritto, in Rass. Diritto, Moda, Arti, 2022, p. 13.
[20] M. Mariani, La responsabilità civile del critico d’arte, cit., p. 215. Con riguardo a tale ultimo profilo per Trib. Roma, 27 marzo 2015, n. 6827, in Dejure online, l’emissione di un rating errato cagiona una lesione della libertà contrattuale dell’investitore che diviene fonte di responsabilità extracontrattuale. Si veda ora l’art. 35 bis del Regolamento UE 1060.2009.
[21] Cass. 4 maggio 1982, n. 2765, in Giust. civ., 1982, I, p. 1745 ss., con nota di A. Di Majo, Ingiustizia del danno e diritti non nominati.
[22] Cass., 17 settembre 2013, n. 21255, in Dejure online, sulla quale F. Piraino, Intorno alla responsabilità precontrattuale, al dolo incidente e a una recente sentenza giusta ma erroneamente motivata, in Eur. Dir. privato, 2013, p. 1118.
[23] M. Barcellona, Tratt. della responsabilità civile, Torino, 2011, p. 458.
[24] E. Barcellona, Responsabilità da informazione al mercato: il caso del revisore legale dei conti, Torino, 2003, specie p. 215 s.
[25] Cass., 18 luglio 2002, n. 10403, in Dejure online; Cass., 8 ottobre 1991, n. 10560, ivi.
[26] R. Calvo, Expertise degli strumenti ad arco e affidamento nel prisma della responsabilità senza contratto, in Contr. Impresa/Europa, 2010, p. 8.
[27] B. Mastropietro, La circolazione delle opere d’arte, cit., p. 102.
[28] B. Mastropietro, La circolazione, cit., p. 101; F. Bosetti, Autentiche, cit., p. 159; Damiani, I fratelli de Chirico, cit., p. 13. Sulla responsabilità da contatto sociale qualificato osserva A. Nicolussi, voce Responsabilità da contatto sociale qualificato, in Enc. Dir., Tem., VII, Resp. civile, diretto da C. Scognamiglio, Milano, 2024, p. 1077 che lo spartiacque tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale sarebbe dato dalla relazione la quale, ove sussistente previamente tra le parti, incanala la responsabilità nel senso della responsabilità relazionale.
[29] E. Navarretta, L’ingiustizia del danno e i problemi di confine, nel Tratt. Lipari-Rescigno, III, La responsabilità e il danno, Milano, 2009, p. 251.
[30] C.M. Bianca, Diritto civile, III, Il contratto, terza ed., Milano, 2019, p. 526, il quale fa riferimento a terzi che si collegano alla persona del creditore tramite rapporti di famiglia o lavoro.
[31] M. Mariani, La responsabilità civile del critico d’arte, cit., p. 214.
[32] Trib. Milano, 14 luglio 2012, in Dejure online, secondo cui “Per l’operatività della responsabilità invocata, il danno deve innanzitutto essere ingiusto, quindi incidere su una posizione soggettiva tutelata dall’ordinamento. In proposito, “la normativa sulla responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ. ha la funzione di consentire il risarcimento del danno ingiusto, intendendosi come tale il danno arrecato “non iure“, il danno, cioè, inferto in assenza di una causa giustificativa, che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l’ordinamento, a prescindere dalla sua qualificazione formale, ed, in particolare, senza che assuma rilievo la qualificazione dello stesso in termini di diritto soggettivo. Peraltro, avuto riguardo al carattere atipico del fatto illecito delineato dall’art. 2043 cod. civ., non è possibile individuare in via preventiva gli interessi meritevoli di tutela spetta, pertanto, al giudice, attraverso un giudizio di comparazione tra gli interessi in conflitto, accertare se, e con quale intensità, l’ordinamento appresta tutela risarcitoria all’interesse del danneggiato, ovvero comunque lo prende in considerazione sotto altri profili manifestando, in tal modo, una esigenza di protezione” (Cass. 9345/04)”.
[33] M. Mariani, La responsabilità civile del critico d’arte, cit., p. 214.
[34] C. Scognamiglio, L’ingiustizia del danno (art. 2043), in La responsabilità civile, nel Tratt. Bessone, Torino, 2005, p. 29. Sui due concetti, di recente, A.M. Benedetti, voce Danno ingiusto (profili ricostruttivi generali), in Enc. Dir., Tem., VII, Resp. civile, diretto da C. Scognamiglio, Milano, 2024, p. 384 ss.
[35] S. Rodotà, Ideologie e tecniche della riforma del diritto civile, in Riv. Dir. comm., 1967, p. 95; Id., Il problema della responsabilità civile, rist., Napoli, 2024, p. 116 s., secondo cui il limite della solidarietà deve ritenersi operante in tutte le situazioni per le quali è prevista una qualsiasi forma di protezione legislativa.
[36] L’osservazione è di C. Scognamiglio, op. cit., p. 30.
[37] S. Mazzamuto, Spunti in tema di danno ingiusto e di danno meramente patrimoniale, in Eur. Dir. privato, 2008, p. 358 s.
[38] C. Castronovo, Le frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. Dir. priv., 1989, p. 550.
[39] F.D. Busnelli, Itinerari europei nella ”terra di nessuno” tra contratto e fatto illecito: la responsabilità da informazioni inesatte, in Contr. Impresa, 1991, specie p. 561 ss. In materia di responsabilità del produttore si veda ora la recente la Direttiva UE 2024/2853, la quale ha innovato lo specifico regime di responsabilità e il cui recepimento all’interno degli ordinamenti nazionali deve avvenire entro il 9 dicembre 2026.
[40] E. Navarretta, La responsabilità civile e le sue fonti, in Id. (a cura di), Codice della responsabilità civile, Milano, 2021, p. 30.
[41] S. Mazzamuto, Spunti in tema di danno ingiusto e di danno meramente patrimoniale, cit., p. 392.
[42] C. Castronovo, Responsabilità civile. La lunga stagione del diritto italiano, in Eur. Dir. privato, 2024, p. 367.
[43] F. Bosetti, Autentiche, cit., p. 160.
[44] Richiama tale nozione S. Mazzamuto, op. ult. cit., p. 357.
[45] A. Luminoso, Responsabilità civile della banca per false o inesatte informazioni, in Riv. Dir. comm., 1984, p. 204.
[46] C. Scognamiglio, L’ingiustizia del danno, cit., p. 62 ss.
[47] A. Baldassarre, voce Iniziativa economica privata, in Enc. dir., XXI, Milano, 1971, p. 588; R. Niro, sub Art. 41, nel Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco-A. Celotto-M. Olivetti, Torino, 2006, p. 851 s.
[48] R. Niro, op. cit., p. 852. In argomento altresì G. Alpa-M. Andenas, Fondamenti del diritto privato europeo, nel Tratt. Iudica-Zatti, Milano, 2005, p. 364 ss.; G. Alpa, I principi generali, terza ed., nel Tratt. Iudica-Zatti, Milano, 2023, p. 720 ss.
[49] Evidenzia un rinnovato interesse per una lettura incline a una garanzia costituzionale della libertà contrattuale U. Breccia, sub Art. 1322, nel Comm. Cod. civ., diretto da Gabrielli, Dei contratti in generale, a cura di E. Navarretta-A. Orestano, Torino, 2011, I, p. 70 s. Per M. Bianca, Alcune riflessioni sul concetto di meritevolezza degli interessi, in Studi in onore di A. Cataudella, a cura di E. del Prato, Napoli, 2013, I, p. 237 s., l’autonomia negoziale costituisce principio immanente nel sistema ed espressione di un diritto fondamentale della persona.
[50] A. Di Majo, Ingiustizia del danno e diritti non nominati, cit., p. 1750.
[51] M. Mantovani, Vizi incompleti del contratto e rimedio risarcitorio, Padova, 1995, p. 226.
[52] In tal senso Cass. 25 settembre 2023, n. 27262, in Dejure online.
[53] Della quale è discussa la riconducibilità alla responsabilità precontrattuale ma non certo a quella extracontrattuale. In tal senso G. Patti, in G. Patti-S. Patti, Responsabilità precontrattuale e contratti standard, nel Comm. Schlesinger, Milano, 1993, sub Art. 1337, p. 30. Osserva C. Castronovo, Le frontiere mobili, cit., p. 587 s., che l’idea di una responsabilità precontrattuale in capo ad altri soggetti attivi nelle trattative non sarebbe da rifiutare a priori.
[54] E. del Prato, Le annullabilità, nel Tratt. del contratto, diretto da V. Roppo, seconda ed., V, Rimedi-1, Milano, 2023, p. 276; Id., Le basi del diritto civile, Torino, 2025, p. 605.