“Italia in scena”: breve commento alla Legge 17 marzo 2026, n. 40

Chiara Ferrari

Università di Padova

Il 17 marzo 2026 è stata promulgata la Legge n. 40, c.d. «Italia in scena», entrata in vigore il 14 aprile dello stesso anno. Tra gli altri profili del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. n. 42/2004) che rinnova, agli artt.4 e 5 introduce una nuova disciplina dedicata alla circolazione internazionale dei beni culturali. L’intervento rappresenta una virata decisa verso un modello a prevalenza dichiarativa, riducendo ai minimi l’area dell’autorizzazione preventiva sotto l’insegna della semplificazione procedimentale. In questo modo la responsabilizzazione del dichiarante diviene il baricentro del sistema.

On 17 March 2026, Law No. 40, known as ‘Italia in scena’, was enacted and came into force on 14 April of the same year. Among other aspects of the Code of Cultural Heritage and Landscape (Legislative Decree No. 42/2004) that it updates, Articles 4 and 5 introduce new provisions governing the international movement of cultural property. This law marks a decisive shift towards a mainly declarative model, minimising the scope of prior authorisation in the name of procedural simplification. In this way, the declarant’s accountability becomes the cornerstone of the system.

Sommario: 1. Introduzione; – 2. Il sistema di denuncia preventiva (art. 4, co. 1); – 3. L’introduzione del termine per l’autorizzazione per mostre ed esposizioni (art. 4, co. 2) – 4.  L’uscita definitiva dei beni culturali dal territorio italiano (art. 4, co. 3); – 5. L’attestato di libera circolazione (art.4, co. 4); – 6. Le opere di autori stranieri (art. 4, co. 5); – 7. L’ingresso nel territorio nazionale (art. 4, co. 6); – 8.  L’uscita definitiva tramite dichiarazioni di valore (art. 5, co. 1); – 9. Conclusioni.

1. Il 17 marzo 2026, il Presidente della Repubblica ha promulgato la Legge n. 40 dedicata alle Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l’istituzione del circuito «Italia in scena».

L’art. 1 contiene una dichiarazione di intenti e precisa che l’intervento è volto a coinvolgere maggiormente i soggetti privati, come singoli e associati, nella gestione e valorizzazione del patrimonio culturale. La Legge n. 40/2026, infatti, è finalizzata a favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini rispetto alla valorizzazione tanto dei beni culturali, quanto dell’impresa culturale e creativa. Quest’ultima, in particolare, è ritenuta un’attività di interesse generale perché permette la creazione e la tutela dell’identità e della memoria storica della comunità nazionale, ma anche delle comunità locali[1]. Inoltre, promuove altresì lo sviluppo culturale in toto e supera le differenze territoriali e sociali, dando vita a nuove occasioni di crescita economica[2]

La stessa Legge n. 40/2026, inoltre, afferma di muoversi nel confine dei principi stabiliti dalla Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, firmata a Faro il 27 ottobre 2005[3] e ratificata ai sensi della legge 1° ottobre 2020, n. 133.

D’altra parte, la Legge n. 40/2026 si muove in due direzioni, rivolgendosi contestualmente verso l’interno del territorio nazionale e all’esterno[4]. In primo luogo, si inserisce nel piano interno in quanto accentua il profilo della sussidiarietà[5]. In particolare, agli artt. 1-3, è richiamato il principio di sussidiarietà orizzontale espresso all’art. 118, co. 4, Cost. per fondare un nuovo modello di gestione del patrimonio culturale pubblico. In questo senso, si potenzia l’iniziativa dei privati e la collaborazione tra i privati e il settore pubblico, in relazione alla strategia nazionale di valorizzazione dei beni culturali denominata «Italia in scena». Infatti, entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge, il Ministro della cultura dovrà definire gli obiettivi nazionali comuni e il relativo impianto strategico[6]

In particolare, con il coinvolgimento dei soggetti privati iscritti nell’albo digitale della sussidiarietà orizzontale e previa intesa in sede di conferenza unificata, l’intervento sarà guidato da alcuni principi[7]

In generale, si prevede che il piano «Italia in scena» sia orientato a garantire la fruizione dei luoghi di cultura e dei beni culturali di pertinenza pubblica, soprattutto in relazione alle aree territoriali interne, promuovendo altresì la partecipazione di soggetti privati alla valorizzazione del patrimonio culturale pubblico e ammettendo l’intervento pubblico in senso correttivo. 

Lo scopo della valorizzazione dei beni culturali, inoltre, è perseguito anche per il tramite di un’efficiente strategia comunicativa, anche digitale. 

Infine, l’obiettivo di valorizzazione dei manufatti artistici si rivolge anche ai beni culturali di appartenenza privata, con particolare attenzione a non scaricare il peso di ciò sui proprietari. A tal fine, è stata autorizzata la spesa di 4.500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026[8]

In secondo luogo, la L. n.40/2026 si rapporta anche con la dimensione internazionale della circolazione dei beni culturali. Infatti, agli artt. 4-5 si adopera per semplificare le norme relative al mercato dell’arte. Dunque, snellisce il sistema dei controlli all’esportazione e la materia degli spostamenti[9]

In questo modo, il legislatore si fa carico delle esigenze avvertite da anni dagli operatori del mercato dell’arte, preoccupati che le incertezze procedimentali e gli oneri burocratici che contraddistinguevano il sistema italiano, particolarmente cauto per garantire la tutela dei beni culturali, operassero come disincentivo per la circolazione lecita, favorendo piuttosto quella illecita[10].

La Legge n. 40/2026 riconduce ad unità le due direttrici geografiche sulla base dell’influenza che l’una esercita sull’altra: la circolazione legittima e la valorizzazione dei beni culturali vanno di pari passo. Infatti, l’agevolazione del mercato internazionale incentiva le transazioni lecite e la formazione di dinamiche di mercato trasparenti, elementi che permettono al settore pubblico di realizzare politiche di acquisto e promozione.

2. L’art. 4, co. 1 della Legge n.40/2026 è dedicato a semplificare il sistema dei prestiti d’arte e favorire la competitività del mercato dell’arte e del sistema museale nazionale. 

In questa direzione, l’elemento maggiormente dirompente è trattato al co. 1 che interviene sull’art. 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Vi è una netta inversione di rotta rispetto al passato in quanto si abroga la necessità di ottenere l’autorizzazione ministeriale preventiva per il trasferimento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili. Inoltre, è eliminato il «mutamento di dimora o di sede del detentore» dalle cause tipiche di spostamento soggette a preventiva autorizzazione[11].

Dunque, se in precedenza qualsiasi spostamento, anche temporaneo, di un bene culturale necessitava della previa autorizzazione ministeriale, dalla Legge n.40/2026 è previsto un sistema di denuncia preventiva generalizzata. Di conseguenza, a prescindere dalla causa che lo ha determinato, ogni spostamento deve essere preventivamente comunicato alla Soprintendenza. Da questo momento decorre un termine di trenta giorni perché il Soprintendente prescriva eventuali misure di conservazione. Decorso il termine senza alcun intervento, lo spostamento è tacitamente assentito.

Ciò si riflette in una nuova modulazione dei rapporti tra detentore del bene culturale mobile e pubblica amministrazione. Infatti, il primo diventa il primario responsabile della corretta conservazione del bene culturale, mentre la seconda interviene ex post e solo qualora l’intervento sia giustificato da esigenze di ordine conservativo. D’altra parte, la portata di simile configurazione è attenuata dal fatto che non si interviene sull’art. 48, co. 1 del Codice dei beni culturali. Residua, dunque, un caso in cui è necessaria l’autorizzazione preventiva: mostre ed esposizioni.

3. L’art. 4, co. 2 della Legge n.40/2026 interviene proprio sull’art. 48 appena evocato. In particolare, introduce un termine procedimentale —benché di carattere ordinatorio[12]— al co. 3 per cui l’autorizzazione per mostre ed esposizioni deve essere rilasciata entro novanta giorni dalla data della richiesta. Si eliminano, così, gli inconvenienti che scaturivano dall’assenza di tale termine: gravi incertezze e ritardi ingiustificati, spesso incompatibili con le tempistiche pianificatorie delle mostre internazionali[13]. Proprio l’aleatorietà dei tempi burocratici rappresentava l’ostacolo più grave all’impossibilità di pianificare la partecipazione di opere italiane agli eventi espositivi internazionali. In effetti, si individua il termine di novanta giorni proprio perché si tratta della durata massima per organizzare adeguatamente lo spostamento di un bene culturale nella prassi delle maggiori istituzioni museali europee. 

D’altra parte, il Ministero della cultura, in data 9 aprile 2026, emana una circolare della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio – Servizio IV con le prime indicazioni in ambito interpretativo e operativo[14]. Rispetto al profilo in esame in questo paragrafo, la Circolare ministeriale dedica indicazioni dettagliate al regime del termine. Precisa che il dies a quo decorre dalla presentazione, alle Soprintendenze, della richiesta di autorizzazione completa in tutti i suoi elementi, indicati nel seguito. Prevede, inoltre, una condizione di ricevibilità dell’istanza: la richiesta di autorizzazione al prestito per mostre deve essere presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell’inizio della manifestazione stessa. Peraltro, il mancato rispetto non determina automaticamente il rigetto dell’istanza stessa perché l’amministrazione pubblica deve valutare il caso concreto sulla base delle caratteristiche dell’evento.

Infine, il Ministero della cultura appronta un modello di cronoprogramma istruttorio che le Soprintendenze sono tenute a rispettare per garantire il rispetto del termine finale di novanta giorni per la conclusione del procedimento. Sono previsti specifici adempimenti organizzati per fasi: entro dieci giorni dalla data di ricezione dell’istanza, entro cinquanta giorni dalla data di ricezione dell’istanza e non oltre trenta giorni dalla data di inaugurazione della mostra, entro settanta giorni dalla data di ricezione dell’istanza e non oltre venti giorni dalla data di inaugurazione della mostra, entro dieci giorni dalla data di inaugurazione della mostra.

4. L’art. 4, co. 3 della Legge n. 40/2026, inoltre, introduce il co. 4-ter nell’art.65 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. L’art. 65 è dedicato all’uscita definitiva dei beni culturali mobili dal territorio italiano. In particolare, l’articolo modula la disciplina sulla base della qualificazione dei beni oggetto di trasferimento: al co. 1 vieta l’uscita dei beni culturali mobili di cui all’art. 10, co.1-3 dello stesso Codice; al co. 2 amplia l’elenco dei beni che non possono uscire definitivamente dal territorio italiano; al co. 3 individua i beni che richiedono un’autorizzazione preventiva; al co. 4 elenca i beni, la cui uscita non è soggetta ad alcuna autorizzazione. Rispetto a quest’ultimo profilo, il co. 4-bis prevede che l’interessato debba sopportare l’onere di comprovare al competente ufficio di esportazione che i beni da trasferire all’estero siano riconducibili alle ipotesi del co. 4. L’interessato procede a ciò mediante dichiarazione. Nella prassi, esistono tre tipologie dichiarative, differenziate in relazione al bene cui si riferiscono: la dichiarazione AAC dedicata ai beni di meno di cinquanta anni o di autore vivente, la D50 rivolta ai beni tra cinquanta e settanta anni di autore non vivente e la DVAL per i beni oltre i settant’anni con valore inferiore alla soglia di legge. 

Il co. 4-ter si inserisce proprio in questo ambito, prevedendo che la validità temporale della dichiarazione dell’interessato sia pari a cinque anni, termine ricavato in funzione della durata dell’attestato di libera circolazione ex art. 68, co. 5, Codice dei beni culturali e del paesaggio. Si risolve, in questo modo, un problema di grande rilevanza pratica: in assenza di termini espressi relativi alla loro validità temporale, gli uffici di esportazione trattavano le dichiarazioni in esame alla stregua di dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. n. 445/2000, limitando la loro validità a sei mesi. Ciò comportava la moltiplicazione dei costi siccome un’opera che non fosse stata venduta entro sei mesi, avrebbe richiesto una nuova dichiarazione. Il legislatore sconfessa tale interpretazione ed equipara la validità delle dichiarazioni a quella dell’attestato di libera circolazione. 

Dunque, la validità quinquennale della dichiarazione decorre dalla data in cui l’ufficio di esportazione appone il visto. Il visto, d’altra parte, è l’esito di un controllo formale e sostanziale che l’ufficio esercita sull’istanza. 

5. L’art. 4, co.4 interviene sulla disciplina dell’attestato di libera circolazione all’art. 68 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Infatti, amplia il co. 1. Nella prima parte si disciplina la denuncia che il soggetto interessato deve fare per far uscire in via definitiva dal territorio italiano i propri beni culturali idonei a ciò. Nella seconda parte, la Legge n. 40/2026 aggiunge che il «soggetto che presenta la denuncia e i suoi aventi causa possono ritirarla prima della notificazione della comunicazione dell’attestato di libera circolazione o del diniego». 

In generale, l’attestato di libera circolazione di cui all’art. 68 è lo strumento principe che permette all’autorità pubblica di esplicare il proprio controllo sulla circolazione internazionale definitiva dei beni culturali sensibili. Infatti, chiunque intendesse esportare definitivamente un bene riconducile all’art. 65, co.3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio deve premurarsi di presentare all’ufficio dell’esportazione il bene in oggetto. L’ufficio, a questo punto, deve rilasciare o negare l’attestato entro quaranta giorni. Il diniego, inoltre, apre il procedimento di dichiarazione di interesse culturale.

Con la riforma si ammette esplicitamente l’applicazione del principio della rinuncia o del ritiro dell’istanza nel procedimento per il rilascio dell’attestato di libera circolazione. Ciò comporta l’aumento dello spazio dedicato all’autonomia del privato nel procedimento amministrativo ed esprime il principio di disponibilità dell’interesse legittimo da parte del privato. La rinuncia, per altro, può essere comunicata per posta elettronica, anche non certificata.

Il privato, dunque, può ritirare la propria istanza, in modo parziale o totale, causando l’estinzione del procedimento amministrativo per sopravvenuta carenza di interesse con effetti ex nunc. Infatti, il ritiro non produce effetti sulle eventuali valutazioni di tutela già avviate e, parimenti, non preclude l’esercizio dei poteri di tutela. Quindi, se la pubblica amministrazione avesse già acquisito elementi a supporto dell’esistenza dell’interesse culturale dell’art. 10, co. 3 del Codice, ne farà comunicazione alla Soprintendenza competente per territorio. 

Tale ultimo profilo è coerente con l’impianto generale del controllo pubblicistico in relazione all’esportazione dei beni culturali di pregio. In effetti, il privato, ritirando la denuncia, non può sottrarre il bene al controllo pubblicistico. Risulterebbe, così, intaccato l’interesse pubblico alla conservazione del patrimonio culturale, mentre questi non rientra nella sfera di disponibilità del privato.

6. L’art. 4, co. 5, invece, introduce una norma relativa al procedimento per l’attestato di libera circolazione in relazione alle opere di autori stranieri rispetto a cui non sia accertata la specifica attinenza alla storia della cultura in Italia. In questi casi, l’attestato di libera circolazione non può essere negato.

La riforma impone il criterio dell’attinenza alla cultura italiana per negare l’attestato a un’opera di un autore straniero, presupposto necessario e non derogabile. D’altra parte, tale legame può risultare da una pluralità di elementi, ma gli stessi devono essere oggettivi, verificabili e adeguatamente documentati: la committenza, il soggetto raffigurato, l’acquisizione documentata da parte di collezioni italiane, l’influenza dimostrabile rispetto alla produzione artistica italiana.

Di conseguenza non sarà più possibile negare l’attestato sulla base di una motivazione generica, ma il diniego dovrà essere sorretto da specifiche indicazioni circa il legame con la cultura italiana che giustifica il trattenimento del bene sul territorio italiano. Si assiste, quindi, a una rivoluzione copernicana in tema di onere istruttorio: il privato non deve più sopportare l’onere di dimostrare l’assenza di interesse culturale, ma grava sulla pubblica amministrazione di provare la connessione con la cultura italiana in modo puntuale nella motivazione del diniego.

7. L’art. 4, co.6, infine, modifica la disciplina dell’ingresso nel territorio nazionale. Il legislatore estende l’ambito applicativo della certificazione di ingresso (CAS/CAI) a tutte le categorie di beni individuate nell’art. 65 del Codice, a prescindere dal regime di uscita applicabile. Infatti, abroga il riferimento ai beni di cui all’art. 65, co. 3, nell’art. 72, co. 1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Prima di questo intervento, la certificazione di spedizione da uno Stato membro dell’Unione Europea o di importazione da un paese terzo era prevista solo per i beni elencati all’art. 65, co. 3, ossia i beni soggetti a regime autorizzatorio. Ciò si rifletteva sul fatto che solo gli stessi beni potevano godere del meccanismo dell’attestato a scarico. Esso consiste nella possibilità di ottenere l’uscita definitiva di un bene con procedure semplificate o senza ulteriori formalità quando sia possibile produrre documentazione relativa all’ingresso del bene in Italia con regolare certificazione. La novella permette la certificazione anche per l’ingresso dei beni soggetti al regime dichiarativo.

Dunque, l’ufficio esportazione, su domanda di parte, potrà certificare la spedizione in Italia da uno Stato membro dell’Unione europea o l’importazione da un Paese terzo di tutti i beni indicati nell’art. 65, compresi i beni la cui uscita definitiva è soggetta a regime dichiarativo. 

8. L’art. 5, co.1 interviene sull’art. 65 del codice dei beni culturali e del paesaggio che disciplina l’uscita definitiva tramite dichiarazioni di valore (DVAL). Si innalza il valore della soglia al di sotto della quale i beni con più di settant’anni e di autore non vivente sono esclusi dall’obbligo di avere un attestato di libera circolazione. Prima della riforma la soglia era fissata a 13.500 euro, ma la Legge n. 40/2026 la innalza fino a 50.000 euro. Sono esclusi, però, i beni librari per cui la soglia resta invariata. In questo modo viene ampliata l’area di mercato sottratta al regime autorizzatorio e aumentata, di conseguenza, l’area dell’autonomia privata. 

L’intervento del legislatore prende posizione rispetto al fatto che la soglia di 13.500 euro introdotta nel 2017[15] non rispondeva più al mercato dell’arte che aveva, nel frattempo, vissuto un’evoluzione. Il valore di un bene culturale, infatti, è plasmato da fenomeni di portata generale, come l’inflazione, i cui effetti si sono riflessi anche rispetto a questo mercato. Inoltre, dal momento in cui era stata fissata la soglia nel 2017, l’intero mercato dell’arte aveva visto, in generale, una crescita importante. Ne conseguiva che anche beni di modesto pregio storico-artistico, ma il cui valore di mercato era superiore al valore di 13.500 euro dovevano rispettare il regime autorizzatorio dell’attestato. I loro titolari, quindi, dovevano sopportare oneri procedurali sproporzionati rispetto all’interesse culturale del bene che intendevano spostare.

L’individuazione del valore attuale, invece, segue la logica del regolamento UE n. 116/2009[16]. Quest’ultimo, infatti, indica soglie di valore analoghe o più elevate per il rilascio della licenza di esportazione verso paesi terzi. Si supera in questo modo anche il paradosso che si era creato sotto al regime precedente e che escludeva i beni italiani dal mercato dell’arte europeo: un bene culturale di valore superiore a 13.500 euro e inferiore a 500.000 euro poteva circolare liberamente nel territorio dell’Unione Europea, ma richiedeva un attestato per uscire dal territorio italiano.

Inoltre, la Circolare ministeriale precisa due aspetti operativi con una fondamentale funzione anti-elusiva. Infatti, quando viene presentata la DVAL, gli uffici esportazione devono richiedere documentazione fotografica adeguata per comprendere gli aspetti formali e materiali del bene. In questo modo è possibile verificare l’identità del bene ex post, nel caso in cui sorgessero contestazioni. In aggiunta a ciò, per esaminare le DVAL, gli uffici possono avvalersi dei funzionari tecnici afferenti a tutte le Soprintendenze presenti sul territorio nazionale. Ciò permette di fare riferimento alle singole competenze specializzate nei vari ambiti artistici, oltrepassando i limiti dei confini territoriali degli uffici. 

9. In definitiva, le modifiche introdotte dalla legge n. 40 del 2026 incidono in modo significativo sull’assetto della circolazione internazionale dei beni culturali, introducendo un significativo cambio di paradigma. L’intera riforma è ispirata al principio della semplificazione procedimentale e all’ampliamento dell’area del regime dichiarativo. Viene, così, aumentata l’area dell’autonomia dei privati, a discapito della sfera che richiede l’autorizzazione preventiva delle pubbliche amministrazioni. 

In generale, si designa un nuovo equilibrio tra esigenze di tutela e istanze di circolazione. L’ago della bilancia viene spostato e sancisce il passaggio a un modello a prevalenza dichiarativa dove la pubblica amministrazione è chiamata a concentrarsi sui beni di maggior valore.

In questo modo si risponde alle esigenze del mercato dell’arte che esigeva tempistiche certe e meccanismi più snelli. Allo stesso tempo, la novella non rinnega i principi fondamentali di tutela del patrimonio culturale italiano, approntando un sistema di tutela più selettivo e mirato.

[1] La definizione di impresa culturale e creativa è contenuta all’art. 25, Legge n. 206/2023, Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.

[2] Sulle politiche di sviluppo sociale e territoriale anche con il ricorso alla digitalizzazione si vedano: L. Castiglione, La digitalizzazione del patrimonio culturale per l’uniforme sviluppo dei territori, in www.ambientediritto.it, 2026, p. 3 ss. K. Mirwaldt, I. McMaster, J. Bachtler, Reconsidering Cohesion Policy: The Contested Debate on Territorial Cohesion, in European Policy Research paper, Glasgow, 2009, p. 5 ss.

[3] Consiglio d’Europa – CETS no. 199, Faro, 27/10/2005. La traduzione non ufficiale in italiano è disponibile sul sito del Ministero della cultura al link: https://musei.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2016/01/Convenzione-di-Faro.pdf 

[4] A. Ferretti, “Italia in scena” e la riforma della circolazione internazionale dei beni culturali, Altalex, 2026, p. 2.

[5] Sulla rilevanza del principio di sussidiarietà anche nell’ambito del diritto privato si veda, ex multis, E. E. Del Prato, Principio di sussidiarietà e regolazione dell’iniziativa economica privata. Dal controllo statale a quello delle autorità amministrative indipendenti,in Studi in onore di Nicolò Lipari,Milano, 2008, p. 771 ss.

[6] Art. 3, co. 1, L.40/2026.

[7] Elencati dalla lett.a) alla lett.e) nello stesso art.3, co. 1, L n. 40/2026.

[8] Art. 3, co. 2, L. n. 40/2026.

[9] Su tale tematica si veda B. Mastropietro, L’esportazione di opere d’arte: luci e ombre della nuova disciplina, in Rass. dir.cCiv., 2018, p. 1131 ss.; Id., Circolazione internazionale di opere d’arte e tutela del patrimonio culturale, in Rass. dir. civ., 2024, p. 70 ss.

[10] Tra gli altri, si vedano: Casini L. (a cura di), La globalizzazione dei beni culturali, Bologna, Il Mulino, 2010; Frigo M., La circolazione internazionale dei beni culturali. Diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno, Seconda edizione, Milano, Giuffrè, Milano 2007; Lanciotti A., La circolazione dei beni culturali nel diritto internazionale privato e comunitario, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1996.

[11] Art. 21, co. 1, lett. b), D.lgs.42/2004.

[12] Si ricava questa conclusione sulla base di due elementi. In primo luogo, la circolare 08/04/2026, Ministero della cultura, Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale – DIT, Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio – Servizio IV con le prime indicazioni in ambito interpretativo e operativo lo qualifica espressamente come tale a p.2. In secondo luogo, manca una norma che ricolleghi la creazione di effetti giuridici automatici alla scadenza. La giurisprudenza amministrativa, con riferimento ai termini previsti nel codice dei beni culturali, spesso proponde per la natura ordinatoria degli stessi:

 “In tema di esportazione di beni culturali, il termine previsto dall’ art. 68 , comma 3, d.lgs. n. 42/2004 per l’adozione del diniego dell’attestato di libera circolazione ha natura ordinatoria e non perentoria: il suo superamento non comporta né la decadenza del potere dell’Amministrazione, né la formazione di un silenzio-assenso, restando esclusa, ai sensi dell’ art. 20 , comma 4, l. n. 241/1990 , la possibilità di rilascio dell’autorizzazione all’esportazione per silentium”. Così T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, Sent. 18 maggio 2026 n. 1111. 

[13] A. Ferretti, “Italia in scena” e la riforma della circolazione internazionale dei beni culturali, Altalex, 2026, p.3.

[14] Circolare n. 23/2026; disponibile al seguente link: https://dgabap.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2026/04/ITALIAINSCENAcircolare_signed_signed.pdf .

[15] Legge 4 agosto 2017, n. 124, co. 175, lett.g). Con la stessa riforma, inoltre, era stata aumentata la soglia temporale da beni con più di cinquant’anni anni a beni con più di settant’anni.

[16] Regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo all’esportazione di beni culturali https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0116&from=SV .

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