Il problema della probatio diabolica nell’azione di mero accertamento della proprietà di beni mobili culturali

Rossella Virgini

Dottoranda di ricerca – Università di Camerino

Cassazione civile sez. II, 18 febbraio 2026, n. 3690; Dott. Orilia, Pres.; Dott. Oliva, Rel.; Arcidiocesi di F. e Parrocchia di S. (avv. Giambogi) c. Te. Al. (avv.ti Di Pierro, Pascucci e Tallarida).

Probatio diabolica – Azione di mero accertamento di proprietà – Acquisto a titolo originario di bene mobile – Bene culturale.

Colui che agisca per il mero accertamento del proprio diritto dominicale non può sottrarsi all’onere di probatio diabolica, essendo dunque tenuto a dimostrare l’avvenuto acquisto della proprietà a titolo originario in relazione al bene di riferimento, ai sensi dell’art.948 c.c.

La sentenza in commento affronta il tema dell’onus probandi gravante sull’attore nei giudizi di mero accertamento della proprietà, onere che in tale contesto assume i contorni della c.d. probatio diabolica. Si dà così adito a una riflessione sulla connessa questione dell’ammissibilità degli acquisti a titolo originario in relazione a beni mobili culturali.

The judgment under discussion addresses the issue of the burden of proof resting on the claimant in actions seeking a mere declaration of ownership, a burden which, in this context, takes the form of the so-called probatio diabolica. It thus provides an opportunity to reflect on the related issue of the admissibility of original modes of acquisition of ownership in relation to movable cultural property.

Sommario: 1. Il caso. – 2. La portata dell’onere probatorio in caso di azione di accertamento della proprietà. – 3. Sulla natura di bene culturale. – 4. Sull’ammissibilità della regola “possesso vale titolo” in relazione ai beni culturali – 5. Usucapione dei beni culturali e possesso “non clandestino” – 6. Conclusioni.

1. Il provvedimento in esame, soffermandosi sulla questione dell’onere della prova in occasione dell’esperimento di un’azione di mero accertamento della proprietà, offre alcuni spunti di riflessione sull’ammissibilità dell’acquisto a titolo originario di beni mobili culturali mediante usucapione nonché in forza della regola “possesso vale titolo” ex art.1153 c.c.

La vicenda riguarda la configurabilità o meno del diritto di proprietà in relazione a un trittico in capo ad un privato il quale rivendicava in prime cure di averlo validamente acquistato presso una Casa d’Aste.

Il bene in questione è stato oggetto di un sequestro penale a causa di una controversia – poi conclusasi con un’assoluzione – avente ad oggetto la presunta commissione del reato di ricettazione da parte del precedente proprietario dell’opera per violazione dei vincoli di alienazione stabiliti dal d.lgs. 42/2002, sul presupposto che si trattasse di un bene ecclesiastico.

Cionondimeno il trittico è rimasto sotto sequestro a causa dell’ulteriore controversia riguardante l’effettiva titolarità dello stesso.

L’acquirente agiva dunque in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze al fine di ottenere una sentenza di accertamento del proprio diritto di proprietà. Egli non solo affermava la validità del suo acquisto a titolo derivativo sul presupposto che il bene non fosse ecclesiastico, ma in ogni caso rivendicava il diritto di proprietà in forza del possesso in buona fede del bene mobile ex art.1153 c.c. e – in subordine – invocando l’avvenuta usucapione ex art.1161 c.c.

Avendo il giudice di prime cure accolto la domanda dell’attore, gli enti ecclesiastici soccombenti impugnavano la sentenza dinanzi alla Corte d’appello di Firenze, la quale peraltro rigettava il ricorso ritenendo non dimostrata la titolarità del dipinto in capo alla Chiesa. In sede di ricorso dinanzi ai giudici di legittimità, questi ultimi cassano la sentenza impugnata, così rinviata alla Corte d’appello di Firenze, affermando un’erronea distribuzione dell’onere della prova e la mancata dimostrazione da parte del privato della titolarità del bene, stante la necessità di una probatio diabolica a suo carico.

2. Come anticipato, una delle problematiche sollevate dal provvedimento in esame attiene alla portata dell’onere probatorio del soggetto che agisca in giudizio al fine di ottenere un mero accertamento della titolarità del diritto di proprietà in relazione a un bene di cui continui ad esercitare il possesso[1].

Orbene, la Corte prende le distanze dall’orientamento giurisprudenziale[2] per cui in siffatta ipotesi, non venendo a mancare la materiale disponibilità del bene in capo al presunto proprietario che agisca in giudizio, non sarebbe necessaria la probatio diabolica atta a risalire ad un acquisto a titolo originario.

Viene al contrario affermato che, anche in caso di azione di mero accertamento della proprietà, non sarebbe ammesso un simile ridimensionamento dell’onere probatorio, rivelandosi insufficiente l’allegazione e la produzione in giudizio del contratto attestante l’acquisto a titolo derivativo del trittico[3]. Un’attenuazione dell’onus probandi sarebbe, al contrario, ammessa solo nell’ipotesi in cui entrambe le parti riconoscano un comune dante causa.

La S.C. rileva un’indebita inversione dell’onere della prova operata dai giudici di prime cure e di appello, atteso che essi hanno ritenuto necessaria la dimostrazione della titolarità del dipinto non da parte del soggetto che in primo grado ha agito rivendicandone la proprietà, bensì degli enti ecclesiastici che, in qualità di convenuti, si erano limitati a domandare il rigetto della domanda di accertamento.

Sulla scorta di tali considerazioni, viene coerentemente affermato che il privato acquirente non avrebbe in alcun modo dimostrato il proprio diritto di proprietà in relazione al trittico, stante la necessità di risalire ad un acquisto a titolo originario.

3. Si pone a questo punto una seconda questione, connessa alla precedente, ossia quella della configurabilità di acquisti a titolo originario con riferimento a beni culturali[4].

Invero la Corte, nell’affermare che l’acquirente avrebbe dovuto dimostrare l’usucapione del bene o l’operatività dell’art.1153 c.c., rende ineludibile una riflessione sull’operatività di tali istituti anche nell’eventualità in cui si abbia a che fare con detta categoria di beni; eventualità peraltro non verificata dalla Corte, giacché essa non tratta della riconducibilità o meno del trittico nell’ambito applicativo del d.lgs.42/2004.

Occorre pertanto una preliminare digressione sulle condizioni da soddisfare affinché un bene possa essere qualificato come culturale ai sensi del Codice Urbani.

In quest’ultimo caso esso non solo sarebbe assoggettato ai vincoli ivi stabiliti, ma risulterebbe altresì idoneo a giustificare una riflessione – logicamente consequenziale – intorno alla suddetta questione della ammissibilità di un loro acquisto a titolo originario[5].

Affinché un bene possa qualificarsi come culturale, esso deve soddisfare alcuni requisiti quali, alternativamente, la sua riconducibilità alla categoria per cui opera una presunzione in tal senso ex art.12 c.b.c., o l’ottenimento di un formale riconoscimento mediante apposita dichiarazione di interesse storico o artistico da parte del Ministero.

Come accennato, essa non si pronuncia sulla presunzione di culturalità del bene[6], ritenendo assorbito il motivo fondato sulla questione in parola.

Dunque, a prescindere dalla qualificazione giuridica del dipinto (questione in parte connessa anche alla sua titolarità, ma su cui si pronuncerà verosimilmente il giudice del rinvio), l’aspetto che il Supremo Collegio affronta è quello della mancata dimostrazione della proprietà per usucapione o in forza della regola “possesso vale titolo”.

La Corte d’appello sarà pertanto tenuta a svolgere un previo accertamento della riconducibilità del trittico nell’ambito dei beni culturali, atteso che da ciò dipende la questione sulla concreta applicabilità degli articoli 1153 e 1161 c.c. 

Laddove non operasse la presunzione or ora accennata (né la conseguente inalienabilità assoluta ex art.54 c.b.c. che renderebbe nullo il relativo titolo di acquisto), se ciò dipendesse dall’accertamento del carattere non ecclesiastico del dipinto e  ciononostante il giudice di merito verificasse la sussistenza di una dichiarazione di interesse culturale in relazione al bene, occorrerebbe che la relativa alienazione venisse denunciata al Ministero in quanto bene culturale privato, a pena di nullità relativa dell’atto.

Altra ipotesi si verificherebbe ove ne fosse accertata dal giudice l’appartenenza all’istituto ecclesiastico e l’assenza di presunzione derivasse dalla non rispondenza ai requisiti richiesti dall’art. 12 c.1 c.b.c.[7]. In tale circostanza, nella misura in cui sia stato appurato l’ottenimento di una dichiarazione di interesse culturale, l’organo giudicante rileverebbe che l’alienazione del bene avrebbe dovuto essere soggetta a previa autorizzazione, trattandosi di un caso di inalienabilità relativa ai sensi dell’art.56 c.b.c. (a pena di nullità del contratto di compravendita).

4. Nelle ipotesi sopra considerate se ne desumerebbe il mancato acquisto ex art.1153 c.c. sia per mancanza del presupposto soggettivo rappresentato dalla buona fede a causa della colpa grave dell’acquirente ex art.1147 c.c., sia per assenza del requisito oggettivo, vale a dire di un titolo astrattamente idoneo.

Infatti il contratto di compravendita risulterebbe nullo in quanto concluso in violazione delle norme di legge che impongono, rispettivamente e a seconda dei casi così come verranno accertati dall’autorità giudiziaria, il divieto – assoluto o relativo (i.e. superabile mediante previa autorizzazione) – di alienazione o la denuncia al Ministero[8].

Quanto al requisito della buona fede, nel caso di specie il trittico risulta acquistato presso una Casa d’Aste. Orbene, nonostante sia stato osservato[9] che in una siffatta circostanza potrebbe in linea di principio rivelarsi più arduo dimostrare l’assenza di buona fede del compratore, stante la peculiare procedura cui sono normalmente sottoposti i beni in vendita presso tali enti, in relazione alla vicenda in commento simili considerazioni non possono condividersi. Sembra infatti improbabile che non sussista l’elemento della colpa grave in capo all’acquirente, nella misura in cui si consideri che in sede di alienazione il venditore aveva espressamente escluso ogni responsabilità in ordine alla provenienza dell’opera.

Se siffatte argomentazioni non presuppongono necessariamente una aprioristica esclusione dell’operatività dell’art.1153 c.c.[10] in relazione ai beni culturali, alla medesima conclusione circa la non configurabilità nel caso di specie di un acquisto in forza della regola “possesso vale titolo” è dato pervenire anche seguendo un orientamento più radicale. Quest’ultimo postula una sottrazione tout court e generalizzata di tali cespiti dall’ambito operativo della norma, in forza della modulazione della disciplina proprietaria in relazione alle diverse esigenze poste dal c.b.c.

È infatti opportuno osservare come alcuni abbiano posto in evidenza l’impossibilità di applicare ai beni mobili culturali regole e istituti afferenti alla disciplina tradizionale predisposta per il caso del dominium classico, prima tra tutti la regola ricavabile dall’art.1153 c.c.[11]

Tale orientamento valorizza la necessità di tutelare il superiore interesse dello Stato all’acquisto o alla conservazione del bene culturale, rispettivamente concretantesi nel relativo diritto di prelazione e nel divieto di alienazione.

La funzione sociale della proprietà – riconosciuta invero per qualsivoglia categoria di beni conformemente al principio di solidarietà ex art. 2 Cost.[12] – assume in subiecta materia un rilievo ancora maggiore svolgendo un ruolo pervasivo e ben più incisivo, tale da giustificare significative deviazioni dallo schema classico di regolazione dei rapporti e delle vicende traslative[13].

Lungi dal soffermarsi sulla titolarità del diritto staticamente intesa e fondata su una concezione patrimoniale-individualistica ed egoistica del rapporto tra la res e il titolare formale del diritto, assume invero un carattere prioritario la fruizione del bene culturale da parte dell’intera collettività, valorizzandosi anche interessi di natura non economica[14].

Di talché il titolare funzionale[15], rappresentato dalla generalità dei consociati, assume un ruolo decisivo stante la necessità di soddisfare esigenze connesse alla salvaguardia e conservazione di opere idonee a definire i tratti identitari della comunità sociale.

Non è dunque un caso che la meritevolezza della tutela di tali interessi sia stata definita di carattere universale[16].

Orbene, secondo tale dottrina le medesime ragioni che hanno indotto il legislatore a predisporre una serie di vincoli, obblighi e divieti preordinati a conformare il diritto di proprietà alla tutela di interessi sovraindividuali si porrebbero alla base di una aprioristica sottrazione dei beni culturali dall’ambito di applicazione dell’art.1153 c.c.

Viene a tal fine ribadito che l’esigenza di salvaguardia dell’interesse pubblico alla certezza dei traffici giuridici – di cui la norma in commento costituisce espressione – assume un carattere recessivo e di subalternità rispetto alla necessità – rispondente anch’essa ad un interesse generale riconosciuto all’art.9 Cost. – di tutelare il patrimonio culturale nonché di garantirne la fruizione da parte dell’intera collettività[17].

Una soluzione intermedia, in via maggiormente conciliativa, viene peraltro ammessa da alcuni[18] i quali, pur propendendo per la generale inammissibilità di una applicazione generalizzata e indiscriminata dell’art.1153 c.c., specificano peraltro l’opportunità di adottare un approccio volto a valorizzare le peculiarità del caso concreto, tenuto conto del rilievo storico, artistico, archeologico o etnoantropologico del bene culturale.

Più precisamente, laddove quest’ultimo, avuto riguardo all’interesse della collettività, presenti un notevole valore non solo materiale ma anche identitario, si dovrebbe escludere il legittimo acquisto della proprietà da parte del possessore in buona fede dotato di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento.

Viceversa, un siffatto trasferimento sarebbe ammissibile in caso di beni connotati da un valore modesto.

Un simile trattamento differenziato si comprenderebbe non solo alla luce della variabilità dell’incidenza dei beni in parola sugli interessi della collettività, ciò che giustifica la modulazione dell’intensità dei relativi vincoli, ma altresì in forza del differente grado di diligenza richiesto all’acquirente, in quanto direttamente proporzionale alla rilevanza e alla natura dell’opera in questione, oltre che all’identità e alla qualifica del compratore[19].

Alla suddetta soluzione di compromesso è dunque possibile approdare, ancora una volta, sia che si intenda aprioristicamente escludere – per i beni di maggior valore – l’operatività dell’art.1153 c.c., sia valorizzando le peculiarità del caso concreto; in quest’ultimo caso si farebbe dunque leva sulla maggiore probabilità di rinvenire in tali fattispecie la colpa grave del compratore, stante che quest’ultimo sarebbe tenuto – a fortiori in presenza di opere di valore – ad informarsi adeguatamente circa la provenienza delle stesse.

Per ragioni di completezza giova precisare che nelle vicende in cui ricorrano elementi di estraneità involgenti più Stati, assumono rilievo sia l’art. 64-bis del codice Urbani – che esclude nella circolazione internazionale l’equiparabilità dei beni culturali alle merci[20] – sia le Convenzioni internazionali[21] miranti a negare l’acquisto a non domino in capo a chi appartenga ad un Paese diverso da quello di origine del bene di rilevanza storico-artistica, salvo equo indennizzo nel caso in cui l’acquirente abbia agito secondo l’ordinaria diligenza.

5. In mancanza di titolo idoneo, l’unica via percorribile dal privato risulta la dimostrazione dell’acquisto del bene per usucapione.

In proposito occorre precisare che l’eventuale assenza di buona fede in capo all’acquirente non risulterebbe ostativa alla maturazione dei termini necessari per acquistare la proprietà del cespite, essendo necessario – ai sensi degli articoli 1161 e 1163 c.c. – un possesso continuato, ininterrotto ed esercitato dal soggetto con animus possidendi, in maniera non clandestina né violenta.

Nelle vicende relative a beni culturali, peraltro, il requisito della non clandestinità è stato interpretato dai giudici di legittimità in maniera assai rigorosa[22], richiedendosi la pubblicazione dell’opera in riviste specializzate o la sua esposizione a mostre.

Come è stato osservato in dottrina[23], si tratta di una interpretazione riduttiva della norma, frutto di una erronea sovrapposizione tra il concetto di non clandestinità e pubblicità.

Inoltre, l’impostazione suddetta dimostra scarsa sensibilità alle dinamiche suscettibili di assumere rilievo nel contesto del mercato dell’arte. Invero è pratica assai comune tra gli esperti e i collezionisti del settore limitarsi a esibire le opere acquistate all’interno dei locali della propria azienda o dimora privata.

Siffatte condotte, pur non integrando gli estremi della pubblicità richiesti dalla giurisprudenza, non appaiono neppure classificabili quali clandestine, non denotando un intento di occultamento da parte del proprietario[24]. Non è inoltre da escludere che quest’ultimo decida in via precauzionale di astenersi da siffatte pratiche ostentative allo scopo di evitare eventuali furti.

È peraltro percepibile un intento dei giudici di impedire che beni culturali di provenienza furtiva vengano acquisiti in proprietà da parte di chi abbia la materiale disponibilità degli stessi. Tale tendenza risulta comprensibile nella misura in cui si consideri la notevole portata del fenomeno della circolazione illecita della suddetta categoria di beni.

Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, nel caso in commento sembrerebbe difficilmente configurabile l’usucapione del dipinto a favore del privato, a meno che non venga dimostrata l’esibizione dell’opera a mostre o il relativo inserimento in riviste specializzate; a ciò si aggiunga la necessaria decorrenza dei termini richiesti dalla legge, i quali saranno decennali o ventennali a seconda della buona o mala fede del soggetto che si trova nella materiale disponibilità del bene.

6. L’esito del giudizio a seguito della pronuncia della Cassazione dipenderà, dunque, in primo luogo dalla qualificazione del bene: ove ne sia accertato il carattere culturale dal giudice del rinvio, si porrà la questione della mancata operatività della regola “possesso vale titolo” come conseguenza vuoi dell’inalienabilità – assoluta o relativa (cioè superabile previa autorizzazione) – vuoi del vincolo di denuncia al Ministero dell’avvenuto trasferimento.

Tale preclusione deriverebbe dalla colpa grave dell’acquirente, da un lato, e, dall’altro, dalla mancanza di un titolo astrattamente idoneo, a causa della violazione realizzata mediante la stipula di un contratto di compravendita in contrasto con le procedure imposte dal d.lgs. 42/2004.

Ulteriori ragioni ostative all’applicazione dell’istituto si rinverrebbero nella stessa ratio alla base della normativa di cui al Codice Urbani, per cui si tratta di beni volti a tutelare un interesse di carattere generale. Di talché l’acquisto della proprietà libera da qualsivoglia peso o vincolo – dunque a prescindere da diritti vantati da terzi sullo stesso bene – recherebbe un pregiudizio sproporzionato all’interesse sovraindividuale che il legislatore intende tutelare, desumibile dalla emanazione di una disciplina ad hoc per tale peculiare categoria di beni.

Pertanto, ad integrare le ragioni fondate sull’analisi del tenore letterale degli articoli di legge concorrono argomentazioni imperniate sulla valorizzazione di un’interpretazione sistematica e assiologica delle norme.

Si tratta invero di un approccio ermeneutico volto ad esaltare la funzione sociale della proprietà, che a sua volta trova fondamento nel principio di solidarietà che ispira ogni rapporto giuridico.

Quanto all’usucapione, si è osservato come possano essere formulate conclusioni non dissimili, sia pure sulla base di un discutibile orientamento giurisprudenziale alquanto rigoroso, che richiede un elevato grado di pubblicità del bene.

Viceversa, ove il bene non risulti di interesse culturale (perché privo sia della presunzione di culturalità sia della dichiarazione di rilevanza storico-artistica), la res potrebbe essere liberamente alienata senza vincoli di sòrta. Occorrerebbe peraltro anche in tal caso una verifica da parte dell’organo giudicante avente ad oggetto la circostanza che l’acquirente abbia in concreto soddisfatto la probatio diabolica, dimostrando – al momento della proposizione della domanda di mero accertamento – un acquisto a titolo di usucapione o ex art. 1153 c.c. Dimostrazione che in tale ipotesi risulterebbe peraltro assai più agevole, non intervenendo i suesposti ostacoli connessi alla natura culturale del bene.

Provvedimento. Omissis. Con atto di citazione ritualmente notificato Te. Al. evocava in giudizio l’ARCIDIOCESIDI F, la Parrocchia DI S e l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero innanzi il Tribunale di Firenze, rivendicando la proprietà di un dipinto di autore anonimo, che l’attore aveva acquistato presso la casa d’aste (Omissis) il (Omissis) in buona fede, o comunque invocandone l’usucapione. L’attore esponeva che il dipinto era stato sottoposto a sequestro da parte dei Carabinieri di Firenze, nell’ambito del procedimento penale aperto a carico di Fr. Fa., precedente proprietario dell’opera, per il reato di ricettazione, sul presupposto che il quadro costituisse bene ecclesiastico e la sua vendita fosse stata eseguita in violazione del D. Lgs. n. 24 del 2004. Il Fr. Fa., però, era stato assolto da ogni imputazione, ma ciò nonostante il dipinto era rimasto sotto sequestro poiché era insorta controversia sulla sua proprietà. Ad avviso dell’attore, l’acquisto era stato eseguito in modo corretto, onde poteva applicarsi in suo favore, in tesi, l’art. 1153 c.c., ed in ipotesi l’istituto dell’usucapione, anche perché la cappella Sant’Andrea a Riconi, sita in D, nella quale l’opera si trovava in origine, era stata essa stessa oggetto di numerosi trasferimenti di proprietà, per compravendita o successione, e dunque non era più bene ecclesiastico, bensì immobile di proprietà privata.

Si costituivano in giudizio l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, per invocare la propria estromissione dalla causa, nonché l’ARCIDIOCESI DI F e la Parrocchia DI S, le ultime due resistendo alla domanda ed eccependo che la vendita del dipinto era avvenuta in violazione del D. Lgs. n. 24 del 2004, poiché la cappella nella quale l’opera si trovava era stata a suo tempo oggetto di decreto reale di concessione di jus patronandi del 21.8.1881; atto, questo, che non attribuiva la proprietà dell’immobile e del suo contenuto, cosicché la titolarità di detti beni era sempre rimasta in capo alla Chiesa. Anche la Sovrintendenza di Firenze, peraltro, aveva ribadito, con propri atti, che sulla cappella e sui beni in essa contenuti lo Stato ed il Priore di S avevano sempre conservato intatti i loro diritti dominicali.

Con sentenza n. 1137/2016 il Tribunale di Firenze accoglieva la domanda, dichiarando che il dipinto oggetto di controversia apparteneva all’attore.

Interponevano appello avverso detta decisione l’ARCIDIOCESI DI F e la Parrocchia DIS, mentre il Te. Al., resistendo al gravame principale, spiegava appello incidentale relativamente al quantum delle spese di lite liquidate in suo favore dal giudice di prime cure.

Con la sentenza impugnata, n. 2770/2019, la Corte di Appello di Firenze rigettava ambedue i gravami, principale e incidentale, confermando la decisione di primo grado. La Corte territoriale riteneva, in particolare, non dimostrata l’appartenenza “pubblica” dell’opera, né che questa costituisse un bene di interesse storico o artistico, considerato, da un lato, che lo Stato non era stato coinvolto nel giudizio di merito, e che in sede penale era stata esclusa la sussistenza di ipotesi di reato contro il patrimonio (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). La Corte distrettuale ha poi ripercorso le articolate vicende della normativa nazionale in tema di tutela dei beni di interesse storico, artistico e archeologico, giungendo all’esito ad affermare che l’esigenza di protezione non implica di per sé l’appartenenza dell’opera alla mano pubblica, essendo ben possibile che un bene di interesse storico, artistico e archeologico appartenga a privati (cfr. pagg. 6-9 della sentenza). La Corte fiorentina ha poi evidenziato che, nel presente giudizio, non è in discussione l’appartenenza del dipinto allo Stato, che non ne è parte, ma alla Chiesa, ed ha ritenuto che la clausola dell’atto di compravendita del 1974, con cui era stata ceduta la proprietà dell’immobile in cui l’opera era posta, senza garanzia della relativa titolarità, non fosse di per sé indicativa dell’appartenenza del cespite alla Chiesa. Inoltre, la Corte toscana ha anche rilevato che l’eventuale appartenenza della cappella alla Chiesa non implicava anche la proprietà del dipinto oggetto di causa, trattandosi di beni diversi (cfr. pag. 9 della sentenza). Il giudice del gravame ha altresì evidenziato che l’appartenenza del dipinto alla Chiesa non poteva ritenersi provata dalla documentazione proveniente dalla Sovrintendenza e che l’unico atto rilevante, ai fini della prova della proprietà, rappresentato dal rogito del 2.9.1981 per atto del notar Ca., non era stato acquisito agli atti del giudizio (cfr. pag. 10 della sentenza). Su tali basi, la Corte fiorentina ha ritenuto non conseguita la prova della proprietà del dipinto in capo alla Chiesa, secondo il regime previsto dall’art. 948 c.c. (cfr. pag. 11 della sentenza) e ha dunque rigettato il gravame principale interposto dagli originari convenuti avverso la decisione di prime cure.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione l’ARCIDIOCESI DI F, la Parrocchia DI S, affidandosi ad undici motivi.

Resiste con controricorso Te. Al.

In prossimità dell’udienza pubblica, ambo le parti hanno depositato memoria ed il P.G. ha depositato requisitoria scritta, invocando l’accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza sono comparsi il P.G., nella persona del sostituto dott. Fulvio Troncone, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso; l’avv. GIANLUCA GIAMBOGI, per la parte ricorrente, che del pari ha chiesto l’accoglimento del ricorso; nonché l’avv. Antonio Tallarida, in sostituzione dell’avv. ALBERTO PASCUCCI, per la parte controricorrente, che ha invece invocato il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’undicesimo ed ultimo motivo (indicato dal ricorrente come decimo) che -avendo ad oggetto una questione attinente alla composizione del giudice che ha emesso la decisione impugnata- va esaminato con priorità rispetto agli altri, la parte ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 158 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., con conseguente nullità della sentenza impugnata, perché al collegio che ha deciso la causa ha partecipato anche un giudice ausiliario, in veste di relatore. I ricorrenti sollevano, al riguardo, questione di legittimità costituzionale degli artt. da 62 a 72 del D.L. n. 69 del 2013, convertito in legge n. 98 del 2013, in relazione agli artt. 102 e 106 Cost.

La questione di costituzionalità è manifestamente infondata, posto che la Corte Costituzionale, a seguito delle ordinanze di remissione di questa Corte n. 32032 e n.32033, entrambe depositate il 9.12.2019, si è pronunciata, con sentenza n. 41 del 25 gennaio 2021, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale degli articoli da 62 a 72 compresi della Legge n. 98 del 2013, “nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fi no a quando non verrà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall’art. 32 del decreto legislativo13 luglio 2017, n. 116”. Con detta pronuncia la Corte Costituzionale, operando un misurato bilanciamento tra i diversi valori costituzionali, ed allo scopo di evitare pregiudizi irreparabili all’amministrazione della giustizia, ha ribadito, in motivazione, la legittimità della costituzione dei collegi delle Corti di Appello ai quali abbia partecipato non più di un giudice ausiliario. Poiché quindi la questione proposta dai ricorrenti coincide con quella decisa dalla richiamata sentenza n. 41 del 2021 della Corte Costituzionale, essa è manifestamente infondata.

Ne consegue l’inammissibilità del motivo in esame, poiché la Corte distrettuale ha deciso la causa in forma collegiale, con composizione del collegio perfettamente aderente al dictum della legge, nell’interpretazione della stessa fornita dalla Corte Costituzionale.

Passando agli altri motivi di impugnazione, con il primo di essi la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 948 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe ravvisato l’appartenenza del dipinto oggetto di causa al Te. Al., senza che lo stesso avesse fornito la prova di un acquisto a titolo originario.

Con il secondo motivo, logicamente connesso al primo, viene altresì denunziata la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente distribuito tra le parti l’onere della prova, trascurando che gli odierni ricorrenti, convenuti in un giudizio di rivendicazione della proprietà di un bene, non erano tenuti a fornire alcuna prova, essendo comunque a carico del rivendicante l’onere di fornire la cd. Probatio diabolica di cui all’art. 948 c.c.

Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate.

Con il passaggio motivazionale riportato a pag. 9 del ricorso (corrispondente a pag.11 della sentenza) la Corte di Appello ha esaminato la questione della prova della proprietà del bene oggetto di causa sul presupposto che gli odierni ricorrenti avessero proposto domanda di rivendicazione, trascurando il decisivo fatto che, al contrario, detta domanda era stata formulata in prime cure, sia pure sotto il profilo dell’accertamento della sussistenza del diritto dominicale, dal Te. Al. Gli enti ecclesiastici, odierni ricorrenti e convenuti nel giudizio di primo grado, si erano infatti costituiti limitandosi a chiedere il rigetto della domanda di accertamento della proprietà del dipinto proposta dall’attore, senza svolgere alcuna domanda riconvenzionale di rivendicazione del bene.

Era quindi il Te. Al., attore, che avrebbe dovuto assolvere l’onere probatorio previsto dall’art. 948 c.c., e non viceversa. Al riguardo, infatti, come indicato anche dalla Corte di Appello nella decisione impugnata, va ribadito che “Colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l’azione di rivendicazione ex art. 948c.c., alla probatio diabolica della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un’azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1210 del18/01/2017, Rv. 642466; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7894 del 09/06/2000, Rv.537457). Il giudice distrettuale, in altri termini, avrebbe dovuto affrontare la questione della prova della proprietà dell’opera in termini diametralmente opposti a quanto risulta dalla decisione impugnata, verificando cioè se l’attore in rivendicazione, ovverosia il Te. Al., avesse adempiuto, o meno, all’onere della prova nei termini di cui all’art. 948 c.c.

Sotto questo profilo, la Corte distrettuale non ha configurato un acquisto a titolo originario in capo al Te. Al., né ha dato atto che l’onere della prova di cui alla norma da ultimo richiamata era da considerarsi affievolito in ragione del riconoscimento, da parte degli odierni ricorrenti, della provenienza del cespite da un comune dante causa, ma si è limitata ad esaminare la sussistenza, o meno, del diritto di proprietà in capo agli enti ecclesiastici, in tal modo operando una illecita inversione dell’onere della prova, che è stata, nei fatti, posta a carico non già del rivendicante, ma dei soggetti nei cui confronti la domanda di rivendicazione era stata proposta dal Te. Al.

Analogo ragionamento va condotto in relazione alla domanda di accertamento della proprietà per intervenuta usucapione e a quella proposta dal Te. Al. sulla scorta dell’art. 1153 c.c., poiché anche sotto questo profilo è totalmente mancato qualsiasi accertamento in relazione alla posizione dell’attore. A tal riguardo la Corte avrebbe dovuto porsi il problema del possesso al momento della proposizione della domanda giudiziale, posto che essa stessa fa riferimento ad un sequestro dell’opera nel corso di un procedimento penale. Parimenti, avrebbe dovuto interrogarsi sulla buona fede in caso di acquisto da una casa d’asta con clausola di esonero della responsabilità nel caso di evizione da parte di terzi (come la stessa Corte di Appello dà atto, richiamando, a pag. 4 della sentenza impugnata, la motivazione della decisione di prime cure).

L’accoglimento delle prime due doglianze implica l’assorbimento di tutte le altre, tranne l’ultima, della quale si è già trattato, con le quali i ricorrenti denunziano, nell’ordine:

– la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato le risultanze del contratto di compravendita del 5.2.1974 (terzo motivo);

– la violazione o falsa applicazione della legge n. 364 del 1909 e della legge n. 1089del 1934, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe dovuto ravvisare l’inalienabilità del dipinto controverso, in quanto costituente un bene ecclesiastico (quarto motivo);

– la violazione o falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte fiorentina avrebbe omesso di rilevare la sussistenza del litisconsorzio necessario dello Stato italiano, essendo il dipinto oggetto di causa un bene di rilevanza storico – artistica (quinto motivo, indicato come quarto motivo – bis);

– la violazione o falsa applicazione degli artt. 831 e 832 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso

l’appartenenza del bene controverso, costituente una pala d’altare, alla Chiesa (sesto motivo, indicato come quinto);

– l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte toscana avrebbe trascurato di considerare che gli atti concernenti la cappella in cui il dipinto controverso era posto si riferivano anche al suo contenuto (settimo motivo, indicato come sesto);

– la violazione o falsa applicazione degli artt. 113,115 e 116 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente valutato le prove, ivi inclusi gli accertamenti eseguiti in sede penale (ottavo motivo, indicato come settimo);

– la violazione o falsa applicazione degli artt. 113,115 e 116 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe omesso di tener conto di alcune risultanze istruttorie, ed in particolare dei documenti provenienti dalla Sovrintendenza di Firenze e dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato (nono motivo, indicato come ottavo);

– la violazione o falsa applicazione degli artt. 113,115 e 116 c.p.c., 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte fiorentina avrebbe dovuto inferire, dalle circostanze indiziarie espressamente riconosciute come acquisite agli atti del giudizio di merito, la conclusione dell’appartenenza del dipinto alla Chiesa, sulla base di una corretta applicazione del ragionamento presuntivo (decimo motivo, indicato come nono).

Il giudice del rinvio dovrà pertanto procedere ad un nuovo apprezzamento della fattispecie, verificando se il Te.Al., attore in rivendicazione, abbia fornito, o meno, la prova del suo invocato diritto dominicale nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 948c.c., risalendo quindi sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dando atto di un eventuale affievolimento del suo onus probandi, qualora fosse ravvisabile, nello specifico, il riconoscimento della provenienza del bene controverso da un comune dante causa.

In definitiva, l’undicesimo motivo va dichiarato inammissibile, mentre vanno accolti il primo e secondo motivo e dichiarati assorbiti gli altri.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione ai motivi accolti, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Firenze, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo e secondo motivo del ricorso, dichiara inammissibile l’undicesimo e dichiara assorbiti tutti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa alla Corte di Appello di Firenze, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Omissis.


[1] Cfr. M. S. Caini, Accertamento della proprietà: la Suprema Corte torna al principio classico di “prova rigorosa”, in Diritto e Giustizia, 2026.

[2] Cfr. Cass., 14 aprile 2005, n.7777, in DeJure.it; Cass., 9 giugno 2000, n.7894, in OneLegale.it; Cass., 4 dicembre 1997, n. 12300, in Mass. giur. it., 1997.

[3] Significativo risulta in proposito il richiamo, operato dal Supremo Collegio, a provvedimenti in cui la Corte si era già espressa in questo senso. Cfr. Cass., 18 gennaio 2017, n.1210, in OneLegale.it; Cass., 9 giugno 2000, n. 7894,in DeJure.it.

[4] La medesima questione è stata sollevata e affrontata in ulteriori pronunce: cfr. Cass., 14 settembre 1999, n. 9782, in DeJure.it, 1999, in relazione alla proprietà del quadro di De Chirico “Natura morta con pesci”; Cass., 14 febbraio 2019, n. 4455, in OneLegale.it, in relazione alla titolarità di un violino Guarnieri acquistato da un collezionista, il quale aveva fornito alla controparte come corrispettivo un Guadagnini unitamente a un conguaglio; Cass., 18 febbraio 2022, n. 5349, in DeJure.it. In tutti questi casi la S.C. ha sottratto il bene culturale in questione dall’ambito di operatività dell’art.1153, non tanto per un’esclusione generalizzata e aprioristica, bensì adottando un approccio alquanto rigoroso nell’individuazione dei presupposti di operatività della norma stessa con riferimento alle fattispecie concrete.

[5] Al contrario, secondo G. Magri, Beni culturali e acquisto a non domino, in Riv. dir. civ., 2013, pp.741-766, spec. p.743, il problema dell’applicabilità dell’art.1153 c.c. non si limiterebbe ai beni classificati come culturali dal relativo codice, bensì si estenderebbe «in una certa misura, alla categoria delle “cose” aventi interesse culturale […] ossia a quei beni che, pur dotati di valore culturale, non hanno un sufficiente interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico […]».

[6] Cfr. art. 12 c.1 in combinato disposto con l’art. 10 c.1 e l’art. 54 c.2, norme da cui si desumerebbe un vincolo di inalienabilità dell’oggetto fintantoché non sia condotta una verifica atta a confermare o negare l’interesse storico-artistico dello stesso. L’art.12 del c.b.c., infatti, stabilisce una siffatta presunzione in relazione ai beni di cui all’art. 10 c.1, per i quali l’art.54 c.2 stabilisce l’inalienabilità fintantoché non si sia concluso il procedimento di verifica della rilevanza culturale del bene in questione.

[7] La norma in parola richiede, infatti, che si tratti di un’opera realizzata da autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settant’anni.

[8] Secondo alcuni la nullità dell’atto traslativo del diritto di proprietà – prevista dall’art.164 c.b.c. – nel caso di mancata denuncia o autorizzazione si configurerebbe come relativa e maggiormente assimilabile ad una mera inopponibilità dell’atto, come tale insufficiente a rendere inidoneo il titolo d’acquisto, dovendosi piuttosto guardare all’inefficacia del titolo sospensivamente condizionato all’esercizio da parte della P.A. del diritto di prelazione. Cfr. in proposito G. Magri, Beni culturali, cit., p.757 ss. Nello stesso senso, in giurisprudenza, cfr. Cass., 12 giugno 1990, n. 5688, in DeJure.it; Cass., 26 aprile 1991, n. 4559, in OneLegale.it, 1991; Cass., Sez. Un., 24 novembre 1989, n. 5070, in Dir. e Giur. Agr., 1992, p.102. Contra, Cass., 7 aprile 1992, n. 4260, in Giur. it., 1994, p. 1242, ove si esplicita per la prima volta il carattere assoluto della nullità dell’atto di alienazione di un bene culturale perché derivante dalla violazione di norme imperative preposte alla tutela di interessi generali, da ciò desumendosi finanche l’opponibilità dell’invalidità anche al terzo acquirente in buona fede.

Maggiormente condivisibile risulta peraltro la posizione da ultimo assunta dalla Cass., 2 dicembre 2025, n. 31397, in OneLegale.it, sulla scia della Cass., 5 aprile 2022, n. 11032, in Rivista del Notariato, 2023, p. 863, con nota di A. Pischetola, Nullità assoluta per alienazioni delle cose di interesse artistico o storico appartenenti allo Stato o ad enti o istituti pubblici, o ad enti ed istituti “legalmente riconosciuti”, ove si distingue tra nullità assoluta degli atti aventi ad oggetto beni pubblici, e nullità relativa per quelli concernenti beni privati. Mentre nel primo caso, infatti, le norme del d. lgs. 42/2024 violate sono relative all’an dell’alienazione, in quanto si ha a che fare con un’inalienabilità ora assoluta ora relativa (i.e., necessità di previa autorizzazione), nel secondo esse si riferiscono al quomodo, ossia alla peculiare procedura da seguire, implicante la denuncia al Ministero. Per un approfondimento sul tema, cfr. G. Vulpiani, Natura della nullità per vendita di beni di interesse storico e artistico senza autorizzazione, in Rassegna di Diritto della Moda e delle Arti, 2/2025, p. 158ss., spec. p. 167ss., ove si respinge l’orientamento per cui si tratterebbe di una nullità non rilevabile d’ufficio, in quanto, nei casi in cui questa si configuri come relativa, tale carattere perterrebbe al concetto di legittimazione ristretta, non involgendo anche l’obbligo per il giudice di rilevare d’ufficio l’invalidità, ciò che costituisce un tratto essenziale ed ineliminabile dell’istituto della nullità. Anche quella relativa, infatti, risulta preposta – in ultima istanza – alla tutela di interessi di carattere generale. Alla suddetta rilevazione d’ufficio dovrebbe far seguito l’integrazione del contraddittorio da parte della P.A., sicché il giudice potrà, in presenza di un concreto interesse dello Stato, procedere con una dichiarazione di nullità inserita nel dispositivo o nella motivazione della sentenza.

[9] G. Magri, op. ult. cit., p.755, per cui in una siffatta ipotesi «la possibilità per l’acquirente di invocare la propria buona fede sembra decisamente più concreta. I beni oggetto dell’asta, infatti, vengono pubblicizzati attraverso la diffusione, anche via internet, dei cataloghi, i quali vengono regolarmente controllati dalle forze dell’ordine alla ricerca di beni culturali dalla provenienza illecita ed è quindi più che ragionevole, per l’acquirente, ritenere che si tratti di beni lecitamente commerciati».

[10] Tra coloro che ritengono in linea di principio applicabili anche ai beni culturali le norme in parola, cfr. R. Sacco, R. Caterina, Il possesso, in Tratt. dir. civ. comm. Cicu e Messineo, Milano, 2000, p. 482.; in giurisprudenza, Cass., 14 settembre 1999, n. 9782, in DeJure.it.

[11] F. Longobucco, Beni culturali e conformazione dei rapporti tra privati: quando la proprietà ‘obbliga’, in E. Battelli, B. Cortese, A. Gemma, A. Massaro (a cura di), Patrimonio culturale: profili giuridici e tecniche di tutela,Roma, 2017, p. 211ss., spec. pp. 220-221; G. Magri, Beni culturali, cit., p. 766; Id., Archeologia e proprietà, in Riv. crit. dir. priv., 2009, p. 96 ss.; M. Comporti, Per una diversa lettura dell’art. 1153 cod. civ. a tutela dei beni culturali,in Scritti in onore di Luigi Mengoni, Milano, 1995, p. 395 ss., spec. p. 418, ove l’esclusione dell’operatività dell’art.1153 in relazione ai beni culturali discende dal fatto che questi ultimi «si presentanoquale categoria unitaria, avente un particolare statuto e richiedente una attenzione deltutto peculiare da parte del legislatore per una circolazione attenta e limitata alle negoziazionilecite e regolari»; F. Squillante, La tutela dell’acquirente «a non domino» di beni culturali rubati secondo la Convenzione Unidroit, in Riv. dir. int., 1/1999, pp.120-137; S. Rodotà, Lo statuto giuridico del bene culturale, in Annali Associazione Bianchi Bandinelli, 1994, passim.

[12] Cfr., senza alcuna pretesa di esaustività, P.Perlingieri, Introduzione alla problematica della proprietà, rist., Napoli, 2011, p. 38; Id., La «funzione sociale» della proprietà nel sistema italo-europeo,in Le Corti Salernitane, 2016, p.1088 ss.; E. W. Di Mauro, La vitalità della funzione sociale della proprietà nel contesto italo-europeo, in (a cura di) G. Carapezza Figlia, G. Frezza, P. Virgadamo, A 50 anni dalla «Introduzione alla problematica della proprietà» di Pietro Perlingieri, Quaderni della Rassegna di Diritto Civile, 2021, pp. 167-186; A. Iannelli, La proprietà costituzionale, Camerino-Napoli, 1980, p. 258 ss.

[13] Giova in proposito rammentare quanto osservato da S. Pugliatti, La proprietà nel nuovo diritto, Milano, rist., 1964, passim, sul ruolo centrale svolto dalla nozione di interesse nella configurazione di una proprietà al plurale.

[14] In tal senso cfr. Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2011, n. 3665, in Rass. dir. civ., 2012, p. 524 ss., con nota di G. Carapezza Figlia, Proprietà e funzione sociale. La problematica dei beni comuni nella giurisprudenza delle Sezioni Unite.

[15] E. Damiani, Acquisti a titolo originario e beni culturali, in Rassegna di Diritto della Moda e delle Arti, 1/2023, p. 95.

[16] F. Longobucco, op.cit., pp. 225-226; E. Caterini, Introduzione alla ricerca “Diritto e bellezza. Dal bene comune al bene universale”, in Corti Calabresi, 2013, p. 647 ss.

Come chiarito da G. Magri, Beni culturali, cit., p. 744, nonché da E. Damiani, op. ult. cit., pp. 93-95, tali peculiari caratteristiche del bene culturale hanno indotto alcuni a ravvisare in esso un duplice volto, l’uno materiale e l’altro immateriale di natura pubblica; non sono mancate posizioni per cui si tratterebbe di un bene pubblico affidato al privato, o ancora riconducibile ad un vero e proprio tertium genus, in forza della sua marcata funzionalizzazione al soddisfacimento di interessi immateriali della collettività. In quest’ultimo senso si esprimono S. Rodotà, op. cit., p. 15 ss., e R. Calvano, I beni culturali: restituzione dei beni illecitamente esportati e nuova disciplina dell’esportazione,in Riv. crit. dir. priv., 1995, p. 765.

[17] F. Longobucco, op.cit., passim; G. Magri, Beni culturali, cit., p. 741ss. e p. 756, che richiama a sua volta la sentenza della Cass., 7 aprile 1992, n. 4260, in Giur. It., 1994, p.1242.

[18] F. Longobucco, op.cit., pp. 220-221; G. Magri, Beni culturali, cit., p. 754.

[19] E. Damiani, Il problema della restituzione dei beni culturali, in AmbienteDiritto.it, 4/2023, p. 16, per cui «il principio di precauzione dovrebbe imporre al potenziale acquirente di dette opere, sovente esperto d’arte e collezionista, di ricorrere ad esempio alla expertise di un perito che effettui anche una ricerca nelle banche dati esistenti e presso gli organi di polizia interni e internazionali sulla eventuale presenza dell’opera nell’elenco degli oggetti rubati o depredati»; G. Magri, Beni culturali, cit., p. 753 ss.; Id., Buona fede, clandestinità del possesso e opere d’arte rubate: riflessioni a margine di una recente pronuncia della Cassazione, in Aedon, 1/2020, per cui «La buona fede […] andrà gradata in base al valore e al pregio dell’opera acquistata e al contesto nel quale si opera».

[20] Da ciò si è desunta in dottrina non solo l’inapplicabilità dell’art.1153 ai beni culturali circolanti tra Stati, ma anche l’estendibilità di tale conclusione sul piano interno. Cfr. in tal senso G. Magri, Beni culturali, cit., p. 749 ss. L’A. ritiene inoltre che tale conclusione valga anche nel diritto internazionale privato, in quanto altrimenti si renderebbe l’Italia un centro di riciclaggio a causa dell’afflusso di opere trafugate dall’estero e successivamente ritrasferite nel Paese di origine, al fine di impedire al legittimo proprietario di ottenerne la restituzione sulla base delle Convenzioni internazionali. Inoltre, si realizzerebbe una discriminazione al contrario, in quanto un cittadino italiano illecitamente privato del proprio bene non potrebbe rivendicarlo fintanto che la res rimanga in Italia, in quanto acquistata in buona fede da un terzo con titolo astrattamente idoneo; tutela che sarebbe invece disponibile a favore di un cittadino straniero facendo leva sulle suddette Convenzioni.

[21] Cfr. in proposito la Convenzione Unesco del 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, nonché la Convenzione Unidroit del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati. Sul piano europeo, rileva innanzitutto l’art. 36 TFUE che consente agli Stati membri di introdurre divieti o restrizioni all’importazione, esportazione e al transito ove giustificati, tra le altre cose, da motivi di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, purché tali limitazioni non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra Stati membri.  Ad esso si aggiunga la direttiva 2014/60 relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012.

[22] Cass., 30 aprile 2021, n. 11465, in Jus Civile, 6/2021, p.1851 ss., con nota di A. Montanari, Possesso «non clandestino» e possesso «occulto» nell’usucapione di opera d’arte: qualche riflessione di arte e diritto a margine di un recente orientamento della Corte di cassazione; Cass., 14 giugno 2019, n. 16059, in Aedon, 1/2020, con nota di G. Magri, Buona fede, clandestinità del possesso e opere d’arte rubate: riflessioni a margine di una recente pronuncia della Cassazione. Nel primo caso il dipinto era stato appeso alla parete di un’abitazione privata, mentre nel secondo all’interno della reception della azienda farmaceutica appartenente alla famiglia dell’acquirente. Cfr. inoltre App., 5 febbraio 2024, n.98, in Quotidiano Giuridico, 2024.

[23] Cfr. A. Montanari, Possesso «non clandestino» e possesso «occulto», cit., in Jus Civile, 6/2021, pp. 1860-1876; Id., Possesso «non clandestino» e possesso «pubblico» nell’usucapione d’opera d’arte: analisi critica della Corte d’Appello di Torino n. 98/2024, in Arte e Diritto, 2/2024, pp. 437- 448.

[24] Diverso è il caso affrontato dai giudici di legittimità in Cass., 9 maggio 2008, n. 11624, in DeJure.it, in cui un immobile risultava accessibile solo mediante una botola collocata nel retrobottega del proprietario. In tal caso, infatti, appare maggiormente evidente l’intento del titolare di rendere il bene non visibile ai più, integrando gli estremi della clandestinità.

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