Pietro Marinangeli
Dottorando di ricerca nell’Università degli Studi di Camerino
Il presente articolo propone una riflessione intorno all’opera «Il mercante di Venezia» di William Shakespeare, valorizzando il ruolo dell’equità sostanziale, quale elemento necessario per correggere gli eccessi di una legalità formale che talvolta rischia di divenire disumanizzante.
Il contributo cerca, dunque, di mettere in luce come l’applicazione letterale della legge possa talvolta generare esiti moralmente discutibili, sollevando un dibattito – ancora attuale – sul conflitto esistente tra rigorosa applicazione della norma ed equa amministrazione della giustizia.
Le considerazioni proposte mirano così a far emergere il rapporto simbiotico caratterizzante il diritto positivo, che pretende un’applicazione uniforme e senza eccezioni, e il naturale bisogno umano di equità, che richiede invece interpretazioni più flessibili e contestualizzate.
Si prospetta, infine, una analisi critica circa la funzione sociale e giuridica assunta dalla legge nell’ambito della società elisabettiana, sottolineando come anche nelle moderne democrazie appaia fondamentale bilanciare norme e valori al fine di evitare derive inique.
The present article offers a reflection on «The Merchant of Venice» by William Shakespeare, highlighting the role of substantive equity as a necessary element to correct the excesses of a purely formal legality that may at times become dehumanizing.
The contribution therefore seeks to shed light on how the literal application of the law can occasionally lead to morally questionable outcomes, thereby raising an ongoing debate about the conflict between the strict enforcement of legal rules and the fair administration of justice.
The observations aim to bring out the symbiotic relationship that characterizes positive law, which demands uniform and exceptionless application, and the natural human need for equity, which instead calls for more flexible and contextualized interpretations.
Finally, the article proposes a critical analysis of the social and legal function of law within Elizabethan society, emphasizing how, even in modern democracies, it remains essential to balance rules and values in order to prevent unjust outcomes.
Sommario: 1. Premessa. – 2. La Venezia mercantile come contesto giuridico e socio-istituzionale. – 3. Il contratto avente ad oggetto la clausola della libbra di carne come paradigma di legalità formale. – 4. Shylock e la concezione retributiva della giustizia. – 5. Il processo e la funzione equitativa dell’intervento di Porzia. – 6. L’equità nella tradizione romanistica: humanitas come limite interno alla legalità. – 7. L’epieikeia aristotelica: l’equità come giustizia del caso concreto. – 8. L’epikeia in Tommaso d’Aquino: l’equità come partecipazione della legge umana alla giustizia naturale. – 9. Attualizzazione nel diritto civile contemporaneo: causa, buona fede, proporzionalità e divieto di abuso del diritto. – 10. Attualizzazione nel diritto costituzionale: principio di solidarietà e funzione sociale dei rapporti tra privati. – 11. Conclusioni.
1. «Il mercante di Venezia» di William Shakespeare costituisce uno dei più fecondi territori di riflessione intorno al rapporto tra legge, cultura, società e morale.
L’opera, pur collocata nell’ambito della produzione teatrale elisabettiana, affronta questioni centrali della teoria generale del diritto, anticipando temi che diverranno strutturali nella modernità: la funzione del contratto, il significato dell’obbligazione, il ruolo del giudice nell’interpretazione della legge e la tensione tra legalità formale ed equità sostanziale.
Il nucleo drammaturgico ruota attorno al singolare contratto che vincola il mercante Antonio nei confronti dell’usuraio ebreo Shylock: l’impegno, da parte del primo, a offrire una libbra della propria carne qualora non fosse riuscito a restituire – entro il termine stabilito – un prestito al secondo [1].
Trattasi di un patto che, se considerato esclusivamente in termini di validità formale, risulta perfettamente legittimo, ma che, se osservato nelle sue implicazioni umane, rivela una profonda distorsione del senso di giustizia e dei rapporti di equilibrio intercorrenti tra le parti.
La vicenda narrata consente, dunque, di interrogare criticamente la concezione del diritto inteso come mera applicazione di norme e clausole, mostrando come la rigidità della legalità letterale possa tradursi in abuso quando non è accompagnata da un principio correttivo ispirato alla ragionevolezza e alla tutela della dignità della persona.
Come noto, infatti, il contratto, nella tradizione giuridica continentale, viene definito quale espressione dell’autonomia privata e strumento di organizzazione degli scambi, sede privilegiata in cui le volontà individuali si incontrano per creare regole vincolanti tra soggetti formalmente liberi ed eguali [2].
Tale definizione, apparentemente pacifica, nasconde tuttavia una tensione strutturale: il contratto non è mai soltanto un atto tecnico, ma riflette rapporti di potere, condizioni economiche e aspettative sociali.
Di conseguenza, in assenza di un principio regolativo ulteriore, capace di orientare l’esercizio dell’autonomia privata, lo spazio negoziale può trasformarsi in strumento di dominio.
Il diritto privato contemporaneo tenta di scongiurare questa degenerazione affidandosi a principi come la buona fede, la correttezza, la proporzionalità e il divieto di abuso del diritto, ma la loro necessità emerge con particolare forza quando ci si confronta con narrazioni che mostrano ciò che accade ove tali principi mancano del tutto.
In questo senso, William Shakespeare, con la sua capacità di cogliere il dramma della condizione umana e delle strutture sociali che la regolano, si rivela ancora una volta artefice di un’opera che, seppur nella forma della commedia, rappresenta un laboratorio giuridico nel quale si mostrano e si interrogano categorie fondamentali del diritto contemporaneo.
In particolare, nella Venezia mercantile del tempo, dove la parola data e l’adempimento delle obbligazioni assunte rappresentano garanzie essenziali per la sicurezza degli scambi economici, la norma contrattuale assume un valore quasi sacrale.
Tuttavia, l’opera dimostra che l’assolutizzazione di tale valore rischia di trasformare la legge in uno strumento di sopraffazione anziché di tutela.
La legalità, infatti, se concepita come osservanza meccanica e indifferenziata al dato normativo, non è ancora giustizia: essa necessita dell’intervento dell’equità, intesa come criterio volto ad adattare la norma generale al caso concreto, evitando che la sua applicazione produca effetti contrari alla dignità umana.
In questa prospettiva, la centralità della lettera della norma trova nel personaggio di Shylock il suo più lucido difensore: l’usuraio ebreo, da sempre marginalizzato per identità religiosa e appartenenza comunitaria, aderisce rigidamente al contratto perché esso rappresenta, nel mondo ostile che lo circonda, l’unico strumento che gli concede un diritto riconosciuto.
In ciò è già rintracciabile una delle questioni fondamentali del diritto contemporaneo: l’uguaglianza formale non garantisce necessariamente l’uguaglianza sostanziale, e proprio l’uso che Shylock fa del testo del contratto rappresenta la risposta di un individuo escluso a un sistema che lo riconosce solo formalmente, negandogli però la dignità sociale.
Del resto, la «libbra di carne» promessa in garanzia non è soltanto una clausola eccentrica, ma è la dimostrazione di come il contratto possa assumere la forma di un’arma legale, capace di incanalare la violenza entro la struttura formale del diritto.
La scelta di Shakespeare non è meramente simbolica, poiché la clausola in parola manifesta la materializzazione scenica del rischio insito nell’idea che il contratto sia sufficiente a se stesso e che la volontà privata basti a legittimare qualunque contenuto, purché liberamente assunto.
Non a caso, se il contratto viene considerato uno spazio neutrale, separato dalle condizioni sociali e dagli squilibri di potere tra le parti, esso può legittimare non solo obblighi, ma veri e propri atti di dominio.
L’opera, in questo senso, funziona come una lente di ingrandimento: mostra fino a quali estremi può giungere la legalità formale se essa non è accompagnata da un criterio interno di ragionevolezza e proporzione.
Difatti, Shylock non reclama la libbra di carne per capriccio, né per sadismo, ma si rifugia nella lettera del contratto perché la società veneziana gli ha negato ogni altra forma di riconoscimento.
La sua posizione nasce, infatti, da una condizione di esclusione: umiliato, marginalizzato e costantemente ridotto a oggetto di disprezzo nella Venezia cristiana, il creditore ebreo trova nel contratto l’unico luogo in cui può esigere riconoscimento.
La formalità giuridica diventa, dunque, il terreno della sua rivincita simbolica, lo spazio in cui può essere finalmente trattato come soggetto giuridico pieno.
Tuttavia, la sua insistenza nel pretendere l’adempimento letterale del patto svela l’altro volto della legalità: quello della violenza regolata. Il diritto appare, allora, non come meccanismo neutro di garanzia, ma come teatro, in cui la forma giuridica cela rapporti di forza.
È in tale contesto che interviene Porzia, non per negare la centralità della legge, ma per mostrare che la legge, per essere giustizia, richiede interpretazione.
Quest’ultima, infatti, afferma che l’inadempimento del contratto dà diritto a una libbra di carne del debitore, ma non autorizza lo spargimento di sangue. Ne deriva che Shylock potrà esigere quanto pattuito solo se riuscirà nell’impossibile impresa di estrarre la carne senza versarne nemmeno una goccia. In caso contrario, sarà colpevole di attentato alla vita di un cittadino veneziano.
Di fronte alla rigidità formale del creditore, dunque, la figura di Porzia, travestita da giudice, svela la rappresentazione della ragionevolezza interpretativa.
Ella non invalida il contratto, non lo nega, non lo abroga, ma lo interpreta. Tuttavia, nel farlo, introduce la dimensione dell’equità, la quale non soppianta la legge, ma la completa, impedendole di scadere in puro meccanismo coercitivo.
La celebre distinzione tra diritto alla «carne» e divieto di versare «sangue» non è un atto di misericordia, ma un atto di potere ermeneutico: l’equità non emerge come sentimento morale, bensì come dispositivo interpretativo che orienta il testo normativo per evitare che la legalità si converta in violenza.
L’opera mostra, quindi, che il contratto, se isolato dalla buona fede, non rappresenta un mezzo di cooperazione, bensì un teatro di sopraffazione.
In aggiunta a ciò, il processo pubblico intentato contro Antonio si configura come luogo simbolico della funzione giudiziale.
In particolare, la scena descritta da Shakespeare mette in luce come la giurisdizione non si sostanzi nella mera applicazione meccanica di norme, ma sia esercizio di costruzione del diritto nel caso concreto.
Proprio in questo senso, nel rovesciamento finale in cui Shylock non solo perde la possibilità di ottenere la carne di Antonio, ma rischia egli stesso di essere sottoposto a pene e a condizioni sproporzionate, la commedia mostra una verità ulteriore e più inquietante: la vittoria dell’equità non si traduce sempre in giustizia perfetta.
Difatti, se l’attaccamento cieco alla legge può produrre violenza, anche l’uso strategico dell’equità può trasformarsi in strumento di dominio.
Il diritto, dunque, emerge nell’opera come luogo di conflitto permanente, nel quale nessuna interpretazione può pretendere di essere neutrale.
In questo senso, la scena finale non risolve il conflitto tra formalismo e ragionevolezza, ma lo lascia aperto come tensione strutturale del diritto.
L’opera di Shakespeare, dunque, non insegna che la legge debba essere sempre flessibile né che la morale debba in ogni caso prevalere sulla norma. Insegna, piuttosto, che il diritto vive nella costante dialettica tra rigore testuale e giustizia, tra norma e interpretazione, tra forma e sostanza.
La giustizia, pertanto, non può essere ridotta né all’una né all’altra dimensione, ma nasce dall’interazione complessa di entrambe.
Ne consegue che Il mercante di Venezia non è solo un dramma di umiliazione e vendetta, ma una riflessione sul modo in cui le società definiscono chi è incluso nel patto giuridico e chi ne resta ai margini.
Il destino di Shylock è l’esito di un ordine normativo che si proclama universale ma che, al contempo, opera secondo criteri selettivi di appartenenza comunitaria.
La commedia in parola, dunque, resiste come opera giuridicamente feconda perché costringe a interrogarsi sul senso autentico del contratto, sul ruolo operato dall’interpretazione per rendere «giusta» la legge, nonché sul potere che determina chi può considerarsi titolare effettivo di diritti.
In questa prospettiva, pertanto, l’opera mostra come la giustizia non coincida né con la mera osservanza dei testi né con l’arbitrio interpretativo, ma con la faticosa costruzione di un equilibrio che richiede consapevolezza critica, attenzione rispetto alla vulnerabilità delle persone e rifiuto di ogni rigidità dogmatica. Per questo il diritto, come il teatro, è luogo vivo, mai concluso, nel quale l’essere umano cerca continuamente la misura tra potere e limite, tra regola e compassione, tra ordine e libertà.
Il presente elaborato si propone, dunque, di approfondire tale tensione, sostenendo la tesi secondo cui la giustizia non coincide con il semplice rispetto formale della norma, ma richiede l’intervento di un principio equitativo che ne reinterpreti il significato in rapporto al caso concreto e al valore della persona.
A tal fine, verrà analizzato dapprima il contesto giuridico-sociale entro il quale si colloca l’opera, per poi esaminare, come paradigma del formalismo giuridico, il contratto stipulato tra le parti.
Successivamente verranno presi in considerazione i rispettivi ruoli di Shylock quale difensore della legalità letterale e di Porzia quale portatrice di equità, mettendo in relazione tali dinamiche con gli sviluppi della teoria del contratto nel diritto civile contemporaneo e mostrando come la tensione tra legalità ed equità costituisca tuttora un asse fondamentale del dibattito giuridico in atto.
2. Per comprendere la portata giuridica de «Il Mercante di Venezia» è necessario, anzitutto, collocare l’opera nel quadro istituzionale della città lagunare tra XVI e XVII secolo, epoca in cui Venezia si configura come uno dei principali centri commerciali europei, caratterizzato da una complessa architettura normativa volta a garantire stabilità agli scambi e fiducia tra i contraenti.
La repubblica veneziana, infatti, si regge su un ordinamento che attribuisce primaria rilevanza alla certezza del diritto, intesa come prevedibilità delle conseguenze giuridiche derivanti dagli atti negoziali, condizione indispensabile per sostenere l’attività mercantile e finanziaria su cui si fonda la prosperità economica della città.
In tale contesto, il contratto non è concepito unicamente come strumento di regolazione privata di interessi individuali, ma come dispositivo pubblico che contribuisce al mantenimento dell’ordine economico e sociale.
La forza vincolante della promessa contrattuale assume così un valore che travalica la sfera soggettiva delle parti, poiché l’inadempimento non rappresenta solo una violazione negoziale, ma una minaccia alla stabilità dei traffici commerciali e alla credibilità dell’intero mercato.
Da ciò discende una concezione del rapporto obbligatorio fortemente improntata all’idea di responsabilità oggettiva e di rigida osservanza dei termini pattuiti, dove la funzione repressiva della sanzione assume rilievo almeno pari a quella compensativa.
Tuttavia, l’uguaglianza formale riconosciuta a tutti i soggetti nell’ambito delle relazioni negoziali convive con una marcata asimmetria sociale, religiosa e politica.
Il caso di Shylock lo dimostra emblematicamente: l’usura e il prestito a interesse, consentiti agli ebrei ma vietati ai cristiani, collocano il prestatore ebreo in una posizione giuridicamente tollerata ma simbolicamente stigmatizzata. Egli è incluso nel sistema economico in quanto necessario alla circolazione del capitale, ma escluso dal pieno riconoscimento sociale e politico.
L’ordinamento veneziano, dunque, opera una distinzione – non dichiarata, ma strutturale – tra uguaglianza contrattuale formale e disuguaglianza politico-civile sostanziale.
Questa condizione paradossale chiarisce la radice del legame di Shylock con la legalità letterale: il contratto rappresenta per lui l’unico spazio in cui può rivendicare un diritto non contestabile.
Da ciò discende una dinamica tipica degli ordinamenti diseguali: il soggetto marginalizzato tende a investire nella legge più di quanto faccia chi appartiene al gruppo dominante, perché nella legge egli cerca ciò che la società gli nega.
Di contro, questa strategia di autodifesa conduce a una conseguenza strutturale: l’adesione rigorosa e non differenziata alla forma contrattuale. Del resto, quando la legge diventa l’unica fonte possibile di riconoscimento, essa è difesa come valore assoluto, anche a costo di sacrificare considerazioni di umanità, proporzione o prudenza.
È proprio questa dinamica a rendere possibile, da un lato, la validità giuridica del contratto avente ad oggetto – quale contropartita al suo inadempimento – la libbra di carne del debitore e, dall’altro, la sua intrinseca violenza.
Il contesto veneziano, pertanto, non costituisce mero sfondo, ma condizione determinante del conflitto tra formalismo ed equità, che l’opera mette in scena.
In tale ottica, risulta evidente come la legalità formale operi come principio necessario ma non sufficiente: essa garantisce l’ordine ma non la giustizia.
Da ciò emerge limpidamente, dunque, come la giustizia richieda un livello ulteriore che non può essere dedotto dalla sola lettera della legge e che si realizza solo nell’interpretazione orientata alla tutela della dignità umana e alla preservazione della coesione sociale.
Del resto, è proprio l’assenza originaria di tale mediazione equitativa a rendere inevitabile lo scontro drammatico tra i protagonisti dell’opera, Antonio e Shylock.
3. Il contratto stipulato tra Antonio e Shylock rappresenta il fulcro giuridico e simbolico dell’opera: esso costituisce l’oggetto attraverso cui si manifesta la tensione tra vincolatività della promessa e limiti etici dell’obbligazione contrattuale.
Dal punto di vista strettamente formale, l’accordo, che prevede – quale penale per l’inadempimento – la cessione di una libbra di carne del debitore, appare, nel contesto dell’ordinamento veneziano descrittoci da Shakespeare, pienamente valido.
La libertà negoziale delle parti, principio fondamentale della prassi mercantile, consente infatti che il contenuto dell’obbligazione sia determinato autonomamente dai contraenti, a condizione che l’accordo avvenga in assenza di coercizione e con consapevolezza delle conseguenze [3].
La forza vincolante del brocardo «pacta sunt servanda» costituisce, dunque, il presupposto normativo che rende il contratto giuridicamente efficace.
Tuttavia, l’elemento che trasforma tale contratto in oggetto di riflessione teorica non risiede nella sua validità astratta, bensì nelle conseguenze che derivano dalla sua applicazione letterale.
Ciò mette in luce una distinzione fondamentale: un contratto può essere formalmente valido e, tuttavia, sostanzialmente ingiusto.
Di conseguenza, il diritto, se ridotto esclusivamente alla logica della forma, rischia di perdere il contatto con la dimensione antropologica dei rapporti obbligatori, ossia con il fatto che essi si instaurano tra persone dotate di dignità e vulnerabilità.
L’accordo appena descritto si configura, allora, come metafora estrema della rigidità della legge quando essa non è temperata da un principio di ragionevolezza.
Del resto, la penale è calcolata non in vista di una proporzione tra danno e sanzione, ma come affermazione simbolica di un potere unilaterale che si nutre dell’esattezza e dell’irreversibilità della promessa.
In questo senso, la clausola contrattuale non svolge solo una funzione giuridica, ma una funzione culturale: essa rappresenta un’estremizzazione della forma, oltre che una sacralizzazione della parola contrattuale come valore in sé, indipendente dalle sue conseguenze reali [4].
Ne deriva una dinamica paradossale: quanto più il contratto è formalmente perfetto, tanto più risulta potenzialmente ingiusto.
Ciò pone una domanda essenziale, che attraversa tutta la teoria moderna del diritto contrattuale: «fino a che punto l’autonomia privata può estendersi senza entrare in conflitto con i limiti imposti dalla tutela della persona?» Cercando di fornire una risposta all’interrogativo enunciato, potrebbe sostenersi che il contratto stipulato tra Antonio e Shylock non rappresenti un semplice elemento narrativo, ma un dispositivo concettuale attraverso cui Shakespeare evidenzia la fragilità dell’idea di giustizia fondata esclusivamente sulla legalità formale.
Difatti, la norma, se isolata dal contesto umano in cui deve operare, non garantisce la protezione dei soggetti coinvolti, ma può trasformarsi in meccanismo impersonale di oppressione.
Ne consegue che proprio l’eccesso di legalità e la rigidità strutturale dell’accordo rendono la vicenda inevitabilmente destinata al conflitto giudiziale.
4. La figura di Shylock rappresenta, all’interno dell’opera, la personificazione di una concezione della giustizia fondata sul principio della rigorosa reciprocità, in forza del quale alla lesione deve corrispondere una compensazione di pari intensità.
Tale concezione, radicata nella tradizione giuridica arcaica e largamente diffusa nelle culture normative pre-moderne, concepisce il diritto come equilibrio contabile delle relazioni umane, dove il torto deve essere restituito nella forma esatta della sua lesione, pena la dissoluzione dell’ordine morale stesso.
In questo senso, la richiesta della libbra di carne, quale rimedio all’inadempimento del debitore, non costituisce solo l’esercizio di una pretesa creditizia, ma l’affermazione di un ordine morale e simbolico che Shylock ritiene violato da Antonio e, più in generale, dalla comunità cristiana veneziana che lo circonda.
Difatti, nel corso dell’opera, Shylock risulta un soggetto sistematicamente stigmatizzato ed escluso, essendo costretto a vivere in una condizione di inferiorità sociale che non trova controparti nel diritto.
La legge, pur riconoscendogli la capacità contrattuale, non gli restituisce una piena parità e dignità.
Di conseguenza, il contratto non è per lui solo un vincolo giuridico, ma un atto di rivalsa simbolica: attraverso la forma legale, Shylock tenta di inscrivere la propria sofferenza in un quadro riconosciuto, trasformando l’umiliazione subita in diritto, e il diritto in risarcimento morale.
La giustizia, secondo Shylock, non è compassione, né mediazione: è retribuzione. La lettera del contratto assume così valore sacrale, perché essa rappresenta la possibilità di trasformare la propria esperienza di dolore in norma riconosciuta e in atto legittimo.
Proprio questa assolutizzazione della legalità, tuttavia, rivela il limite intrinseco della concezione retributiva della giustizia, tale per cui, se la norma viene applicata senza considerare le sue ricadute concrete, essa si converte immediatamente in strumento distruttivo.
Non a caso, la giustizia retributiva, quando non è corretta dall’idea di equità, degenera in vendetta formalmente legittimata.
Il valore concettuale della figura di Shylock risiede precisamente in questa ambivalenza: egli non è portatore di una giustizia illegale, né di una crudeltà arbitraria; al contrario, la sua posizione è giuridicamente coerente, ma è proprio questa coerenza formale a rivelare l’assenza, nell’ordinamento veneziano, di un principio correttivo volto a impedire che la legalità si trasformi in oppressione.
5. Il momento processuale costituisce il vertice drammatico e teorico dell’opera. Esso rende esplicita la tensione tra legalità formale ed equità sostanziale, mostrando che la giustizia non può essere ridotta ad applicazione meccanica della norma, ma richiede un’operazione interpretativa orientata alla tutela della persona.
L’argomento centrale introdotto da Porzia riguarda la distinzione tra ciò che il contratto autorizza e ciò che non può autorizzare.
Il contenuto dell’obbligazione assunta dal mercante Antonio concede a Shylock la facoltà di esigere una libbra della carne del primo in caso di inadempimento; tuttavia, esso non contempla né consente lo spargimento di sangue.
L’interpretazione di Porzia non è dunque arbitraria: essa si fonda sul principio, giuridicamente riconosciuto, secondo cui il significato di una clausola contrattuale non può essere separato dalle condizioni concrete necessarie per la sua esecuzione.
Ciò equivale ad affermare che la norma deve essere valutata non solo nella sua formulazione astratta, ma nelle conseguenze reali della sua applicazione.
In questa prospettiva, Porzia introduce nel processo il principio dell’equità come criterio volto ad adeguare la norma generale al caso concreto, evitando che la sua osservanza produca un risultato contrario ai valori fondamentali dell’ordinamento.
L’equità, lungi dal costituire una sospensione della legge, rappresenta la dimensione attraverso cui la legge si mantiene conforme alla giustizia ed opera come correttivo necessario, volto a preservare la norma dalla sua possibile degenerazione in strumento di oppressione formalmente legittimata [5].
Il valore strutturale di tale intervento emerge con chiarezza se si considera che Porzia non modifica il contratto, né introduce criteri esterni al diritto, ma si limita a reinterpretare la norma dall’interno del sistema, facendo emergere il principio immanente secondo cui la legge non può essere applicata in modo da distruggere la dignità della persona, poiché ciò contraddirebbe la sua funzione originaria di regolazione della convivenza tra i consociati.
L’argomentazione di Porzia, pertanto, non è espressione di pietà privata, ma è attuazione della concezione secondo cui il diritto, per essere giusto, deve essere proporzionato e sensibile alla concreta condizione dell’essere umano.
In tale passaggio si colloca il nucleo teorico dell’opera: la giustizia non è garantita dalla legge in quanto tale, ma si realizza solo attraverso l’interpretazione.
Del resto, l’equità non deve ritenersi un’antitesi della legalità, bensì può considerarsi il suo complemento necessario. Di talchè, senza equità, la legge perde la capacità di tutelare il singolo e degenera in volontà di dominio.
6. L’intervento equitativo di Porzia può essere compreso in modo particolarmente chiaro se interpretato alla luce della tradizione romanistica, nella quale l’aequitas non rappresenta un elemento antigiuridico, né un correttivo arbitrario affidato alla discrezionalità del giudice, ma costituisce un principio immanente all’ordinamento, volto a garantire che la legge resti fedele alla propria funzione di tutela dell’umano.
Nel diritto romano classico, infatti, la iustitia non si esaurisce nella conformità formale alla norma, ma richiede la capacità di mantenere la proporzione nei rapporti sociali: la legge, per essere giusta, deve preservare l’humanitas, ossia il riconoscimento della dignità e della vulnerabilità costitutiva della persona.
L’aequitas, in questa prospettiva, non si configura come un’alternativa alla lex, ma come la chiave interpretativa che consente di adattare quest’ultima al caso concreto, impedendo che la sua applicazione divenga eccessivamente meccanica o disumana [6].
Del resto, i giuristi romani erano perfettamente consapevoli del rischio insito nella generalità della norma e coscienti del fatto che la regola universale, proprio perché tale, non potesse anticipare la complessità delle situazioni reali.
Per questa ragione, l’autorità giudiziaria era chiamata a integrare la legge mediante l’equità, così da evitare che la stretta osservanza della forma potesse tradursi in un risultato contrario alla giustizia sostanziale.
Orbene, il contratto, preso in esame nell’opera «Il Mercante di Venezia», rappresenta esattamente il tipo di situazione in cui la generalità della norma rischia di produrre un esito incompatibile con la dignità della persona.
La penale prevista nell’accordo è conforme al principio della vincolatività delle obbligazioni, ma la sua esecuzione condurrebbe alla distruzione fisica del debitore, tradendo in modo evidente l’idea stessa di diritto inteso quale strumento di regolazione della convivenza.
In particolare, ciò che Porzia realizza nel processo è precisamente l’operazione che i giuristi romani definivano «interpretatio secundum aequitatem» [7]: l’adeguamento dell’obbligazione alla misura dell’humanitas, affinché la norma non divenga veicolo di violenza legittimata.
In questo senso, l’equità non ha la funzione di «ammorbidire» la legge in nome della compassione individuale, ma di preservarla dalla sua potenziale autodistruzione.
Difatti, un ordine normativo che autorizzasse l’annientamento della persona in nome della lettera del contratto cesserebbe di essere diritto e si convertirebbe in pura forza regolativa.
L’equità è, dunque, ciò che permette di distinguere il diritto dalla violenza: essa introduce la proporzione che restituisce al rapporto obbligatorio la sua dimensione cooperativa [8].
L’interpretazione fornita da Porzia, pertanto, non sospende il contratto, ma esplicita ciò che in esso è implicito: nessun patto può legittimare la soppressione dell’umanità dell’altro. Ciò mostra che l’equità non è un correttivo esterno, ma il fondamento interno che consente alla legalità di essere giustizia.
7. La funzione equitativa assolta da Porzia durante il processo inscenato nel corso dell’opera può essere, altresì, analizzata in modo particolarmente rigoroso alla luce della nozione aristotelica di «epieikeia», concetto che definisce l’equità come correttivo necessario della legge universale.
Più nello specifico, nel libro V dell’Etica Nicomachea, Aristotele afferma che la legge, in quanto formulata in termini generali e astratti, non può prevedere la molteplicità e l’eterogeneità delle situazioni concrete e, di conseguenza, che la sua universalità, pur necessaria per garantire certezza e stabilità, comporta un margine di inevitabile rigidità [9].
L’epieikeia non si pone, pertanto, in antitesi alla legge, ma interviene laddove l’applicazione letterale della norma produrrebbe un risultato che contraddice la giustizia che la legge stessa intende realizzare.
L’equità è, dunque, giustizia migliore della legge non perché se ne distacca, ma perché ne porta a compimento il fine originario [10].
Applicando tale prospettiva all’opera «Il Mercante di Venezia», appare evidente che il contratto, pur perfettamente coerente con il principio formale della vincolatività delle obbligazioni, conduce – se applicato rigidamente – a un esito che viola il nucleo stesso della giustizia, vale a dire la tutela dell’integrità e della dignità della persona.
L’interpretazione proposta da Shylock, fondandosi sulla lettera dell’accordo, prescinde totalmente dalla valutazione delle conseguenze del suo adempimento: egli pretende che la norma sia efficace in quanto letteralmente formulata, anche quando il suo effetto concreto risulti distruttivo.
In ciò si manifesta precisamente la situazione descritta da Aristotele: la legge, applicata senza misura, finisce per produrre un eccesso (hyperbole) che deve essere corretto [11].
L’intervento di Porzia, allora, non rappresenta una negazione della legalità né una sospensione discrezionale delle norme, ma è esercizio della ragione pratica che ristabilisce la proporzione tra il testo del contratto e il fine della giustizia.
Del resto, quando ella distingue tra la facoltà di esigere la carne quale rimedio all’inadempimento contrattuale e il divieto implicito di causare spargimento di sangue, introduce nel processo la dimensione dell’epieikeia: la legge non può essere applicata in modo tale da contraddire la sua stessa finalità, cioè la regolazione non distruttiva dei rapporti umani.
L’equità resa da Porzia non deriva, dunque, da un atto di clemenza o compassione personale, bensì da una necessità strutturale della razionalità giuridica: la norma deve essere interpretata tenendo conto del caso concreto, perché la giustizia non è un attributo esclusivo della forma, ma scaturisce dall’adeguamento della forma alla singolarità dell’esperienza. Ne consegue che l’epieikeia non attenua la legge, ma la perfeziona, impedendo che l’universalità astratta si traduca in ingiustizia sostanziale.
In questo quadro, Porzia non rappresenta un potere discrezionale che sovverte la legalità, ma la condizione stessa affinché la legalità possa continuare ad essere giustizia.
La sua funzione è quella di salvare la legge da sé stessa, restituendole misura, proporzione e conformità al fine per cui esiste: evitare l’arbitrio e proteggere la persona nella sua vulnerabilità.
In assenza di equità, pertanto, l’ordinamento si trasformerebbe in una struttura meccanica capace di produrre effetti disumani, pur rimanendo formalmente coerente.
L’epieikeia mostra, allora, che la giustizia non risiede nell’osservanza cieca della norma, ma nella capacità dell’interpretazione di ricondurre il precetto universale alla soluzione più giusta in riferimento ai singoli.
8. L’episodio consente anche di mettere in tensione le grandi narrazioni del positivismo e del giusrealismo.
La promessa di neutralità della legalità formale, infatti, non è priva di virtù: in un contesto segnato da pregiudizi religiosi e sociali, il testo del contratto appare a Shylock l’unica lingua in cui egli possa rivendicare parità e prevedibilità, schermandosi tanto dal paternalismo dell’equità quanto dalla contingenza delle appartenenze.
La funzione equitativa esercitata da Porzia nel momento processuale può essere pienamente compresa attraverso la prospettiva tomista dell’epikeia, intesa come principio che consente alla legge umana di rimanere conforme alla legge morale naturale.
Nel pensiero di Tommaso d’Aquino, infatti, la legge umana è giusta solo nella misura in cui costituisce partecipazione della legge morale naturale, la quale esprime l’ordine razionale e finalistico proprio della natura umana [12].
La norma positiva, proprio in quanto generale, non può prevedere l’infinita varietà delle circostanze concrete e, dunque, se applicata rigidamente, rischia di produrre effetti contrari al bene che essa intende perseguire.
L’epikeia interviene allora come virtù che consente al giudice o all’interprete di non applicare letteralmente la legge quando tale applicazione condurrebbe a un risultato ingiusto, ripristinando così il nesso tra legalità e moralità che fonda l’ordine giuridico [13].
In questa prospettiva, la legge non è soltanto prescrizione formale, ma espressione della ragione ordinata al bene comune. Quando la sua applicazione letterale contraddice questo fine, l’epikeia si presenta come necessità interna al diritto, non come eccezione discrezionale.
La giustizia non risiede, infatti, nell’obbedienza cieca alla norma, ma nella capacità di conformare l’applicazione della norma al fine etico che la giustifica. Per Tommaso d’Aquino, pertanto, l’equità non è una sospensione della legge, ma il suo compimento sostanziale.
Applicata all’opera «Il Mercante di Venezia», tale concezione consente di comprendere la profondità della scelta interpretativa compiuta da Porzia.
Il contratto, assunto nella sua lettera, appare pienamente valido; tuttavia, la sua esecuzione, comportando la distruzione dell’integrità fisica del debitore, contraddice la finalità fondamentale della legge, che è quella di regolare i rapporti umani salvaguardando la vita e la dignità della persona.
In ciò si manifesta precisamente il rischio individuato da Tommaso d’Aquino: la legalità che si erige a fine si converte in ingiustizia, perché perde di vista il proprio radicamento nella legge morale naturale.
L’intervento di Porzia non costituisce, dunque, un atto di clemenza privata, ma l’esercizio dell’epikeia come virtù giuridica: ella distingue tra ciò che il contratto letteralmente prevede e ciò che il diritto può legittimare senza contraddire la giustizia.
Del resto, il diritto non può riconoscere come valido un comportamento che, pur conforme al testo normativo, viola il bene umano essenziale che la legge è chiamata a proteggere.
Ne consegue che la decisione di Porzia, anche sotto questo punto di vista, non rappresenta una contrapposizione tra diritto e morale, ma l’affermazione del fatto che il diritto è giusto solo se rimane fedele al fondamento morale che lo legittima.
L’epikeia tomista mostra, pertanto, come l’equità non sia un correttivo esterno né un’attenuazione sentimentale della legge: essa è l’istanza che consente a quest’ultima di essere ciò che deve essere, ossia razionalità ordinata al bene della persona.
Senza equità, infatti, la legalità si irrigidisce e degenera in violenza formalmente autorizzata; con l’equità, invece, la legge si riconnette alla sua origine nella natura razionale e sociale dell’uomo.
9. Nella prospettiva del diritto civile contemporaneo, il contratto descritto nell’opera appare come un laboratorio concettuale ante litteram della moderna nozione di «causa».
Come noto, infatti, l’inquadramento di tale definizione ha sempre rappresentato, sin dalle origini della dogmatica civilistica moderna, un punto di tensione tra volontà privata e funzione sociale del contratto.
Nel modello pandettistico ottocentesco, in particolare, la causa veniva definita come la funzione economico-sociale tipica del negozio e concepita in modo astratto, indipendentemente dalle intenzioni specifiche delle parti.
Tale impostazione rispondeva a una concezione del diritto civile inteso come sistema autosufficiente e formalmente completo, nel quale la volontà individuale era considerata il principale criterio di produzione del vincolo giuridico.
L’autonomia privata veniva così elevata a principio strutturale: ciò che era voluto risultava, per ciò stesso, giuridicamente rilevante, purché espresso in una forma tipica riconoscibile dall’ordinamento.
Il Codice civile del 1942 ha recepito – nella sostanza – questa impostazione, in forza della quale la causa rimane un elemento essenziale del contratto, ma è ancora definita sul piano del tipo e non del concreto assetto di interessi perseguiti dalle parti.
Parallelamente, anche il sistema normativo della Venezia mercantile, collocato in un contesto politico e culturale che mirava alla stabilità dei traffici economici e alla certezza degli scambi, privilegiava la dimensione oggettiva del negozio rispetto all’esame delle condizioni soggettive o relazionali delle parti.
L’ordinamento in parola si presentava, in questo senso, come un sistema nel quale la volontà privata poteva operare entro schemi prestabiliti, senza interrogarsi sul contenuto effettivo delle relazioni che da essa scaturivano.
Tuttavia, ai giorni nostri, questo modello comincia ad entrare profondamente in crisi con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana. In particolare, l’art. 2 Cost. riconosce e garantisce i diritti inviolabili della persona e, nello stesso tempo, richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà; parimenti, l’art. 3 Cost. afferma il principio di uguaglianza sostanziale e l’art. 41 Cost. pone limiti all’iniziativa economica privata quando essa viene esercitata in modo da recare danno alla dignità umana.
Questi principi si applicano anche ai rapporti tra privati, poiché la persona – nella Costituzione – non è mai isolata, ma viene sempre considerata all’interno di un contesto di relazione.
È questo il punto decisivo, poichè la Costituzione non si limita ad aggiungere valori esterni al sistema civilistico, ma trasforma la struttura degli istituti e, in particolare, del contratto.
La volontà non può più essere considerata fonte autosufficiente del vincolo, perché la volontà, per essere giuridicamente rilevante, deve essere ricondotta al riconoscimento della persona come soggetto.
Da qui discende la progressiva crisi della nozione di causa in senso astratto. Di conseguenza, se il contratto è una relazione tra persone, allora ciò che conta non è soltanto ciò che è stato voluto, ma il modo in cui questa volontà si traduce in effetti sulla sfera dell’altro.
È in questo contesto che matura la lettura della causa in concreto. Sul punto, autorevole dottrina chiarisce che la causa non può più essere intesa come il fine tipico del negozio, ma come la sintesi degli interessi perseguiti dalle parti, valutati alla luce dell’ordinamento costituzionale [14].
Viene enunciato, specificamente, che la causa non è «il fine oggettivo astratto del negozio», ma la «sintesi degli interessi» che il contratto realizza nell’ordinamento.
Questa impostazione modifica il modo stesso in cui si valuta la validità del contratto, poiché, se la causa coincide con la relazione, allora la validità non dipende solo dalla forma, ma dalla compatibilità con i principi che regolano la convivenza giuridica.
La causa diviene così criterio di meritevolezza: un contratto è valido solo se realizza interessi che l’ordinamento riconosce come degni di tutela e questa meritevolezza non è affidata a un giudizio morale, bensì a un esame normativo radicato nella Costituzione [15].
La giurisprudenza conferma questa impostazione. In particolare, la sentenza Cass. civ., sez. III, 8 maggio 2006, n. 10490, ha chiarito che la causa deve essere valutata «nella concreta funzione che il contratto svolge nel caso specifico», e che un negozio è invalido quando l’assetto di interessi che esso realizza è contrario ai principi di solidarietà e alla tutela della persona.
Ancor più esplicitamente, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha – in più occasioni – affermato che la meritevolezza degli interessi deve essere verificata alla luce del sistema, non in base al mero consenso delle parti, e che il controllo della causa non è un limite esterno all’autonomia, ma la condizione che permette all’autonomia di essere riconosciuta come diritto.
La causa diventa così un criterio di legittimità sostanziale, non un semplice elemento strutturale. La domanda non è più: «la clausola è stata voluta?», ma diventa: «la clausola realizza un assetto di interessi compatibile con la dignità della persona e con i doveri di solidarietà?».
Questo passaggio teorico ha conseguenze radicali, poichè il contratto non è più inteso come un territorio neutro nel quale qualunque contenuto è ammissibile, ma diviene uno spazio giuridico-relazionale, nel quale i soggetti si riconoscono reciprocamente come tali.
È per questa ragione che la clausola della libbra di carne, pur essendo stata accettata volontariamente, risulta giuridicamente inammissibile. Non perché sia eccessiva, non perché sia immorale, ma perché nega la struttura relazionale del contratto stesso, trasformando la persona in oggetto di prestazione.
Invero, la clausola in parola riflette una tensione che permane anche nell’ordinamento giuridico contemporaneo: l’autonomia contrattuale, principio cardine del diritto privato, non può essere intesa come facoltà illimitata di autodeterminazione negoziale.
Dunque, sebbene le parti siano libere di stabilire il contenuto dei loro rapporti, tale libertà trova un limite necessario nella salvaguardia della persona e nella tutela dell’equilibrio del rapporto obbligatorio.
L’idea della causa in concreto come criterio di valutazione della meritevolezza degli interessi consente ora di ricollegare, in modo sistematico, anche gli altri principi che regolano il rapporto contrattuale, in particolare la buona fede oggettiva e il divieto di abuso del diritto.
Questi due principi non operano come correttivi esterni al contratto, né come limiti eccezionali, ma come elementi interni che garantiscono la coerenza del rapporto con la sua funzione relazionale.
Difatti, l’esigenza di cooperazione, che la buona fede esprime, non è una prescrizione etica, ma un parametro strutturale: il contratto, per essere tale, presuppone che le parti agiscano in modo tale da consentire all’altra di realizzare l’interesse perseguito.
La buona fede oggettiva impone, dunque, non soltanto di non recare danno all’altro, ma di non utilizzare il contratto come strumento per imporre un vantaggio che contraddica la funzione del rapporto [16].
La giurisprudenza, sul punto, ha più volte chiarito che il comportamento contrario a buona fede è quello mediante il quale una parte esercita un diritto in modo tale da sovvertire l’equilibrio negoziale o da impedire all’altra di realizzare la propria legittima aspettativa.
In questa prospettiva, i giudici di legittimità hanno evidenziato, altresì, che la buona fede non è un criterio di valutazione ex post, ma un dovere di condotta che permea tutte le fasi del rapporto contrattuale, dalla trattativa all’adempimento. Essa impedisce, infatti, che la lettera del contratto sia invocata per ottenere risultati incompatibili con la coerenza del rapporto giuridico.
Analogamente, il divieto di abuso del diritto opera come limite all’esercizio di posizioni formalmente riconosciute quando il loro impiego contrasti con la finalità che giustifica la loro attribuzione.
Difatti, secondo la nota pronuncia delle Sezioni Unite, Cass. civ., sez. un., 22 febbraio 2010, n. 3947, l’abuso si configura quando una parte esercita un potere in modo da arrecare all’altra un sacrificio non giustificato da un interesse meritevole di tutela.
La giurisprudenza, dunque, in tema di abuso del diritto, conferma che l’esercizio delle prerogative contrattuali non può realizzarsi in modo lesivo della posizione dell’altra parte.
In questo senso, l’abuso del diritto segna il confine tra il legittimo esercizio del diritto e la sua trasformazione in violenza regolata.
Più nello specifico, nel caso de «Il Mercante di Venezia», la richiesta di Shylock non si limita a pretendere l’adempimento di un debito, ma mira a ottenere la distruzione fisica del debitore.
Tale richiesta configura, dunque, l’archetipo dell’abuso: l’uso del diritto per negare la persona.
La soluzione scenica offerta da Porzia nel processo non è quindi un artificio retorico, ma l’anticipazione di una logica interpretativa che diventerà centrale nell’ordinamento contemporaneo.
Porzia non annulla il contratto, non ne contesta la validità formale, non lo dichiara immorale, ma opera su un piano diverso: riporta l’accordo entro i limiti della tutela della persona, riconoscendo che nessun diritto può estendersi sino a negare l’identità dell’altro.
In questo senso, dunque, la scena costituisce una prefigurazione dell’interpretazione costituzionalmente orientata: il contratto non viene invalidato in quanto tale, ma ricondotto entro i limiti che la dignità umana impone all’autonomia privata.
La questione non è se il debitore avesse liberamente accettato la clausola, né se la clausola fosse eseguibile sul piano tecnico. Il problema risiede nel fatto che essa trasforma il corpo della persona in oggetto disponibile, negando la dimensione relazionale che costituisce il fondamento stesso dell’autonomia privata.
La ricostruzione della causa in concreto come sintesi degli interessi perseguiti dalle parti consente di comprendere, allora, perché tale clausola risulti inammissibile.
La causa, infatti, non è un contenuto psicologico, né una formula tipica: è il criterio attraverso il quale si valuta se il contratto realizzi una relazione conforme ai principi dell’ordinamento.
L’ordinamento riconosce l’autonomia privata solo nella misura in cui essa costruisce relazioni giuridiche e non rapporti di assoggettamento.
La soluzione proposta nel processo veneziano, quindi, non rappresenta una limitazione arbitraria della libertà dei contraenti, ma l’affermazione della sua struttura costitutiva.
Al contempo, la buona fede oggettiva, intesa come criterio di cooperazione e rispetto dell’affidamento reciproco, opera come parametro interno del rapporto obbligatorio. Essa non costituisce un limite esterno al contratto, né un principio di equità correttiva: rappresenta invece la regola di funzionamento del rapporto contrattuale.
La relazione negoziale non è statica, ma dinamica; si sviluppa nel tempo e richiede che ciascuna parte si comporti in modo tale da non frustrare l’interesse che l’altra ha legittimamente confidato di perseguire attraverso l’accordo.
In questo senso, la buona fede non si applica solo in sede esecutiva, ma concorre a determinare la stessa struttura della causa, poiché chiarisce se l’assetto degli interessi perseguiti sia compatibile con il riconoscimento reciproco tra le parti.
D’altro canto, anche il divieto di abuso del diritto si collega direttamente a questa prospettiva. L’abuso non consiste, infatti, nell’uso scorretto di un potere, ma nell’esercizio di un potere al di fuori della funzione per la quale esso è attribuito.
Come noto, il contratto attribuisce facoltà per realizzare cooperazione, non per consentire la sopraffazione.
Di conseguenza, quando una parte invoca la clausola contrattuale in modo tale da determinare la negazione dell’altra come soggetto, il diritto positivo non riconosce più la razionalità di quell’esercizio.
La clausola della libbra di carne rappresenta, dunque, da questo punto di vista, il caso paradigmatico dell’abuso: essa non mira a ottenere un equivalente economico, ma la distruzione della persona del debitore.
Il contratto, così interpretato, pertanto, non configura uno scambio, ma un atto di dominio e, in tale situazione, non è l’esecuzione a risultare inammissibile, ma la stessa validità del rapporto.
La ricostruzione costituzionalmente orientata della causa permette di qualificare correttamente tale esito.
L’ordinamento non riconosce rapporti che implichino la trasformazione di una parte in mero oggetto di disponibilità. La clausola lesiva della persona non è quindi un’anomalia, ma è il segno della mancanza originaria di causa, intesa come struttura relazionale meritevole di tutela.
Da ciò deriva una conseguenza sistemica: il limite alla autonomia non è esterno, ma intrinseco alla sua funzione. Di talchè, il contratto che mira all’annientamento, alla subordinazione o alla strumentalizzazione dell’altro non si colloca ai margini del diritto civile, bensì al di fuori della sua logica.
Di conseguenza, il diritto, in quanto ordinamento di relazioni tra soggetti, non può attribuire forza obbligatoria a un atto che nega la soggettività di una delle parti.
L’affidamento che il contratto è destinato a garantire, infatti, non può fondarsi sulla paura, sulla coercizione o sulla disponibilità della persona, poiché la stabilità degli scambi presuppone un riconoscimento reciproco degli individui come centri autonomi di interessi.
Il contratto opera, dunque, come meccanismo di cooperazione, non come strumento di imposizione.
È in questa prospettiva che si inseriscono le clausole generali della buona fede e della correttezza, presenti nella disciplina moderna delle obbligazioni, le quali operano come criteri di valutazione del comportamento dei contraenti e del contenuto stesso del contratto.
In questo senso, la clausola generale di buona fede svolge una funzione analoga a quella dell’aequitas nella tradizione romanistica, ossia impedisce che la forma giuridica si traduca in una pretesa distruttiva degli interessi fondamentali della persona.
Oltretutto, il contratto in parola, se valutato alla luce delle categorie attuali, violerebbe apertamente il principio di proporzionalità, oggi riconosciuto quale criterio di controllo della clausola penale.
La penale, infatti, non può assumere una funzione punitiva illimitata, né può essere tale da determinare la compromissione dei diritti essenziali del debitore.
La ratio della disciplina contemporanea risiede, dunque, nell’esigenza di assicurare che il patto obbligatorio sia strumento di regolazione dell’inadempimento, non mezzo di annientamento della parte inadempiente.
La commisurazione tra danno e sanzione costituisce, pertanto, un principio di ordine pubblico economico, volto a garantire l’equilibrio e la razionalità delle relazioni private.
Di conseguenza, all’interno dell’opera, il comportamento di Shylock costituisce, in questa prospettiva, una manifestazione esemplare di abuso: egli invoca una norma formalmente valida non per tutelare un proprio interesse meritevole di protezione, ma per infliggere una violazione irreparabile dell’integrità personale del debitore.
Il rito processuale messo in scena da Shakespeare espone, quindi, con straordinaria lucidità, la differenza tra diritto come strumento di regolazione e diritto come meccanismo di sopraffazione.
Il diritto civile contemporaneo recepisce tale distinzione precisamente nella struttura delle clausole generali, le quali operano come strumenti di controllo interno alla legalità, analogamente all’equità romanistica.
Esse impediscono che l’ordinamento tolleri rapporti obbligatori fondati sulla disuguaglianza sostanziale o sulla compressione della dignità personale.
In tal modo, il sistema giuridico moderno conferma la tesi che la giustizia non è identificabile con la mera osservanza della norma, ma con la capacità di quest’ultima di preservare la misura umana dei rapporti intersoggettivi.
10. La tensione tra legalità formale ed equità, espressa nell’opera «Il Mercante di Venezia» attraverso il contrasto fra l’interpretazione letterale del contratto e l’intervento correttivo operato da Porzia, trova altresì piena attualizzazione nel quadro del diritto costituzionale contemporaneo.
Come noto, il contratto rappresenta, nell’ordinamento civile, il principale strumento di organizzazione delle relazioni tra privati e, in particolare, la libertà contrattuale esprime la capacità dell’individuo di autodeterminarsi nell’ambito della propria sfera giuridica e di cooperare con altri soggetti nella realizzazione di interessi reciproci.
Tale libertà, tuttavia, non si esaurisce nella mera possibilità di manifestare una volontà. La dimensione volontaristica del contratto costituisce un momento necessario, ma non sufficiente, poiché la rilevanza giuridica della volontà dipende dal suo inserimento in una relazione che l’ordinamento riconosca come meritevole di tutela.
La struttura del contratto non è, dunque, isolata né neutrale: essa viene interpretata alla luce dell’assetto costituzionale, che assegna centralità alla dignità della persona e ai doveri di solidarietà.
L’ordinamento, infatti, non tutela la volontà in quanto tale, ma la volontà che si esprime in un rapporto giuridico coerente con la persona intesa come centro sistemico.
Non a caso, l’articolo 2 della Costituzione riconosce i diritti inviolabili dell’individuo e richiede, nello stesso tempo, l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà.
Di conseguenza, questo dato incide sulla struttura degli atti di autonomia privata: la libertà contrattuale è garantita non come potere illimitato di auto-disposizione, ma come facoltà esercitata entro un ordine relazionale.
È all’interno di questa cornice che la lettura de «Il Mercante di Venezia» si rivela formativa non come celebrazione della giustizia contrattuale, ma come anatomia della sua frattura
L’accordo tra Antonio e Shylock è formalmente chiaro: un prestito garantito da una clausola penale simbolicamente iperbolica (la «libbra di carne»).
Proprio tale iperbole, lungi dall’essere mero artificio letterario, illumina un punto dogmatico decisivo: il linguaggio negoziale ha qui la struttura della minaccia.
Del resto, viene promesso un sacrificio corporeo totalmente sproporzionato rispetto all’interesse creditorio, cosicché l’adempimento letterale, se non filtrato da ragionevolezza ed equità, produce l’annientamento della persona del debitore.
Il divieto di abuso del diritto consente di sistematizzare questo esito in chiave interna all’ordinamento. L’abuso in parola, infatti, non coincide con l’illiceità del mezzo, ma con l’antigiuridicità dello scopo o della sua modalità di esercizio alla luce della struttura del rapporto obbligatorio e del dovere di cooperazione.
Esigere il rispetto letterale di una clausola che conduce alla distruzione fisica del debitore configura il paradigma dell’abuso: l’esercizio di un diritto in contrasto con la ratio che ne giustifica l’attribuzione.
Ne deriva che la tutela dell’autonomia privata non si identifica con la tutela illimitata dell’assetto dichiarativo pattuito, bensì con la salvaguardia di un equilibrio relazionale, nel quale l’adempimento non travalichi in violenza.
Con l’ingresso della Costituzione come fonte sovraordinata rispetto alla legge ordinaria, la legalità non può essere più concepita come struttura autosufficiente, poiché la norma giuridica è vincolata al rispetto dei principi supremi dell’ordinamento, in particolare alla tutela della dignità della persona, alla garanzia della solidarietà e alla funzione sociale dei rapporti giuridici.
In primo luogo, l’art. 2 Cost. riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, non come individuo isolato, ma all’interno delle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità.
Ne deriva che qualsiasi obbligazione, per quanto validamente contratta, non può comprimere tali diritti fino al punto di negarne la sostanza.
Il contratto stipulato tra Antonio e Shylock si pone oggi, dunque, in radicale contrasto con tale principio costituzionale, poiché la sua esecuzione comporterebbe la riduzione dell’uomo a strumento negoziale, trattato al pari di un oggetto fungibile.
Là dove il formalismo giuridico del personaggio di Shylock assume l’adempimento come valore assoluto, il diritto costituzionale introduce un criterio superiore: la tutela della persona quale limite strutturale all’autonomia privata.
In secondo luogo, la logica della solidarietà, anch’essa sancita dall’art. 2 Cost., implica che i rapporti giuridici non possano essere concepiti come spazi di potere unilaterale, ma debbano essere intesi come luoghi di cooperazione e di reciproco riconoscimento.
L’equità, in tale prospettiva, non opera come semplice correttivo discrezionale, ma come criterio interpretativo necessario per garantire che la relazione giuridica non degeneri in strumento di dominio della parte più forte su quella più vulnerabile.
Infine, la funzione sociale dei rapporti giuridici, esplicitata in particolare dall’art. 41 Cost. per quanto riguarda l’iniziativa economica privata, opera come limite generale al potere determinativo dell’autonomia contrattuale.
Del resto, il rapporto obbligatorio non rappresenta un fatto privato, ma una relazione che deve potersi inserire armonicamente nel tessuto sociale. L’esecuzione di un contratto non può infatti minare la coesione della comunità né compromettere la fiducia nelle istituzioni giuridiche; diversamente, l’ordinamento perderebbe il proprio carattere di struttura condivisa e cadrebbe nella logica del puro unilateralismo.
In questa prospettiva, dunque, l’intervento equitativo non rappresenta un’eccezione, ma una condizione di legittimità dell’ordinamento, poiché impedisce che la norma si trasformi in un meccanismo di esclusione e sopraffazione.
Ne emerge che l’equità non è una categoria morale esterna al diritto, né un atto soggettivo di benevolenza del giudice: essa costituisce la modalità attraverso cui la legalità viene ricondotta alla giustizia costituzionalmente orientata.
Il giudice, pertanto, lungi dall’essere vincolato alla lettera della norma come un semplice esecutore meccanico, è chiamato ad interpretarla alla luce dei principi supremi dell’ordinamento [17], così come Porzia ha fatto rispetto al contratto descritto nell’opera.
La funzione giudiziale, in questa ottica, non consiste nel sostituire la volontà delle parti con una valutazione discrezionale, ma nell’accertare se il rapporto negoziale realizzato sia compatibile con la struttura relazionale che l’ordinamento riconosce.
Di conseguenza, l’accordo non acquista validità per il solo fatto di essere stato voluto, ma perché realizza un assetto di interessi conforme ai principi dell’ordinamento.
L’intervento ermeneutico che emerge nel processo inscenato – e che la dottrina contemporanea riconduce alla ricostruzione costituzionale della causa – mostra, dunque, la coerenza interna dell’ordinamento.
11. In definitiva, nell’opera in parola la legalità, intesa come applicazione letterale delle norme, non coincide con la giustizia.
Più nello specifico, il conflitto tra Shylock e Porzia non configura un’opposizione tra legge e sentimento, ma tra due diverse concezioni del diritto: una fondata sulla reciprocità retributiva e sull’assolutezza della promessa, l’altra sulla necessità di adattare la norma al caso concreto per evitare che essa divenga strumento di distruzione della persona.
Al contempo, la figura di Porzia testimonia come l’equità non si sostituisca al diritto, bensì rappresenti il principio che ne garantisce la razionalità e la finalità sociale, impedendo che l’ordinamento degeneri in violenza formalmente legittimata.
Tale funzione è oggi ripresa dal diritto civile attraverso le clausole generali di buona fede, la proporzionalità e il divieto di abuso del diritto, elementi questi finalizzati a realizzare il medesimo obiettivo: preservare la dignità della persona all’interno dei rapporti obbligatori.
Da ciò, dunque, emerge come la giustizia non possa – in definitiva – sostanziarsi nel semplice rispetto della norma, ma rappresenti il risultato di un’interpretazione orientata alla tutela dell’umano, senza la quale il diritto perderebbe la sua natura intrinseca e la sua piena legittimità.
[1] W. Shakespeare, Il mercante di Venezia, a cura di A. Lombardo, Torino, 2003, atto IV, scena I.
[2] V. Roppo, Il contratto, Bologna, 2001, p. 57.
[3] C. Castronovo, Responsabilità civile, Milano, 2018, p. 212.
[4] S. Rodotà, Il problema della responsabilità civile, Milano, 1964, p.29-30.
[5] V. Arangio-Ruiz, Istituzioni di diritto romano, Napoli, 1984, pp. 27-31.
[6] F. Schulz, Principles of Roman Law, Oxford, 1936, pp. 112-118.
[7] V. Arangio-Ruiz, Istituzioni di diritto romano, cit., p. 145.
[8] Aristotele, Etica Nicomachea, V, 14, 1137b 10-28, a cura di C. Natali, Milano, 2017, pp. 256-259.
[9] G. Radbruch, Filosofia del diritto, Milano, 1994, pp. 89-92.
[10] G. Radbruch, Filosofia del diritto, cit., p. 134.
[11] Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 120, aa. 1-2, in Id., Somma Teologica, ed. bilingue latino-italiana, a cura dei Domenicani Italiani, Bologna, 1996, pp. 1072-1077.
[12] Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 120, cit., p. 1103.
[13] P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale, I, Napoli, 2020, p. 69-72.
[14] C.M. Bianca, Diritto civile, Il contratto, III, Milano, 2019 p. 313-314.
[15] A. Di Majo, Obbligazioni e tutele, Torino, 2019, pp. 77-85.
[16] P. Trimarchi, Istituzioni di diritto privato, Milano, 2023, pp. 241-249.
[17] P. Calamandrei, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, Firenze, 1999, pp. 23-26.