Sandro Nardi
Professore associato di Diritto Privato nell’Università degli Studi di Foggia
Abstract. Il contributo si propone di analizzare alcuni dei libretti delle opere che trattano del matrimonio, cercando di estrapolarne i profili giuridici, avvertiti già al tempo delle prime rappresentazioni, e procedere poi a una possibile trasposizione all’attualità.
The paper aims to analyze some of the librettos of the operas that deal with marriage, trying to extrapolate their legal profiles, already felt at the time of the first performances, and then proceed to a possible transposition to current events.
Sommario: 1. Premessa. – 2. Le nozze di Figaro di W.A. Mozart, ovvero del consenso matrimoniale e anche della promessa di matrimonio. – 3. Il Matrimonio al convento di S. Prokofiev, ovvero dell’errore sull’identità del nubendo. – 4. Il matrimonio segreto di D. Cimarosa, ovvero del superamento della concezione pubblicistica del matrimonio. – 5. La Sonnambula di V. Bellini, ovvero della donazione fatta in riguardo di un futuro matrimonio.
1. – Seguendo la scia tracciata da chi ha individuato e suggerito l’opportunità di uno studio interdisciplinare del diritto con la musica e, in particolare con l’opera lirica, come specificazione del rapporto tra diritto e letteratura[1], può essere interessante analizzare (alcuni dei libretti) delle opere che trattano del matrimonio, cercando di estrapolarne i profili giuridici, avvertiti già al tempo delle prime rappresentazioni, e procedere poi a una possibile trasposizione all’attualità.
D’altronde, il diritto è una disciplina umanistica al pari della letteratura, e dunque anche della librettistica. Come scienza sociale, che evidentemente regola una società, il diritto è sempre stato ben presente nelle menti dei librettisti (e dei compositori), che invero si sono assai spesso messi al servizio della critica delle regole, veicolando nei propri libretti, con l’enfasi apportata dalla musica, vere e proprie proteste, a volte sotto forma di satira, nei confronti delle scelte di politica legislativa.
Uno dei casi più eclatanti è senz’altro quello del Don Carlo di Giuseppe Verdi, su libretto di Joseph Méry e Camille du Locle, tratto dall’omonima tragedia di Friedrich Schiller, rappresentato per la prima volta a Parigi (in lingua francese) nel marzo del 1867 e poi a Bologna (in italiano) nell’ottobre dello stesso anno. Ebbene, alla fine della seconda scena dell’opera, il re Filippo II di Spagna dice indispettito al Grande Inquisitore: «Dunque il trono piegar dovrà sempre all’altare. Vi chiedo: è ancora così oggigiorno?». Si tratta, evidentemente, di un’accusa alla Chiesa cattolica, in un momento storico in cui era molto accesa la “questione romana” e, in generale, il rapporto conflittuale tra potere ecclesiastico e potere secolare[2].
Occasioni di critica venivano anche dal diritto privato e, per quanto qui di interesse, dall’istituto del matrimonio, a quel tempo assai spesso un affare tra famiglie, che contemplava la trasmissione di una dote e che tuttavia finiva per poter non essere accompagnato dall’amore – frequentemente rappresentato in musica[3] – tanto da indurre i protagonisti a promesse di matrimonio non mantenute, scambi di persona e inganni.
2. – Il tema del matrimonio è stato al centro di molte opere liriche. Tra queste, ad esempio, Le nozze di Figaro di W.A. Mozart, Matrimonio al convento di S. Prokofiev, Il matrimonio segreto di D. Cimarosa, La sonnambula di V. Bellini. In ognuna di esse, invero, si è descritto il matrimonio con uno stile a volte satirico, e in ogni caso critico, specie con riguardo al profilo relativo all’assenza di consenso che spesso lo caratterizzava, in nome dell’imposizione generalmente proveniente dalle famiglie di origine, problema evidentemente avvertito nella coscienza sociale del tempo.
In particolare, ne Le nozze di Figaro[4], su libretto di Lorenzo Da Ponte (che ha abilmente riadattato la commedia, ben più scandalosa[5], di Beaumarchais Le mariage de Figaro ou la folle journée) emerge chiaramente la polemica, avvertita a quel tempo (la prima rappresentazione risale al 1° maggio 1786 al Burghteater di Vienna), anti-nobiliare, che in scena è rappresentata tra Figaro, espressione della borghesia nascente, e il Conte d’Almaviva, appartenente alla nobilità. I due si scontrano perché il Conte, che ama le donne, dopo aver dato il consenso alle nozze – come emerge dalle parole di Figaro, che all’inizio dell’opera spiega che sta misurando la stanza per capire «se quel letto che ci destina il Conte farà buona figura in questo loco» – vorrebbe tuttavia esercitare lo ius primae noctis sulla promessa sposa di Figaro, Susanna («per ottener da me certe mezz’ore che il diritto feudale»). Figaro, che non è d’accordo, decide di opporsi. Egli chiarisce subito, con espressione di collera, che non intende assecondare le mire del Conte: «Se vuol ballare, signor Contino, il chitarrino le suonerò. Se vuol venire nella mia scuola la capriola le insegnerò. Saprò… ma piano! Meglio ogni arcano dissimulando scoprir potrò! L’arte schermendo, l’arte adoprando, di qua pungendo, di là scherzando, tutte le macchine rovescerò». Da par suo, il Conte si sdegna di fronte al “vile oggetto”, ossia a Figaro che è pur sempre un servo: «Vedrò mentre io sospiro felice un servo mio! E un ben ch’invan desio, ei posseder dovrà? Vedrò per man d’amore unita a un vile oggetto chi in me destò un affetto che per me poi non ha? Ah no, lasciarti in pace, non vo’ questo contento, tu non nascesti, audace, per dare a me tormento, e forse ancor per ridere di mia infelicità. Già la speranza sola delle vendette mie quest’anima consola, e giubilar mi fa».
Nella vicenda potrebbe scorgersi il tema del consenso matrimoniale che, nel caso dei protagonisti delle Nozzesembrerebbe essere subordinato all’assenso di un terzo (il Conte), il quale, per di più, pretende di esercitare il droit de cuissage.
Ebbene, volendo leggere la vicenda nella prospettiva giuridica attuale, e secondo l’ordinamento giuridico italiano, è noto che, ai fini della validità del matrimonio, è sufficiente il libero consenso dei nubendi, a nulla valendo l’eventuale assenso di terzi. In alcuni casi, tutt’al più, v’è la possibilità che determinati soggetti (i genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti) si oppongano alle nozze ex art. 102 c.c. per qualunque causa che osti alla loro celebrazione[6]. Ma non è certamente ammesso, ai fini della validità del matrimonio, il “permesso” di un terzo che nulla toglie e nulla aggiunge all’atto stesso.
Tanto meno può valere la pretesa dell’esercizio dello ius primae noctis, diritto che, ne Le nozze di Figaro, viene richiamato per veicolare sulle tavole del palco la polemica contro la nobiltà che sembrerebbe, ma forse leggendariamente[7], fosse a quel tempo solita rivendicarlo.
I riferimenti giuridici continuano. Infatti, poco dopo, la scena terza del primo atto vede l’ingresso di Bartolo e Marcellina, con un contratto in mano, contenente una promessa di matrimonio che ella aveva fatto firmare a Figaro quando costui aveva bisogno di un prestito, che avrebbe azionato in caso di inadempimento della promessa stessa. Sarà poi Susanna a “riscattare” Figaro da Marcellina facendo intendere al Conte che gli si sarebbe concessa per danaro, salvo poi farsi sostituire dalla Contessa, travestita in abiti servili.
La scena occasiona la riflessione giuridica sul tema della promessa di matrimonio che, come noto, nel nostro ordinamento non «obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento» (art. 79 c.c.)[8], evidentemente a garanzia della libertà matrimoniale.
A tale proposito va evidenziato che a Figaro la promessa è stata strappata da Marcellina che ne ha approfittato conoscendone il bisogno di danaro. Non trattandosi di atto negoziale, ma essendo piuttosto un atto sociale di esternazione della seria intenzione di contrarre matrimonio[9], essa non può essere impugnata per vizio del consenso.
Né si può ritenere valida, in ragione di quanto previsto dal citato art. 79 c.c., la clausola penale posta alla promessa stessa[10], che prevede l’azionabilità del credito da parte del mutuante in caso di inadempimento della promessa stessa.
Invero, ove fosse possibile stipulare, in questa materia, clausole penali e caparre, da queste deriverebbe senza dubbio una pressione psicologica sulla parte che, in tal modo, si fosse obbligata a favore della celebrazione del matrimonio[11].
Dunque, se dovessimo ragionare in termini attuali il “riscatto” di Figaro da parte di Susanna non sarebbe certamente necessario ai fini delle nozze, fermo restando il credito di Marcellina nei di lui confronti, tuttavia sussistente a prescindere dalla promessa di matrimonio.
3. – Lo scambio di persona è un tema ricorrente nell’opera lirica, escamotage usato per fuggire a nozze imposte per consolidare unioni familiari e commerciali. Così è anche nel ben più recente Matrimonio al convento di Sergej Prokofiev, su suo stesso libretto, scritto in collaborazione con la sua compagna Mira Mendelson, tratto da un testo di Richard Brinsley Sheridan, e rappresentato per la prima volta il 30 novembre 1946 Teatro Kirov di Leningrado.
La vicenda ruota attorno a due coppie di giovani amanti, Luisa e Antonio, e Ferdinando e Clara, le cui aspirazioni amorose sono ostacolate dai piani matrimoniali del padre di Luisa e Ferdinando, Don Gerolamo, che vuole far sposare Luisa al ricco ma sgradevole mercante di pesce Mendoza. Grazie all’aiuto di Margherita, governante di Luisa, le due ragazze fuggono di casa e si scambiano d’identità in una serie di travestimenti intricati. Mendoza è indotto a rapire la governante travestita da Luisa, mentre Don Gerolamo, ignaro di tutto, riceve notizie contrastanti e confonde i piani. Tutti i personaggi finiscono in un convento dove i frati celebrano, dietro compenso, i matrimoni. I travestimenti vengono svelati, le coppie giuste si sposano, e Don Gerolamo, pur perdendo l’affare con Mendoza (che sposa la governante Margherita), si ritiene soddisfatto per il matrimonio socialmente vantaggioso del figlio Ferdinando con Clara.
I fatti rievocano l’istituto dell’errore di persona per quanto, nel caso di specie, esso è indotto dall’inganno dei travestimenti, peraltro poi svelati a beneficio dell’effettiva volontà dei nubendi.
L’errore sulla identità della persona, che nel nostro ordinamento prima della riforma del 1975 era il solo contemplato dalla norma[12], di fatto inapplicabile finendo, essa, per descrivere una fattispecie di scuola[13], si ha, secondo l’attuale formulazione dell’art. 122 c.c., anche quanto cade sulle qualità personali del nubendo, individuate nell’esistenza di una malattia o anomalia che impediscono lo svolgimento della vita coniugale, nell’esistenza di una condanna per reato non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, nella dichiarazione di delinquenza abituale o professionale, nella condanna alla reclusione non inferiore a due anni per reati concernenti la prostituzione, nella gravidanza della moglie anteriore al matrimonio, causata da un terzo. L’ampliamento delle ipotesi di errore legittimanti l’annullamento del vincolo, rispetto alla previgente formulazione[14], risponde all’esigenza, avvertita dal Legislatore della novella del 1975, di tutelare più efficacemente la libertà matrimoniale e, dunque, l’integrità del consenso degli sposi[15]. Per la stessa ragione non è richiesta, a differenza di quanto previsto per l’annullamento del contratto, che l’errore sia riconoscibile[16]. Invero, il criterio dell’affidamento è regola posta a tutela del traffico giuridico. Nel matrimonio, invece, la rilevanza dell’errore è determinata ponendosi dalla parte di chi sbaglia e non dell’altro coniuge[17] o, forse più precisamente, dalla parte di chi ignora piuttosto che di chi erra incorrendo in una falsa rappresentazione della realtà[18].
Ciò detto, va tuttavia considerato – con riguardo alla vicenda musicata dal compositore russo – che lo scambio di identità dei nubendi, in realtà voluto da essi stessi per sfuggire alle pressioni familiari e sociali verso matrimoni non d’amore, ma d’affari, avrebbe determinato (e qui riemerge la concezione pubblicistica del matrimonio)[19], l’unione tra soggetti dalle identità distinte rispetto a quelle reali. Saremmo di fronte, probabilmente, a una ipotesi per cui ritenere legittimato attivo all’azione di annullamento il pubblico ministero, per evidenti ragioni di ordine pubblico (art. 125 c.c.)[20]. Tra l’altro, a tale riguardo, è anche significativo che il matrimonio fosse celebrato in un convento, dietro compenso versato ai celebranti.
4. – Anche ne Il matrimonio segreto di Domenico Cimarosa, il cui libretto è di Giovanni Bertati, rappresentato per la prima volta il 7 febbraio 1792 al Burgtheater di Vienna, è presente il tema della fuga dal matrimonio come affare di famiglia. Paolino e Carolina sono due giovani che, sposatisi clandestinamente, mantengono il segreto per evitare le ire di Geronimo, padre di Carolina, il quale vorrebbe invece che la figlia si unisse a un marito titolato. Sperando di ammansire Geronimo, Paolino convince il conte inglese Robinson a chiedere la mano all’altra figlia di Geronimo, Elisetta, sorella maggiore di Carolina, che – lusingata dalla notizia – comincia a darsi arie da contessa. Quando, però, il conte Robinson va a casa di Elisetta e Carolina, appena vede quest’ultima se ne innamora. Geronimo protesta, ma Robinson gli propone di rinunciare a metà della dote se gli concede la mano di Carolina invece della mano di Elisetta. Nel frattempo Fidalma, sorella di Geronimo e zia di Paolino, dichiara il suo amore per il nipote. Complicatasi così la vicenda, Paolino e Carolina decidono di fuggire, ma non ci riescono. I personaggi, tuttavia, si trovano a darsi spiegazioni l’un con l’altro. Geronimo perdona Carolina e Paolino e Robinson acconsente di sposare Elisetta.
Nel melodramma giocoso di Domenico Cimarosa, letto nella prospettiva civilistica, può scorgersi il rilievo che ha il consenso nel matrimonio, di cui costituisce, evidentemente, l’essenza[21]. Inoltre, in questo contesto, la medesima vicenda sottolinea la natura del matrimonio, da intendersi come atto di autonomia privata, espressione della libertà dell’individuo e, in definitiva, di un suo diritto della personalità[22], che invero trova conferma nella Convenzione di Roma sui diritti dell’uomo (art. 12) e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 9).
La segretezza del matrimonio, infatti, sembra proprio voler enfatizzare il rilievo della sufficienza del consenso dei nubendi, non dovendosi invece concepire il matrimonio come un’attuazione di un interesse dello Stato. In questo senso, in altri termini, potrebbe leggersi nell’opera del compositore veneziano una rappresentazione antesignana della concezione privatistica o individualistica del matrimonio, ordinato a fondare la famiglia come «associazione al servizio della felicità individuale»[23].
Nella stessa prospettiva e a conferma della concezione privatistica del matrimonio, d’altronde, si deve leggere l’abrogazione, da parte della riforma del 1975, dell’istituto della potestà maritale, e l’introduzione della parità dei diritti e dei doveri dei coniugi tra loro e nei confronti dei figli. L’unità della famiglia, seppur riconosciuta come valore socialmente rilevante garantito dall’art. 29 Cost., per la concezione individualistica del matrimonio, deve cedere davanti all’interesse superiore del singolo[24]. La famiglia si pone in funzione della persona[25] e la sua perduranza non può essere imposta alla volontà dei coniugi, e neppure a quella di uno solo di essi, che di fatto, in forza della legge n. 898 del 1° dicembre 1970, ha il diritto potestativo di scioglierlo ad nutum[26]. La personalizzazione del rapporto, dunque, si sarebbe realizzata non solo mediante la valorizzazione della volontà delle parti nella formazione del negozio, ma anche con l’attribuzione alla loro volontà di un peso decisivo per la permanenza del coniugio, dando rilevanza a una sorta di costante verifica del consenso matrimoniale[27].
La rilevanza del consenso matrimoniale ne Il matrimonio segreto è, inoltre, enfatizzata dalla volontà di Paolino e Carolina di fuggire dall’imposizione di un matrimonio combinato dal di lei padre. Una tale circostanza, se letta alla luce dell’attuale legislazione, potrebbe dare spazio a una riflessione sulla possibilità di scorgere, nella fattispecie in questione, una ipotesi di timore[28]. In altri termini, il matrimonio combinato e imposto dalla famiglia (di Carolina) potrebbe costituire il pericolo di eccezionale gravità derivante da cause esterne per fuggire dal quale i nubendi si determinano a contrarre il loro matrimonio, per di più in forma segreta. Invero, potrebbe darsi che i due giovani si siano determinati a contrarre il loro matrimonio proprio per evitare il matrimonio imposto, come elemento esterno costituente un pericolo grave di un male che si protrarrebbe per tutta la vita. Non si tratterebbe, ovviamente, di un timore riverenziale, di per sé irrilevante, in quanto fondato su un soggettivo moto di soggezione o paura derivante da un legame o un rapporto particolare con una data persona (es. il padre)[29], ma piuttosto di una circostanza esterna dalla quale si avverte il pericolo di un male futuro o della prosecuzione di un male già in corso di afflizione[30].
5. – Infine, ne La sonnambula di Vincenzo Bellini, su libretto di Felice Romani (rappresentata per la prima volta il 6 marzo 1831 al Teatro Carcano di Milano), Elvino e Amina stipulano un contratto di matrimonio, in presenza del notaro e con l’assistenza dei testimoni, al quale sarebbero seguite le nozze religiose. Elvino, oltre «ad ogni ben di cui son possessore» le dona l’anello nuziale che era appartenuto a sua madre («Prendi: l’anel ti dono…»), del quale tuttavia ne chiede, poco dopo, la restituzione sospettando l’infedeltà di Amina. Costei, infatti, che soffre di sonnambulismo, proprio la notte precedente il matrimonio religioso, entra inavvertitamente nella stanza del conte Rodolfo, e l’evento viene interpretato come un tradimento, che dà origine, appunto, alla pretesa di Elvino di revocare la donazione[31].
Il libretto de La sonnambula, letto con la lente dell’attuale ordinamento, dà modo di riflettere su alcuni profili civilistici che vengono rievocati dalle vicende in esso narrate.
In particolare, vien da interrogarsi sulla efficacia della donazione fatta in occasione delle nozze e, nella specie, se di essa possa effettivamente parlarsi di revocabilità, ovvero di inefficacia.
La risposta deve ancorarsi alla natura che si attribuisce al contratto concluso dai protagonisti prima del matrimonio religioso. Invero, se esso si qualificasse come un matrimonio (civile) a tutti gli effetti – che, come noto, prima dei Patti Lateranensi aveva necessariamente una sua autonomia rispetto alla celebrazione del sacramento – la donazione, evidentemente collegata al contratto di matrimonio, dovrebbe ritenersi efficace e tutt’al più revocabile per ingratitudine o sopravvenienza dei figli. Limitando l’analisi alla sola ipotesi immaginabile nel caso di specie, ossia quella dell’ingratitudine, va tuttavia rilevato che l’art. 801 c.c., a tale proposito, elenca tassativamente[32] i casi per cui è possibile procedere alla revocazione. La norma, invero, contempla i fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell’art. 463 c.c., l’ingiuria grave verso il donante o il grave pregiudizio arrecato dolosamente al patrimonio di lui, ovvero ancora l’indebito rifiuto degli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, 435 e 436 c.c.[33]. Ebbene, l’unico tentativo di sussumere la fattispecie nella norma in esame potrebbe farsi con riguardo alla possibilità che l’asserito adulterio di Amina possa costituire un’ingiuria grave. Sul punto, tuttavia, si è affermato che nemmeno l’aver intrapreso una nuova relazione sentimentale può considerarsi tale, a ciò, se del caso, potendo valere l’ostentamento della relazione stessa[34]. Tanto più può dirsi con riguardo a un ipotetico tradimento. E, in ogni caso, nel caso di specie mancherebbe anche l’elemento psicologico in capo ad Amina, in ragione del suo sonnambulismo[35].
Se, poi, la donazione si qualificasse come obnuziale, e fatta dunque in riguardo di un futuro matrimonio, essa si sottrarrebbe alla possibile revocazione, per espressa previsione dell’art. 805 c.c., in ragione del favor da attribuire alla formazione della nuova famiglia. Troverebbe, tuttavia, applicazione l’art. 785 c.c., per cui essa sarebbe improduttiva di effetti ove il matrimonio non fosse celebrato. Tale qualificazione presupporrebbe, ovviamente, che il contratto concluso da Elvino e Amina configuri esclusivamente una donazione e non anche il matrimonio civile.
In tale evenienza, la donazione propter nuptias, che conserva la struttura contrattuale ancorché la norma ex art. 785 c.c. preveda che essa si perfeziona senza bisogno di accettazione[36], produce i suoi effetti con la celebrazione del matrimonio, il quale configurerebbe una condicio iuris, secondo alcuni[37], ovvero una condicio facti, secondo la dottrina maggioritaria[38] o, piuttosto, permeerebbe di sé la stessa causa del negozio, in modo che è la celebrazione di un determinato matrimonio espressamente indicato nell’atto la causa dell’attribuzione dei beni oggetto della donazione[39].
In questa prospettiva, la mancata celebrazione del matrimonio, dunque, impedisce la produzione degli effetti della donazione di Elvino, che ben può chiedere la restituzione dell’anello.
La fattispecie posta in essere tra i protagonisti de La sonnambula, tuttavia, potrebbe anche qualificarsi come dono fatto a causa della promessa di matrimonio, quale effettivamente sembra essere quella scambiata tra Elvino e Amina[40].
Come noto, proprio a garanzia della libertà matrimoniale, la promessa di matrimonio non obbliga il promittente a contrarlo (art. 79 c.c.). Questa non è tuttavia priva di effetti qualora dovesse essere inadempiuta, determinando anzi, in caso di promessa semplice[41], l’obbligo restitutorio dei doni ricevuti come conseguenza della stessa, e, in caso di promessa solenne – qual è quella di Elvino ad Amina, fatta invero in presenza di un notaio e con l’assistenza dei testimoni –, un obbligo risarcitorio a carico dell’inadempiente[42].
Nella specie, proprio con riguardo alla promessa solenne, l’art. 81 c.c. stabilisce espressamente che «la promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell’art. 84 c.c., oppure risultante dalla richiesta di pubblicazioni, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all’atra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa»[43].
Ebbene, ove si applicasse tale disciplina, Elvino sarebbe astrattamente legittimato a chiedere la restituzione dell’anello donato ad Amina, non potendosi certamente ritenere inadempiente per sua colpa, fino a che, tuttavia, non si rende conto dell’inesistenza di qualsivoglia tradimento sul quale sembra aver basato la ricusazione della promessa.
E, in effetti, chiarito l’equivoco, Elvino mantiene la promessa e l’anello rimane ad Amina.
[1] F. Annunziata e G.F. Colombo, Law and Opera, Cham, 2018.
[2] J. Budden, Le opere di Verdi. III. Da Don Carlos a Falstaff, Torino 1988, p. 133 ss.; M. Mila, Verdi, Milano, 2012, p. 209.
[3] F. Gazzoni, Amore e diritto. Ovverosia i diritto dell’amore, Napoli, 1994, spec. p. 46 ss.
[4] Cfr. A. Pennini, Opera in musica e la società dei Lumi. Suggestioni storico-giuridico-istituzionali ripercorrendo le Nozze di Figaro, in V. Gigliotti, M. Riberi, M. Traverso (a cura di), La sentenza è pronunziata. Rappresentazioni della giustizia nell’opera lirica, Milano, 2019, p. 67 ss.
[5] Cfr. H. Abert, Mozart. La maturità. 1783-1791, trad. di B. Porena e I. Cappelli, Milano, 1985, p. 246, il quale ricorda che Luigi XVI, ricevuto e letto il manoscritto di Beaumarchais, decretò «Cela est dètestable, cela ne sara jamais joué».
[6] Cfr. F. Finocchiaro, voce Matrimonio (dir. civ.), in Enc. dir., XXV, Milano, 1957, p. 821; L. Bove, Il matrimonio civile, Tratt. dir. priv., diretto da P. Rescigno, I, 2, Torino, 1999, p. 900 ss.; G. Ferrando, Il matrimonio, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da A. Cicu e F. Messineo, continuato da L. Mengoni e P. Schlesinger, Milano, 2015, p. 357.
[7] Cfr. A. Boureau, Le droit de cuissage. La fabrication d’un mythe (XIII-XX siècle), Paris 1995.
[8] Sulla promessa di matrimonio, cfr. M.L. Loi, voce Promessa di matrimonio, in Enc. dir., XXXVII, Milano, 1988, p. 86 ss.; G. Oberto, voce Promessa di matrimonio, in Dig. disc. priv. (sez. civ.), XV, Torino, 1997, p. 394 ss.
[9] C.M. Bianca, Diritto civile. 2.1. La famiglia, Milano, 2023, p. 41.
[10] F. Finocchiaro, Del matrimonio, in Comm. cod. civ. Scialoja Branca, Roma-Bologna, 1971, p. 83.
[11] Così F. Finocchiaro, Del matrimonio, cit., p. 83.
[12] Per una ricostruzione storica della norma, cfr. E. Giacobbe, Il matrimonio. I. L’atto e il rapporto, in Tratt. dir. civ., diretto da R. Sacco, Torino, 2011, p. 352 ss. V. anche A. Morace Pinelli, in A. Marini e A. Morace Pinelli, Della nullità del matrimonio, I, in Il Codice civile. Commentario, fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2012, p. 176, il quale sottolinea come la circoscritta rilevanza dell’errore si spiegava alla luce della concezione pubblicistica della famiglia, ancora dominante all’epoca della codificazione, che rinveniva nel principio di indissolubilità del vincolo un valore fondamentale dell’ordinamento. In giurisprudenza cfr. Cass. 24 novembre 1983, n. 7020, in Foro it., 1984, c. 450 ss., con note di R. Moccia e A. Lener, secondo cui «ai fini della nullità di un matrimonio contratto antecedentemente alla riforma del diritto di famiglia conta solo l’errore sull’identità fisica dell’altro coniuge, mentre è irrilevante l’errore sulle qualità della persona, ancorché determinanti per l’identità morale (nella specie: è stata respinta l’istanza di annullamento di matrimonio a causa dell’omosessualità dello sposo, scoperta solo posteriormente al matrimonio stesso)».
[13] In argomento v. A.C. Jemolo, Il matrimonio, Torino, 1961, p. 115.
[14] Cfr. l’interessante saggio di A. Bettetini, Graziano e l’errore sulla persona e le sue qualità nel matrimonio: le origini canoniche dell’art. 122 c.c., in Riv. dir. civ., 2009, II, p. 21 ss., il quale evidenzia come l’errore sulla persona e quello sulle qualità personali dell’altro coniuge fossero in realtà già codificate nel Decreto di Graziano del 1140 circa, da cui, attraverso la mediazione delle grandi collezioni canoniche, sono transitate in tappe successive negli ordinamenti secolari.
[15] Così A. Morace Pinelli, Op. cit., p. 179.
[16] C.M. Bianca, Diritto civile, cit., p. 165.
[17] In tal senso G. Benedetti, Matrimonio e nullità matrimoniali, in Sulla riforma del diritto di famiglia. Seminario diretto da F. Santoro-Passarelli, Padova, 1973, p. 24.
[18] V. Pietrobon, in Commentario alla riforma del diritto di famiglia, a cura di L. Carraro, G. Oppo e A. Trabucchi, Padova, 1977, I, 1, p. 155.
[19] Su cui v. A. Cicu, Il diritto di famiglia. Teoria generale, cit.; Id., Lo spirito del diritto familiare (1913), in Scritti minori, Milano, 1965, p. 123 e segg.; Id., Matrimonium seminarium reipublicae (1921), ivi, p. 199 e segg.; Id., Il matrimonio e la famiglia dello Stato fascista (1940), ivi, p. 157 e segg. La concezione pubblicistica venne, come noto, superata con l’avvento della Costituzione. Il matrimonio, invero, si sarebbe dovuto intendere come «associazione al servizio della felicità individuale» (cfr. L. Mengoni, La famiglia nell’ordinamento giuridico italiano, in La famiglia crocevia della tensione tra «pubblico» e «privato». Atti del XLIX corso di aggiornamento culturale dell’Università cattolica (Reggio Calabria 9-14 settembre 1979), Milano, 1979, p. 273).
[20] Cfr. F. Finocchiaro, Del matrimonio, cit., p. 180.
[21] Cfr. F. Santosuosso, Il matrimonio, Torino, 1989, p. 89 ss.
[22] C.M. Bianca, Diritto civile. 2.1. La famiglia, cit., p. 23 ss.
[23] Cfr. retro nota 18: L. Mengoni, La famiglia nell’ordinamento giuridico italiano, cit. p. 273.
[24] In giurisprudenza, recentemente. Cass., Sez. Un., 29 luglio 2021, n. 21761, in Nuova giur. civ. comm., 2022, I, p. 70 ss., con nota di D. Infantino, Trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio, che dà atto dell’«avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse superiore e trascendente della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti».
[25] C.M. Bianca, voce Famiglia (diritti di), in Noviss. Dig. it., VII, Torino, 1968, p. 73.
[26] Sul tema cfr. F. Cipriani – E. Quadri, La nuova legge sul divorzio. II. Presupposti. Profili personali e processuali, Napoli, 1988. Relativamente ai profili patrimoniali v. E. Quadri, La nuova legge sul divorzio. I. Profili patrimoniali, Napoli, 1987; E. Quadri, Persone e famiglia, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1994, p. 163 e segg.
[27] F. Finocchiaro, L’idea di matrimonio dopo la riforma del diritto di famiglia, in Studi in onore di E.T. Liebman, IV, Milano, 1979, p. 3038.
[28] Sul timore, quale nuova causa di invalidità del matrimonio introdotto con la riforma del diritto di famiglia del 1975, cfr. R. Tommasini, Della nullità del matrimonio, in Comm. cod. civ., diretto da E. Gabrielli, Della famiglia (artt. 74-176), a cura di L. Balestra, p. 296 ss.; E. Giacobbe, Il matrimonio, cit., p. 345 ss.
[29] E. Giacobbe, Il matrimonio, cit., p. 346.
[30] Cfr. G. Criscuoli, Il matrimonio coatto, in Dir. fam. pers., 1978, I, p. 973 ss., spec., p. 1002, ove si legge: «il timore, nella sua intima accezione, rappresenta quel sentimento (…) che attanaglia l’animo della vittima con riguardo alla prospettiva di un male futuro o della prosecuzione di un male già in corso di afflizione. Per il suo tramite il paziente percepisce la necessità della scelta matrimoniale come mezzo al fine di liberarsi del male incombente. E, seppure è vero che la necessità non consegue ad un atto di forza altrui, ma ad un diverso giuoco violento della vita, ciò non esclude il vizio del consenso, giacché quella necessità soggioga la libertà, per cui, in definitiva, il paziente agisce pur sempre in stato di cogenza».
[31] Cfr. F. Annunziata, Opera e Diritto. Approcci metodologici e un caso da analizzare: La Sonnambula di Vincenzo Bellini, in G. Resta (a cura di), L’armonia nel diritto. Contributi a una riflessione su diritto e musica, Ed. Roma Tre Press, Roma, 2018, p. 161 ss., il quale affronta il “caso” alla luce della legislazione dell’epoca, ossia del Codice civile austriaco del 1811 (ABGB) dichiarato applicabile in tutte le province spettanti al Governo di Milano (città della prima rappresentazione), in luogo di qualsivoglia altra legge o consuetudine, con decorrenza 1° gennaio 1816.
[32] U. Carnevali, Le donazioni, in Tratt. dir. priv., diretto da P. Rescigno, 6, Torino, 1997, p. 588.
[33] Sulla revocazione della donazione, cfr., ad es., A. Torrente, La donazione, in Tratt. dir. civ., diretto da A. Cicu, F. Messineo e L. Mengoni, e continuato da P. Schlesinger, Milano, 2006, p. 671 ss.; D. Buzzelli, in E. del Prato (a cura di), Donazioni, in Comm. cod. civ. Scialoja Branca, a cura di G. De Nova, Bologna, 2019, p. 442 ss.
[34] Cfr. Cass. 31 ottobre 2016, n. 22013, in Fam. dir., 2017, p. 413 ss., con nota di C. Coppola, Infedeltà del coniuge donatario, e diritto alla dignità personale del coniuge donante, secondo cui «l’ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all’onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l’atteggiamento, e costituisce, peraltro, formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali».
[35] Cfr. U. Carnevali, Le donazioni, cit., p. 590.
[36] Per tali profili cfr. E. Damiani, Il contratto con prestazioni a carico del solo proponente, Milano, 2000, p. 244 ss. In senso contrario, per la unilateralità della donazione obnuziale, v. A. Palazzo, Le donazioni, in Il Codice civile. Commentario, diretto da P. Schlesinger, Milano, 2000, p. 281 ss.
[37] U. Carnevali, Le donazioni, cit., p. 569.
[38] A. Torrente, La donazione, cit., p. 559; G. Capozzi, Successioni e donazioni, II, Milano, 2002, p. 831, il quale sottolinea che è preferibile la tesi della condicio facti, in quanto la subordinazione degli effetti della donazione alla celebrazione del matrimonio deriva non dalla volontà della legge, ma dalla volontà del donante, il quale è libero di porre in essere una donazione pura e semplice.
[39] A. Palazzo, Le donazioni, cit., p. 284.
[40] Cfr. F. Annunziata, Opera e Diritto. Approcci metodologici e un caso da analizzare: La Sonnambula di Vincenzo Bellini, cit., p. 196 ss., il quale evidenzia come i confini tra fattispecie sussumibili sotto l’art. 785 c.c. e quelle invece configuranti un dono tra fidanzati ex art. 80 siano piuttosto spesso sfumati.
[41] Sulla c.d. promessa semplice v. L. Gatt, I doni fatti a causa della promessa di matrimonio: natura giuridica e limiti al diritto di restituzione, in Riv. dir. civ., 1994, II, p. 383 ss.
[42] Su tale distinzione cfr., recentemente, R. Pasquili, voce Matrimonio (promessa e celebrazione), in Dig. disc. priv. (sez. civ.), Aggiornamento XII, 2019, p. 239 ss.
[43] Sulla promessa di matrimonio in generale cfr. F. Santoro Passarelli, Lineamenti della promessa di matrimonio secondo il nuovo codice, inRiv. dir. civ., 1939, I, p. 12 ss.; G. Tedeschi, voce Matrimonio (promessa di), (diritto civile), in Noviss. Dig. it., X, Torino, 1964, p. 419 ss.; A. Trabucchi, voce Promessa di matrimonio, in Noviss. Dig. it., App. VI, Torino, 1986, p. 43 ss.; M.L. Loi, voce Promessa di matrimonio, cit., p. 86 e segg.; G. Oberto, voce Promessa di matrimonio, cit., p. 394 ss.; C. Caricato, La promessa di matrimonio, in Tratt. dir. priv., diretto da M. Bessone, Il diritto di famiglia, a cura di T. Auletta, vol. I, I, Torino, 2011, p. 101 ss.; A. Maniaci, La promessa di matrimonio, in Il Codice Civile. Commentario, fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2015, p. 3 ss.