Esecuzione specifica dell’obbligo di retrovendita di opere d’arte e tutela costitutiva ex art. 2932 c.c.

Enrico Maria Mazzieri

Notaio e Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche

Tribunale di Salerno, 18 marzo 2026, n. 1731

Contratto preliminare – esecuzione in forma specifica – offerta non formale della prestazione – offerta implicita nella domanda giudiziale

Per l’accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., è sufficiente la semplice offerta non formale di esecuzione della prestazione in qualsiasi forma idonea a manifestare la relativa volontà, ove le parti abbiano previsto il pagamento del prezzo contestualmente alla stipula del contratto definitivo.

Il requisito dell’offerta di cui all’art. 2932 c. 2 c.c. è da ritenersi soddisfatto con la proposizione della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre, essendo tale offerta necessariamente implicita nella domanda.

La sentenza del Tribunale di Salerno 18 marzo 2026, n. 1731 offre l’occasione per approfondire alcuni profili di particolare rilievo sistematico in tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto definitivo. La pronuncia, relativa ad un accordo di retrovendita avente ad oggetto opere d’arte contemporanea, ribadisce che l’offerta della prestazione può ritenersi implicita nella domanda giudiziale, che non è necessaria la preventiva costituzione in mora e che il rimedio di cui all’art. 2932 c.c. trova piena applicazione anche in relazione a beni artistici, purché determinati e immediatamente trasferibili. La decisione consente di valorizzare la persistente centralità dell’art. 2932 c.c., quale strumento di effettività della tutela contrattuale e di confermare l’idoneità delle categorie generali del diritto civile a disciplinare la circolazione delle opere d’arte.

The judgment of the Court of Salerno No. 1731 of 18 March 2026 provides an opportunity to examine in greater depth certain aspects of particular importance concerning the specific performance of the obligation to conclude a final contract. The ruling, which concerns a resale agreement relating to contemporary works of art, reaffirms that the offer to perform may be deemed implicit in the claim brought before the court, that prior formal notice of default is not required, and that the remedy provided for in Article 2932 of the Civil Code is fully applicable even in relation to works of art, provided they are specifically identified and immediately transferable. The decision highlights the enduring centrality of Article 2932 of the Italian Civil Code as a means of ensuring the effectiveness of contractual protection and confirms the suitability of the general categories of civil law for regulating the circulation of works of art.

Sommario: 1. Premessa. – 2. La vicenda negoziale e processuale. – 3. La funzione dell’art. 2932 c.c. nel sistema della tutela contrattuale. – 4. La retrovendita di opere d’arte quale contratto preliminare autonomo. – 5. L’offerta della prestazione e la sua implicita formulazione nella domanda giudiziale. – 6. L’irrilevanza della preventiva costituzione in mora. – 7. L’esecuzione in forma specifica in relazione a beni artistici. – 8. L’effettività della tutela e il significato sistematico della decisione. – 9. Approfondimenti sistematici – 10. Considerazioni conclusive.

1. La sentenza del Tribunale di Salerno 18 marzo 2026, n. 1731 si segnala per l’interesse della fattispecie concreta e per la rilevanza delle questioni giuridiche affrontate. La decisione applica infatti l’art. 2932 c.c. ad un complesso accordo di retrovendita avente ad oggetto sette opere d’arte contemporanea, disponendo il trasferimento coattivo dei beni in favore della società obbligata al riacquisto e subordinando l’effetto traslativo al pagamento del prezzo convenuto[1].

La pronuncia si colloca all’intersezione tra teoria generale del contratto, tutela costitutiva e diritto dell’arte. Essa consente, da un lato, di ribadire alcuni principi consolidati in materia di esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre; dall’altro, di verificare la piena attitudine delle categorie generali del diritto civile a regolare rapporti aventi ad oggetto beni artistici, senza necessità di ricorrere a soluzioni eccezionali o a discipline derogatorie. L’interesse della decisione non risiede tanto nell’affermazione di principi radicalmente innovativi, quanto nella chiarezza con cui il giudice del merito ricostruisce la funzione dell’art. 2932 c.c., quale strumento di attuazione coattiva del programma negoziale. In tal modo, il Tribunale di Salerno offre una significativa conferma della persistente centralità del rimedio costitutivo nel sistema della tutela dei diritti contrattuali, come si vedrà di seguito.

2. La controversia trae origine da una compravendita di opere d’arte conclusa tra un collezionista e una società operante professionalmente nel mercato artistico: contestualmente alla vendita, le parti stipulavano un ulteriore accordo in forza del quale il ricorrente si obbligava a vendere e la società si obbligava a riacquistare, entro un termine determinato e ad un prezzo prestabilito, le medesime opere precedentemente alienate.

Scaduto inutilmente il termine finale fissato per la stipulazione del contratto definitivo di riacquisto, il proprietario delle opere, dichiarando la propria piena disponibilità a trasferire i beni nello stato originario, agiva in giudizio ai sensi dell’art. 2932 c.c., chiedendo una sentenza costitutiva, produttiva degli effetti del contratto non concluso[2].

Il Tribunale ha accolto integralmente la domanda, ritenendo sussistenti tutti i presupposti richiesti dalla norma: validità del vincolo obbligatorio, compiuta determinazione del bene e del prezzo, possibilità giuridica e materiale del trasferimento e disponibilità dell’attore ad eseguire la prestazione dovuta[3].

Particolarmente significativi sono tre profili valorizzati dal giudice: l’offerta della prestazione, ritenuta implicita nella domanda giudiziale; l’irrilevanza della preventiva costituzione in mora; la piena compatibilità del rimedio con beni di natura artistica.

3. L’art. 2932 c.c. costituisce una delle più elevate espressioni del principio di effettività della tutela civile: la norma consente, infatti, alla parte fedele di conseguire esattamente il risultato pratico programmato con il contratto preliminare, evitando che l’inadempimento della controparte si traduca in una mera obbligazione risarcitoria.

La disposizione rappresenta il superamento di una concezione puramente obbligatoria del contratto preliminare: quest’ultimo non attribuisce soltanto il diritto al risarcimento del danno, ma conferisce alla parte adempiente il potere di ottenere, mediante l’intervento del giudice, il medesimo assetto di interessi che le parti avevano convenuto di realizzare[4]. La sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. non sostituisce il contratto sul piano negoziale, ma ne riproduce gli effetti sul piano giuridico: essa opera, pertanto, quale strumento di attuazione coattiva dell’autonomia privata e, al tempo stesso, quale manifestazione del principio secondo cui il processo civile deve assicurare al titolare del diritto una tutela effettiva, specifica e concretamente satisfattiva[5].

In questa prospettiva, il rimedio si pone in diretta connessione con i principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 111 Cost., poiché consente al creditore di ottenere non un equivalente monetario, ma il bene della vita cui il rapporto obbligatorio era preordinato[6].

4. Il primo profilo affrontato dalla decisione riguarda la qualificazione dell’accordo di retrovendita. Il Tribunale ne ricostruisce la natura giuridica quale autonomo contratto preliminare di compravendita e non come semplice patto accessorio o di riscatto[7].

Detta qualificazione appare pienamente condivisibile: quando le parti si obbligano a stipulare in futuro un contratto definitivo avente ad oggetto beni determinati e prezzo predeterminato, viene in essere un vero e proprio vincolo obbligatorio suscettibile di esecuzione in forma specifica[8], stante la pacifica lettura estensiva del campo di applicazione del già citato art. 2932 c.c. Nel mercato dell’arte, tali operazioni assumono una funzione economica particolarmente rilevante. Esse consentono al collezionista di programmare il disinvestimento e all’operatore professionale di assicurarsi la futura acquisizione di beni ritenuti strategici: sotto il profilo causale, il regolamento negoziale realizza un assetto di interessi perfettamente meritevole di tutela, ai sensi dell’art. 1322 c.c.

La riconduzione dell’accordo allo schema del preliminare conferma che anche rapporti caratterizzati da elevata sofisticazione economica restano governati dalle categorie generali del diritto civile.

5. Il nucleo teorico più significativo della pronuncia concerne l’interpretazione dell’art. 2932, comma 2, c.c., secondo cui, se la parte che domanda l’esecuzione specifica deve eseguire una controprestazione, la domanda non può essere accolta se essa non esegue la propria prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge[9].

Una lettura meramente letterale della disposizione potrebbe indurre a ritenere necessaria un’offerta formale ai sensi degli artt. 1208 ss. c.c. La giurisprudenza prevalente, tuttavia, da tempo, valorizza un’interpretazione sostanzialistica, ritenendo sufficiente che la parte attrice manifesti in modo inequivoco la propria disponibilità ad adempiere[10].

In tale prospettiva, la domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. contiene normalmente un’offerta implicita della prestazione: chi, infatti, chiede al giudice di produrre gli effetti del contratto definitivo manifesta, per ciò stesso, la volontà di dare esecuzione al sinallagma contrattuale[11].

Il requisito dell’offerta assolve una funzione sostanziale e non rituale. Esso mira a garantire che il rimedio costitutivo sia riservato alla parte effettivamente pronta ad adempiere; non richiede, invece, formule sacramentali o formalismi che non aggiungano nulla sul piano della concreta tutela dell’interesse sostanziale[12].

La sentenza del Tribunale di Salerno si colloca coerentemente in questo orientamento. L’attore aveva espressamente dichiarato la propria disponibilità a trasferire le opere e a consegnarle nello stato originario. La domanda giudiziale costituiva dunque una manifestazione inequivoca e sufficiente della volontà di adempiere. La soluzione, pertanto, merita piena adesione, poiché evita che il requisito dell’offerta si trasformi in un ostacolo formalistico incompatibile con la funzione satisfattiva dell’art. 2932 c.c.

6. Altro passaggio di notevole interesse è rappresentato dall’affermazione secondo cui l’esperibilità dell’azione non presuppone la preventiva costituzione in mora della controparte.

L’assunto è coerente con la natura del rimedio. L’azione di esecuzione specifica non ha funzione sanzionatoria, ma satisfattiva: ciò che dunque rileva non è la colpevolezza dell’inadempimento, bensì la mancata conclusione del contratto definitivo entro il termine convenuto[13]. La mora del debitore assolve, di regola, alla funzione di costituire formalmente il ritardo e di far decorrere determinati effetti accessori. Essa non rappresenta, tuttavia, un presupposto strutturale dell’azione costitutiva, il cui fondamento risiede nella persistenza di un obbligo di contrarre non spontaneamente adempiuto.

Quando il termine fissato per la stipulazione del definitivo è spirato inutilmente, l’interesse del creditore è già concretamente leso[14]. L’ordinamento gli riconosce pertanto il diritto di rivolgersi direttamente al giudice per ottenere il risultato programmato.

La conclusione è particolarmente persuasiva, poiché conferma che la tutela costitutiva opera in funzione di attuazione del programma negoziale e non come conseguenza di un particolare atteggiamento soggettivo dell’obbligato.

7. La circostanza che il bene oggetto del trasferimento sia costituito da opere d’arte non pone, di per sé, alcun ostacolo all’applicazione dell’art. 2932 c.c. Le opere d’arte sono beni mobili che possono presentare caratteristiche di unicità, infungibilità e rilevanza culturale. Tali peculiarità non escludono, ma, anzi, rafforzano l’interesse alla tutela in forma specifica. Quando il bene è unico o difficilmente sostituibile, il risarcimento per equivalente potrebbe infatti non risultare idoneo a soddisfare integralmente l’interesse del creditore[15]. La condizione essenziale è che i beni siano specificamente individuati e immediatamente trasferibili. Nel caso deciso dal Tribunale di Salerno, tale requisito risultava pienamente soddisfatto: le opere erano analiticamente identificate e nella piena disponibilità dell’attore.

La decisione conferma così che il diritto civile dispone già degli strumenti necessari per assicurare una tutela adeguata anche nel settore del mercato dell’arte, caratterizzato da beni di elevato valore economico e culturale.

8. La pronuncia in esame si presta ad una riflessione di più ampia portata sul ruolo dell’art. 2932 c.c. nel sistema.

L’istituto esprime una precisa opzione di politica del diritto: il contratto deve essere considerato non soltanto fonte di obblighi, ma quale programma giuridicamente vincolante suscettibile di attuazione specifica. L’autonomia privata non viene lasciata alla sola lealtà delle parti, ma trova nel processo civile uno strumento idoneo a realizzare coattivamente l’assetto di interessi convenuto[16]. Da questo punto di vista, l’art. 2932 c.c. rappresenta uno dei punti più elevati di convergenza tra autonomia privata e giurisdizione: il giudice non crea un nuovo rapporto, ma assicura l’attuazione di quello già programmato dalle parti.

La sentenza del Tribunale di Salerno si inserisce perfettamente in questa prospettiva, dimostrando come l’ordinamento sia in grado di garantire la certezza e l’affidabilità dei traffici giuridici anche in settori altamente specialistici, quali il mercato delle opere d’arte.

9. In tale ottica, l’azione di esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre si fonda anche sul principio di autoresponsabilità: chi assume volontariamente un obbligo negoziale deve sopportarne integralmente le conseguenze giuridiche. L’inadempimento non consente alla parte obbligata di sottrarsi unilateralmente agli effetti del vincolo assunto. In questa prospettiva, la sentenza costitutiva rappresenta il punto di massima valorizzazione dell’impegno contrattuale. Il debitore non può trasformare il contratto in una mera opzione tra adempimento e risarcimento del danno. La legge riconosce invece al creditore il diritto di pretendere, nei limiti del possibile, l’esatta realizzazione del programma convenuto.

Orbene, la tutela ex art. 2932 c.c. e quella risarcitoria non si pongono in rapporto di alternatività assoluta. La prima mira a conseguire il bene della vita oggetto del contratto; la seconda tende a compensare le conseguenze pregiudizievoli ulteriori derivanti dal ritardo o dall’inadempimento. La giurisprudenza ammette pacificamente il cumulo tra sentenza costitutiva e risarcimento del danno, ove la parte attrice dimostri di aver subito un pregiudizio ulteriore rispetto alla mancata conclusione del definitivo. Ciò conferma che la tutela specifica rappresenta il nucleo primario, mentre il risarcimento svolge una funzione complementare.

Le opere d’arte, per definizione, presentano un elevato grado di individualità. Anche quando esistono opere analoghe dello stesso autore, ciascun bene possiede caratteristiche irripetibili.

Da ciò discende che il risarcimento per equivalente è spesso inidoneo a riprodurre integralmente l’utilità perseguita dalle parti. La tutela in forma specifica assume quindi una rilevanza ancora maggiore rispetto a quella normalmente riconosciuta per beni fungibili. La decisione del Tribunale di Salerno, pur senza soffermarsi diffusamente su tale profilo, si colloca coerentemente in questa prospettiva, nella consapevolezza che il mercato dell’arte si fonda su un delicato equilibrio tra libertà negoziale, certezza dei trasferimenti e tutela dell’affidamento. La prevedibilità degli strumenti di tutela costituisce, quindi, un elemento essenziale per la stabilità del mercato. Gli operatori devono poter confidare sul fatto che gli impegni assunti siano giuridicamente vincolanti e coercibili. La sentenza in commento contribuisce a rafforzare tale affidamento, dimostrando che gli accordi di retrovendita, quando correttamente strutturati, sono pienamente tutelabili mediante esecuzione specifica.

L’art. 2932 c.c. rappresenta, pertanto, una delle norme più raffinate del Codice civile italiano. In essa convergono autonomia privata, effettività della tutela e funzione attuativa della giurisdizione.

La sentenza del Tribunale di Salerno conferma che tali coordinate mantengono intatta la loro attualità. Il contratto continua a costituire un programma giuridico vincolante; il processo continua a rappresentare lo strumento attraverso cui quel programma può essere realizzato in modo specifico; il giudice continua ad essere garante dell’effettività della tutela.

In un’epoca caratterizzata dalla crescente complessità dei rapporti economici, la pronuncia offre una rassicurante conferma della capacità delle categorie generali del diritto civile di governare fenomeni nuovi senza rinunciare alla coerenza sistematica.

10. Alla luce delle considerazioni svolte, la decisione del Tribunale di Salerno si presta ad essere considerata come una significativa conferma della perdurante centralità dell’art. 2932 c.c. nel sistema del diritto civile.

Essa dimostra, in primo luogo, che il requisito dell’offerta della prestazione deve essere interpretato in funzione dell’interesse sostanziale tutelato dalla norma. L’offerta non è un adempimento rituale, ma una manifestazione concreta della disponibilità della parte ad eseguire il programma negoziale. Quando tale disponibilità emerge chiaramente dalla domanda giudiziale e dagli atti del processo, non vi è ragione di subordinare la tutela ad ulteriori formalità[17].

In secondo luogo, la pronuncia conferma che la preventiva costituzione in mora non costituisce un presupposto strutturale dell’azione. L’interesse del creditore sorge nel momento stesso in cui il contratto definitivo non viene concluso entro il termine convenuto. Da quel momento, l’ordinamento riconosce il diritto di ottenere direttamente dal giudice l’attuazione coattiva del programma negoziale.

Infine, la decisione evidenzia che le opere d’arte, pur caratterizzate da peculiarità economiche e culturali, restano pienamente assoggettate alle categorie generali del diritto civile. La loro unicità e infungibilità non ostacolano, ma, al contrario, accentuano l’interesse alla tutela in forma specifica.

La sentenza consente, altresì, di valorizzare una considerazione di ordine più generale: il diritto civile contemporaneo è chiamato a confrontarsi con mercati sempre più complessi e con beni dotati di caratteristiche peculiari. La tentazione di ricorrere a costruzioni eccezionali o a discipline speciali non deve far dimenticare la capacità delle categorie generali di adattarsi a contesti nuovi senza perdere coerenza sistematica.

L’art. 2932 c.c. costituisce un esempio paradigmatico di tale capacità. Elaborato per assicurare effettività al contratto preliminare, esso continua a rappresentare uno strumento di straordinaria modernità, idoneo a garantire la realizzazione specifica del programma negoziale anche in ambiti altamente specialistici.

La decisione in commento conferma dunque tre proposizioni fondamentali:

  1. il contratto preliminare attribuisce alla parte fedele un diritto alla realizzazione specifica del risultato programmato;
  2. l’offerta della prestazione va interpretata secondo criteri sostanzialistici;
  3. la tutela costitutiva trova piena applicazione anche rispetto a beni artistici, purché determinati e disponibili.

Sotto il profilo assiologico, la pronuncia riafferma il primato dell’effettività della tutela. Il processo civile non si limita ad accertare diritti astratti, ma deve assicurare il conseguimento concreto del bene della vita cui il rapporto sostanziale è preordinato[18].

In conclusione, il Tribunale di Salerno offre una decisione equilibrata, tecnicamente rigorosa e sistematicamente convincente. Essa si colloca nel solco della migliore tradizione civilistica, dimostrando come gli istituti classici del Codice civile continuino a costituire strumenti di straordinaria efficacia anche nella disciplina della circolazione delle opere d’arte.

La sentenza merita pertanto piena adesione, non solo per la correttezza della soluzione adottata, ma anche per la chiarezza con cui evidenzia il significato profondo dell’art. 2932 c.c.: trasformare l’obbligo di contrarre in un diritto alla realizzazione effettiva del programma negoziale.

Provvedimento: Nel giugno 2021 il dott. (Omissis) stipulava con la società (Omissis) S.r.l. un contratto di compravendita avente ad oggetto sette opere d’arte, regolarmente pagate per l’importo di euro 100.000. Più precisamente le opere artistiche erano le seguenti: 1) — (2020), tecnica mista su tela, 140x130cm; 2) — the sky – — 13 (2019), tecnica mista su tela, 120×160 cm; 3) — (2020), tecnica mista su tela, 160×150 cm; 4) Rabarama, — (2018), fusione in bronzo dipinta a mano, — I di 7 + III, 26×22 cm; 5) A.R. Penck, Senza titolo (1990), acrilico su tela, 51×44 cm; 6) A.R. Penck, Senza titolo (1990), acrilico su tela, 50×40 cm; 7) A.R. Penck, Senza titolo 1/10 (1990), fusione in bronzo, 47x5x5x5,5 cm.

Il contratto conteneva, altresì, un obbligo della (Omissis) a riacquistare dal Cliente che, a sua volta, si obbligava a rivendere alla stessa opera d’arte al prezzo di euro 200.000.

Le parti convenivano a questo scopo che il contratto di riacquisto o retrovendita doveva essere stipulato non prima del termine iniziale del 04/06/2021 e non oltre il termine finale del 4/12/2024. In aggiunta a quanto sopra, le parti espressamente pattuivano che in caso di inadempimento agli obblighi presi, avrebbe trovato applicazione l’art. 2932 del codice civile, per consentire alla parte interessata di ottenere una sentenza produttiva degli effetti del contratto non concluso.

Alla scadenza del termine contrattuale del 4 dicembre 2024, la società venditrice non procedeva alla stipula del contratto definitivo, né manifestava alcuna volontà di adempiere, nonostante più volte sollecitata dal dottore.

Le opere, nel frattempo, erano sempre rimaste nella disponibilità del dott. (Omissis) integre e nello stesso stato in cui erano state acquistate.

In data 24 giugno 2025 il ricorrente inviava una diffida ad adempiere, offrendo formalmente la restituzione delle opere e chiedendo la stipula del contratto definitivo e il pagamento del prezzo pattuito; tuttavia senza riscontro alcuno.

Persistendo l’inadempimento della società, il dott. (Omissis) proponeva ricorso notificato alla (Omissis) S.r.l., onde ottenere che fosse accertato e dichiarato l’inadempimento della venditrice all’obbligo di riacquisto delle opere d’arte oggetto del contratto stipulato il 4 giugno 2021 e per l’effetto pronunciata, ai sensi dell’art. 2932 c.c., sentenza costitutiva che tenesse luogo del contratto definitivo di compravendita non concluso, trasferendo la proprietà delle opere d’arte sopra indicate a (Omissis) S.r.l., subordinatamente alla consegna delle stesse e al pagamento, da parte della richiamata società di corrispondere al ricorrente il prezzo pattuito di euro 200.000,00.

All’udienza del 12.1.26 parte ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso e questo giudice, rilevata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di (Omissis) S.r.l. e, ritenuta la causa matura per la decisione, la assegnava a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

La domanda risulta fondata e per tale ragione merita accoglimento. Per sviluppare le argomentazioni che sorreggono la presente decisione, appare imprescindibile prendere le mosse dal contratto intercorso tra le parti, contenente una disciplina chiara, puntuale e dettagliata delle rispettive obbligazioni tra acquirente e venditore. L’atto negoziale all’esame prevedeva due accordi: il pactum de retroemendo e quello de retrovendendo, entrambi caratterizzati da effetti meramente obbligatori e qualificati espressamente come contratti preliminari di compravendita.

Orbene, nel caso prospettato rilevano le seguenti pattuizioni contenute nell’art. 8 del contratto sottoscritto il 4 giugno 2021: “al fine di favorire lo scambio e la circolazione delle opere d’arte tra i collezionisti che entrano in contatto con la “Contemply” è interesse della stessa, decorso il periodo di anni di seguito indicato, dalla data di conclusione del presente contrato, riacquistare l’ opera d’arte secondo i termini e le modalità di seguito precisate” (comma 1); “Il contratto di riacquisto o retrovendita dovrà essere stipulato non prima del “termine inziale” del 04/06/2021 e non oltre il “termine finale” del 04/12/2024” (comma 2); “L’opera d’arte”, dovrà essere ritrasferita nella stessa situazione di fatto e di diritto in cui è stata ricevuta, libera da pesi, oneri e/o vincoli, di qualsiasi natura che ne possano diminuire in qualche modo il valore o utilità” (comma 3); “In caso di inadempimento all’obbligo di retrovendita, ciascuna delle parti potrà ottenere una sentenza che ai sensi dell’art. 2932 del codice civile produca gli effetti del contratto non concluso” (comma 5); “Il presente “patto di riacquisto o di retrovendita” non costituisce patto di riscatto, bensì, a tutti gli effetti di legge, contratto preliminare di compravendita dal “Cliente” alla “Contemply” (comma 6).

Dal documento emerge, inoltre, un meccanismo volto a semplificare l’operazione di riacquisto dell’opera d’arte da parte della società.

A tal fine, il Cliente – proprietario dell’opera – conferisce alla (Omissis) S.r.l. una procura speciale che autorizza quest’ultima a rivendere a se stessa l’opera al prezzo di riacquisto indicato nel contratto.

La società, agendo come procuratore del Cliente, è quindi espressamente autorizzata a riacquistare l’opera in proprio, in deroga al divieto previsto dall’art. 1471 n. 4 c.c., in quanto munita di specifica autorizzazione ai sensi dell’art. 1395 La procura, conferita anche nell’interesse della stessa società, che agisce quale mandatario, è qualificata come irrevocabile, ai sensi dell’art. 1723 commi 1 e 2 c.c., e non si estingue nemmeno in caso di morte o sopravvenuta incapacità del mandante.

La natura di impegno preliminare che contraddistingue entrambi i patti non può non implicare l’applicabilità della relativa disciplina, con particolare riferimento al rimedio dell’esecuzione in forma specifica, regolata dall’art. 2932 c.c. (Cass. Civ. Sez. II 2441/88).

Orbene la disciplina codicistica, art. 2932 c.c., prevede che, in caso di inadempimento dell’obbligo a contrarre, possa essere pronunciata a favore dell’avente diritto una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Per dottrina e giurisprudenza pressoché unanimi detta sentenza ha natura costitutiva. Presupposto necessario per l’ottenimento della tutela ex art. 2932 c.c. è, anzitutto, il mero fatto rappresentato dall’inadempimento dell’obbligo di contrarre, ancorché non imputabile, in conformità ai principi generali che reggono l’esecuzione in forma specifica. Non occorre quindi la preventiva messa in mora del renitente.

Altre due condizioni sono poi menzionate nel primo comma dell’articolo 2932 c.c.: la prima è rappresentata dall’inciso “qualora sia possibile” e ad essa, secondo la dottrina maggioritaria, vanno ricondotte tutte le ipotesi di impossibilità, sia di fatto (ad es.: perimento della cosa oggetto di un preliminare di vendita) che di diritto (ad es.: avvenuta alienazione della cosa ad un terzo); la seconda condizione perché si possa avere un provvedimento ex art. 2932 è che detta tutela non sia esclusa dal titolo. L’art. 2932, secondo comma del codice civile, subordina poi l’accoglibilità della domanda di esecuzione specifica all’esecuzione della prestazione da parte dell’attore o alla sua offerta nei modi di legge.

Va osservato, ai fini che rilevano in questa sede, che per l’accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., è sufficiente la semplice offerta non formale di esecuzione della prestazione in qualsiasi forma idonea a manifestare la relativa volontà, ove le parti abbiano previsto il pagamento del prezzo contestualmente alla stipula del contratto definitivo.

Deve aggiungersi, inoltre, a maggior supporto di quanto appena argomentato, che secondo costante giurisprudenza “il requisito dell’offerta di cui all’ art. 2932 c. 2 c.c. è da ritenersi soddisfatto con la proposizione della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre, essendo tale offerta necessariamente implicita nella domanda” (Cass. Civ. Sent. n.14372/2018).

La giurisprudenza si è spinta addirittura oltre, prevedendo che l’offerta della prestazione corrispettiva, integrando una condizione dell’azione, può essere validamente fatta in tutto il corso del giudizio: è infatti necessario, ma anche sufficiente, che essa sussista al momento della decisione (C. 1077/1995).

A fronte di un obbligo così puntualmente definito in contratto e alla luce di quanto precisato dalla Giurisprudenza richiamata, l’inadempimento della convenuta risulta evidente.

Il termine finale è decorso senza che la (Omissis) S.r.l. abbia manifestato alcuna volontà di procedere alla stipula del definitivo, nonostante le ripetute sollecitazioni dell’attore.

Significativo è anche il messaggio inviato dal legale rappresentante della società, nel quale egli ammette espressamente le difficoltà della società nel dare seguito all’operazione, affermando di avere “il credito e il conto bloccati” e che gli avvocati stavano “lavorando per risolvere tutto”.

Parole che rappresentano un riconoscimento dell’inadempimento e della totale impossibilità – non imputabile all’attore – di giungere alla stipula del contratto definitivo.

A riprova della diligenza del dott. (Omissis) è versata in atti la diffida ad adempiere inviata il 24 giugno 2025, rimasta priva di qualsiasi riscontro. Nella stessa il Cliente, confermando la propria disponibilità a consegnare le opere oggetto del patto di retrovendita, rappresentava che l’opera era nella medesima situazione di fatto e di diritto, libera da vincoli, pesi e oneri, come previsto dall’art. 8.3 e concedeva termine di quindici giorni per l’adempimento.

Tale silenzio, protrattosi oltre il termine assegnato, ha consolidato la posizione di inadempiente della convenuta, rendendo definitivo il suo rifiuto di adempiere.

Il dott. (Omissis) ha dichiarato formalmente e ribadito anche in occasione dell’attuale giudizio, di essere pronto a trasferire le opere d’arte, che risultano integre, autentiche, libere da vincoli e nella sua piena disponibilità, sicché l’offerta della prestazione deve ritenersi valida, attuale e idonea a soddisfare il requisito previsto dall’art. 2932, comma 2. Il contratto preliminare contiene tutti gli elementi essenziali del definitivo: l’oggetto è determinato, il prezzo è fissato, le modalità di trasferimento sono chiaramente disciplinate.

La giurisprudenza ha più volte affermato che l’esercizio dell’azione di esecuzione in forma specifica, ai sensi dell’articolo 2932 c.c., dell’obbligo di concludere un contratto, non presuppone necessariamente la presenza nel preliminare di un termine essenziale, né la previa intimazione di una diffida ad adempiere alla controparte, essendo sufficiente la sola condizione oggettiva dell’omessa stipulazione del negozio definitivo che determina di per sé l’interesse alla pronunzia costitutiva, a prescindere da un inadempimento imputabile alla controparte stessa (Corte appello, sez. I, 29/03/2021, 363 e Cassazione civile sez. II, 13/05/2011, n. 10687). L’inadempimento di (Omissis) S.r.l. risulta grave, ingiustificato e definitivamente accertato; l’attore ha adempiuto ai propri oneri e ha offerto la prestazione dovuta; il trasferimento delle opere è possibile e immediatamente attuabile.

Tutti i presupposti per l’applicazione dell’art. 2932 c.c. appaiono presenti.

Alla luce di tali principi e considerato l’inadempimento della convenuta, deve ritenersi realizzato ogni presupposto per l’emissione della sentenza costitutiva richiesta e il pagamento del prezzo deve essere imposto come condizione per il verificarsi dell’effetto traslativo derivante dalla pronuncia del giudice ( Cass. civ., n. 14372/2018).

La domanda deve, pertanto, essere accolta e per l’effetto va emessa la sentenza sostitutiva del

contratto definitivo, promesso e non concluso, con condanna della convenuta al pagamento del prezzo pattuito, subordinando l’effetto traslativo di cui alla sentenza ex art. 2932 c.c. al pagamento del prezzo.

Omissis.


[1] G. Guizzi, Inadempimento a preliminare di compravendita ed effetti della sentenza di accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. non ancora coperta dal giudicato: un equilibrio difficile, in Corriere Giuridico, 3,2008, p. 353, secondo il quale, qualora l’azione ex art. 2932 c.c. sia stata proposta dal promittente venditore, la statuizione di condanna del promissario acquirente al pagamento del prezzo è da considerare immediatamente esecutiva.

[2] Sulla natura costitutiva della sentenza ex art. 2932, v. G. Chiovenda, Dell’azione nascente dal contratto preliminare, in Saggi di diritto processuale civile, Roma, 1930, p. 101 ss.; altresì, in giurisprudenza, ex plurimis, Cass., 4 luglio 2003, n. 10564 e Cass., 19 maggio 2005, n. 10600.

[3] Sui presupposti dell’azione ex art. 2932 c.c., v. Cass., 10 marzo 2008, n. 6308, per la quale l’azione ex art. 2932 c.c. ha natura personale e non reale ed è diretta a far valere un diritto di credito nascente da un contratto, al fine di conseguire una pronuncia che disponga il trasferimento del bene di pertinenza del promittente alienante, di talché, essa può essere esperita esclusivamente nei confronti di chi abbia assunto detta obbligazione.

[4] A. Busnelli, Della tutela giurisdizionale dei diritti, in Comm. Codice civile, a cura di G. Mirabelli, Torino, 1980, p. 199 ss.; secondo G. Gabrielli, Il contratto preliminare, Milano, 1970, p. 190, il contratto definitivo sarebbe caratterizzato da un’esigenza di controllo e di valutazione dei mutamenti oggettivi ed intrinseci dello strumento negoziale, che si aggiungerebbe alla normale funzione del corrispondente contratto concluso senza un previo vincolo preliminare.

[5] S. Satta, L’esecuzione forzata, Torino, 1952, p. 251.

[6] C.M. Bianca, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 2000, p. 655 ss.; G. Capozzi, Le obbligazioni, Milano, 2019, p 405 ss.; in giurisprudenza, Cass., 23 dicembre 2010, n. 26011 e Cass., 23 marzo 1999, n. 2991.

[7] L. Montesano, Contratto preliminare e sentenza costitutiva, Napoli, 1953, p. 103.

[8] P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale, Napoli, 2020, p. 741 ss.; S. Mazzamuto, La tutela dei diritti, in Trattato del Diritto Privato, Napoli, 2025, p. 401 ss.

[9] Cass., 16 gennaio 2006 n. 690.

[10] Cass., 10 dicembre 2001 n. 15587.

[11] Sul punto, la giurisprudenza è costante: ex multis, Cass., 30 gennaio 2013, n. 2217.

[12] C. Ferri, Effetti costitutivi e dichiarativi della sentenza condizionati da eventi successivi alla pronuncia, in Riv., dir. proc. civ., 2007, p. 1393; A. Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 2002, p. 226.

[13] F. Gazzoni, Il contratto preliminare, Milano, 2010, p. 135 ss.

[14] Cass., 16 gennaio 2013, n. 952; Cass., 15 settembre 2017, n. 21449; Cass., 11 gennaio 2017, n. 537.

[15] Cass., 13 maggio 2011, n. 10687.

[16] Cass., sez. un., 18 maggio 2006, n. 11624.

[17] E. Damiani, Il principio di tipicità dei negozi unilaterali, Napoli, 2018, p. 241 ss.

[18] A. Di Majo, Obbligo a contrarre in Enc. Giur. Treccani, Roma, vol. XXI, 1990, p. 90; in giurisprudenza, Cass., 15 luglio 1997, n. 6471.

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