Giulia Zanetti
Avvocata e cultrice della materia in Diritto privato e Diritto commerciale nell’Università Milano-Bicocca
Il presente contributo, dopo una breve disamina della disciplina dell’istituto delle fondazioni sia all’interno del codice civile, che nel nuovo Codice del Terzo Settore, si propone di analizzare le fondazioni operanti nel campo dell’arte e l’impatto che la riforma ha e potrà avere sulle stesse. Segue un esempio concreto ed eminente, nel panorama italiano, di fondazione artistica quale la Fondazione Pirelli HangarBicocca ETS, con un’analisi della sua evoluzione e dei suoi scopi, al fine di valutare concretamente quanto evidenziato dal punto di vista normativo.
This paper, after a brief examination of the legal framework governing foundations under both the Civil Code and the new Third Sector Code, aims to analyze foundations operating in the field of art, with particular regard to the impact that the reform has had and may have on such entities. It then considers a concrete and prominent example within the Italian context, namely Fondazione Pirelli HangarBicocca ETS, through an analysis of its development and institutional aims, in order to assess, in practical terms, the implications of the regulatory framework discussed above.
Sommario: 1. Premessa. – 2. Le fondazioni nel codice civile. – 3. Le fondazioni nel Codice del Terzo Settore. – 4. Le fondazioni artistiche. – 5. Il caso Pirelli HangarBicocca ETS. – 6. Prime conclusioni.
1. Il presente contributo si propone di analizzare un tema rilevante e di grande attualità nel nostro ordinamento giuridico ovvero gli enti del Terzo Settore e le fondazioni che svolgono attività di interesse generale in ambito artistico e culturale[1].
Come noto, il rapporto tra lo Stato e le persone giuridiche di diritto privato è stato storicamente caratterizzato da elementi di criticità, in quanto quest’ultime sono state per decenni attrattori di diffidenza delle istituzioni pubbliche, collocandosi come enti intermedi, di origine privata, ma dedite al fine di fornire servizi, un tempo di esclusiva competenza statale, e detentrici di ingenti patrimoni, spesso immobilizzati all’interno di questi enti.
Solo più recentemente, queste diffidenze sono state superate e si è assistito, da una parte, ad una espansione e capillare diffusione di tali enti e, dall’altra parte, alla presa in carico da parte del legislatore della necessità di dotare l’ordinamento di una specifica disciplina. Ad oggi, pertanto, appare che le fondazioni, e in generale gli enti del Terzo Settore, abbiano assunto un ruolo di primo piano anche in campo artistico e culturale, sia per il rilievo che riveste questo settore nel nostro Paese, sia per l’impegno sempre crescente che i privati, così come le imprese, hanno assunto tramite la costituzione di fondazioni.
2. Concentrando l’attenzione sulle fondazioni, in primis, occorre rilevare che non troviamo all’interno del nostro ordinamento una definizione di tale ente giuridico.
La fondazione è un istituto con tradizione plurisecolare e, per tale ragione, si ritiene che il legislatore non abbia sentito la necessità di fornirne una definizione espressa.
Si applicano a tale istituto, già prima della riforma del terzo settore ed ancora oggi, le disposizioni del codice civile del Titolo II, Capo II del Libro Primo, le disposizioni attuative del codice civile, le norme generali del Codice del Terzo Settore (di seguito anche solo Codice) e infine la disciplina specifica degli Articoli 20 e seguenti dello stesso.[2]
Come accennato in apertura, a causa dell’immobilismo patrimoniale che esse pongono in essere, a cui si contrappone ilfavore verso le dinamiche del mercato e di circolazione della ricchezza, per decenni si è assistito ad un ostracismolegislativo, a cui si è anche ricollegato un forte controllo pubblico delle persone giuridiche di diritto privato attuato tramite le prefetture. Nonostante nel tempo si sia progressivamente abbandonata l’idea di ridurre le fondazioni al solo elemento patrimoniale, rilevandone anche una dimensione personale, quale un’organizzazione collettiva dell’attività, è rimasto centrale l’elemento del patrimonio destinato ad uno scopo.
La fondazione è quindi un’organizzazione stabile che si avvale di un patrimonio per il perseguimento di uno scopo non economico.[3]
Si caratterizza per essere un «ente creato da un soggetto (fondatore) che destina il proprio patrimonio, o parte di esso, al raggiungimento di uno scopo di utilità generale. Essa è una organizzazione a struttura istituzionale e, come tale, si differenzia da quelli a struttura associativa».[4]
Al di là della dimensione patrimoniale, fondamentale rimane l’opera dell’uomo, assumendo quindi la qualifica di organizzazione collettiva.
Lo scopo è l’elemento caratteristico della fondazione, che unisce patrimonio e struttura organizzativa.
Anche a riguardo, per decenni, a seguito di una importante sentenza della Cassazione della fine degli anni ‘70[5], dottrina e giurisprudenza hanno sostenuto che le persone giuridiche di diritto privato, e in particolare le fondazioni, dovessero necessariamente perseguire uno scopo di “pubblica utilità”. Infatti, secondo questo orientamento maggioritario, solo in questo modo si potrebbe giustificare da un lato la stasi patrimoniale che generano e dall’altro l’autonomia patrimoniale perfetta, di cui giovano gli enti fondazionali.[6]
Questo orientamento, tuttavia, è stato in vari contesti criticato. Nel 2000 è così intervenuto il d.p.r. n. 361/2000 che, nel disciplinare la procedura per il riconoscimento della personalità giuridica degli enti, richiede espressamente e semplicemente che lo scopo sia “possibile e lecito”, senza alcun riferimento alla pubblica utilità.
Nonostante questa importante apertura, la dottrina e la giurisprudenza continuano a richiedere che lo scopo sia di “pubblica utilità”.[7]
Nel tempo, tuttavia, tale definizione di pubblica utilità, in assenza di una delimitazione precisa all’interno del nostro ordinamento, ha assunto portata via via sempre maggiore, assumendo molteplici declinazioni concrete, che, unitamente ad una normativa lacunosa, hanno portato il legislatore a sentire l’esigenza di una riforma della disciplina.
3. Nonostante lo scopo del legislatore fosse quello di riformare la disciplina contenuta nel codice civile, in realtà è stato creato un sistema definito a “doppio binario” per gli enti non profit. Sono infatti stati mantenuti, parallelamente agli enti a cui è applicabile il nuovo Codice del Terzo Settore, altri enti, destinatari residuali della disciplina del codice civile, nonostante anch’essi senza scopo di lucro.[8]
In ogni caso, la riforma ha rappresentato un tentativo di dare una regolamentazione organica al complesso degli enti privati operanti nel Terzo Settore. L’iter prese l’avvio da un’iniziativa del governo nel 2006, conclusosi con l’approvazione parlamentare della legge delega 6 giugno 2016, n. 106. In seguito, sono stati emanati quattro decreti legislativi nel 2017 e vari correttivi che rappresentano ad oggi la normativa di riferimento per gli Ets.[9]
La disciplina ha poi trovato piena attuazione con l’istituzione del Registro unico del Terzo Settore (c.d. RUNTS), divenuto operativo soltanto in tempi più recenti.[10]
Il Registro, infatti, ha rilievo dirimente per gli enti senza scopo di lucro che vogliono affacciarsi alla nuova regolamentazione in quanto, come espressamente statuito dagli Articoli 11 e 47 del Codice del Terzo Settore, l’iscrizione allo stesso riveste funzione di requisito costitutivo per ottenere la qualifica di ente del Terzo Settore.
Guardando nuovamente all’istituto della fondazione, neanche nella normativa ETS ne troviamo una definizione.
L’Articolo 4 del Codice del Terzo Settore elenca espressamente le tipologie di enti che possono acquisire la denominazione di Ets. Tramite questo articolo è possibile individuare cinque vesti tipizzate che possono assumere gli enti in base alle loro necessità: le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le società di mutuo soccorso e le reti associative. Alle imprese sociali è stata, invece, dedicata una disciplina ad hoc. Le forme appena elencate vengono definite “tipiche”, in contrapposizione con le ultime categorie menzionate dal medesimo Articolo 4 del Codice quali: associazioni, riconosciute e non, fondazioni e altri enti di carattere privato che, invece, sono dette “atipiche”.[11]
Nonostante non trovino nel nuovo Codice una regolazione dettagliata ed esaustiva, le fondazioni vengono in ogni caso riconosciute come possibili destinatarie del Codice del Terzo Settore e, unitamente alle associazioni, godono di una disciplina specifica agli Articoli 20 e seguenti dello stesso.
Per quanto concerne invece gli scopi e le relative modalità di perseguimento, il legislatore della riforma ha optato per l’inserimento di una elencazione più puntuale rispetto a quella precedente, precisando quelle che possono essere le attività di interesse generale svolte dagli Ets.
Infatti, in primis, viene espressamente stabilito all’Articolo 5 del Codice che gli enti del Terzo Settore devono, per poter godere di tale qualifica, perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
A completamento di tale disposizione, il legislatore ha inserito, nel medesimo Articolo del Codice, un lungo elenco di attività che gli enti possono e devono svolgere, in via principale, per il perseguimento delle finalità richieste.
Occorre però rilevare che, nonostante una perimetrazione più precisa rispetto a quella del codice civile, di cui abbiamo già fatto cenno, ampia parte della dottrina ha criticato tale elencazione, ritenendola troppo ampia e generica, con eccessivi rimandi alla legislazione speciale.[12]
In merito all’istituto fondazionale, inoltre, rileva sottolineare che nel D.lgs. 117/2017 ne viene normativamente riconosciuta una nuova e diversa veste rispetto a quella disciplinata nel codice civile, che dalla dottrina è detta “ibridazione”, conseguente all’inadeguato e rigido modello del codice civile stesso.[13]
Viene infatti regolata quella che è stata qualificata come fondazione di partecipazione, la quale assume caratteri sempre più vicini a quelli dell’istituto dell’associazione, diventando un ente partecipativo, con carattere molto più “aperto” rispetto a quella civilistica.[14]
La fondazione di partecipazione è stata coniata in tempi recenti, dal giurista Enrico Bellezza, ed è nata in connessione con la trasformazione degli enti pubblici in fondazioni private, le quali però, come già precisato, non trovano una compiuta disciplina all’interno del codice civile.
Bellezza riassume la definizione delle fondazioni di partecipazione in due caratteristiche di base quali: elemento patrimoniale tipico delle fondazioni ed elemento personale tipico delle associazioni:[15]«Si tratta di fondazioni non più istituite ad opera di un singolo soggetto, sia esso persona fisica ovvero impresa, ma costituite da una pluralità di soggetti (privati e/o pubblici), che condividono una medesima finalità di pubblico interesse»[16].
Sono fondazioni dal carattere patrimoniale aperto, che permettono un’apertura sia al pubblico che al privato, permettendo l’adesione di nuovi membri e nuovi finanziamenti.
Pertanto, all’interno del Codice del Terzo Settore troviamo un modello di fondazione profondamente diverso da quello del codice civile il quale, ad oggi, ha carattere residuale e profili più simili a quelli previsti dalla disciplina degli enti filantropici, di cui all’Articolo 37 del Codice del Terzo Settore.[17]
Nella prospettiva che qui interessa, non potendo approfondire la disciplina di tali fondazioni, preme sottolineare però che, grazie al carattere di maggiore flessibilità e apertura verso l’esterno, sono ad oggi la tipologia più utilizzata, anche in ambito artistico e culturale.
4. Per ciò che concerne l’arte e il patrimonio artistico, occorre rilevare che le fondazioni che vogliono orientare la propria attività verso tali settori trovano esplicito riconoscimento ai punti f) e i) dell’Articolo 5 del Codice del Terzo Settore.[18]
Già nelle discipline precedenti lo scopo indicato nell’atto costitutivo di una fondazione poteva guardare alla cultura e all’arte.
Ricordiamo, infatti, che tale scopo permetteva, ad esempio, di ottenere il riconoscimento di persona giuridica a livello regionale, in quanto ricompreso nel D.P.R. 616/1977.[19]
Altresì, la qualifica di Onlus poteva essere attribuita alle fondazioni che svolgevano attività di promozione della cultura e dell’arte o di valorizzazione e tutela di beni di interesse artistico.[20]
Risulta chiaro che lo scopo artistico culturale, nel mondo delle fondazioni, ha sempre avuto un ruolo non trascurabile dal legislatore.
L’ente-fondazione, infatti, consente al collezionista o all’investitore di mantenere il controllo dei beni collocati al suo interno e definirne i fini a cui sono destinati, godendo altresì dei relativi benefici fiscali.
Non meno rilevante è stata l’introduzione della fondazione di partecipazione, di cui abbiamo già trattato, che ha sicuramente incentivato l’utilizzo di tale istituto.
Tramite la fondazione di partecipazione, infatti, è possibile creare una rete di rapporti tra pubblico e privato che, in tali spazi di operatività, assume carattere imprescindibile.
L’ente pubblico, con tali declinazioni dei modelli fondazionali, può quindi aderire ad una fondazione già costituita da soggetti privati, il cui scopo sia di pubblico interesse, incidendo sulla organizzazione e sul funzionamento dell’ente.
In base alla partecipazione pubblica nell’ente la fondazione può essere controllata, gestita o semplicemente partecipata dall’amministrazione pubblica.
Nel caso di semplice partecipazione, l’incidenza pubblica può essere esercitata, ad esempio, tramite la previsione statutaria che soggetti nominati dall’ente pubblico facciano parte di alcuni organi della fondazione, tra cui in particolare il consiglio di amministrazione.[21]
L’amministrazione pubblica può altresì assumere la veste di semplice sostenitore, partecipando finanziariamente al perseguimento dello scopo istituzionale dell’ente.
Ciò precisato, anche alla luce delle positive novità normative di cui abbiamo, senza pretesa di completezza, appena trattato, è inevitabile rilevare che nient’altro è stato previsto dal legislatore della riforma per dare un impianto maggiormente stabile ed efficiente alle fondazioni culturali e artistiche. Quest’ultime, come visto, si possono collocare tra i fruitori della disciplina del Codice del Terzo Settore, godendo sicuramente dei relativi benefici, sia dal punto di vista fiscale, che organizzativo.
5. Uno dei maggiori esponenti del panorama italiano di ciò che è stato fino ad ora illustrato è sicuramente la fondazione Pirelli HangarBicocca ente del Terzo Settore.
Come indicato dall’Articolo 9 dello Statuto “Fondatore Promotore e Fondatori” ad oggi risulta essere la società “Pirelli & C. S.p.A”. La Fondazione come si evince dal primo articolo dello Statuto riveste lo schema giuridico di Fondazione di Partecipazione e, pertanto, sempre al medesimo Articolo 9 dello Statuto, si prevede una struttura aperta.
Infatti, a seguito di delibera del consiglio di Amministrazione, potranno assumere la qualifica di fondatori, durante la vita dell’ente, anche persone giuridiche, pubbliche o private, ed enti, che contribuiscano attivamente al patrimonio della Fondazione stessa.
È statuito che la Fondazione non ha scopo di lucro e persegue le finalità richieste dall’Articolo 5 del Codice del Terzo Settore.
La Fondazione si prefigge lo scopo di promuovere e diffondere l’arte e, in particolare, l’arte contemporanea. All’Articolo 2 dello Statuto[22] della Pirelli HangarBicocca ETS, infatti, troviamo un esempio delle attività che una fondazione artistica può svolgere, con esplicito richiamo all’Articolo 5, comma 1, lett. i) e f), D.Lgs. 117/2017.
Sicuramente merita rilievo l’attività di tutela e conservazione dei beni di cui al Codice dei beni culturali svolta dalla Fondazione, ma anche il ruolo di promotrice e finanziatrice di arte contemporanea che la stessa riveste.
Per quanto qui di interesse, occorre sottolineare che la Pirelli HangarBicocca ETS nasce prima della riforma del Terzo Settore e che, già nel 2008, aveva ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, tramite iscrizione presso la Prefettura di Milano nell’apposito registro al nr. 914.
La sua denominazione precedente era infatti HANGAR BICOCCA- Spazio per l’Arte contemporanea e, solo nel 2023, a seguito di apposita procedura di iscrizione al RUNTS e relativa modifica statutaria, diventa un ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
La Pirelli HangarBicocca ETS ha, anche grazie ai suoi svariati progetti culturali e di istruzione, una forte connessione con le istituzioni pubbliche. Infatti, appare importante rilevare che, ai sensi dell’Articolo 13 dello Statuto, un membro del Consiglio di Amministrazione deve essere designato dal “Comune di Milano” evidenziando, ancora una volta, la forte connessione con il territorio e gli enti pubblici, elemento tipico delle fondazioni di partecipazione.
La Fondazione si pone come soluzione alla mancanza di un museo di arte contemporanea per la città di Milano e, si noti, a fruizione totalmente gratuita.
Infatti, già dagli esordi nel 2004 ha iniziato a proporre mostre permanenti di grande rilevanza e attrattiva[23] – ad oggi ancora presenti – e negli anni ha sviluppato progetti artistici e mostre temporanee senza eguali, assumendo, pertanto, anche rilievo internazionale.
6. Il Codice del Terzo Settore, come si è potuto osservare, rappresenta una svolta importante nella disciplina degli enti non profit.
Il percorso tortuoso che caratterizza l’emanazione e l’entrata in vigore effettiva di questo dettato normativo è espressione della delicatezza del tema trattato.
La legge delega del giugno 2016 poneva degli obbiettivi chiari e precisi, sui quali avrebbe dovuto orientarsi il governo nella formulazione del nuovo codice.
Tali scopi, come anzidetto, si erano resi necessari alla luce della disordinata normativa che caratterizzava il Terzo Settore.
Per risolvere tali incertezze il legislatore aveva previsto esplicitamente nella legge delega la relativa riforma della disciplina codicistica.
Tale obbiettivo non è stato ottemperato. Il governo ha optato per una seconda via: fornire una nuova e organica disciplina agli enti del Terzo Settore, senza rimaneggiare il codice civile, e mantenendolo come alternativa per gli altri enti senza scopo di lucro, che non rientrano nel nuovo Codice.
Secondo alcuni cultori della materia tale alternatività non è lesiva della nuova normativa e non crea disordini, ma anzi, evidenzia che non tutti gli enti non profit sono anche enti del Terzo Settore e, in tal modo, spingerà le formazioni sociali a dotarsi di nuove regole.[24]
Nonostante ciò, anche se la disciplina emanata risulta innovativa ed alternativa a quella del codice civile, è possibile prevedere che in futuro saranno necessari ulteriori interventi.
Parte della dottrina ritiene, infatti, che anche il testo del nuovo Codice risulti essere incompleto; il frequente rimando ad altre norme esterne potrebbe non solo creare problemi applicativi e disordini, ma anche un appesantimento procedurale, dato dal frequente richiamo alla disciplina societaria.[25]
Nel Codice si riscontra un preciso inquadramento degli enti del Terzo Settore e si è cercato di fare chiarezza sui confini dell’obbligo di assenza di lucro soggettivo, aprendo tuttavia la possibilità che l’ETS svolga attività commerciale, anche in modo prevalente ed esclusivo. Non sono tuttavia disciplinate le specifiche attività commerciali che l’ente può svolgere, non è chiaro se vi siano delle soglie, dal punto di vista civilistico, che non possono essere superate così come non è chiara la qualificazione di alcune fonti di finanziamento tipiche degli ETS, quali ad esempio le sponsorizzazioni, le quali potrebbero ricadere sia tra le attività commerciali, che tra le “attività diverse” ai sensi dell’Articolo 6 oppure ancora nell’Articolo 7 dedicato alla raccolta fondi.
Tutto ciò ha un particolare impatto sulle fondazioni artistiche e culturali che, per loro natura e per il tipo di attività svolta, non possono sostenersi esclusivamente sui lasciti e sulle donazioni da parte dei privati. L’attività economica, se non addirittura commerciale, nonché le varie forme di sponsorizzazione e mecenatismo sono le principali fonti di sostentamento di tali enti.
Sul punto, possiamo ancora una volta guardare alla Fondazione Pirelli HangarBicocca ETS che, come abbiamo già detto, è a fruizione del pubblico completamente gratuita.
La stessa, infatti, trova i propri mezzi di sostentamento non solo da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, ma da tutta una rete di attività collaterali e tipica delle fondazioni culturali, che non sempre trova una facile collocazione tra le attività previste dal Codice.
La Fondazione, per esempio, offre un programma di membership sia rivolto ai privati che ad un contesto Corporate, che prevede, attraverso il pagamento di una quota annuale- il cui ricavato è destinato al perseguimento degli scopi della stessa- alcuni privilegi quali: attività dedicate, accessi privilegiati agli eventi, anteprime delle mostre e sconti riservati.
Inoltre, all’interno della Fondazione sono svolte anche attività di commercializzazione, come quella del bookshop o dell’e-shop, che offrono la vendita di cataloghi delle mostre, edizioni limitate degli artisti e oggetti di merchandising.[26]
Un ulteriore esempio è l’attività posta in essere dalla Pirelli HangarBicocca ETS di sostegno agli artisti a livello locale e internazionale, svolto in qualità di promotore e “creatore” di arte contemporanea.
Anche in questo secondo caso, non è sempre agevole trovare una collocazione all’interno del Codice di tali attività di sostegno e, di conseguenza, come le stesse debbano essere correttamente regolate.
Tutte queste attività, di cui qui possiamo solo offrire alcuni esempi, sono spesso svolte dalle fondazioni culturali e ne caratterizzano e ne permettono l’operatività stessa. Il Codice però, come detto, non ne prevede una disciplina specifica, ma anzi sembra dare per scontato che le fondazioni culturali inevitabilmente debbano adattarsi ad una disciplina che sembra, ci si permetta, più destinata ad enti che svolgono attività prettamente sociali e filantropiche.
In tal senso, ci basti accennare all’Articolo 5, comma 1, lett. i) del Codice, il quale prevede espressamente che le attività di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative debbano essere altresì di interesse sociale. L’interesse sociale, pertanto, costituisce un requisito supplementare dichiaratamente richiesto a tali attività, ai fini della loro riconduzione nel perimetro dell’interesse generale richiesto dalla normativa ETS[27], ma che non sempre risulta di facile individuazione, o comunque esplicitazione, per le attività svolte da una fondazione culturale.
Alla luce di ciò, è possibile affermare che il Codice del Terzo Settore porta una rilevante modernizzazione dell’istituto della fondazione.
Tramite questo vengono superati i rigidi schemi codicistici, per far spazio ad una disciplina più flessibile e variegata, derivante anche dall’espresso riconoscimento normativo della fondazione di partecipazione.
Le fondazioni culturali ed artistiche, di cui alla presente analisi, ottengono, con la riforma del Terzo Settore, un esplicito riconoscimento non solo per l’organizzazione prevalentemente utilizzata di fondazione di partecipazione, ma anche per le attività esercitate, alle quali viene riconosciuto il carattere di interesse generale.
Nel Codice, il legislatore riconosce questi campi di attività, in cui effettivamente non riesce a garantire una completa gestione statale, favorendo un nuovo rapporto di collaborazione tra enti privati e pubblici, al fine di migliorarne l’efficacia[28].
Prima dell’introduzione di tale disciplina normativa i presenti scopi, come si è visto, erano riconosciuti solamente da varie discipline speciali e pertanto con il nuovo Codice assumono ulteriore rilevanza e centralità[29].
Come illustrato nel paragrafo precedente, anche la Pirelli HangarBicocca ETS ha optato per abbracciare la regolamentazione offerta dal nuovo codice, che quindi, in un’ottica di costi e benefici, è stata sicuramente valutata positivamente.
È possibile ritenere che, con la recente disciplina, si vada delineando una nuova frontiera per le fondazioni artistiche e culturali potendo, tuttavia, prevedere, per i motivi già illustrati, problemi di organizzazione e vari nodi interpretativi. Questi ultimi si manifesteranno anche a causa della mancanza di una disciplina che tenga in considerazione realmente e specificatamente le attività culturali e connesse, svolte da tali enti.
Appare come detto evidente che non sono state prese in considerazione dal Codice le svariate necessità e problematiche in cui possono incorrere enti che svolgono un ruolo ed un’attività così delicata come quella culturale e artistica. La riforma potrà rendere più elastica la disciplina fondazionale, incentivando ulteriormente il suo già amplissimo utilizzo nel settore arte, ma incontrerà sicuramente la necessità di un’applicazione interpretativa delle norme, le quali dovranno essere adeguate alle esigenze concrete; oppure, nello scenario più ideale, ove la nuova disciplina non riesca a restare al passo con le esigenze anche degli enti culturali, ci si auspica che il legislatore opti per dare una disciplina più di dettaglio anche per questi che, come già detto, svolgono nel panorama italiano un ruolo di primaria importanza.
[1] La letteratura sulle persone giuridiche di diritto privato è ampia. Si ricordano qui, inter alia: F. Galgano, Persone giuridiche, in Comm. cod. civ. Scialoja-Branca, Bologna, 2006; G. Ponzanelli, Le “non profit organizations”, Milano, 1985; Id., Gli enti collettivi senza scopo di lucro, Torino, 2001; M. Basile-Mv. De Giorgi-A. Laudonio, Le persone giuridiche, voll. I e II, in G. Iudica-P. Zatti (diretto da), Trattato di diritto privato, Milano, 2020; A. Zoppini, Le fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie, Napoli, 1995; P. Rescigno, Le formazioni sociali intermedie, in Riv. dir. civ., 1988, pp. 301 ss.; ID., voce Fondazione (dir. civ.), in Enc. dir., XXXVII, Milano, 1988, pp. 790 ss.; M.V. DE Giorgi, Enti del primo libro e del terzo settore. Ventun scritti fra due secoli, Pisa, 2021; G. Ponzanelli-L. Bugatti-V. Montani-R. Breda-F.D. Busnelli, Le associazioni non riconosciute, in F. Busnelli (diretto da), Codice Civile Commentato, Milano, 2016; M. Tamponi, Persone giuridiche, in F. Busnelli (diretto da), Codice Civile Commentato, Milano, 2018; G. Ponzanelli, La nuova categoria degli enti del terzo settore: alcune considerazioni introduttive, in M. Gorgoni (a cura di), Il Codice del Terzo Settore. Commento al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Pisa, 2018, pp. 1 ss.; A. Zoppini, Problemi e prospettive per una riforma delle associazioni e delle fondazioni di diritto privato, in Riv. dir. civ., 2004, pp. 365 ss. Con riferimento in particolare alle fondazioni, si vedano anche: B. Casadei, Le fondazioni di comunità. Strumenti e strategie per un nuovo welfare, Roma, 2018; A. Saporito, Le fondazioni tra pubblico e privato. Discipline applicabili e modelli evolutivi, Napoli, 2020.
[2] F. Loffredo, Gli enti del Terzo settore, Milano, 2018, p. 323.
[3] A. Torrente, P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 2017, p.166.
[4] P. Trimarchi, Istituzioni di diritto privato, Milano, 2017, p. 205.
[5] Cass., 10 luglio 1979, n. 3969, in Riv. not., fasc. 5, 1979, pp. 1235 ss. “nell’ordinamento vigente la materia ha trovato una sua disciplina nelle norme sulle persone giuridiche private (artt. 14 e ss. c.c.), le quali esigono per la legittima esistenza di una fondazione uno scopo di pubblica utilità; il che sarebbe confermato dall’art. 699 c.c., il quale in deroga al divieto della sostituzione fedecommissaria, ammette la Fondazione di famiglia solo se preordinata al perseguimento di uno scopo di pubblica utilità”.
[6] M. Cenini, Liberalità, società e terzo settore. Contributo allo studio dei negozi traslativi gratuiti e della destinazione, Torino, 2023, pp. 61 ss.
[7] G. P. Barbetta, Le fondazioni, Bologna, 2013, p.8 «Le fondazioni di pubblica utilità sono basate su un patrimonio e guidate da uno scopo. Esse non hanno membri o azionisti e sono organismi indipendenti senza fine di lucro. Le fondazioni concentrano le proprie attività in aree che includono l’ambiente, i servizi sociali, la sanità, l’educazione, la scienza, la ricerca, l’arte e la cultura. Godono di una fonte stabile e affidabile di reddito che permette loro di pianificare e svolgere attività su archi temporali più lunghi di quelli consentiti ad altre istituzioni come i governi e le società commerciali».
Sugli scopi di pubblica utilità si veda anche: A. Torrente, P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 2017, pp.163; L. Cavalaglio, La fondazione fiduciaria: struttura e funzione della destinazione patrimoniale, Padova, 2017, pp. 21 ss; F. Valenza, Donazione e vincolo di destinazione del bene donato, cit., p. 465, sulla scia della ricostruzione di F. Galgano, voce Fondazione I) Diritto civile, cit., p. 4 s. e di C.M. Bianca, Diritto civile, Volume I: la norma giuridica. I soggetti, cit., p. 314 s. Sul tema degli scopi della fondazione si rimanda anche a A. Zoppini, Le fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie, Napoli, 1995, pp. 43 ss.; A. Zoppini-L. Nonne, Fondazioni e trust quali strumenti della successione ereditaria, in P. Rescigno (diretto da) M. Ieva (coordinato da) Trattato breve delle successioni e donazioni, Padova, 2010, pp. 149 ss.
[8] Articolo 3, secondo comma, D.Lgs. 117/2017 “Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.”.
[9] La legge delega 106/2016 è stata attuata, oltre che dal D.Lgs. 117/2017, dal D.Lgs. 112/2017, Revisione della disciplina in materia di impresa sociale; D.Lgs. 111/2017, Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche; D.Lgs. 40/2017, Istituzione e disciplina del servizio civile universale; e D.P.R. 28 luglio 2017, Approvazione dello statuto della Fondazione Italia Sociale.
Sulla riforma del Terzo Settore si vedano: A. Mazzullo, Il nuovo codice del Terzo Settore: Profili civilistici e tributari (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117), Torino, 2017; M. Gorgoni (a cura di), Il codice del terzo settore. Commento al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Pisa, 2018; F. Loffredo, Gli enti del terzo settore, Milano, 2018; P. Consorti-L. Gori-E. Rossi, Diritto del terzo settore, Bologna, 2018; A. Fici (a cura di), La riforma del terzo settore e dell’impresa sociale, Una introduzione, Napoli, 2018; ID., Un diritto per il terzo settore, Napoli, 2020; A. Fici-E. Rossi-G. Sepio-P. Venturi, Dalla parte del terzo settore. La riforma letta dai suoi protagonisti, Bari-Roma, 2020; F. Donati-F. Sanchini (a cura di), Il codice del terzo settore. Commento al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ai decreti attuativi, Milano, 2019; A. Fusaro, Gli enti del Terzo Settore. Profili civilistici, in Trattato di diritto civile e commerciale Cicu-Messineo, già diretto da L. Mengoni e P. Schlesinger, continuato da V. Roppo e F. Anelli, Milano, 2022.
[10] L’istituzione del RUNTS è avvenuta con il D.M. 15 settembre 2020, n. 106 pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 21 ottobre 2020, e la sua piena operatività solo a seguito del Decreto direttoriale 26 ottobre 2021, n. 561 pubblicato in G.U. 11 novembre 2021, n. 269 e con decorrenza dal 23 novembre 2021.
[11] Relazione Illustrativa – Schema di decreto legislativo recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” “Il Titolo secondo reca disposizioni generali sugli enti del Terzo settore, volte soprattutto alla loro identificazione generale e dunque a disegnare la loro identità giuridica di fondo. L’articolo 4, comma 1, li individua, chiarendo che sono enti del Terzo settore non solo quelli “nominati” e specificamente disciplinati dalle legge, come le organizzazioni di volontariato o le imprese sociali, ma anche tutte le altre associazioni e fondazioni che, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgano una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, e che siano inoltre iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore. Pertanto, oltre a enti del Terzo settore “tipici”, il Codice ammette enti del Terzo settore “atipici” in forma di associazione o di fondazione.”.
[12] Senza pretesa di completezza, inoltre, occorre rilevare che ai sensi dell’Articolo 5, comma 2, D.Lgs. 117/2017 l’elenco delle attività previste dal legislatore nel primo comma del medesimo articolo sembra non essere granitico, in quanto è espressamente previsto che: “l’elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest’ultimo può essere comunque adottato.”
[13] A. Zoppini, Problemi e prospettive per una riforma delle associazioni e delle fondazioni di diritto privato, in Riv. Dir.Civ, 2005, p.365.
[14] D. Poletti, Costituzione e forme organizzative, in M. Gorgoni (a cura di), Il codice del terzo settore Commento al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117, Pisa, 2018, p. 208.
[15] E. Bellezza- F. Florian, Le Fondazioni del Terzo Millennio (Pubblico e Privato per il non profit), Firenze, 1998; M. D’Isanto-S. Consiglio-A. Ritano, Una risposta per l’alleanza tra pubblico e società civile: la fondazione di partecipazione, in Riv. Il giornale delle fondazioni, 2018, p. 2.
[16] A. Santuari, Trasformazione di una società a responsabilità limitata in una fondazione di partecipazione, In Riv. Persona e Danno, 2018, cit. p.3.
[17] Le fondazioni filantropiche hanno raccolto l’eredità delle fondazioni erogatrici del codice civile. M. Cenini, Liberalità, società e terzo settore. Contributo allo studio dei negozi traslativi gratuiti e della destinazione, Torino, 2023, pp. 169 ss; M. Gorgoni (a cura di), Il codice del terzo settore. Commento al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Pisa, 2018.
[18] Articolo 5 D.Lgs. 117/2017 “Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività aventi ad oggetto: (…) f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; (…) i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;”.
[19] Redazione, Come costituire una fondazione, in Riv. vita.it, 2 maggio 2001.
Articolo 49 D.P.R. 616/77 “Attività di promozione educativa e culturale. Le regioni, con riferimento ai propri statuti ed alle proprie attribuzioni, svolgono attività di promozione educativa e culturale attinenti precipuamente alla comunità regionale, o direttamente o contribuendo al sostegno di enti, istituzioni, fondazioni, società regionali o a prevalente partecipazione di enti locali e di associazioni a larga base rappresentativa, nonché contribuendo ad iniziative di enti locali o di consorzi di enti locali. Le funzioni delle regioni e degli enti locali in ordine alle attività di prosa, musicali e cinematografiche, saranno riordinate con la legge di riforma dei rispettivi settori, da emanarsi entro il 31 dicembre 1979. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti le istituzioni culturali di interesse locale operanti nel territorio regionale e attinenti precipuamente alla comunità regionale. L’individuazione specifica di tali istituzioni è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti, previa intesa con le regioni interessate.”
[20] Articolo 10 D.Lgs. 460/1997 “1.Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente: a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori: (…) 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;(…) 9) promozione della cultura e dell’arte;”.
[21] M.P. Chiti, La presenza degli enti pubblici nelle fondazioni di partecipazione tra diritto nazionale e diritto comunitario, in Atti del Convegno tenutosi a Firenze il 25 novembre 2006 (Supplemento al N. 2/2007).
[22] Articolo 2 Statuto Fondazione Pirelli HangarBicocca ETS “Scopi e attività di interesse generale – La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via principale, delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. In particolare, la Fondazione realizza, promuove e diffonde espressioni della cultura e dell’arte con particolare riferimento all’arte contemporanea, in quanto strumenti di comprensione della realtà, portatori di innovazione creativa e di crescita sociale. In detto ambito la Fondazione svolge attività di tutela, conservazione, promozione, valorizzazione e gestione dei beni di interesse artistico di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni, anche tramite la realizzazione di mostre, esposizioni od altri programmi culturali specifici. La tutela e la conservazione dei beni di interesse artistico, riservata in linea generale alla competenza statale, è connessa ai beni di cui la fondazione è e sarà proprietaria. La Fondazione produce e realizza esposizioni di arte contemporanea e sostiene gli artisti a livello locale e internazionale, così come qualsiasi percorso, mezzo e/o modalità in cui l’arte e la cultura si esprimono, in un contesto di interazione tra i diversi settori del sapere, delle arti, della letteratura, del conoscere. (…) La Fondazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale: – organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. – interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. f) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. (…)”.
[23] Sicuramente l’opera più famosa, che rappresenta il grande progetto della fondazione Pirelli HangarBicocca ETS è l’installazione permanente site-specific di Anselm Kiefer, I Sette Palazzi Celesti “Le sette torri – del peso di 90 tonnellate ciascuna e di altezze variabili tra i 13 e i 19 metri – sono realizzate in cemento armato utilizzando come elementi costruttivi moduli angolari dei container per il trasporto delle merci. Anselm Kiefer ha inserito tra i vari piani di ciascuna torre libri e cunei in piombo, che, comprimendosi sotto il peso del cemento, garantiscono maggiormente la staticità delle strutture. Per l’artista l’utilizzo di questo metallo non ha solo un valore funzionale, ma anche simbolico: il piombo, infatti, è considerato nella tradizione materia della malinconia. I Sette Palazzi Celesti rappresentano un punto d’arrivo dell’intero lavoro dell’artista e sintetizzano i suoi temi principali proiettandoli in una nuova dimensione fuori dal tempo: l’interpretazione dell’antica religione ebraica; la rappresentazione delle rovine dell’Occidente dopo la Seconda guerra mondiale; la proiezione in un futuro possibile da cui l’artista ci invita a guardare il nostro presente. Dal settembre 2015, cinque grandi tele, realizzate tra il 2009 e il 2013, arricchiscono e ampliano l’installazione permanente di Anselm Kiefer. Il riallestimento, a cura di Vicente Todolí, ripensa e conferisce un nuovo significato al lavoro dell’artista. Le cinque grandi tele – Jaipur (2009); due opere della serie Cette obscure clarté qui tombe des étoiles (2011); Alchemie (2012); Die Deutsche Heilslinie (2012-2013) – sono esposte nello spazio delle Navate che accoglie l’installazione permanente, conferendo un nuovo significato al capolavoro di Anselm Kiefer.” Descrizione disponibile sul sito https://pirellihangarbicocca.org/
[24] G. Ponzanelli, Terzo settore: la legge delega di riforma, in Riv. Nuova giur. Civ., 2017, 5, 726.
[25] M. Ceolin, Il c.d. codice del terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117): un’occasione mancata?, In Riv. Le Nuove Leggi Civ. Comm., 2018, 1.
[26] Articolo 3 Statuto Fondazione Pirelli HangarBicocca ETS “(…) i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, nei limiti delle Leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere, fermo restando il rispetto dei limiti e criteri di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni”.
[27] Nota n. 11379, 4 agosto 2022, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, Parere sui concetti di interesse sociale e di particolare interesse sociale di cui all’articolo 5 del d.lgs 117/2017 (Testo approvato dal Consiglio nazionale del Terzo settore nella seduta del 5 luglio 2022): “Non è dunque sufficiente che un’attività sia oggettivamente qualificabile come – ad esempio – ricreativa, ma è necessario che questa riveli attitudine a svolgere quella funzione sociale geneticamente acclusa all’identità peculiare dell’ente di Terzo settore. La funzione sociale delle attività interessate va osservata alla luce delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale richiamate dal legislatore tra i requisiti che caratterizzano lo schema identitario e di azione dell’ente, nel caso di specie, in sede di dispiegamento delle attività de quibus. Si può ritenere che ogni attività culturale, artistica o ricreativa che abbia come scopo la sensibilizzazione della collettività ai principi e valori della Costituzione italiana, rientri autonomamente nel quadro di quelle di interesse sociale (…)”.
[28] M. D’Isanto- S. Consiglio- A. Ritano, Una risposta per l’alleanza tra pubblico e società civile: la fondazione di partecipazione, in Riv. Il giornale delle fondazioni, 15 gennaio 2018 cit. ⟪La Fondazione di partecipazione potrebbe rappresentare, quindi, la veste giuridica ideale per dare nuova vita a tantissimi luoghi culturali che lo Stato, gli Enti Locali, la Chiesa e tanti privati non sono in grado, da soli, di salvaguardare e gestire, mettendo al centro gli interessi della comunità locale. ⟫.
[29] F. Mannino, Riforma del Terzo settore: quale futuro per le non profit culturali?, in Riv. Il giornale delle fondazioni, 17 giugno 2017.