(A margine di un recente libro di M. Paola Mittica)
Enrico Damiani
Professore ordinario di diritto civile dell’Università degli Studi di Macerata
Il contributo muove dal Saggio di Benjamin Cardozo dal titolo “Law and literature”, per analizzare il rapporto tra diritto e letteratura.
The essay moves from Benjamin Cardozo’s Essay entitled “Law and literature” in order to analyze the relationship between law and literature.
Sommario: 1. Premessa. – 2. Law and Literature negli Stati Uniti. – 3. Law and Literature in Europa. – 4. Osservazioni conclusive
1. Premessa
Circa 100 anni fa Benjamin Cardozo pubblicava un saggio dal titolo “Law and literature”[1] nel quale esordiva esprimendo, e criticando, la comune opinione in virtù della quale un parere legale non ha nulla a che fare con la letteratura. Alla base di tale assunto, secondo l’illustre Autore, c’era una errata percezione del vero significato del termine letteratura e più precisamente del concetto di stile letterario. In realtà per Cardozo la virtù sovrana per un giudice, in riferimento allo stile letterario, deve essere la chiarezza[2]. Egli propone di tener conto dei molteplici contesti in cui si svolge l’esperienza giuridica attraverso le inevitabili differenze fra law in action[3] e law in books (“law in literature” appunto) e quindi nello studio delle diverse modalità con cui la letteratura rappresenta gli istituti giuridici e i problemi di natura giuridica. Inoltre egli propone di leggere e interpretare le sentenze come esempi di scrittura letteraria (“law as literature”). Da un lato quindi si propone di analizzare le rappresentazioni che la letteratura fa del diritto e dei suoi istituti ritenendole utili alla formazione etica degli operatori giuridici, dall’altro, presupponendo che diritto e letteratura siano scienze entrambe collegate a dei testi, propone di adoperare le tecniche della critica letteraria per estendere lo studio della teoria del diritto, con particolare riferimento all’interpretazione e all’argomentazione giuridica.
Lo studio della relazione tra diritto e letteratura ha alla sua base il testo narrativo. Agli inizi del secolo scorso J. H. Wigmore[4] ha individuato alcuni romanzi vertenti su tematiche giuridiche in grado di rappresentare i valori fondamentali della cultura giuridica americana tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento. L’elenco dei romanzi legali ha contribuito a formare il movimento Law and Literature. Le osservazione di Wigmore sottolineano la democratizzazione della professione legale, tradizionalmente portata a fraintendere le realtà umane di cui si era sempre occupata a causa dell’approccio teorico utilizzato per la comprensione di tali fenomeni, mediante la letteratura. I romanzi che trattavano di diritto, di avvocati, di processi, di statuti e contratti, dovevano suscitare nel lettore giurista l’attaccamento ai valori democratici trasmesso dalla letteratura attraverso la sua profonda conoscenza dei desideri umani e del fallimento delle istituzioni nel cercare di assecondarli.
Richard H. Weisberg ha evidenziato che “i rapporti tra diritto e letteratura costituiscono un campo particolarmente fecondo per l’indagine interdisciplinare”[5], infatti il diritto rappresenta un tentativo formalizzato di strutturare la realtà attraverso il linguaggio, e pertanto ha una sua essenza prettamente letteraria; in essi è presente un interesse comune per i problemi del linguaggio: struttura, retorica, ambiguità, interpretazione e ricerca del significato il tutto veicolato dai segni linguistici. Gli stessi giuristi, d’altro canto, hanno manifestato una crescente consapevolezza della centralità della dimensione narrativa nella loro professione. L’interesse millenario della letteratura nei confronti di tematiche giuridiche (formalismi, avvocati, processi, indagini istruttorie, procedure, precedenti, codici e leggi) deve restare, sul piano metodologico, il punto di partenza di ogni indagine.
Un recente contributo che appare particolarmente interessante[6] in quanto percorre la storia di Diritto e letteratura e Law and Humanities sia negli Stati Uniti che in Europa, ha individuato una più recente prospettiva che si sta indirizzando verso l’Estetica giuridica. Di qui l’attenzione verso fenomeni che potrebbero sembrare – erroneamente – estranei al fenomeno giuridico che sono la poesia e l’arte[7].
L’interesse della letteratura per il diritto deriva dalle affinità tra le due scienze. Anche gli artisti, consapevoli di queste affinità, seppur talvolta a livello inconscio, inseriscono spesso personaggi[8], temi e strutture giuridiche nelle loro opere, dimostrando ciò che da secoli gli scrittori avevano intuito: “non solo la compatibilità, ma addirittura il carattere connaturale di due ambiti intellettuali apparentemente distinti”[9].
2. Law and Literature negli Stati Uniti
Si è già accennato al contributo di Wigmore all’avvio dell’analisi volta a riscoprire i valori giuridici fondanti della cultura americana e per avviare i giuristi verso il conseguimento di una spiccata sensibilità giuridica[10].
Negli anni ’40 la riflessione si sposta, sempre a livello metodologico, sulla distinzione tra Law in e Law as Literature: sul primo versante si rinvengono gli studi che si basano sulla rappresentazione letteraria del diritto volti a completare la formazione umanistica di giudici e avvocati, mentre sul secondo versante si cerca di elaborare una metodologia che analizzi le affinità tra diritto e letteratura in quanto fenomeni collegati a testi che utilizzano il linguaggio, frutto di un ambiente culturale comune[11]. Una parte della dottrina[12], evidenzia bene la Mittica, anticipando il movimento che sarà denominato Law and Music, perviene alla conclusione che l’interpretazione non sia una scienza ma una forma d’arte e che, quindi, l’interpretazione di una legge da parte di giudici e avvocati non possa essere meccanica o automatica. Siamo quindi ben lontani dalle tesi di Emilio Betti che nella sua Teoria generale dell’interpretazione scritta tra il 1947 e il 1955,criticando la «filosofia ermeneutica» di Bultmann e di Gadamer, che rivalutava la dimensione puramente soggettiva della «comprensione» di un testo, propugnava la ricerca dell’oggettività dell’interpretazione in ogni campo delle scienze umane.
Altro contributo fondamentale per la rinascita degli studi di Law and Literature, secondo la Mittica, è costituito dallo scritto di J. Boyd White[13] il quale, abbandonando la cultura tradizione delle Law Schools basate sul positivismo giuridico, afferma che il diritto è come la letteratura per cui individua nella immaginazione, da non confondere con un mero esercizio della fantasia, una caratteristica indefettibile dell’azione giuridica. Il giurista, secondo questa impostazione, non deve soltanto formarsi a un sistema di valori già precostituito, ma deve comprendere la natura letteraria e creativa del diritto. Per tale autore diritto e letteratura sono prodotti culturali, ed entrambi hanno a che fare con il linguaggio.
Altra tappa fondamentale che viene ben evidenziata dalla Autrice[14] è la fondazione di 2 riviste: la Cardozo Studies in Law and Literature, che ha un approccio multidisciplinare al tema e lo Yale Journal of Law & Humanities che come la prima rivista si propone di prendere come riferimento la cultura in senso antropologico e che pone l’accento sulla narrazione, genere su cui si afferma l’indirizzo Law as narrative: le norme che regolano le relazioni umane vengono infatti formulate, comprese e trasmesse attraverso racconti. Intanto si registra la comparsa sempre più evidente di un interesse verso Law and Humanities mediante l’allargamento dell’interesse originariamente riposto sulla sola letteratura verso l’intero ambito delle scienze umane: diritto e cinema[15], diritto e arte e più in generale diritto e cultura.
In questo contesto culturale dai vari linguaggi si procede verso la ricerca del “senso”, in quanto qualunque opera dell’ingegno (foto, scultura, quadro, film, brano musicale …) costituisce un “testo” del quale è necessario comprendere il significato. Questa accezione ampia di “testo” richiama il concetto di “forma” e conduce pertanto verso il movimento denominato Legal Aesthetics , nel quale vanno ricompresi i filoni di ricerca di Law and emotions e Law and Senses.
3. Law and Literature in Europa
Anche in Europa fin dagli inizi del ‘900 iniziano a comparire scritti su Recht und Literatur, Droit et Littérature, Derecho y Literatura, Law and Literature e Diritto e Letteratura[16].La Mittica si sofferma, in particolare, sui contributi di Fehr[17] il quale studia i profili giuridici della letteratura e delle arti figurative evidenziando che il diritto è una manifestazione della cultura.
Radbruch[18] nello stesso periodo ricerca l’idea del diritto come rappresentato nelle diverse culture dei paesi europei, prendendo in rassegna le pubblicazione di Tolstoj, Flaubert e Dickens.
Anche in Italia giuristi del calibro di Alfredo Ascoli, Piero Calamandrei, Alessandro e Cesare Levi, Roberto Vacca analizzano opere letterarie per guardare ai fenomeni giuridici. Nel 2008 viene fondata in Italia la Italian Society for Law and Literature, con lo scopo di incrementare gli studi di diritto e letteratura e della successiva evoluzione che ne ha ampliato gli ambiti di indagine in Law and Humanities proponendosi come osservatorio per le ricerche in tema di Estetica giuridica. Lo sviluppo della ricerca sui versanti delle emozioni e dei sensi si prefigge dai primi anni ’90 l’obiettivo di ricondurre ogni filone di ricerca verso l’estetica, non intesa come riflessione sulla bellezza o sull’arte, ma come “conoscenza sensibile”[19]. La Legge, infatti, produce emozioni tanto che un autore ha proposto la elaborazione di una teoria generale delle passioni giuridiche[20].
Nello stesso periodo, inoltre, si afferma un ulteriore indirizzo di ricerca concernente il rapporto tra il diritto e i sensi. Il diritto, infatti, può essere visualizzato così come può essere udito attraverso i nostri sensi. E il termine “senso” ricomprende sia la “percezione” quanto il “significato”.
La Mittica evidenzia come l’”estetica giuridica, orientata alla conoscenza sensibile, è volta a rintracciare il senso nelle forme più diverse del linguaggio come esito dell’affettività”[21].
4. Osservazioni conclusive
Nel terzo e quarto capitolo la Mittica affronta i temi della poesia intesa come “l’arte di qualsivoglia forma artistica” e del ritmo inteso come particolare idea di forma che nella cultura greca si specificava con l’idea del movimento[22]. Viene svolta una raffinata ricerca storico-filosofica su rythmòs e sul suo impiego da parte degli autori greci come Sofocle (in Antigone) per poi passare a mousiké intesa come “Arte delle Muse” e la sua relazione con il canto e con il concetto di sovranità richiamando Esiodo e la sua Teogonia. I legislatori arcaici e leggendari: Licurgo, Zaleuco e Caronda hanno un forte nesso con la mousiké e hanno appreso l’arte della divinazione. Il divieto di scrivere le leggi che sembra essere stato vigente a Sparta richiama l’uso di “cantare le leggi”[23] che era invalso anche ad Atene.
Ma in questa sede non voglio togliere al lettore il piacere di leggere integralmente il libro della Mittica di circa 140 pagine, scritto in una forma assai gradevole e comprensibile, il che non è comune a tutte le monografie dell’area giuridica, per meglio comprendere il rapporto tra il diritto e le altre scienze umanistiche e per conoscere come l’originario tema di Law and Literature si sia suddiviso in molti filoni di ricerca che dovrebbero essere studiati dai giuristi per una migliore percezione dell’importanza del ruolo che sono chiamati a svolgere.
[1] B. N. Cardozo, Law and literature, in Yale Review, 1925, p. 699 ss.
[2] B. N. Cardozo, op. cit., p. 701.
[3] Nota M. Meccarelli, Diritto e letteratura tra storia e memoria. Prime Riflessioni a partire da due romanzi sulla transizione, in LawArt, 2020, p. 207 ss., spec. p. 209 che “Nella messa in azione del fenomeno giuridico attraverso testi letterari, si può cogliere, meglio disvelata, la sua storicità.
[4] J. H. Wigmore, A List of Legal Novels, rist., Delhi, 2022, p. 1 ss.
[5] R. H. Weisberg, voce Diritto e letteratura, in Enc. Delle Sc. Soc. Treccani, 1993, p. 1 ss.
[6] Mi riferisco a M.P. Mittica, Diritto e letteratura e Law and Humanities. Elementi per un’estetica giuridica, Torino, 2024.
[7] Sul rapporto tra “vera arte” e il giurista si vea il contributo di E. Fusar Poli, Oltraggi d’autore. Questioni novecentesche d’arte, diritto e cripto-censura, in LawArt, 2020, p. 139 ss.
[8] Un esempio è tratto dall’articolo Il Ritratto del giurista Francesco Righetti del Guercino. Conversazione con Vittorio Sgarbi, in www.lawart.it, 2022, p. 306 ss.
[9] R. H. Weisberg, op. cit., p. 6.
[10] M.P. Mittica, op. cit., p. 9.
[11] M.P. Mittica, op. cit., p. 10.
[12] J. Frank, Say it With Music, in Harvard Law Review, 1948, p. 928 ss.
[13] J.B. White, The legal Imagination. Studies in the Nature of Legal Thought and Expression, Boston, 1973.
[14] M.P. Mittica, op. cit., p. 14 ss..
[15] Molto interessante al riguardo è la lettura del recente libro di F. Gambino, In sala con il diritto, Milano, 2023, il quale nel primo saggio intitolato Il falso capitano di Köpenick e lo sguardo dell’Altro, già apparso in LawArt, 2022, p. 141 ss., con il titolo Pensiero giuridico e linguaggio cinematografico.Il falso capitano di Köpenick e lo sguardo dell’Altro, dove si approfondisce il tema della forma in ambito giuridico e in ambito cinematografico approfondendo i concetti di immagine del fatto, immagine-fatto e immagine-tempo (p.161 ss.).
[16] M.P. Mittica, op. cit., p. 29 ss. che cita il contributo di A. Sansone, Diritto e Letteratura. Una introduzione generale, Milano, 2001, la quale dopo aver affrontato nel primo capitolo i principali saggi dedicati al tema ed aver esposto nel secondo capitolo i principali punti relativi alla scuola statunitense, nel terzo ed ultimo capitolo illustra gli aspetti più significativi dei rapporti tra diritto e letteratura secondo diverse prospettive: storica ed antropologico giuridica, sociologico-giuridica, filosofico politica e giuridica.
[17] H. Fehr, Die Dichtung im Recht, Bern, 1936; Id., Das Recht im Bilde, Bern, 1923; Id., Kunst und Recht, Bern, 1923.
[18] R. Radbruch, Psicologia del sentimento giuridico dei popoli, in W. Hassemer (a cura di) Gustav Radbruch Gesamtausgabe Rechtsphilosophie,III, Heidelberg 1990.
[19] M.P. Mittica, op. cit., p. 44 ss..
[20] F. Ost, Il diritto, oggetto di passioni?, Torino, 2019 (traduzione dell’originale Le droit, objet de passions?, Bruxelles, 2018).
[21] M.P. Mittica, op. cit., p. 75..
[22] M.P. Mittica, op. cit., p. 83 ss..
[23] M.P. Mittica, op. cit., p. 113.