Diritto al nome, diritto all’immagine e loro sfruttamento commerciale senza autorizzazione

Enrico Damiani

Prof. ord. di diritto civile dell’Università degli Studi di Macerata

Cass. civ., sez. I, 8 aprile 2024, n. 9289; rel. Catalozzi; Do.Lu. e He.Se. c. Fe.Sa. Spa

Diritti della personalità – Diritto al nome – Diritto all’immagine – Divulgazione sensa consenso – Utilizzo nome altrui per scopi commerciali – finalità informative – bilanciamento.

La divulgazione dell’immagine senza il consenso dell’interessato è illecita quando sia rivolta a fini puramente commerciali, pubblicitari o, comunque, di lucro e non risponda a finalità informative o alle altre finalità indicate nell’art. 97 L. n. 633 del 1941. Deve, tuttavia, osservarsi che le esimenti finalità informative, didattiche o culturali coesistono con finalità di lucro, in relazione al fatto che tali finalità vengono soddisfatte mediante l’esercizio di un’attività imprenditoriale con finalità lucrativa. Con riferimento all’utilizzo del nome o dell’immagine altrui nello svolgimento di un’attività di impresa, il pertinente quadro normativo è articolato, venendo in rilievo il diritto al rispetto del proprio nome e della propria identità personale, la libertà d’impresa di cui godono gli operatori economici e l’interesse degli individui a essere informati. Ciò impone all’interprete di operare un bilanciamento tra i diversi interessi in conflitto, ossia tra quelli sottesi al diritto esclusivo sul proprio nome (e ritratto) e quelli sottesi a una sua libera utilizzazione.

Sommario: 1.Premessa. – 2. Il caso. – 3. Brevi riflessioni.

1. Di recente una celebre attrice è stata al centro di alcune decisioni dei giudici italiani con riguardo a delle problematiche relative allo sfruttamento commerciale del nome e/o dell’immagine senza la previa autorizzazione degli eredi.

L’ultima decisione, in ordine di tempo è stata quella della I Sezione della Corte di Cassazione, 8 aprile 2024 n. 9289[1] la quale ha statuito che «La divulgazione del nome e dell’immagine senza il consenso dell’interessato è illecita quando sia rivolta a fini squisitamente commerciali, pubblicitari, o, comunque, di lucro, e non risponda a finalità informative o altre finalità indicate nell’art. 97 l. 633/1941. Tuttavia, l’utilizzo del nome e dell’immagine altrui nell’esercizio dell’attività di impresa deve contemperarsi e bilanciarsi con i vari interessi coinvolti. In particolare, non è possibile affermare a priori l’irrilevanza dello scopo informativo dell’utilizzo in presenza di una finalità pubblicitaria o lato senso commerciale, in quanto, così facendo, si causerebbe una ingiustificata compressione del diritto di informazione.

La valutazione circa il bilanciamento di interessi è rimessa al giudice di merito, e non è sindacabile da parte della Corte di Cassazione».

       Questo caso offre l’occasione di trattare, seppur fugacemente, i temi affrontati dalla S.C.: da un lato il diritto al nome, all’immagine e alla identità personale, dall’altro la libertà di iniziativa economica di cui possono usufruire le imprese, ed infine il diritto all’informazione di ogni individuo.

2. Gli eredi di Audrey Hepburn[2] nel 2017 avviano una causa contro la società Ferragamo S.p.A. che aveva accostato il nome della celebre attrice a tre modelli di scarpe a suo tempo indossate dalla stessa e per essa appositamente create dal famoso stilista[3]. Gli eredi affermavano che ci fosse stata la violazione del diritto al nome e l’utilizzo non autorizzato di un marchio registrato, mediante sua contraffazione. La celebre casa di moda aveva resistito alla richiesta degli attori adducendo la natura informativa dell’utilizzo del nome, pur in presenza di indubbi interessi economici legati alla pubblicità commerciale.

Sia il Tribunale che la Corte di Appello hanno aderito alla tesi addotta dalla Salvatore Ferragamo S.p.A., respingendo la domanda, e la S.C., ritenendo come sopra riportato, che la valutazione degli interessi coinvolti dal caso, cioè il diritto al nome, all’immagine, e all’informazione, dovesse spettare esclusivamente ai giudici del merito, che in effetti avevano proceduto al loro bilanciamento[4].

Da un lato quindi va preso in considerazione il diritto al nome e dall’altro il diritto all’immagine, entrambi intesi come manifestazioni del più generale diritto della personalità, dall’altro il diritto all’informazione e il diritto alla libera iniziativa economica degli operatori commerciali.

3. Sia il diritto al nome che quello relativo all’immagine o al ritratto sono potenzialmente disponibili avendo un indubbio contenuto patrimoniale[5]. Le norme già richiamate in nota: l’art. 8 del Codice della proprietà industriale approvato con D. Lgs. N. 30 del 10 febbraio 2005, l’art. 10 c.c., e gli art. 96 e 97 della L. 22 aprile 1941, n. 633) sul diritto d’autore evidenziano come normalmente sia necessario il consenso dell’avente diritto al loro utilizzo anche se in alcuni casi sono consentite delle eccezioni. Diritto al nome e diritto al ritratto sono diritti della personalità[6] (secondo la concezione atomistica[7]) o sono dei singoli profili che derivano da un unico diritto della personalità, garantito dall’articolo 2 della Costituzione italiana (teoria monistica), consentendo una tutela estensiva e unitaria dell’individuo contro ogni forma di lesione alla sua dignità e integralità[8]. Peraltro il diritto al ritratto viene talvolta normativamente declinato come diritto all’immagine e secondo l’orientamento prevalente in dottrina i due termini dovrebbero essere intesi come sinonimi[9] dovendosi intendere il concetto di immagine comprensivo non solo dell’aspetto fisico della persona ritratta ma di qualsiasi segno iconico che evochi l’immagine della persona[10]. Tale ampliamento del significato dell’espressione “diritto all’immagine”, secondo alcuni avvicinerebbe tale concetto al  right of publicity dell’ordinamento di common law[11] che consiste nel riconoscimento in capo ai soggetti famosi del diritto a regolamentare lo sfruttamento commerciale della propria immagine.

       Nel caso che si commenta la S.C. nell’effettuare il bilanciamento di interessi tra sfruttamento commerciale e diritto all’informazione ha ritenuto preminente il contenuto informativo rispetto al pur presente interesse commerciale, in conformità ad altro precedente giurisprudenziale[12] che aveva stabilito che l’applicazione dell’immagine su un prodotto informativo (latamente didattico culturale) da commercializzare non richiedeva il consenso dell’avente diritto qualora la fotografia fosse utilizzata a fini di documentazione e di integrazione delle informazioni date agli acquirenti.


[1] In Riv. Dir. Ind., 2024, II, p. 147 ss,  con nota di A. Buticchi, Diritti della personalità e concetto di utilizzo commerciale¸p. 154 ss.

[2] Il personaggio di Audrey Hepburn non è nuovo a vicende connesse allo sfruttamento commerciale del suo nome e della sua immagine senza il necessario consenso (si vedano l’art. 8 del Codice della proprietà industriale approvato con D. Lgs. N. 30 del 10 febbraio 2005, fa espresso riferimento alla necessità del consenso della persona ritratta o richiamata, oppure dei suoi eredi, per l’utilizzo di immagini, nomi e segni notori, e l’art. 10 c.c., nonché gli art. 96 e 97 della L. 22aprile 1941, n. 633) sul diritto d’autore. Cfr. ad esempio il contributo di A. Pistilli, Il caso Audrey Hepburn: i recenti sviluppi sullo sfruttamento dell’immagine in assenza di consenso el’abuso dell’immagine altrui, in Il dir. Ind., 2020, p. 58 ss.

[3] Per una veloce disamina della controversia si veda C. Tortorici, La battaglia legale dei figli di Audrey Hepburn contro Salvatore Ferragamo S.p.A., www.iusinitinere.it, 17 maggio 2024.

[4]  G. Carapezza Figlia, Diritto all’ immagine e «giusto rimedio civile». Tre esperienze di civil law a confronto: Italia, Francia e Spagna, in Rass. dir. civ., 2013, p. 859 ss. il quale a p. 892 conclude che «l’individuazione delle forme di tutela del diritto all’immagine non può non correlarsi a un corretto inquadramento dell’interesse giuridicamente protetto. L’incompatibilità con i valori del vigente ordinamento di una netta separazione tra interessi patrimoniali ed esistenziali ostacola ogni ricostruzione dicotomica del diritto all’immagine.  Non di meno, considerare la tutela dell’immagine una manifestazione della personalità umana non impedisce di riconoscere la rilevanza di esigenze di natura patrimoniale connesse con la circolazione del ritratto».

[5] A. Buticchi, op. cit., p. 156; V. Zeno Zencovich, Profili negoziali degli attributi della personalità, in Dir. Inf., 1997, p. 118.

[6] Dà una definizione di diritti della personalità vd. A. De Cupis, I diritti della personalità, Milano, 1982, II ed., p. 13. Che li definisce quali “diritti soggettivi, la cui funzione, rispetto alla personalità, si specializza, costituendo il ‘minimum’ necessario e imprescindibile del suo contenuto”.

[7] Di recente vd. Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 1 febbraio 2024, n. 2978, in www.dirittifondamentali.it, secondo cui «Il diritto all’immagine – configurato in dottrina talora come manifestazione del più ampio diritto alla riservatezza, talaltra come autonomo diritto della personalità – ha un duplice contenuto, negativo e positivo. Sotto il primo profilo, il diritto tutela l’interesse del titolare a che la sua immagine non venga diffusa o esposta in pubblico; la correlativa situazione giuridica soggettiva passiva posta in capo alla totalità (erga omnes) dei consociati consiste in un dovere di astensione. Sotto il secondo profilo, il diritto tutela l’interesse del titolare ad apparire in pubblico nella misura in cui abbia interesse a farlo; la correlativa situazione giuridica soggettiva passiva posta in capo alla totalità (erga omnes) dei consociati consiste in un obbligo di pati».

[8] G. Pino, Teorie e dottrine dei diritti della personalità. Uno studio di meta-giurisprudenza analitica, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 2003, p. 237 ss.; M. Dogliotti, Le persone fisiche, in Tratt. dir. Priv., diretto da P. Rescigno, vol. 2, t. I, Torino, Utet, 1999, II ed.; P. Perlingieri, Il diritto alla salute quale diritto della personalità, in Rass. Dir. Civ., 1982, p. 1035 ss.; M. Bessone, G. Ferrando, Persona fisica (diritto privato), in Enc. Dir., vol. XXXIII, 1983, p. 193 ss.; V. Zeno-Zencovich, Personalità (diritti della), in Dig. Disc. Priv-, Sez. civ., vol. XIII, 1995, p. 434 ss.

[9] A. Buticchi, op. cit., p.158

[10] In tal senso cfr. M. Proto, Il diritto e l’immagine. Tutela giuridica del riserbo e dell’icona personale, Milano, 2012, p. 20 ss.

[11] Cfr. A. Mendola, Commercial value of the fame e prospettive rimediali a confronto, in Giust. Civ., I, 2023, p. 143. Critico al riguardo sembra G. Ponzanelli, La povertà dei “sosia” e la ricchezza delle “celebrità”: il “right of publicity” nell’esperienza italiana, in Dir. Inf., 1988, I, p. 126 ss.

[12] Cass. 16 giugno 2022, n. 19515, in ww.dirittoaldigitale.com, 2022, con nota di C. D’Onofrio, La cassazione precisa i limiti per l’uso di immagini di un calciatore.

Provvedimento:

Omissis.

RILEVATO CHE:

– Do.Lu. e He.Se. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, depositata il 6 ottobre 2022, di reiezione del loro appello (principale) per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva respinto le domande di condanna della Fe.Sa. Spa al risarcimento dei danni in loro favore per l’uso non autorizzato del nome He.Au., nonché per la contraffazione del marchio registrato “He.Au.” realizzata mediante la presentazione al pubblico, a fini commerciali, di tre paia di scarpe (la “Ballerina Au.”, il “Sandalo (Omissis)” e la “Ballerina Idra”) a cui veniva associato il predetto nome e di inibizione della società dall’uso dei vantati segni distintivi;

– la Corte di appello ha disatteso il gravame evidenziando, in particolare, che: la società era stata specificamente autorizzata all’uso del nome He.Au. con riferimento alla calzatura “Ballerina Au.”; gli accostamenti effettuati dalla società al nome He.Au. non potevano considerarsi lesivi del diritto allo sfruttamento economico del nome dal momento che gli stessi avevano avuto una finalità meramente descrittiva, in quanto tale legittima; privo di pregio era l’assunto degli attori in ordine alla non veridicità delle informazioni presenti sulla comunicazione commerciale della società relativa al rapporto tra quest’ultima e He.Au.; correttamente il Tribunale aveva dichiarato inammissibili le domande di contraffazione di due marchi comunitari “He.Au.”, in quanto proposte tardivamente e, comunque, l’uso degli stessi era conforme alla correttezza professionale;

– ha, altresì, respinto l’appello incidentale della Fe.Sa. Spa vertente sul capo di sentenza di primo grado con cui era stata disattesa la sua domanda riconvenzionale al risarcimento dei danni per lite temeraria;

– il ricorso è affidato a undici motivi;

– resiste con controricorso la Fe.Sa. Spa;

– le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE:

– con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione degli artt. 7 e 10 cod. civ. e 96 e 97 L. 22 aprile 1941, n. 633, per aver la sentenza impugnata ritenuto lecito l’uso del nome He.Au. in assenza del loro consenso, quali figli della deceduta originaria titolare del diritto, pur in presenza di un uso pubblicitario o promozionale dello stesso;

– evidenziano che l’uso del nome altrui senza il consenso dell’interessato è lecito soltanto se e in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione e non anche qualora, come nel caso in esame, sia rivolta a fini pubblicitari e tale deroga deve ritenersi di stretta interpretazione;

– il motivo è inammissibile;

– giova rammentare che l’art. 7 cod. civ. riconosce il diritto della persona, alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne faccia, di chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni;

– il successivo art. 8 estende, poi, la legittimazione ad agire per la tutela del nome anche a chi, pur non portandolo, abbia un interesse fondato su ragioni familiari degne d’essere protette;

– la tutela apprestata dalle richiamate disposizioni non si risolve solo nella facoltà di reazione avverso condotte usurpative del nome, in ossequio a una concezione di stampo proprietario, ma si estende sino a comprendere ogni possibile utilizzazione del nome altrui che sia tale da arrecare al suo titolare un pregiudizio ingiustificato, in quanto preordinata ad assicurare l’effettivo rispetto dell’interesse della persona, fisica o giuridica, a preservare la propria identità personale “di essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua identità, così come questa nella realtà sociale, generale o particolare, è conosciuta o poteva essere conosciuta con l’applicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede soggettiva” (così, Cass. 22 giugno 1985, n. 3769);

– l’art. 7 cod. civ. può essere invocato anche per reagire a indebite utilizzazioni a fini commerciali del proprio nome – così gli artt. 10 cod. civ. e 96-98 L. n. 633 del 1941 con riferimento a indebite utilizzazioni per le medesime finalità della propria immagine -, in particolare laddove associato nella comunicazione promozionale a prodotti posti in vendita, in relazione al pregiudizio derivante sia dall’annacquamento del nome (o dallo svilimento dell’immagine), sia dalla perdita delle relative facoltà di sfruttamento economico (cfr. Cass. 11 agosto 2009, n. 18218; nonché, con riferimento alla lesione del diritto al conseguimento di un corrispettivo per la prestazione del consenso all’utilizzazione del proprio ritratto, Cass. 2 maggio 1991, n. 4785; Cass. 11 novembre 1979, n. 5790);

– affinché l’utilizzo del nome altrui possa ritenersi illecito è necessario che lo stesso risulti “indebito”, ossia non costituisca l’esercizio di un diritto o una facoltà o l’assolvimento di un obbligo ovvero non rappresenti la manifestazione di un interesse giuridicamente apprezzabile;

– ai fini dell’individuazione del perimetro degli usi indebiti del nome altrui e, al contrario, di quelli leciti, può venire in soccorso la menzionata disciplina relativa al diritto d’autore, secondo cui non è consentita la divulgazione del ritratto di una persona senza il consenso di questa a meno che la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico ricoperto dalla persona, dalla necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o da fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico e sempre che la divulgazione non rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata;

– da ciò è stato fatto discendere, condivisibilmente, che la divulgazione dell’immagine senza il consenso dell’interessato è illecita quando sia rivolta a fini puramente commerciali, pubblicitari o, comunque, di lucro e non risponda a finalità informative o alle altre finalità indicate nell’art. 97 L. n. 633 del 1941 (cfr. Cass. 19 febbraio 2021, n. 4477; Cass. 29 gennaio 2016, n. 1748);

– deve, tuttavia, osservarsi che sovente, come nel caso in esame, le esimenti finalità informative, didattiche o culturali coesistono con finalità di lucro, in relazione al fatto che tali finalità vengono soddisfatte mediante l’esercizio di un’attività imprenditoriale con finalità lucrativa;

– in proposito, è stato recentemente evidenziato che “non si possono pertanto equiparare alle finalità commerciali (per cui sarebbe sempre necessario il consenso) l’uso propagandistico della fotografia del personaggio famoso per indurre all’acquisto di altri prodotti o l’applicazione dell’immagine sul prodotto stesso, alla vendita di un prodotto informativo (latamente didattico-culturale) in cui viene inserita la fotografia a fini di documentazione e integrazione delle informazioni fornite agli acquirenti” (così, Cass. 16 giugno 2022, n. 19515);

– in realtà, con riferimento all’utilizzo del nome o dell’immagine altrui nello svolgimento di un’attività di impresa, il pertinente quadro normativo è articolato, venendo in rilievo il diritto al rispetto del proprio nome e della propria identità personale (artt. 2 e 22 Cost. e 8CEDU), la libertà d’impresa di cui godono gli operatori economici (artt. 41 Cost. e 16 Carta di Nizza) e l’interesse degli individui a essere informati (artt. 2 e 21 Cost., 10 CEDU e 11Carta di Nizza);

– ciò impone all’interprete di operare un bilanciamento tra i diversi interessi in conflitto, ossia tra quelli sottesi al diritto esclusivo sul proprio nome (e ritratto) e quelli sottesi a una sua libera utilizzazione (cfr., in tema, Cass. 1° febbraio 2024, n. 2978);

– non sembra condivisibile, dunque, la tesi secondo cui la sussistenza di uno scopo commerciale o pubblicitario valga di regola ad escludere qualsiasi fine informativo e, conseguentemente, la legittimità dell’utilizzo dell’immagine altrui;

– in tali situazioni predicare l’irrilevanza delle finalità informative e culturali in chiave scriminante dell’illiceità della riproduzione non autorizzata dell’immagine significherebbe pervenire alla inaccettabile conclusione, in quanto contraria allo spirito del legislatore, di una sostanziale compressione del diritto di informazione, che verrebbe riservato solo ad iniziative prive di scopo di lucro e, dunque, a iniziative poste in essere da enti pubblici o da soggetti privati che intendano dare vita ad attività benefiche;

– piuttosto, nei casi di confine in cui si riscontra una combinazione fra uso informativo e uso commerciale in senso lato deve condursi un’attenta ponderazione degli interessi in gioco, lasciando aperta la possibilità che l’interesse informativo prevalga su quello pubblicitario determinando la liceità dell’uso;

– orbene, con riferimento al caso in esame è opportuno distinguere la fattispecie della “Ballerina Au.” da quelle del “Sandalo Gondoletta” e della “Ballerina Idra”;

– quanto alla prima ipotesi, secondo quanto accertato dalla Corte di appello, l’utilizzo del nome Au. da parte della Fe.Sa. Spa era stato oggetto di pattuizione tra tale società e la He.Au. Children’s Fund (la fondazione benefica creata nel 1994 dai figli di He.Au.);

– per l’esattezza, con il contratto concluso nel 2000, in occasione della mostra organizzata in Giappone, era stato pattuito che la Fe.Sa. Spa avrebbe potuto continuare a vendere, anche dopo la scadenza della licenza d’uso a fini pubblicitari del nome e del ritratto di He.Au., i prodotti oggetto del contratto, tra cui la ballerina chiamata “Au.”, con il loro nome commerciale;

– quanto alle altre due calzature, sempre secondo quanto accertato dalla Corte territoriale, il nome He.Au. compariva nella descrizione del prodotto sul sito Internet della Fe.Sa. Spa (più precisamente, con riferimento al sandalo “Gondoletta” si leggeva che “il modello venne indossato da He.Au.”; mentre con riferimento alla ballerina “Ira”, che “il modello originale fu creato da Fe.Sa. nel 1959. È uno dei numerosi modelli inventati da Fe.Sa. per l’attrice He.Au.”), nonostante il suo utilizzo non fosse coperto da alcun accordo tra le parti;

– tuttavia, la sentenza impugnata ha ritenuto che l’uso del nome He.Au. da parte della controricorrente abbia avuto una funzione essenzialmente informativa, correlata all’esigenza di indicare “la prestigiosa origine della calzatura” e il contesto nel quale era stata realizzata;

– pertanto, pur non negando la “connotazione latamente commerciale” della divulgazione di tali informazioni, ha ritenuto, nella sostanza, prevalente la predetta funzione descrittiva;

– ha, dunque, correttamente operato il giudizio di bilanciamento tra le concorrenti funzioni informative e commerciali e concluso per la prevalenza delle prime all’esito di una valutazione di merito che, investendo un accertamento riservato al giudice di merito, non è sindacabile in questa sede sotto il paradigma della violazione o falsa applicazione della legge;

– con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione dell’art. 96 L. n. 633 del 1941, per non aver la Corte di appello considerato la revoca dell’eventuale consenso all’uso del nome di He.Au.;

– evidenziano, sul punto, che con la diffida del 27 maggio 2015 e successivamente con la notifica dell’atto di citazione che aveva dato origine al presente giudizio avevano revocato originarie autorizzazioni eventualmente prestate all’utilizzo del nome He.Au.;

– il motivo è inammissibile;

– dall’esame della sentenza impugnata non si evince che la questione oggetto della censura sia stata sottoposta dai ricorrenti al giudice di appello, né la parte deduce di averla prospettata nel giudizio di merito, non assolvendo al relativo onere sul medesimo gravante al fine di non incorrere nell’inammissibilità del motivo per novità (cfr. Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430);

– con il terzo motivo i ricorrenti lamentano nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 e 132 cod. proc. civ., prospettando il travisamento della prova e la motivazione apparente nella parte in cui ha ritenuto esistente il consenso sulla base del contratto prodotto come doc. 8 dalla convenuta, il cui esame non consentiva in alcun modo di ritenere sussistente il consenso all’uso del nome He.Au.;

– in particolare, ravvedono un duplice travisamento della prova: da un lato, per aver ritenuto che tale contratto fosse diverso rispetto a quello prodotto dagli attori; dall’altro, per non aver considerato che i documenti contrattuali in questione avevano contenuto identico e prevedevano “limitazioni spaziali e temporali” che escludevano il diritto all’uso del nome He.Au.;

– il motivo è inammissibile, in quanto la doglianza cade sulla valutazione delle risultanze probatorie e sull’interpretazione delle clausole di documenti contrattuali e non già sulla ricognizione del contenuto oggettivo delle medesime;

– con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono dell’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, evidenziato dal contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e dalla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, in relazione alla divergenza contenutistica tra il documento contrattuale prodotto in giudizio dagli attori e quello prodotto in giudizio dalla società con riferimento all’ampiezza dell’autorizzazione concessa all’uso del nome He.Au. con riferimento alle “ballerine Au.”;

– con il quinto motivo è censurato l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione al contenuto del documento contrattuale prodotto dagli attori che prevedeva “limitazioni spaziali e temporali” all’uso del nome He.Au. da parte della Fe.Sa. Spa;

– anche queste censure, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili, vertendosi in una situazione di cd. “doppia conforme” che, ai sensi dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., non consente la formulazione di censure per omesso esame di fatti decisivi e controversi ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.;

– con il sesto motivo i ricorrenti censurano la violazione o falsa applicazione degli articoli 1362 e 1363 cod. civ. per aver la Corte di appello interpretato il contratto prodotto dalle parti nel senso che conteneva l’autorizzazione alla società controricorrente di utilizzare il nome He.Au. con riferimento alla campagna promozionale delle “ballerine Au.” anche al di fuori del Giappone;

– il motivo è inammissibile;

– l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, per cui il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, e deve precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti (cfr. Cass. 9 aprile 2021, n. 9461; Cass. 15 novembre 2017, n. 27136);

– orbene, in presenza di una interpretazione del contratto da parte della Corte di appello fondata sulla valorizzazione del dato letterale, la doglianza investe il risultato dell’operazione ermeneutica del giudice di merito, prospettando l’interpretazione da parte del giudice di appello del documento contrattuale errata e senza tener conto di elementi extratestuali (contenuto della lettera del 22 marzo 2000), risolvendosi, dunque, in una mera contrapposizione tra l’interpretazione dei ricorrenti e quella accolta nella sentenza impugnata che non può essere denunciata in questa sede, poiché quest’ultima non deve essere necessariamente l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (Cass. 27 giugno 2018, n. 16987; Cass. 28 novembre 2017, n. 28319);

– con il settimo motivo i ricorrenti lamentano l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione alla prova della verità che le scarpe oggetto del giudizio sarebbero state create per He.Au.;

– il motivo è inammissibile, stante la preclusione rappresentata dalla cd. “doppia conforme”;

– con l’ottavo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 e 132 cod. proc. civ, allegando il travisamento della prova in relazione al catalogo prodotto dalla società controricorrente e la conseguente motivazione apparente;

– la censura è inammissibile, essendo volta a rimettere in discussione l’apprezzamento delle prove compiuto dalla Corte territoriale e, in particolare, a prospettare un erroneo apprezzamento del contenuto di alcuni documenti, non sindacabile in questa sede;

– la giurisprudenza di codesta Corte è consolidata nel ritenere che “l’eventuale cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dai testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello dell’art. precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (così, da ultimo, Cass. 21 gennaio 2020, n. 1163);

– con il nono motivo i ricorrenti censurano la violazione o falsa applicazione degli art. 163 e 183 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata confermato la statuizione di inammissibilità della domanda di contraffazione dei due marchi comunitari vantati – diversi da quello statunitense indicato nell’atto di citazione e posto a fondamento della domanda originariamente spiegata – in ragione della loro tardività;

– osservano, sul punto, che si trattava di una modificazione della domanda, consentita giacché proposta entro il termine di cui all’art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ.;

– il motivo è infondato;

– la originaria domanda di tutela del marchio statunitense poggia su un fatto costitutivo diverso da quello della domanda di tutela in forza dei due marchi comunitari oggetto della domanda successivamente proposta;

– la registrazione del marchio costituisce un elemento identificativo imprescindibile dello stesso, per cui a ogni registrazione corrisponde necessariamente un marchio diverso;

– la parte invoca il precedente rappresentato dalla sentenza di questa Corte n. 17117 del 21 luglio 2010, ma tale precedente non appare pertinente, in quanto relativo a una situazione in cui l’atto di citazione già faceva riferimento a un marchio specificamente individuato e con la memoria depositata ai sensi dell’art. 183, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., l’attrice aveva meglio puntualizzato la domanda di contraffazione delle proprie privative chiarendo che la stessa doveva estendersi anche a tale marchio, così specificando il riferimento precedentemente operato;

– nel caso in esame, invece, il marchio di cui si richiedeva tutela con l’atto di citazione era un marchio diverso, avente una differente ambito di applicazione territoriale, e dei marchi comunitari successivamente azionati non era fatta ivi alcuna menzione;

– immune da vizi è, dunque, la statuizione della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto che, stante la presenza di “presupposti fattuali completamente differenti” la domanda proposta con la memoria di cui all’art. 183 cod. proc. civ. doveva essere considerata nuova e, in quanto tale inammissibile per tardività;

– con il decimo motivo i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione dell’art. 8, terzo comma, cod. proc. ind. per aver la Corte di appello omesso di considerare che il nome He.Au., in quanto notorio, non poteva essere usato senza il consenso dei figli;

– il motivo è inammissibile;

– la censura ha a oggetto una questione giuridica che non risulta trattata in alcun modo nella sentenza impugnata e in relazione alla quale parte ricorrente non allega l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, né, tanto meno, indica in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, non assolvendo all’onere probatorio sullo stesso gravante e funzionale a escludere la novità della questione medesima;

– con l’ultimo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione o falsa applicazione delle norme, Europee o di derivazione Europea, in relazione all’affermazione della Corte di appello secondo cui la domanda di contraffazione dei marchi era infondata essendosi in presenza di un uso lecito del marchio altrui;

– il motivo è inammissibile;

– la Corte territoriale ha respinto il motivo di gravame articolato sul punto evidenziando che la domanda di contraffazione era inammissibile perché tardivamente proposta e, ad abundantiam, che ricorresse una situazione di uso del marchio lecito in quanto conforme alla correttezza professionale;

– orbene, si rammenta che qualora il giudice, come nel caso in esame, abbia dichiarato inammissibile la domanda, spogliandosi, in tal modo, della potestas iudicandi in relazione al merito della stessa, e impropriamente abbia inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere, né l’interesse a impugnare, per cui è inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2007, n. 3840);

– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto;

– le spese processuali si liquidano, secondo il criterio della soccombenza, come in dispositivo

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 8.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

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