Brevi cenni sulla possibilità di ottenere giudizialmente l’accertamento dell’autenticità di un’opera d’arte e sul presunto obbligo di ottenere da una fondazione l’inserimento della stessa nel catalogo dell’autore

Enrico Damiani

Professore ordinario di diritto civile dell’Università degli Studi di Macerata

Sommario: 1. Il fatto e le decisioni del Tribunale e della Corte d’Appello di Milano. – 2. L’ordinanza della Cassazione sulla inammissibilità di una azione di mero accertamento della paternità di un’opera artistica. Cenni. – 3. Il problema dell’accertamento della autenticità delle opere d’arte. – 4. Ceni sulla questione dell’archiviazione dell’opera d’arte nei cataloghi delle Fondazioni.

1. Il 22 luglio 2015 la proprietaria di un dipinto ad olio con squarcio e graffiti di cm. 55×46 cita innanzi al Tribunale di Milano la Fondazione Fontana chiedendo di accertare che il dipinto fosse dell’Autore Lucio Fontana sulla base di una serie di passaggi di proprietà dell’opera che conducevano direttamente al maestro.

La richiesta di autenticazione e catalogazione fatta in precedenza dall’attrice era stata respinta dalla fondazione in quanto, pur riconoscendo che la base pittorica fosse riferibile al maestro, il dipinto era stato irrimediabilmente compromesso da un incidente che aveva determinato la sostituzione del telaio.

In realtà alcune verifiche tecniche avevano accertato che il telaio si era attaccato al colore ad olio ancora fresco e non erano presenti sostanze adesive.

Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, con sentenza n. 6542/2018 dell’11 giugno 2018 ha accertato come autentico il quadro di Lucio Fontana malgrado la Fondazione avesse invece qualificato come un dipinto del maestro irrimediabilmente compromesso da un incidente (l’attaccamento del telaio direttamente al colore) e tale “perciò da essere scartato dall’artista”. Secondo la Fondazione, infatti, il dipinto rappresentava un’opera non rispondente alla volontà creativa dell’artista e, a riprova di tale circostanza, rilevava che il quadro era privo di firma e data, a differenza delle altre opere originali di Fontana che recano sempre tali elementi.[1] Il Tribunale non ha accolto la tesi della Fondazione evidenziando, da un lato, come le analisi scientifiche disposte sull’opera abbiano smentito l’affermazione della Fondazione in ordine al verificarsi dell’incidente (rilevando infatti il telaio fosse stato attaccato al colore quando questo era ancora fresco e non in un secondo momento) e, dall’altro, che non vi fosse alcuna prova di un “iato insuperabile tra la creazione come voluta dal maestro” e l’opera oggetto di causa, non essendo in tal senso decisivo che l’opera fosse firmata o datata. In mancanza di qualsiasi “evidenza, neppure embrionale, della presunta accidentalità del risultato creativo finale”, i giudici hanno quindi ritenuto che “il quadro oggetto di causa sarebbe a tutti gli effetti un’opera isolata per stile realizzativo, del tutto atipica e finanche eccentrica rispetto alla rimanente produzione artistica di Lucio Fontana, e in particolare, rispetto ad altre creazioni pittoriche simili o affini sinora note e catalogate a cura della stessa Fondazione”, ma pur sempre realizzata dal maestro – circostanza che la Fondazione stessa per altro riconosceva, nonostante l’avesse poi rifiutata – e senza dare alcuna prova del ripensamento da parte dell’autore che fosse basato su dati certi. Per il Tribunale, quindi, l’opera dovesse essere considerata come dipinto autentico di Lucio Fontana.

In secondo grado (sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 2262 del 28 giugno 2022) veniva respinto l’appello della Fondazione in quanto ritenuta ammissibile l’azione di accertamento dell’opera come autentica e da attribuire a Lucio Fontana, nonostante la Fondazione avesse eccepito l’inammissibilità della domanda in quanto riconducibile ad una richiesta di accertamento di un  mero fatto. Secondo la Corte, infatti, l’azione di accertamento era tesa a garantire una miglior tutela della proprietà dell’opera. Essa, infatti, non ha soltanto un indubbio valore intellettuale ed estetico, ma possiede anche un valore commerciale. Pertanto la riconducibilità del dipinto all’Artista costituiva un elemento essenziale del contratto di vendita dell’opera per cui, in presenza del rifiuto della Fondazione di autenticare la stessa si rendeva concreto ed attuale l’interesse della parte attrice ad ottenere il richiesto accertamento.

Dal punto di vista fattuale la riconducibilità originaria dell’opera al Fontana era indiscutibile in quanto confermata dallo stesso consulente della Fondazione, e la circostanza acclarata nel corso del giudizio che aveva evidenziato che il telaio era stato applicato contestualmente alla ultimazione dell’opera in quanto ad essa risultava appiccicato per essicamento del colore, riconducevano ad una certa attribuzione della paternità del dipinto, non essendo possibile addurre in senso opposto che la mancata firma dell’autore del quado significasse il ripudio dello stesso da parte del pittore.

Per la Corte, inoltre, non era condivisibile la statuizione del Tribunale che aveva rigettato la richiesta di inserimento dell’opera nel catalogo generale delle opere del Fontana gestito dalla Fondazione, sulla base della incoercibilità di tale adempimento, essendo insindacabile l’opinione espressa dall’ente, sulla base del principio di libertà delle manifestazioni del pensiero ex art. 21 Cost.. Essendo stato istituito il catalogo per volontà dell’Autore al fine di conservare e valorizzare il suo patrimonio artistico, sussiste, per la Corte, un ”interesse collettivo alla pubblicazione la libertà dell’ente morale di esprimere un giudizio differente da quello oggetto di accertamento giudiziale”[2].

Pertanto la Corte ha ordinato la pubblicazione nel catalogo, «se del caso in apposita sezione dedicata a quelle opere la cui paternità ha costituito oggetto di valutazione in sede giurisdizionale», con la precisazione che tale ordine non costituisce una violazione della libertà di espressione in quanto la Fondazione resta libera di esprimere le sue contrarie valutazioni a tal riguardo[3].

2. La prima sezione della Corte di Cassazione accoglie i primi due motivi di ricorso proposti dalla Fondazione Fontana. Il primo era relativo alla “inammissibilità dell’autonoma domanda di accertamento dell’autenticità dell’opera di proprietà dell’attrice”. Nel caso di specie, infatti, non si trattava di accertare incidentalmente l’autenticità dell’opera al fine di esercitare l’azione di risoluzione o di annullamento di un contratto di vendita di un oggetto artistico risultato non autentico.

Il Tribunale di Milano[4]  con la sentenza n. 7402 del 23 luglio 2019 aveva invece in precedenza accertato come opera autentica di Lucio Fontana una tela dipinta di rosso squarciata da due tagli che, invece, per la Fondazione costituiva un falso.

La Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 1238 del 28 aprile 2021, a seguito della impugnazione della Fondazione,  aveva dichiarato il difetto di interesse ad agire ex articolo 100 c.p.c. della proprietaria della tela relativamente alla domanda di accertamento dell’autenticità dell’opera spiegata nei confronti della Fondazione mentre, in precedenza, con sentenza del 4 maggio 2020 n. 1054, sempre in relazione ad una scultura attribuibile a Lucio Fontana, aveva ribadito l’ammissibilità di una domanda di mero accertamento dell’autenticità dell’opera quando essa venga posta in discussione da terzi (la Fondazione)  in quanto il disconoscimento della paternità “compromette significativamente la facoltà del proprietario di vendere la scultura come autentica ad un prezzo di mercato corrispondente alle sue effettive caratteristiche nonché di farla circolare nei rapporti con i terzi, tramite esposizioni d’arte, come opera attribuibile al Maestro Fontana” sebbene ciò non incida “in alcun modo sulla libera manifestazione del pensiero degli esponenti della Fondazione, che da nessuna sentenza potrebbero essere condannati ad emettere certificati di autenticità”.

Se si considera, poi, come il Tribunale di Roma abbia di recente[5] ribadito “che una volta che l’artista non sia in grado di autenticare l’opera d’arte, l’autenticità della stessa può essere oggetto esclusivamente di un parere e non di un accertamento in termini di verità[6], parere che è espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero ex art. 32 Cost.” se ne ricava un quadro incerto, sul quale forse la Cassazione ha inteso fissare il principio secondo cui “l’azione di accertamento non può avere ad oggetto, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, una mera situazione di fatto, ma deve tendere all’accertamento di un diritto che sia già sorto, in presenza di un pregiudizio attuale, e non meramente potenziale”.

3. La questione dell’autenticità di un’opera dì un’opera d’arte rappresenta un elemento imprescindibile per chi sia intenzionato al suo acquisto. L’inserimento della stessa nel catalogo dell’artista e il riconoscimento o meno della paternità dell’opera da parte del suo autore possono determinare conseguenze notevoli sulla possibilità di circolazione di un dipinto o di una scultura[7].

Con la legge 20 novembre 1971 n. 1062 (cd. legge Pieraccini), intitolata “Norme penali sulla contraffazione od alterazione d’opere d’arte”, fu introdotto all’art. 2 il diritto di autentica dell’opera d’arte: i mercanti d’arte vennero obbligati a mettere a disposizione degli acquirenti i cd. attestati di autenticità[8] e di provenienza delle opere che si trovassero nell’esercizio o nell’esposizione; inoltre i venditori erano tenuti a rilasciare agli acquirenti una copia fotografica dell’opera o dell’oggetto con retroscritta una dichiarazione di autenticità e indicazione della provenienza, recante la propria firma. Tale consegna della dichiarazione di autenticità era finalizzata ad assicurare agli acquirenti di opere d’arte tutte le informazioni necessarie a valutare la convenienza dell’acquisto che si accingevano a perfezionare, anche al fine di promuovere i principi di certezza e di sicurezza della circolazione di dette opere[9].

Tale legge è stata poi abrogata dal codice dei beni culturali[10], ma non il contenuto dell’art. 2 che si trova quasi integralmente riproposto nell’art. 64 del detto codice.

Le questioni relative all’autenticità di opere d’arte è stata spesso oggetto di giudizi civili e quelle relative alla sussistenza di un diritto del proprietario dell’opera di agire per l’accertamento giudiziale dell’autenticità del proprio oggetto, è stata, anche di recente risolta dalla giurisprudenza di merito in vario senso.

In un caso, infatti, il Tribunale di Roma, come già sopra accennato, ha ritenuto inconfigurabile un diritto all’accertamento giudiziale dell’autenticità di un’opera d’arte (nella fattispecie di Mario Schifano), sulla base della constatazione che valido presupposto dell’azione di accertamento non possa che essere l’individuazione di diritti, non di dati di fatto, quali la riconducibilità di determinate opere d’arte ad uno o ad un altro artista, in quanto si tratterebbe di un giudizio tutt’al più di tipo probabilistico[11].

In un altro caso di poco precedente a quello testé riportato, invece, la Corte di Appello di Milano con riguardo ad un’opera di Piero Manzoni aveva ritenuto ammissibile l’azione di mero accertamento in quanto la paternità artistica dell’opera oggetto della causa si atteggiava non come mero fatto estraneo alla concreta fattispecie costitutiva del diritto da tutelare, ma come fatto rilevante per l’accertamento del contenuto del diritto di proprietà, così riconoscendo l’interesse ad agire essendo la contestazione circa la genuinità dell’opera, potenzialmente idonea ad arrecare evidente pregiudizio alla proprietà di essa.

La S.C. però ha di recente mutato tale orientamento stabilendo che in materia di giudizio di cognizione l’azione di accertamento non possa avere ad oggetto, in linea di massima, una mera situazione di fatto ma debba tendere alla tutela di un diritto che sia già nato, di fronte ad un pregiudizio attuale e non solamente potenziale, ragion per cui non è ammissibile un’azione tesa a conseguire un accertamento in via autonoma della paternità di una opera d’arte  pur se funzionalizzato all’esercizio di una domanda di risarcimento[12].

4. Nemmeno l’autentica posta dall’autore dell’opera d’arte sulla stessa e sul retro della fotografia che verrà consegnata all’acquirente rappresenta una prova certa dell’autenticità della stessa, essendo la stessa sindacabile in giudizio[13].

Dopo la scomparsa dell’autore bisogna necessariamente ricorrere ad un esperto che con una perizia rilasci un parere relativo alla presumibile paternità dell’opera, sulla base di elementi fondati sulla ricostruzione storica dei vari passaggi di proprietà dell’opera, sulla scorta di analisi dei colori utilizzati e della tecnica adoperata, e di altri elementi che consentano di ricostruire in maniera convincente l’iter che ha portato alla predisposizione della relazione.

Trattasi di una tipica espressione del diritto alla manifestazione del pensiero tutelato dall’art. 21 Cost.[14]. La possibilità di formulare opinioni relative alla autenticità di un’opera d’arte spetta pertanto a qualsiasi soggetto che il mercato reputi come esperto.

Spesso l’artista, fintantoché è in vita, o i suoi familiari dopo la sua morte, musei o gallerie d’arte e enti privi di scopo di lucro, al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione delle opere d’arte, danno vita ad una Fondazione (o Archivio).

Tali enti, normalmente hanno a disposizione la necessaria documentazione e una approfondita conoscenza dei lavori eseguiti dall’artista, per cui viene ad essi attribuita una particolare autorevolezza nel mercato dell’arte. Di conseguenza, il loro rifiuto di inserire un’opera d’arte nel catalogo dell’artista comporta una evidente riduzione del suo valore di scambio[15].

Se una fondazione, quindi, attesta che una determinata opera d’arte sia falsa, resta da verificare quali siano gli strumenti in mano al proprietario della stessa per agire contro tale ente.

Ottenere la condanna della Fondazione ad inserire l’opera nel catalogo, alla stregua della ordinanza che si sta annotando, sembra ad oggi impossibile.

Va, infatti, escluso un obbligo dell’archivio di inserire in un catalogo dell’artista una determinata opera, pur se l’autenticità fosse in ipotesi stata acclarata in un giudizio.

Come è stato, infatti, autorevolmente fatto notare l’accertamento dell’autenticità, ai sensi dell’art. 2909 c.c., non fa stato nei confronti dei terzi ma solo delle parti, eredi e aventi causa[16].

Resta pertanto alla Fondazione un’ampia libertà di giudizio e la sua decisione deve ritenersi incoercibile.

Cassazione civile, sez. I, 9 febbraio 2025, n. 3231, rel. Caiazzo; Fondazione Lu.Fo. (avv. F.A. Corbetta); Gi.Mo. (Avv. S.A. Marchesi)

Opera d’arte – Autenticità – Azione di mero accertamento – Inammissibilità – Proprietà – Interesse ad agire

In ragione del generale principio per cui la tutela giurisdizionale civile è tutela di diritti, onde i fatti storici possono essere accertati solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non in sé considerati, non è ammissibile l’azione di mero accertamento rivolta ad ottenere la pronuncia di autenticità dell’opera d’arte, al fine di rimuovere un’incertezza, di carattere solo fattuale, sulla qualità intrinseca della cosa oggetto del diritto di proprietà.

Opera d’arte – Ente morale – Obbligo archiviazione – esclusione.

Non può essere ordinato al soggetto privato – nella specie, un Ente morale impegnato nella conservazione e valorizzazione dell’attività di un artista – di inserire l’opera d’arte nel catalogo delle opere attribuite ad un autore, sia pure in una sezione separata e dando atto del difforme parere dell’ente che cura l’archivio, trattandosi di espressione di un giudizio critico incoercibile e non essendo configurabile, in difetto di specifica previsione normativa, un obbligo di archiviazione o catalogazione o di rettifica.

Provvedimento:

Omissis.

FATTI DI CAUSA

Con citazione notificata il 22.7.2015, Gi.Mo. conveniva, innanzi al Tribunale di Milano, la Fondazione Lu.Fo., chiedendo di accertare che un dipinto a olio con squarcio e graffiti- di cm 55/46 – da lei acquistato, fosse opera di Lu.Fo.

Al riguardo, l’attrice esponeva che: – aveva acquistato l’opera da Ga.Se., il quale l’aveva acquistata da Ca.Se. il quale, a sua volta, l’aveva ricevuta, alla metà degli anni sessanta, dal maestro Lu.Fo. (la cui richiesta alla Fondazione Lu.Fo. di autenticazione e catalogazione dell’opera non era stata accolta); – la Fondazione Lu.Fo., pur ritenendo che la base pittorica dell’opera fosse attribuibile al Lu.Fo., aveva respinto la richiesta di autenticazione e catalogazione dell’opera, affermando che il dipinto era stato irrimediabilmente compromesso da un incidente che ne aveva provocato la connessione con un telaio estraneo; – verifiche tecniche avevano escluso la presenza di sostanze adesive e accertato che il telaio si era attaccato al colore ancora fresco.

Con sentenza del 2018, il Tribunale di Milano – sezione specializzata in materia di Impresa – accertava che il dipinto in questione era opera autentica di Lu.Fo., rigettando le altre domande di condanna dell’ente all’archiviazione, con autenticazione dell’opera, e di pubblicazione della sentenza. Il Tribunale osservava che: – dalle indagini scientifiche svolte dagli esperti designati era emerso che il telaio era incollato sul colore fresco, senza aggiunta di adesivo; – l’opera era stata dunque creata contestualmente in ogni sua parte, potendosi escludere con certezza che il telaio fosse stato applicato in aggiunta al dipinto; – pertanto, la qualificazione dell’opera da parte della Fondazione come ripudiata, o non valutata dall’autore, non era fondata, neppure presuntivamente; non erano tuttavia fondate le altre domande dell’attrice; invero, era da ritenere incoercibile la libertà di pensiero e di giudizio della Fondazione convenuta, nell’esplicazione dell’attività di verifica dell’autenticità dell’opera in questione, rilevando che la mancata produzione dello statuto non consentiva di verificare un eventuale obbligo della stessa Fondazione di pubblicazione delle opere nei suoi archivi in conformità degli esiti delle controversie giudiziarie, né l’assunzione di analoghi impegni anche dopo la richiesta dell’originario proprietario dell’opera; – non sussisteva un interesse qualificato della collettività ad aver conoscenza dell’esito di tali controversie.

Con sentenza del 28.6.2022, la Corte territoriale rigettava l’appello della Fondazione Lu.Fo. avverso la suddetta sentenza di primo grado, accogliendo invece l’appello proposto, con distinto atto – previa riunione dei giudizi – da Gi.Mo.

In riforma parziale della sentenza impugnata, la Corte d’Appello osservava che: – era da confermare la decisione di non ammettere le istanze istruttorie orali della Gi.Mo., data la natura documentale della causa; – in conformità di un precedente orientamento della stessa Corte, era ammissibile l’azione di accertamento dell’opera come autentica e attribuibile a Lu.Fo.; – al riguardo, non era fondata l’eccezione di tardività dell’eccezione, venendo in rilievo una condizione dell’azione; – non era accoglibile l’eccezione d’inammissibilità sollevata dalla Fondazione poiché la stessa si sarebbe tradotta in una richiesta di accertamento di un mero fatto, in quanto l’azione in questione garantiva una maggiore tutela della proprietà dell’opera;- considerato che l’opera d’arte, oltre ad una valenza intellettuale ed estetica, presentava anche un valore commerciale, come bene di scambio – e come tale la paternità artistica costituendo un elemento essenziale del contratto di compravendita – l’incertezza determinata dal rifiuto della Fondazione d’autenticare l’opera rendeva concreto l’interesse dell’attrice a conseguire il richiesto accertamento, dato che l’autenticazione conferiva all’opera una qualificazione ontologicamente diversa, con inevitabili riflessi sul relativo diritto di proprietà; – nella specie, come rilevato dal Tribunale, era certa la provenienza pittorica e tale aspetto, unitamente al fatto che il telaio era stato applicato contestualmente, perché appiccicato per essiccamento del colore, induceva a confermare il giudizio di autenticità dell’opera compiuta con attribuzione al Lu.Fo.; – né a sostegno della tesi contraria potrebbe addursi la violazione dell’art. 8 L. n. 633/41, circa la mancanza della firma dell’autore sul quadro, in quanto – a prescindere dalla dibattuta questione, nella fattispecie, dell’applicazione analogica della suddetta norma – era configurabile la prova contraria, fatta salva dal predetto art. 8, desumibile dagli elementi probatori acquisiti e, in particolare, dalle dichiarazioni dello stesso consulente della Fondazione che non aveva posto in discussione l’attribuzione al Lu.Fo. dell’opera oggetto di causa; – non era invece condivisibile la decisione del Tribunale di rigettare le istanze d’inserimento dell’accertamento dell’autenticità dell’opera nel catalogo delle opere del Lu.Fo. – gestito dalla suddetta Fondazione -, sulla base dell’incoercibilità di tale obbligo e della non sindacabilità dell’opinione espressa sul tema, quale diritto garantito dall’art. 21 Cost.; – al riguardo, si evidenziava il fatto che il detto catalogo era finalizzato, per volontà dello stesso autore – la cui attuazione era stata demandata alla moglie ex art. 23 L. n. 644 – alla conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico del Lu.Fo., ciò rispondendo all’interesse collettivo alla pubblicazione onde consentire la più estesa fruizione delle opere del maestro, senza perciò ledere la libertà dell’ente morale di esprimere un giudizio differente da quello oggetto dell’accertamento giudiziale;- l’istanza di pubblicazione del dispositivo del provvedimento era da accogliere, poiché misura necessaria a contribuire al ripristino del diritto leso.

Avverso la suddetta sentenza d’appello, la Fondazione Lu.Fo. ricorre in cassazione, con ricorso notificato il 23/1/2023 con tre motivi, illustrati da memoria. Gi.Mo. resiste con controricorso, illustrato da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 100 c.p.c., per avere la Corte d’Appello disatteso l’eccezione svolta dalla Fondazione Lu.Fo., concernente l’inammissibilità dell’autonoma domanda di accertamento dell’autenticità dell’opera di proprietà dell’attrice, essendosi invece ravvisato in capo alla medesima l’interesse ad agire a tal fine, ritenendo legittima l’aspettativa della Gi.Mo. di sentir tutelare il proprio diritto di proprietà sull’opera in questione, il cui pieno godimento, in particolare sotto il profilo economico, sarebbe stato ostacolato dal parere negativo espresso in punto di autenticità dalla Fondazione Lu.Fo., e dall’incertezza che ne derivava.

Al riguardo, la ricorrente, rilevato che la giurisprudenza citata in sentenza a supporto di tale assunto non era applicabile al caso di specie (riguardando controversie relative a patologie di altrettanti contratti di cessione di oggetti d’arte, rispetto alle quali l’accertamento dell’autenticità della res trasferita era strumentale a quello del diritto azionato, e non oggetto diretto di autonoma domanda come nel caso in esame), contesta la correttezza della tesi secondo cui la domanda di accertamento dell’autenticità di un’opera d’arte sarebbe “maggiormente funzionale a garantire una piena tutela del diritto di proprietà dell’opera e maggiormente conforme all’art. 24 Cost.“, in quanto azione non tutelata dall’ordinamento, non potendo attribuirsi, sul punto, rilievo all’art. 832 c.c. (che attribuisce al proprietario il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e l’osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge) o alle azioni a difesa della proprietà di cui al Capo quarto del Libro Terzo del Codice Civile (artt. 948-951 c.c.), tutte poste a tutela del materiale esercizio della signoria fisica sulla res da parte del legittimo proprietario, avverso indebite interferenze da parte di soggetti terzi, interferenze che, nel caso di specie, non si sono mai realizzate.

In particolare, la ricorrente, premesso che il diritto di proprietà dell’opera non è mai stato oggetto di contestazione, né la Fondazione Lu.Fo. ha mai svolto domande finalizzate a modificare lo stato dell’oggetto di tale diritto, lamenta che: – la decisione della Corte d’Appello, a conferma di una sua recente decisione in materia analoga (App. Milano, n.1054/2020, pubblicata il 04/05/2020), secondo cui l’opinione manifestata dalla Fondazione Lu.Fo., inibendo la circolazione dell’opera quale esemplare autentico, legittimerebbe la proprietaria ad agire nei suoi confronti per ottenere un accertamento della sua autenticità, che le consentirebbe, tra l’altro, di mostrarla a terzi e alienarla al prezzo di mercato corrente, si poneva in insanabile antitesi, oltre che rispetto ad altra recente sentenza della stessa Corte di merito (App. Milano n. 1238/2021), con quanto già statuito dalla Cassazione (Sez. I Civile, n. 28821 del 2017), in punto di inammissibilità di un’autonoma domanda di accertamento giudiziale dell’autenticità dell’opera d’arte; – non era invocabile la garanzia apprestata dall’art. 24 Cost., considerando che, con l’azione contestata si era inteso tutelare un interesse estraneo al diritto di proprietà erroneamente evocato e comunque privo di autonoma rilevanza giuridica.

2. Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 21 Cost. in relazione alla condanna all’archiviazione e all’inserimento nel catalogo del Maestro Lu.Fo. dell’opera di proprietà di Gi.Mo., in quanto indebita coartazione del fondamentale diritto di libera manifestazione del pensiero, per sua natura incoercibile.

Al riguardo, la ricorrente assume che la Fondazione, quale ente morale, non era soggetta ad alcun obbligo di legge, né contrattuale, che imponga alla stessa di catalogare come genuina un’opera in contrasto con il proprio insindacabile giudizio. L’inserimento nel catalogo dell’artista è, infatti, frutto di una scelta della Fondazione Lu.Fo. basata sulla valutazione compiuta in merito alla autenticità dell’opera in questione, espressione della libera manifestazione del pensiero, tutelata dall’art. 21 della Costituzione, e ciò anche alla luce del fatto che la stessa Fondazione, come ogni altro ente analogo, è un soggetto di diritto privato non avente scopo di lucro, che svolge tra le proprie funzioni anche quella di catalogare le opere di Lu.Fo., al di fuori di qualsiasi esclusiva di legge e in assenza di poteri certificatori con valenza legale.

3. Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 166 L. 22.04.1941, n. 633, per aver la Corte d’Appello disposto la pubblicazione del dispositivo della decisione oggetto del ricorso, al di fuori dell’ambito oggettivo di applicazione della suddetta norma, erroneamente richiamata, in quanto essa prevede la pubblicazione del dispositivo della decisione resa all’esito di una delle azioni di cui agli artt. 156 e ss. della medesima legge, promosse dal titolare di diritto morale sull’opera in contestazione, mentre nella specie non veniva in rilievo tale fattispecie.

4. Il primo motivo è fondato.

4.1. La ricorrente censura la statuizione della sentenza impugnata ove è stato affermato che: “l’autenticità dell’opera d’arte fornisce al bene una qualificazione ontologicamente diversa, con inevitabili riflessi sul relativo diritto di proprietà. La Corte non può ignorare che l’attribuire o meno l’opera per cui è causa al Maestro Lu.Fo. incide considerevolmente sulla facoltà della proprietaria Gi.Mo. di alienare il quadro al prezzo corrispondente del mercato o, comunque, di mostrarla a terzi, consentendone la libera circolazione come autentica. L’incertezza scaturita dal rifiuto della Fondazione Lu.Fo. di autenticare l’opera d’arte ha reso, quindi, concreto l’interesse della Gi.Mo. a promuovere l’azione di accertamento”.

La ricorrente critica l’orientamento, fatto proprio dalla Corte territoriale, che ritiene ammissibile l’azione di accertamento a tutela del bene giuridico opera d’arte, presupponendo che l’autenticità di un’opera e l’essere la stessa attribuibile a un autore corrisponda a una qualità della res che si ripercuote sull’essenza stessa del diritto di proprietà, nel senso che la paternità dell’opera rappresenta una qualità del bene rilevante per l’esercizio del diritto di proprietà e per la determinazione del valore di mercato dell’opera.

4.2.Secondo un indirizzo prevalente di questo giudice di legittimità, l’azione di accertamento dell’autenticità dell’opera d’arte non è ammissibile quando non sia strumentale alla tutela di un diritto già sorto (e non meramente potenziale) e quindi all’attuazione di un interesse concreto e attuale, risolvendosi in un accertamento di una situazione di mero fatto, mentre l’azione è ammissibile quando è prodromica ad un’azione risarcitoria, di risoluzione, di annullamento (nel conflitto tra acquirente e venditore).

Invero, in una controversia analoga a quella in esame, in tema di giudizio di cognizione, è stato affermato che l’azione di accertamento non può avere ad oggetto, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, una mera situazione di fatto, ma deve tendere all’accertamento di un diritto che sia già sorto, in presenza di un pregiudizio attuale, e non meramente potenziale (Cass., n. 28821/2017); in tale controversia, l’oggetto dell’accertamento richiesto al giudice era stato, inammissibilmente e direttamente, la veridicità dei fatti allegati e cioè l’autenticità di un’opera artistica (quella acquistata dall’attore come di mano del Maestro Boetti) e la sua attribuzione al medesimo artista, nonché l’identità di quanto acquistato con quella oggetto di schedatura. In quel giudizio di merito si era, al contempo, accolta la domanda di accertamento che l’opera era proprio la medesima e corrispondeva a quella certificata nell’anno 1997 come autentica del Maestro Boetti, dall’Archivio convenuto, e respinto la domanda risarcitoria.

Questa Corte in quel giudizio aveva dato rilievo al fatto che il ricorso incidentale per cassazione (proposto avverso il rigetto della pretesa risarcitoria) era inammissibile, con conseguente conferma del rigetto della pretesa risarcitoria.

Nel solco della suddetta sentenza, si colloca anche Cass., n. 30510/23, che ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso, in capo al terzo acquirente di un immobile – convenuto, insieme al proprio dante causa, in un giudizio ex art. 2901 c.c. -, l’interesse a proporre domanda riconvenzionale volta a far valere l’incremento di valore conseguito dal cespite per effetto di lavori di ristrutturazione in vista di una futura azione risarcitoria.

In tema, è stato altresì affermato che l’interesse ad agire richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza (Cass., n. 2051/2011).

Inoltre, è stato ribadito che “la domanda di mero accertamento della natura professionale dell’infortunio, nonché, specificamente, della sussistenza del nesso di causalità tra infortunio e prestazione lavorativa” (in assenza di una inabilità permanente residuata indennizzabile) è inammissibile, “risolvendosi in una richiesta di accertamento di meri fatti, incompatibile con la funzione del processo che può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi (salvo casi eccezionali) con il raggiungimento dell’effetto giuridico tipico, cioè con l’affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare” (Cass., n. 21903/2018).

In Cass. n. 10397/2016,citata nella sentenza qui impugnata, ci si è invece occupati di questioni processuali (in tema di CTU) in un giudizio vertente sull’accertamento giurisdizionale della paternità di un’opera d’arte.

Questa Corte in altra pronuncia (Cass. 23935/2023) si è poi pronunciata in una controversia risarcitoria promossa nei confronti dell’autore e della Jeff KOONS LLC da acquirente di una scultura (denominata “Serpents”), attribuita all’artista Jeff Koons e acquistata da una società che, a sua volta, l’aveva acquistata da altra società che se l’era aggiudicato a un’asta di oggetti non reclamati in giacenza da due anni presso la dogana di Milano; la Corte d’Appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto la domanda risarcitoria, ritenendo, in via incidentale, accertata l’autenticità dell’opera, in quanto la domanda di accertamento autonomo era ammissibile perché derivava dall’effettivo ed illegittimo disconoscimento compiuto dall’artista, disconoscimento posto a base della domanda risarcitoria, essendo emerso “il consenso tacito dell’artista, per fatti concludenti, alla circolazione del detto esemplare, attraverso la pubblicazione mediante esposizione dell’esemplare alla mostra di e, da lì, all’immissione sul mercato”.

Il ricorso per cassazione dell’artista è stato respinto, rilevandosi, quanto al primo motivo (riguardante proprio l’ammissibilità della domanda di accertamento dell’autenticità della scultura attribuita all’artista), che lo stesso non aveva attinto la complessiva ratio decidendi della sentenza impugnata, che, pur richiamando il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in Cass. 28828/2017, aveva affermato come, nella fattispecie in esame, il pregiudizio lamentato dall’acquirente non era potenziale, bensì “effettivo”, e derivava dall’effettivo ed illegittimo disconoscimento compiuto.

Si trattava quindi di una controversia tra l’acquirente dell’opera d’arte e l’artista, il quale riteneva trattarsi di un esemplare non autorizzato e quindi non autentico.

4.3. Nel presente giudizio, la questione controversa è questa: se, vertendo la giurisdizione civile su diritti e non su fatti, esista o meno un diritto assoluto all’autenticità dell’opera d’arte, tutelabile erga omnes, anche al di fuori di un rapporto obbligatorio in cui si lamenti l’inadempimento o l’illecito, con un’azione di mero accertamento.

Nella specie la controversia verte tra l’acquirente terzo e una Fondazione costituita a protezione del patrimonio dell’artista.

La funzione dell’azione di accertamento è quella di reagire ad un comportamento altrui atto a pregiudicare l’esistenza o l’effettiva consistenza – non di una situazione di fatto ma – di un diritto soggettivo. Il limite alle azioni di mero accertamento è dato dall’interesse ad agire ex art.100 c.p.c., dovendo esservi un interesse concreto e attuale del titolare del diritto a rimuovere la situazione d’incertezza.

Nella specie, poi, la Fondazione non aveva mosso contestazioni al diritto di proprietà sull’opera acquistata da parte dell’attrice, nel senso dell’appartenenza quest’ultima, e non si può quindi neppure ipotizzare una lesione del diritto di proprietà.

Né si pone una questione di tutela del diritto morale d’autore, dal contenuto essenzialmente oppositivo, non azionabile se non dai soggetti di cui agli artt. 20 e 23 L.a.

Ritiene il Collegio quindi che vada pienamente condiviso l’ indirizzo interpretativo secondo cui l’azione di accertamento dell’autenticità dell’opera d’arte non è ammissibile quando non sia strumentale alla tutela di un diritto già sorto (e non meramente potenziale) e quindi all’attuazione di un interesse concreto e attuale, risolvendosi in tal modo in un accertamento di una situazione di mero fatto, laddove tale azione è ammissibile quando è prodromica ad un’azione risarcitoria, di risoluzione, di annullamento (ad es., nel conflitto tra acquirente e venditore).

Va evidenziato come la tutela della paternità dell’opera prevista dalla Legge d’autore riguarda solo il diritto di rivendicare la paternità in capo all’autore e, dopo la sua morte, ai familiari (art. 20) e l’azione di accertamento e inibitoria in caso di falsa attribuzione (art.156).

Non si può ritenere, invece, ammissibile azione di accertamento a tutela del bene giuridico opera d’arte, in relazione ad una qualità (la paternità artistica) del bene rilevante per l’esercizio del diritto di proprietà e per la determinazione del valore di mercato dell’opera.

E la domanda della Gi.Mo. riguarda proprio un mero accertamento relativo all’autenticità dell’opera d’arte, non essendo stato prospettato un pregiudizio attuale, ma solo potenziale, in ordine all’eventuale decremento del valore della stessa connesso alla mancanza dell’accertamento richiesto.

Né può sostenersi che il pregiudizio concreto ed attuale afferisca all’istanza di pubblicazione del richiesto accertamento nel catalogo della Fondazione, che costituisce piuttosto un mezzo diretto a

valorizzare la proprietà dell’opera, che si collochi in un mercato ove attingere le informazioni sul bene in vendita. E nel mercato dell’arte vi è una norma (art.64 del Codice dei beni culturali, D.Lgs. n. 42/2004) che obbliga il professionista del settore a rilasciare all’acquirente documentazione sull’autenticità dell’opera o la sua probabile attribuzione o provenienza. Ma il tutto comunque opera nell’ambito obbligatorio della vendita.

Pertanto, si può concludere che nel nostro ordinamento non esiste un diritto assoluto all’autenticità dell’opera d’arte, tutelabile erga omnes, anche al di fuori di un rapporto obbligatorio in cui si lamenti l’inadempimento o l’illecito, con un’azione di mero accertamento.

La funzione dell’azione di accertamento è invero quella di reagire ad un comportamento altrui atto a pregiudicare l’esistenza o l’effettiva consistenza – non di una situazione di fatto ma – di un diritto soggettivo; il limite alle azioni di mero accertamento è dato dall’interesse ad agire ex art.100 c.p.c., dovendo esservi un interesse concreto e attuale del titolare del diritto a rimuovere la situazione d’incertezza.

Nella specie, poi, come sopra detto, la Fondazione non muoveva contestazioni al diritto di proprietà sull’opera acquistata da parte dell’attrice, nel senso dell’appartenenza a quest’ultima, e non si può parlare di lesione del diritto di proprietà.

5.Il secondo motivo è parimenti fondato.

La ricorrente lamenta che la decisione impugnata abbia leso il principio d’incoercibilità della propria autodeterminazione in ordine alla decisione d’inserire (spontaneamente) l’accertamento giurisdizionale dell’autenticità dell’opera d’arte nell’elenco gestito dalla Fondazione stessa, quale espressione del diritto di libera manifestazione del pensiero, di cui all’art. 21 Cost.

La Corte d’Appello ha invece argomentato nel senso che vi sarebbe un interesse della collettività a sostegno del suddetto ordine, volto alla piena conoscenza dell’opera in questione, delle sue caratteristiche artistiche e del relativo prezzo di mercato.

In altri termini, la Corte d’Appello ha ritenuto che il diritto di proprietà sull’opera d’arte includa anche la prerogativa di far inserire l’accertamento dell’autenticità dell’opera nell’elenco gestito dalla Fondazione deputata alla conservazione e valorizzazione delle opere del Lu.Fo., in vista della contrattazione di mercato del bene.

Tale motivazione non è sostenibile, in quanto priva di supporti normativi e sistematici.

Invero, anzitutto, è difficile configurare l'”interesse della collettività” quale bene costituzionalmente tutelato che prevalga sul diritto alla manifestazione del pensiero, di cui indubbiamente è titolare la Fondazione, ente morale privato, non munita di nessun potere pubblicistico di attestazione o certificazione di qualsivoglia qualità o valore riguardo a beni artistici lato sensu.

Gli archivi e le fondazioni dediti a preservare il patrimonio creativo e la memoria di un artista, solitamente dopo la sua morte, svolgono attività di certificazione dell’autenticità delle opere di un determinato autore, sia direttamente, tramite il rilascio di attestazioni di autenticità, sia indirettamente, attraverso l’ individuazione dell’opera nell’archivio dell’artista o il suo inserimento nel catalogo ragionato, da intendersi come un elaborato annotato che documenta nel modo più completo possibile il patrimonio artistico di un certo autore.

Ciò detto, non è ravvisabile, nel nostro ordinamento, un principio in virtù del quale un ente privato sia obbligato a pubblicare su un proprio catalogo di opere d’arte di un determinato autore un provvedimento giudiziario in tema di accertamento dell’autenticità di un’opera d’arte attribuita al medesimo autore al quale è dedicato lo stesso catalogo.

Il rilascio del parere sull’autenticità dell’opera da parte di soggetto privato, e la relativa pubblicazione su un relativo catalogo, nell’ambito dell’esercizio della propria autonomia privata, rientra nella libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost.

La Fondazione d’artista, che non ha alcuna obbligazione contrattuale nei confronti del proprietario dell’opera, non è vincolata ad esprimere il proprio parere sulla sua autenticità e/o a inserire l’opera nel catalogo.

Inoltre, con riguardo alla statuizione in concreto adottata nella sentenza impugnata, la notizia concernente l’accertamento dell’autenticità dell’opera d’arte non gode di tutela rafforzata rispetto a qualunque altro accertamento giudiziario; in tal caso, evidentemente, sarà onere del proprietario dell’opera dar conto dell’accertamento ai potenziali acquirenti o comunque trovare gli appositi canali pubblicitari (per esempio, attraverso le case d’asta); circa il prezzo dell’opera, del pari non è necessario che la relativa quotazione debba presupporre l’inclusione in un catalogo privato, dato che esistono apposite agenzie, o case d’asta, che provvedono alla stima del bene, secondo i criteri correnti in materia, specie nell’ambito di un mandato di vendita del bene.

Certo, non può sostenersi che le facoltà del proprietario dell’opera d’arte possano estendersi fino a pretendere una forzosa pubblicazione del provvedimento giudiziario su un catalogo privato.

Il riferimento al generico ed indeterminato “interesse della collettività” è dunque del tutto erroneo, perché esso si tradurrebbe in una forma di tutela “innominata”, estranea al nostro ordinamento, oltre che lesiva del diritto di cui all’art. 21 Cost. in capo alla controparte che, in caso contrario, sarebbe certo compresso al di fuori della ratio di tutela costituzionale, senza prospettare nessun bilanciamento con altri principi di valenza costituzionale, nella specie neppure allegati, che possa cioè giustificare e legittimare la sua limitazione.

Al riguardo, come detto, nella specie non può dirsi leso il diritto di proprietà relativo all’opera d’arte, che, pertanto, non può dirsi suscettibile di bilanciamento con il diritto tutelato dall’art. 21 Cost.

In definitiva, la decisione impugnata ha fatto una non corretta ricognizione ed applicazione della normativa sul diritto d’autore, attraverso un ordine di pubblicazione della stessa nel catalogo curato dalla Fondazione convenuta, che non presenta nessun fondamento positivo nei principi che ispirano la tutela delle opere d’arte, anche sotto il profilo commerciale.

6.Il terzo motivo è assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi.

7.In conclusione, vanno affermati i seguenti principi di diritto:

” In ragione del generale principio per cui la tutela giurisdizionale civile è tutela di diritti, onde i fatti storici possono essere accertati solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non in sé considerati, non è ammissibile l’azione di mero accertamento rivolta ad ottenere la pronuncia di autenticità dell’opera d’arte, al fine di rimuovere un’incertezza, di carattere solo fattuale, sulla qualità intrinseca della cosa oggetto del diritto di proprietà”.

“Non può essere ordinato al soggetto privato – nella specie, un Ente morale impegnato nella conservazione e valorizzazione dell’attività di un artista – di inserire l’opera d’arte nel catalogo delle opere attribuite ad un autore, sia pure in una sezione separata e dando atto del difforme parere dell’ente che cura l’archivio, trattandosi di espressione di un giudizio critico incoercibile e non essendo configurabile, in difetto di specifica previsione normativa, un obbligo di archiviazione o catalogazione o di rettifica”.

8.Il collegio ritiene che sussistano i presupposti per decidere la causa nel merito, ex art. 384, c. 2, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Pertanto, la sentenza impugnata va cassata e, decidendo nel merito, vanno respinte le domande dell’attrice Gi.Mo.

Considerata la novità della questione complessiva, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di Gi.Mo., compensando interamente tra le parti le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.


[1] G. Cavagna di Gualdana, Altro che scarto! L’opera di Lucio Fontana è autentica (anche se non in catalogo). La sentenza, in https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2019/02/opera-fontana-autentica-anche-se-non-in-catalogo-sentenza/

[2] Sulla questione si veda il recente contributo di N.C. Sacconi, Fondazioni d’artista, diniego di archiviazione di opere dìarte e tutela del proprietario: una rassegna giurisprudenziale, in Arte e dir., 2024, p. 509 ss.

[3] G. Gatti, Il Fontana «scartato» va inserito nel catalogo ragionato, in https://www.ilgiornaledellarte.com/Articolo/Il-Fontana-scartato-va-inserito-nel-catalogo-ragionato.

[4] Si vedano a tal riguardo i casi citati da G. Gatti, L’autenticità dell’opera vola via col vento, in L’autenticità dell’opera vola via col vento | Filodiritto, 2 luglio 2021, la quale con riferimento alla sentenza della corte di appello ha sottolineato come l’art. 100 c.p.c. costituisca un disposto che consente “al giudicante di disporre di un “filtro” per respingere – in limine litis – domande pretestuose, o destituite di utilità ai fini della tutela della sfera giuridica di chi le introduce.

[5] Con sentenza n. 13461 del 26 giugno 2019, in https://collezionedatiffany.com, 31 luglio 2019, con nota di A. Gallo,

 Autenticità opere: secondo il Tribunale solo l’artista può stabilirla.

[6] Pare invece possibilista a tal riguardo G. Frezza, Arte e diritto tra autenticazione ed accertamento, Napoli, 2019, p. 11 ss., spec. p. 39, con riferimento al problema della individuazione della tutela più appropriata per l’acquirente di opera dichiarata successivamente falsa, si rifà (p. 158 ss.) alla dottrina che sostiene l’applicabilità del cd. “giusto rimedio civile”. Si vedano a tal riguardo: P. Perlingieri, Il “giusto rimedio” nel diritto civile, in Il giusto proc. civ., 2011, p. 1 ss.; G. Perlingieri, Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile, Napoli, 2015, p. 4 ss.; E. del Prato, Ragionevolezza e bilanciamento, in Riv. dir. civ., 2010, I, p. 23 ss.

[7] In termini sostanzialmente analoghi vd. A. Barenghi, Vero o falso?, in L’opera d’arte nel mercato. Principi e regole, a cura di G. Liberati Buccianti, Torino, 2019, p. 26 ss.

[8] Ritiene che la dichiarazione di autenticazione costituisca una dichiarazione di scienza avente per oggetto un parere tecnico, per la quale si possa rilevare la perizia o l’imperizia dell’esperto “con conseguente eventuale responsabilità per inadempimento dell’esperto” G. Frezza, op. cit., p. 44, p. 64.

[9] In tal senso si veda G. Frezza, op. cit., p. 132. Sulla “prestazione di sicurezza” mi sia consentito il rinvio a E. Damiani, Contratto di assicurazione e prestazione di sicurezza, Milano, 2008, spec. p. 145 e ss.

[10] D. Lgs. 22 gennaio 2004 , n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. 

[11]  Cfr. Trib. Roma, 15 maggio 2017, in Foro it., 2017, I, pag. 3772).

Cfr. App. Milano, 11 dicembre 2002, in Foro it., Rep. 2003, voce Consulente tecnico, n. 14 e per esteso, in Dir. ind., 2003, pag. 577). La sentenza è attentamente considerata da G. Frezza, op. cit., p. 80.

[12] Cass., 30 ottobre 2017, n. 28821, in Foro it., 2018, I, 1, c. 167; G. Frezza, op. cit., p. 81 e 82, oltre alla ordinanza del 2025 che si sta annotando.

[13] F. Bosetti, Autentiche, perizie, archiviazioni di opere materiali delle arti figurative: verità e responsabilità tra diritto ed arte, in Danno e resp., 2021, p. 153 ss.; N.C. Sacconi, op. cit.; mi sia consentito il rinvio ai celebri casi che hanno coinvolto Giorgio de Chirico sia per l’ipotesi in cui il maestro ha autenticato un’opera poi risultata falsa, sia per l’ipotesi in cui si è rifiutato di riconoscere l’autenticità di un proprio lavoro. Vd. E. Damiani, I fratelli de Chirico, l’arte e il diritto, in questa rivista, 2022, p. 1 ss.

[14] G. Frezza, op. cit., p. 54 ss.; P. Virgadamo, La protezione giuridica ai confini del diritto d’autore (e oltre): dalla logica mercantile all’assiologia ordinamentale, in Dir. fam. pers., 2018, p. 1497 ss. R. Donzelli, Sull’azione di mero accertamento dell’autenticità dell’opera d’arte, in questa Rivista, 2022, p. 33.

[15] N.C. Sacconi, op. cit.; B. Mastropietro, Mercato dell’arte e autenticità dell’opera: un quadro a tinte fosche, in Rass. dir. civ., 2017, p. 581 ss..

[16] R. Donzelli, op. cit., p. 41.

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