Vittoria La Grotteria
Dottoranda di ricerca in Ordine giuridico ed economico europeo presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro.
Abstract: This paper investigates alternative theories of justice through the artistic production of the street artist and political activist Banksy. Adopting a “Law and Humanities” methodological approach, the study re-examines the Aristotelian distinction between corrective and distributive justice, arguing for their necessary interconnection in the contemporary social fabric. The analysis proposes a “visual theory of justice” articulated along three main research lines: justice understood as reconciliation and non-violence; the crisis of legitimacy within democratic and legal institutions; and the conflict between human dignity and the logic of global capitalism. By interpreting some iconic works, Banksy is defined as a “street jurist” (giurista di strada) capable of challenging legal formalism. Ultimately, the paper suggests that street art serves as a tool for de jure condendo reflection, shifting the monopoly of justice from courtrooms to the public space and prioritizing substantial equity over procedural rigidity.
Questo articolo indaga le teorie alternative della giustizia attraverso la produzione artistica dell’artista di strada Banksy. Adottando un approccio metodologico di “Diritto e Letteratura”, lo studio riesamina la distinzione aristotelica tra giustizia correttiva e giustizia distributiva, sostenendo la loro necessaria interconnessione nel tessuto sociale contemporaneo. L’analisi propone una “teoria visiva della giustizia” articolata lungo tre principali linee di ricerca: la giustizia intesa come riconciliazione e non-violenza; la crisi di legittimità all’interno delle istituzioni democratiche e legali; e il conflitto tra la dignità umana e la logica del capitalismo globale. Interpretando alcune opere iconiche, Banksy viene definito un “giurista di strada” capace di sfidare il formalismo giuridico. In definitiva, l’articolo suggerisce che la street art funge da strumento per una riflessione de jure condendo, spostando il monopolio della giustizia dalle aule dei tribunali allo spazio pubblico e dando priorità all’equità sostanziale rispetto alla rigidità procedurale.
Sommario: 1. Premessa.- 2. Street art e riflessione giuridica.-3. La giustizia espressione di nonviolenza.- 4. Crisi della giustizia e crisi della democrazia.- 5. Il sistema dei diritti umani e le logiche (perverse) del sistema capitalistico.- 6. Prime conclusioni.
1. Premessa
Nel presente contributo ci si propone di esplorare forme e contenuti di una possibile teoria della giustizia alternativa a quella tradizionale, attraverso l’analisi delle opere dell’artista di strada e attivista politico Banksy[1]. Partendo dalla nota distinzione aristotelica tra giustizia correttiva e giustizia distributiva[2], il presente contributo si concentrerà soprattutto sulla concettualizzazione della giustizia distributiva da intendersi quale riflessione sulla distribuzione dei beni all’interno del gruppo sociale, ma non mancherà di proporre un’analisi sulla struttura della giustizia correttiva. Infatti, in una visione ampia delle relazioni sociali, queste due forme di giustizia non possono che essere connesse[3], come insegna anche Fassò:
«Il giusto che si attua quando si dà a ciascuno secondo il suo valore (valore che, Aristotele osserva, è relativo; i democratici lo vedono nella libertà, gli oligarchici nella ricchezza, ecc.) ha luogo nella distribuzione degli onori, dei beni, e delle altre cose che lo Stato può dividere tra i cittadini: tra l’uno e l’altro di costoro infatti il trattamento può essere sia uguale sia disuguale. A questa giustizia che si ha nelle distribuzioni (en tâis dianomâis) è rimasto il nome di giustizia distributiva. La giustizia per la quale si dà a ciascuno in misura uguale è quella che fa da elemento rettificatore (diorthotikón) nei rapporti di scambio (synallágmata); e si dice appunto sinallagmatica o rettificatrice, o, più comunemente – secondo la traduzione latina che fu usata nel medioevo dagli Scolastici -, commutativa. I rapporti di scambio che essa regola sono distinti da Aristotele in volontari (ekú-sia) e in involontari (akúsia), secondo che sono, rispettivamente, derivanti da contratti o prodotti da atti illeciti; e l’uguaglianza che essa realizza può essere attuata direttamente dalle parti, oppure invece dal giudice. Aristotele, tuttavia, nel compiere queste distinzioni, non designa con termini diversi le varie sottospecie della giustizia che presiede agli scambi, comprendendole tutte nel concetto di giustizia rettificatrice o commutativa»[4]
Alla base di questo articolo vi è, quindi, la tesi secondo la quale una riflessione sull’arte di Banksy consente di costruire una peculiare teoria “visuale” della giustizia. Questa teoria si articola lungo tre direttici fondamentali, che corrispondono a tre paragrafi del presente contributo (il 3, il 4 e il 5): la prima, riguarda la giustizia come espressione di nonviolenza; la seconda, la crisi di legittimità delle istituzioni che praticano giustizia; la terza, la giustizia distributiva che svela le contraddizioni di un sistema capitalistico che non rispetta la dignità della persona umana.
Prima di procedere con l’analisi, però, sembra necessario – anche da un punto di vista metodologico – collocare la riflessione che si propone di fare in queste pagine all’interno del paradigma di ricerca di diritto e letteratura.
2. Street art e riflessione giuridica
Le forme espressive non convenzionali, come la street art, possono arricchire la discussione giuridica, offrendo strumenti concettuali per ripensare la giustizia. Questa ricerca si colloca all’interno dell’ambito di studi proprio di diritto e letteratura[5]. Il lemma “letteratura” è da ricondurre al significato che assume nella locuzione humanities[6], con riferimento, quindi, all’intero spettro delle discipline umanistiche in senso lato, che coinvolgono le stesse arti figurative[7]. Bisogna concordare con chi sostiene che «leggere e scrivere su Charles Dickens o Franz Kafka sarà sempre più interessante che leggere la Rules Against Perpetuities o il Bill of Exchange»[8]. Al pari, a mio avviso, ammirare un’opera di Banksy può essere importante quanto leggere un trattato sulla giustizia. O forse persino di più, in quanto consente di cogliere meglio, per davvero, del diritto il suo rovescio[9]. Quindi, la produzione artistica di un artista urbano può narrare il diritto forse persino in maniera più incisiva di quanto possa fare uno dei tanti manuali in circolazione nei dipartimenti di giurisprudenza delle nostre università. Ne consegue che pure per l’arte urbana si può affermare quanto è stato sostenuto per l’arte poetica che rimane capace, in relazione alla riflessione giuridica, «di esprimere il mistero della vita (…) dettare i segni di una “reale” rappresentazione del diritto, che non è altro che vita, esperienza»[10].
È necessario poi sottolineare un altro aspetto connesso al processo interpretativo del diritto che strutturalmente appare legato a quello dell’arte figurativa. Com’è noto, Dworkin sostiene che l’«interpretazione costruttiva» è legata alla possibilità «di assegnare un valore o un obiettivo specifico all’oggetto dell’interpretazione, a prescindere che tale oggetto sia costituito da un’opera d’arte o da una pratica sociale»[11]. In tal modo, tale valore rappresenta il criterio per determinare l’azione interpretativa, che si tratti di una norma, di un quadro o di un murales[12]. Non sembri azzardato ricordare che nell’antichità il diritto è definibile in termini di ars («ius est ars boni et aequi»). D’altronde, come per l’arte, anche per il diritto, la bellezza può ritenersi risiedere nell’«inevitabilità» dell’oggetto dell’interpretazione: «una formula matematica o un’argomentazione giuridica, tanto quanto un poema o un dramma, diventano più belli quando vengono eliminati versi o postulati non necessari, e diventa evidente che così doveva proprio essere»[13].
In tal senso, il valore della grandezza del genio artistico di Banksy è insito nella natura sovversiva di un’arte elaborata per le strade e per gli agglomerati urbani. Le opere di questo artista sono rivolte a criticare in maniera incisiva i sistemi di potere, le ipocrisie politiche, le diseguaglianze. Il muro, pertanto, diventa il luogo naturale di manifestazione della libertà di espressione, quasi un dispositivo di attuazione dell’art. 21 della Costituzione italiana.
Il paradosso può risultare evidente: un artista che può essere considerato “fuorilegge”, quale Banksy, interroga profondamente il diritto e anzi costringe l’osservatore – che, in questo caso, diviene, più o meno consapevolmente, interprete del diritto – a ripensare radicalmente l’idea di giustizia. La giustizia non appare più come la classica dea bendata[14], imparziale e, per questo, distante dalla realtà sociale e dalla vita umana[15]. Al contrario, nell’arte di Banksy la giustizia si manifesta come un principio troppo spesso tradito proprio dalle istituzioni che dovrebbero proteggerlo. D’altronde, è noto che sono alle volte proprio le aule dei tribunali a risultare come luoghi di estrema ingiustizia[16].
Sembra quasi che la giustizia più che nei tribunali sia svelata sui muri della strada, che diventano catalizzatori dell’ethos collettivo. Per questo motivo la mano dell’artista Banksy non fa sconti: dalle ipocrisie militari (ad esempio, la corruzione dei soldati o dei poliziotti), ai meccanismi perversi del mercato globale, passando per le fragilità strutturali delle democrazie occidentali. Sono queste alcune delle tematiche che emergono dalle opere di questa particolare espressione dell’arte urbana. Questo modo di fare e di intendere l’arte pone inevitabilmente una riflessione sulla giustizia intesa come un costante processo etico e sociale, che deve essere argomentato anche sul piano morale. Le espressioni dell’arte urbana non sono da considerare come semplici manifestazioni di atti individuali di ribellione. Più precisamente, esse nel momento in cui, oltre a denunciare il problema, propongono anche una sorta di via d’uscita, una soluzione, si presentano come funzionali a veicolare una visione alternativa dei processi di giustizia. Le espressioni dell’arte urbana, attraverso la partecipazione sociale, mettono in evidenza il potere trasformativo della giustizia[17] diventando strumenti riparativi di giustizia[18] e di inclusione sociale.
In letteratura è stata già messa in evidenza la dimensione «politica» della street art:
«I soggetti centrali della Street Art diventano, così, i luoghi, secondo un progetto che privilegia gli spazi urbani abbandonati, allo scopo di fornire una rappresentazione visiva dei problemi sociali, per dare attuazione ad un’opera di riscrittura del tessuto cittadino, con la dichiarata intenzione di compiere un processo di trasformazione delle aree dimenticate»[19].
Quindi, l’arte urbana si presenta il segno di un percorso trasformativo dall’emarginazione al riscatto sociale, permettendo, in tal modo, di sviluppare un senso di appartenenza e di cura per la comunità. Dietro al volto anonimo di tanti artisti di strada si celano persone che esercitano attivamente la cittadinanza, esprimendosi in un atto di dialogo creativo.
3. La giustizia espressione di nonviolenza


Un tema centrale riguarda la critica portata avanti da Banksy sulla risposta violenta come strumento di gestione dei conflitti. La censura dell’artista si concentra sulla giustizia intesa come punizione, come repressione, che non trascende, anzi esaspera il conflitto[20]. Ormai da tempo, i teorici del conflitto, come Galtung pongono l’attenzione sulla necessità di analizzare il conflitto «come si fa per i sintomi di una malattia, individuandone le cause (diagnosi), il decorso (prognosi) e la cura (terapia)»[21]. La street art di Banksy può essere considerata come una particolare cura a questa forma di malattia.
Due sono le opere di riferimento che si pongono all’attenzione.
La prima è “Rage, the Flower Thrower”, che richiama anche una riflessione sulla giustizia correttiva, muovendosi tanto sul terreno delle relazioni interpersonali quanto su quello delle relazioni geopolitiche tra Stati[22]. L’opera, comparsa nel 2005 su un muro a Gerusalemme, rappresenta un manifestante che lancia un mazzo di fiori. Il murales critica la violenza, proponendo una visione della giustizia che supera il paradigma della vendetta[23] riposizionandosi sui valori della riconciliazione e della pace, valorizzando la forza della nonviolenza[24]. Il lanciatore di fiori è ormai diventato un’icona popolare che rappresenta il rifiuto della violenza come strumento di giustizia. Lanciare fiori invece di pietre o molotovsuggerisce un cambio di paradigma evidente: la giustizia non risiede nella retribuzione (ossia, nella vendetta) ma nella capacità di neutralizzare l’odio, proponendo le esperienze riparative come unico terreno fertile per una società più equa[25]. L’opera in questione rimanda al tema attuale del fallimento del modello tradizionale di giustizia basato sulla punizione, che sembra essere diventata una vera e propria «passione contemporanea»[26]. La dottrina ha già utilizzato l’approccio metodologico di law and humanities per criticare la dimensione repressiva che può assumere, e che effettivamente ha assunto, la giustizia nell’esperienza storica[27]. Da ciò discende che dall’estro artistico di Banksy deriva la possibilità di concettualizzare una giustizia «senza spada»[28], che intenda il reato non solo come violazione di una norma giuridica, ma come frattura di una relazione inferta alla società che necessita di essere sanata, andando ad agire direttamente sui meccanismi che l’hanno generata[29].
La seconda creazione artistica che si intende qui analizzare è “The Walled Off Hotel”. Essa ha un significato che può apparire più geopolitico che normativo in senso stretto. Le stanze di questa struttura residenziale ideata e progettata da Banksy e da altri artisti nel 2017 a Betlemme si affacciano direttamente sulla barriera di separazione israeliana. Si coglie una critica alle forme di divisioni e di odio. Questa installazione architettonica, affacciandosi sul muro che separa Israele e Palestina, denuncia l’ingiustizia intrinseca delle barriere fisiche. Questa opera suggerisce che non può esserci una coesistenza sociale definibile “giusta” laddove continuino ad esistere muri che separano e segregano prima le persone umane e poi porzioni di territorio sulle quali esercitare sovranità. Il problema di fondo, però, è che il sistema capitalistico, di cui è espressione il turismo di massa, spesso normalizza queste ingiustizie invece di combatterle.
Questa analisi conferma quanto si è provato a dire in premessa: la giustizia correttiva non può considerarsi separata da quella distributiva. La giustizia non può avere a che fare con la violenza armata, e neanche con la segregazione ideologica o la rimozione fisica, che impediscono l’incontro tra gli esseri umani. Al contrario, occorre valorizzare la dimensione “orizzontale[30]”delle relazioni giuridiche, troppo spesso offuscate dall’attenzione che i nostri ordinamenti giuridici rivolgono quasi esclusivamente alla dimensione “verticale”.
4. Crisi della giustizia e crisi della democrazia



Un secondo filone di indagine sposta l’attenzione sulla crisi delle istituzioni che dovrebbero applicare la giustizia. La crisi del sistema di giustizia ha a che fare con la crisi delle istituzioni democratiche. Se i soggetti che devono applicare la legge si presentano come corrotti o se il processo democratico presenta elementi di fragilità, la giustizia rischia di non essere più all’altezza in quanto rischia di frantumarsi la relazione di fiducia[31] su cui si deve costruire l’esperienza giuridica.
Ciò risulta evidente nell’opera “Snorting Copper”, comparsa nel 2005 a Londra, che critica l’ipocrisia del sistema correttivo. Rappresentando un poliziotto che fa uso di sostanze stupefacenti, Banksy solleva una domanda giusfilosofica cruciale: come può un sistema corrotto pretendere di giudicare e punire i cittadini? In altre parole: come può essere considerata “legittima” una pena inflitta da un sistema che appare moralmente ingiusto? Con questa opera, Banksy denuncia il paradosso di un’autorità che perde legittimità attraverso l’ipocrisia morale. La legge non può essere giustificata sul piano dell’efficacia[32] nel momento in cui non viene rispettata proprio dalle istituzioni che dovrebbero applicarla. Per questo motivo, la teoria del diritto si iscrive, in tal senso, in un discorso di filosofia morale[33]. Su questa stessa linea si inserisce la più recente opera apparsa nel mese di settembre 2025 a Londra, sulla facciata del Queen’s Building, all’interno della Royal Courts of Justice, di Londra, raffigurante un giudice nell’atto di colpire con il martellettoun manifestante riverso a terra, che impugna un cartello intriso di sangue. Il significato di questa espressione artistica sembra evidente: le manifestazioni dell’opinione pubblica sono spesso represse da un sistema della giustizia che usa violenza. La legge, in tal modo, diventa «strumento di violenza fisica»[34].
Anche in “EU Flag with Chipping Star” (2017, Dover) la critica tocca il cuore delle istituzioni sovranazionali e del processo democratico, in relazione alla Brexit[35]. L’operaio che rimuove una stella non modifica una bandiera, ma mina la credibilità di un sistema giuridico condiviso che si esprime, anzi si esprimeva, in termini unitari[36]. L’opera interroga la correttezza di scelte politiche che indeboliscono la tutela dei diritti a livello sovranazionale e a livello internazionale, portando a una crisi della democrazia[37], una volta che viene meno l’elemento solidaristico[38].
5. Il sistema dei diritti umani e le logiche (perverse) del sistema capitalistico


Il terzo filone di questa ricerca intende mettere in evidenza come Banksy interroghi la posizione della dignità della persona umana di fronte alla disumanità del capitalismo sfrenato e alla mercificazione che ne consegue.
Nell’opera “Slave Labour” comparsa nel 2012 a Londra, il bambino chino sulla macchina da cucire per produrre le bandiere, vale a dire simboli patriottici, rappresenta una denuncia dello sfruttamento economico che si registra a livello globale a danno delle persone più deboli. Questa opera pone al centro il tema della giustizia sociale: le logiche di profitto non possono calpestare i diritti fondamentali, specie delle persone maggiormente vulnerabili. Da questo punto di vista, il mercato presenta logiche perverse che sfruttano la persona umana.
“Love is in the Bin” è un’opera comparsa nel 2018 a Londra, che attenziona il tema dell’autodistruzione dell’opera d’arte, mettendo in discussione il concetto stesso di proprietà e valore nel capitalismo. Mentre “Slave Labour” esibisce il lato oscuro della produzione, quest’opera critica il lato tragicomico del mercato dell’arte. La giustizia qui è intesa come protezione delle aspirazioni umane (il palloncino a forma di cuore rosso) che non dovrebbero essere ridotte a merce di scambio per speculazioni finanziarie. Tant’è che l’opera stessa viene distrutta immediatamente dopo essere stata venduta all’asta da Sotheby’s per oltre un milione di sterline. Il senso è chiaro: l’arte – al pari della giustizia – non può essere oggetto di mercificazione. L’atto sfida il mercato dell’arte e solleva questioni sulla giustizia distributiva, interrogando il significato della proprietà, del diritto d’autore e del sistema capitalistico.
L’ingiustizia contemporanea, sembra denunciare Banksy, è una questione di disuguaglianza economica. Un sistema che protegge la dignità umana, fin dentro le sue più sincere aspirazioni, non può essere ricondotto alla mercificazione finanziaria.
6. Prime conclusioni
In questo contributo sono state analizzate solo alcune delle principali opere di Banksy. Ma, seppur in maniera sintetica, l’itinerario che si è provato a delineare ha comunque restituito l’idea di un diritto che non può e non deve rimanere confinato nella torre d’avorio rappresentata dal formalismo giuridico. Se, come è stato messo in evidenza in premessa, l’arte figurativa possiede la capacità di fare luce sul “rovescio” del diritto, l’artista di strada assolve a questa responsabilità ermeneutica, costringendo il giurista e l’operatore del diritto a confrontarsi con le ingiustizie del mondo contemporaneo nell’interpretazione della norma. Dalla forma si passa quindi alla sostanza; dalla teoria alla prassi.
A proposito di Banksy si può parlare quasi di una “teoria visuale” della giustizia, che emerge dai muri di Gerusalemme, di Londra o di Dover. Le sue opere non possono essere giudicate in modo semplicistico quali atti di vandalismo, ma si impongono sotto i nostri occhi come una forte istanza che al giurista si esprime in termini de jure condendo. La giustizia è così sottratta, quasi come se fosse una sorta di monopolio, alle aule dei tribunali e ai giudici, e in tal modo viene restituita al discorso pubblico come prassi argomentativa che trova nei muri un dispositivo di diffusione. L’idea che emerge è dirompente: la legalità in termini formali, quale applicazione della legge, non può essere disgiunta dalla giustizia sostanziale. In caso contrario, il diritto rischia di diventare strumento di oppressione delle classi sociali dominanti sui soggetti maggiormente vulnerabili.
Le tre linee di ricerca indagate in questo contributo consentono di restituire al discorso giuridico una responsabilità etica e politica, ricordando che la giustizia correttiva e la giustizia distributiva sono due facce della stessa medaglia. La prima non può essere sganciata dalla funzione riparativa; la seconda non deve rimanere ancorata alle logiche del profitto.
In conclusione, non sembri azzardato definire a ragione Banksy un “giurista di strada”. Con le sue opere ha aiutato, e aiuta, a mantenere vigile la coscienza critica della società. La sua mano impone al giurista e all’interprete del diritto di andare al di là della norma positiva per ricercare un principio ispiratore di giustizia che metta al centro la dignità della persona umana. Il diritto, più che sanzionare violentemente le condotte umane o essere funzionale ad alzare muri e barriere, deve essere in grado di addossarsi la responsabilità di tutelare e proteggere le aspirazioni della persona umana. È probabilmente questo l’invito che arriva dopo una lettura “giuridica” e “politica” della produzione artistica di Banksy, che ricorda come la giustizia, quella vera, passa e si realizza attraverso un diritto finalmente umano.
* Dottoranda di ricerca in Ordine giuridico ed economico europeo presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro.
[1] Per un’analisi approfondita sulla produzione artistica di Banksy Cfr., per tutti, M. Trevisan, Banksy. Vita, opere e segreti di un artista ribelle, Diarkos, Santarcangelo di Romagna, 2023; K. Grovier, Come Banksy ha salvato la storia dell’arte, L’Ippocampo, Milano, 2025.
[2] Cfr. Aristotele, Etica Nicomachea, nella seguente edizione: Laterza, Roma-Bari, 1999.
[3] Pr una disamina della concezione di giustizia in Aristotele, si veda S. Maffettone, S. Veca (a cura di), in L’idea di giustizia da Platone a Rawls, Laterza, Roma- Bari, 2012, pp. 39 e ss.; B. H. Bix, Teoria del diritto. Idee e contesti, Giappichelli, Torino, 2026, p.139 e ss.
[4] G. Fasso’, Storia della filosofia del diritto. Antichità e medioevo, Vol. 1, Laterza, Roma-Bari, 2001, p.65.
[5] M. P. Mittica, Diritto e costruzione narrativa. La connessione tra diritto e letteratura: spunti per una riflessione, in Tigor, n. 1/2010.
[6] Cfr. M. P. Mittica, Cosa accade di là dall’Oceano? Diritto e letteratura in Europa, in Anamorphosis- Revista Internacional de Direito e Literaturacit, n.1/2015, p. 25.
[7] Una rilettura giuridica che va in tale direzione può ritrovarsi in L. Maganzani, L’arte racconta il diritto e la storia di Roma, Pacini, Pisa, 2017, che propone un itinerario di riflessione sulla storia giuridica della Roma antica a partire da capolavori artistici, che vanno dal Medioevo ai nostri giorni.
[8] Ivi, p. 325.
[9] Cfr. F. Galgano, Tutto il rovescio del diritto, Giuffrè, Milano, 1991.
[10] A. Scerbo, I Miserabili paradigma del volto oscuro della legge, in A. Scerbo (a cura di), Diritto e politica. Le nuove dimensioni del potere, Atti del XXVII Congresso della Società Italiana di Filosofia del Diritto, (Copanello di Stalettì, 16-18 settembre 2010), Giuffrè, Milano, 2014, p. 309.
[11] B. H. Bix, op. cit.., p. 123. Vedi R. Dworkin, Justice for Hedgehogs, Harvard University Press, Cambridge, 2011, pp. 123-156.
[12] Cfr. R. Dworkin, Law’s Empire, Harvard University Press, Cambridge, 1986.
[13] R. Dworkin, Religione senza Dio, trad. it. di S. Veca, Il Mulino, Bologna, 2013, pp. 86-87.
[14] Iconica è l’opera dell’artista TvBoy “The Justice”, realizzata con tecnica mista su tela. L’opera in questione raffigura una donna che regge la bilancia della giustizia e che solleva con la mano la benda togliendosi di fuori un occhio, quasi a simboleggiare l’importanza di una giustizia che non può essere “cieca”, ma al contrario ci deve vedere benissimo perché non può non tenere in considerazione la vita delle persone.
[15] Sull’evoluzione del concetto di giustizia e sul suo rapporto con la verità, il potere e la visione, Cfr. A. Prosperi, Giustizia bendata. Percorsi storici di un’immagine, Einaudi, Torino, 2008; T. Greco, Curare il mondo con Simone Weil, Laterza, Roma – Bari, 2023.
[16] Cfr. B. Cavallone, La borsa di Miss Flite. Storie e immagini del processo, Adelphi, Milano, 2016.
[17] C. Agnella, Riparare o trasformare? Modelli di giustizia relazionale nel campo della penalità, in L’Ircocervo, n.2/2024, pp. 9-28; per una riflessione teorica sulla giustizia trasformativa come alternativa radicale al sistema della giustizia penale si veda L. Re, Violenza basata sul genere e “giustizia trasformativa”. Un’alternativa al sistema penale? in La legislazione penale, 9.7.2024, pp.1-27.
[18] Per un’analisi compiuta sulla Restorative Justice, si rimanda a H. Zehr, Changing Lenses. Restorative Justice for Our Times, Herald Press, 2015.
[19] A. Scerbo, La visibilità dell’invisibile: per una città inclusiva e una critica del politico e del giuridico nelle opere della Street Art, in ISLL Paper, The Online Collection of the Italian Society for Law and Literature, vol.17/2024, p. 3.
[20] J. Galtung, Affrontare il conflitto. Trascendere e trasformare, Pisa University Press, 2014, p. 13 in cui l’autore esplica il significato di “trascendere”: «significa ridefinire la situazione affinché ciò che sembrava incompatibile e bloccato si apra auna nuova prospettiva. La creatività è la chiave per trasformare il conflitto. L’atto creativo non significa necessariamente l’inserimento di nuovi elementi, ma può consistere anche nella combinazione diversa di quelli già esistenti».
[21] Ivi, p. 12.
[22] Per una interpretazione originale su tale opera si veda anche A. Scerbo, La visibilità dell’invisibile: per una città inclusiva e una critica del politico e del giuridico nelle opere della Street Art, cit., p. 12: «Il murale di Banksy dedicato al lanciatore di fiori, realizzato a Gerusalemme sul muro che divide Israele dalla Palestina, costituisce un monito per il mondo globalizzato a non dimenticare il destino di popoli, prima ancora che di luoghi, che convivono in una condizione di perenne conflitto. Un concetto riproposto negli ultimi due anni in modo ininterrotto sui muri del pianeta per inneggiare ad un impegno concreto in favore della fine delle guerre in atto, soprattutto attraverso la raffigurazione di donne e bambini di opposte nazionalità avvinti in un abbraccio o affiancati in un gesto di speranza».
[23] Cfr. G. Fiandaca, Punizione, il Mulino, Bologna, 2024, p. 28: «Ricambiare il male col male, nella stessa misura, è la maniera più ovvia ma non la più vera, per ristabilire il turbato equilibrio: il male si ripara veramente solo con il bene».
[24] Per una concezione teorica della nonviolenza come lotta per l’eguaglianza sistemica, Cfr. J. Butler, La forza della nonviolenza. Un vincolo etico-politico, Nottetempo, Milano, 2020.
[25] Cfr. G. Mannozzi, G. A. Lodigiani, La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi, Giappichelli, Torino, 2017.
[26] Cfr. D. Fassen, Punire. Una passione contemporanea, Feltrinelli, Milano, 2018.
[27] Sul tema, per tutti, Cfr. A. Scerbo, I Miserabili paradigma del volto oscuro della legge, cit.
[28] L’espressione rimanda a G. Mannozzi, La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale, Giuffrè, Milano, 2015.
[29] M. Bortolato, E. Vigna, Oltre la vendetta. La giustizia riparativa in Italia, Laterza, Bari-Roma, 2025.
[30]Tra tutti, Cfr. T. Greco, Relazioni giuridiche. Una difesa della orizzontalità del diritto, in Teoria e critica della regolamentazione sociale, n.1/2014, pp. 9-26.
[31] Sul diritto come relazione di fiducia, Cfr T. Greco, La legge della fiducia. Alle radici del diritto, Laterza Roma-Bari, 2021. Secondo l’autore: “Descrivere un diritto senza relazioni di fiducia, vuol dire tra le altre cose non riuscire a cogliere (e far cogliere) la differenza qualitativa esistente tra un ordinamento che si affida efficacemente a relazioni orizzontali e un ordinamento che poggia sempre più, o addirittura esclusivamente, sul dispositivo della coercizione. Un tema che non è di pura teoria, dal momento che l’alternativa tra una “società orizzontale” e una “società verticale” sta entrando sempre più insistentemente nelle discussioni delle scienze sociali, anche se non sempre se ne colgono tutte le implicazioni”.
[32] Sull’efficacia della norma giuridica è imprescindibile lo studio di N. Bobbio, Teoria generale del diritto, Giappichelli, Torino, 1993.
[33] Cfr. M. La Torre, Norme, istituzioni, valori, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 237-262. In particolare, a giudizio dell’autore si ritiene che “tra diritto e morale si dia una connessione pratica necessaria, nel senso che ogni legge e ogni decisione giudiziale sono moralmente rilevanti in tanto quanto hanno effetti sulla libertà, la dignità e il benessere della persona umana”, Ivi, p. 263.
[34] Banksy, il murale del giudice violento a Londra sarà rimosso dal Queen’s Building, in Finestre sull’Arte, 10 settembre 2025 (https://www.finestresullarte.info/opinioni/koons-hirst-murakami-kaws-jr-cinque-superstar-che-non-convincono-piu; ultima consultazione: 10 dicembre 2025).
[35] Per un’analisi critica sul tema si veda C. Atzeni, L. Mellace, Brexit. Ad un anno dal referendum, a che
punto è la notte?, in Ordines. Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee, n.1/2017, pp. 392-398.
[36] Per una disamina completa sul processo di integrazione europea, Cfr. L. Mellace, L’Unione Europea tra destino comune e crisi permanente. Profili di teoria del diritto, ESI, Napoli, 2021.
[37] Per una problematizzazione del rapporto tra liberalismo e democrazia, cfr. C. Atzeni, Liberalismo autoritario. La crisi dell’Unione europea a partire dalle riflessioni di Hermann Heller, Mucchi, Modena, 2023.
[38] Cfr. P. Chiarella, Solidarietà e diritti sociali. Aspetti di filosofia del diritto e prassi normative, Cedam, Padova, 2017; per uno studio sui diritti sociali, Cfr. P. Chiarella, Società e solidarietà limitata. Lo stato sociale in Europa, in Politica del diritto, n.4/2017, pp. 689-716.