L’evoluzione del rapporto tra diritto e arte con particolare riferimento alla crypto moda

Maryna Vahabava

Dottoranda di Diritto Privato Comparato Università degli Studi di Teramo

Assegnista di ricerca presso Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa

L’obiettivo del presente approfondimento è offrire una breve analisi giuridica, economica e sociale dell’arte digitale e della crypto moda, partendo della concezione artistica nella prospettiva della sua riproducibilità tecnica nel senso utilizzato da Benjamin, che consente di comprendere come l’evolvere delle tecniche abbia permesso che essa assumesse forme sempre differenti, sino alla riproduzione digitale. Con la nascita della digital art si sviluppano nuove forme di fruizione e commercializzazione del prodotto artistico, legate alla blockchain. Anche la moda diventa protagonista dell’uso delle nuove tecnologie, perseguendo gli obiettivi di Green Deal europeo, fino alla possibilità di considerare oggetti virtuali come veri e propri asset da utilizzare come vetrina nel Metaverso con un proprio avatar – alter ego digitale in una società sempre più “liquida” secondo la concezione proposta da Bauman. Tali problemi sono approfonditi in una prospettiva comparativa rispetto al modello italiano della regolamentazione della blockchain in raffronto con esperienze di Malta, Svizzera, Repubblica di San Marino e degli Stati Uniti d’America per accogliere le esigenze in divenire della crypto-moda e della crypto-arte.

The aim of this study is to offer a brief legal, economic, and social analysis of digital art and crypto fashion, starting from the artistic conception in the perspective of its technical reproducibility in the sense used by Benjamin, that let to understand how the evolution of techniques has allowed it to take ever different forms, up to digital reproduction. With the birth of digital art, new forms of use and commercialization of the artistic product are developed (blockchain). Fashion also becomes the protagonist of the use of new technologies, pursuing the objectives of European Green Deal, up to the possibility of considering virtual objects as assets to be used as a showcase in the Metaverse with its own avatar – digital alter ego in an increasingly “liquid” society according to the concept proposed by Bauman. These problems are examined in a comparative perspective with the Italian model of blockchain regulation in comparison with the experiences of Malta, Switzerland, the Republic of San Marino, and the United States of America to accept the changing needs of crypto-fashion and crypto-art.

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Il rapporto tra la tecnologia e l’arte verso lo sviluppo dell’arte digitale. – 3. La blockchain e il mondo dell’arte, analisi delle legislazioni d’Italia e Malta a confronto. – 4. (segue) la legislazione della Svizzera, Repubblica di San Marino e degli Stati Uniti d’America. – 5. La nuova moda sostenibile: verso gli obiettivi del Green Deal. – 6. Come sta evolvendo il diritto d’autore per via delle nuove tecnologie: aspetti legali ed economici. – 7. La blockchain nell’autenticazione e nella valutazione dell’arte contemporanea. – 8. La nascita della crypto moda e della crypto arte: nuove sfide per il diritto d’autore. – 9. Il Metaverso e l’arte: quali prospettive.

1. In questo articolo si vuole offrire al lettore una breve indagine dell’evoluzione che, nel tempo, ha segnato il rapporto tra la tecnologia e l’arte, dedicando particolare attenzione allo sviluppo dell’arte digitale. La chiave di lettura di tale evoluzione è data dalla concezione benjamina che vede nello strumento tecnico – che permette all’arte di esprimersi – un significato più profondo, legato alle conoscenze e al tessuto sociale di un dato momento. In tal senso, l’evoluzione delle tecniche espressive dell’arte e della moda possono rispecchiare le esigenze sociali del momento.

In una società contemporanea in cui anche i rapporti umani sono inevitabilmente segnati dall’utilizzo delle nuove tecnologie e dell’informazione, che condizionano ogni ambito dell’agire umano, non sorprende che l’arte diventa sempre più qualcosa di meno tangibile e più virtuale. Si prende in considerazione la riflessione baumiana della società “liquida in cui anche le relazioni umane diventano tali e incidono sulle capacità espressive, tipiche dell’arte moderna.

L’evoluzione della nuova tecnologia blockchain, in particolare, dopo l’utilizzo dei computer, segna un momento rilevante nel rapporto tra la tecnologia e l’arte. Prima di tutto, l’indagine parte dalla spiegazione della portata rivoluzionaria della nuova tecnologia, per procedere ad analizzare nel dettaglio i legami con l’arte e la moda. Le specifiche applicazioni in tali ambiti – come l’uso degli NFT (Non Fungible Token) e degli smart contract – sono già esistenti e destinati ad avere un ruolo sempre più importante, anche alla luce delle nuove esigenze emerse durante la recente pandemia mondiale da Covid-19.

Viene esaminata la legislazione italiana in tema di blockchain e degli smart contract, come punto di partenza e di studio di un modello europeo del settore. L’intero articolo è strutturato seguendo il metodo della comparazione giuridica per evidenziare le differenze e le similitudini tra diversi approcci legislativi, anche in ottica di una maggiore armonizzazione futura dei regolamenti in tema di blockchain. In particolare, si analizzano i modelli offerti da alcuni Stati come Repubblica di Malta, Svizzera e Repubblica di San Marino. Infine, uno studio specifico viene destinato al modello degli Stati Uniti d’America, Paese dove sono state svolte le prime esperienze di riconoscimento delle potenzialità della blockchain ed è sorta la necessità di adeguare le norme dell’ordinamento giuridico per procedere al suo riconoscimento.

L’articolo analizza, in modo più specifico, il rapporto tra la moda e la sostenibilità. Tale declinazione deriva dalla necessità di perseguire gli obiettivi del New Green Deal, imposti dall’Unione Europea a tutti gli Stati Membri. Cresce la consapevolezza cha anche il settore della moda piò essere un esempio virtuoso nel cambio del paradigma del Fast Fashion verso i modelli più sostenibili, in cui la stessa tecnologia svolge un ruolo fondamentale.

La seconda parte dello scritto è dedicata allo studio delle nuove sfide a cui viene sottoposto il diritto d’autore alla luce di diversi cambiamenti dovuti alla tecnologia sia nell’esperienza giuridica di ordinamenti della tradizione di civil law che di common law. In tale ambito occorre segnalare come la blockchain si sta imponendo come un nuovo strumento che permette di avere una maggior certezza dei dati riferibili alla tutela autorale, sia nell’ambito della protezione dei diritti morali che quelli economici. La blockchain permette di avere le certificazioni di autenticità delle opere d’arte e, allo stesso modo, la conservazione delle informazioni utili all’individuazione del diritto di proprietà e alla circolazione delle opere. L’analisi prevede gli aspetti giuridici, economici e sociali che coinvolgono tali importanti cambiamenti per offrire una prospettiva quanto più completa al lettore.

La tecnologia blockchain sta cambiando anche le operazioni di valutazione delle opere d’arte contemporanea. Lo sviluppo della digital art e della crypto moda stanno evidenziando la necessità di avere nuovi e adeguati strumenti per la valutazione delle creazioni. L’arte digitale non rappresenta un fenomeno isolato che ha un mercato di nicchia, ma anzi, si sta sviluppando con una certa rapidità e si sta imponendo come un settore importante del mercato dal punto di vista economico. Proprio alla nascita e allo sviluppo della crypto arte e della crypto moda sarà dedicata l’ultima parte del presente articolo con cenni delle possibilità di utilizzo nel Metaverso.

2. Il rapporto tra la tecnologia e l’arte è stato da sempre legato all’evoluzione della tecnica che ha consentito di arrivare fino ai giorni nostri in cui la componente digitale si impone in tutti i settori. Dalle arti figurative siamo passati alla vera e propria rivoluzione estetica che si esprime in realtà digitale, Intelligenza Artificiale (AI), robotica e altro[1]. Tanto da evidenziare questa incessante contaminazione tra il reale e il virtuale, tra il gioco e la realtà, tra il naturale e il sintetico.

La recente esperienza della pandemia da Covid -19 che ha interessato il mondo intero, ha permesso una accelerazione della consapevolezza che l’arte, la moda e l’intero sistema di comunicazione in diversi ambiti umani deve necessariamente passare per il digitale. Tale strumento ha permesso anche lo sviluppo di quello che chiamo arte digitale, fenomeno da non confondere con quello della digitalizzazione dell’arte già esistente.

L’evoluzione della società, caratterizzata dalla presenza di sempre maggiori conflittualità al suo interno ha portato all’esigenza di una nuova rappresentazione della realtà sociale. Una realtà che ha bisogno di strumenti artistici e letterali tali da trasmettere il realismo, attraverso la tecnica che viene affinata grazie all’evoluzione tecnologica[2]. Le forme di produzione e di rappresentazione del lavoro incidono sulle tecniche di rappresentazione artistica, sperimentando la fotografia e il cinema[3]. Nasce l’industria editoriale che porta allo sviluppo della cultura di massa, quale espressione della società in continua evoluzione.

L’arte nella prospettiva della sua riproducibilità tecnica, nel senso utilizzato per la prima volta da Walter Benjamin, ci permette di osservare i grandi cambiamenti nella prospettiva più completa[4]. Il filosofo ha colto il legame intimo tra il meccanismo di riproducibilità tecnica e l’evoluzione dell’arte negli anni. Se, da un lato, l’arte rappresenta l’evoluzione delle tecniche espressive e delle abilità umane in un determinato momento, dall’altro, essa è l’espressione dell’evoluzione sociale a cui aspira l’arte stessa.

Secondo tale ricostruzione l’evoluzione dell’arte è legata all’evoluzione sociale in cui la funzione della prima viene contrapposta a quella dei costumi e usi in un dato momento. Nel tempo cambia non solo l’arte, ma anche sua concezione da parte degli uomini che ne attribuiscono i significati nuovi ed inesplorati, tipiche della riflessione filosofica. Le opere d’arte, secondo la prospettiva benjaminiana, possiedono una “aura”,una propria voce connessa con il loro primo utilizzo e nel contesto storico della propria origine[5].

Questo ci porta a riflettere sulla società moderna in cui assistiamo ad un cambiamento importante delle relazioni umane, frutto di un atteggiamento sbrigativo, rappresentato dalla relazionalità mediata dallo schermo di computer e telefoni. Questa società da relazioni con i contorni sfumati e liquidi influenza anche l’arte e il nostro modo di percepirla[6]. L’arte diviene sempre più digitale e fluida nella ricostruzione di Bauman, senza i contorni definiti. La forma dell’arte diventa frammentaria e come tale esprime lo stato sociale del nostro tempo che é portato per la digitalizzazione di ogni ambito dell’agire umano, ivi inclusa l’espressione artistica.

Ecco che l’arte assume una nuova dimensione, quella digitale e la nuova funzione sociale. Ogni espressione artistica rappresenta una forma di comunicazione che segue gli strumenti offerti in un dato momento. La trasformazione dei mezzi e dei modi di comunicazione ha, dunque, portato all’evoluzione della comunicazione artistica[7].

L’evoluzione del pensiero di Benjamin e di Bauman è stato un utile spunto al fine di evidenziare come siamo arrivati al fenomeno della digitalizzazione dell’arte a cui stiamo assistendo negli ultimi anni. Altro ambito importante da considerare è anche quello dell’evoluzione dei mezzi di conservazione e di diffusione delle opere artistiche. L’uso dei media e delle tecnologie digitali sta cambiando molto tali strumenti, incidendo anche sugli aspetti economici legati al mondo dell’arte e della cultura in generale.

La rivoluzione digitale in ambito artistico si inserisce in un processo di evoluzione storico, caratterizzata dalla scoperta delle grandi innovazioni e portando a compimento tendenze che si affacciavano alla modernità. Lo stesso utilizzo del computer funzionale all’ambito lavorativo ha preso avvio verso nuove applicazioni nell’ambito della produzione e manipolazione dell’immagine. Il calcolatore, così, diventa esso stesso uno strumento creativo e nasce la cosiddetta grafica digitale. In tale contesto si evolve la così detta computer art che nel tempo ha portato alla nascita e al progresso dell’arte delle riprese video.

Con l’utilizzo degli strumenti di video riprese prende il via l’arte virtuale ed interattiva che utilizza gli strumenti di simulazione della realtà virtuale molto sofisticati dal punto di vista tecnico. Proprio in tale contesto l’opera d’arte non rappresenta più un oggetto definito nei suoi contorni, piuttosto un ambiente virtuale aperto al cambiamento e all’intervento di altri soggetti che entrano e partecipano alla realizzazione dell’opera d’arte stessa. Il concetto di interattività del fruitore dell’opera comincia ad assumere una rilevanza significativa[8]. Tale sperimentazione nel tempo ha portato alla creazione dei veri e propri musei digitali in cui l’utente non è solo uno spettatore, ma parte attiva ed interattiva dell’installazione.

Non è questo lo spazio per una attenta e compiuta analisi di ogni singola espressione di arte digitale e dei processi di digitalizzazione delle opere d’arte. Qui interessa solo evidenziare come siamo arrivati alla commistione tra i nuovi strumenti tecnologici e le tecniche di espressione artistica in continua evoluzione. Il filo sottile che lega l’evoluzione sociale ed economica della società con la capacità di espressione artistica esprime appieno le preoccupazioni e le esigenze del corpo sociale attuale. Siamo in presenza di un cambiamento radicale anche nelle forme di conservazione e di trasmissione delle opere d’arte che, grazie all’evoluzione tecnologica, diventato più sicure.

La blockchain – che è stata definita come tecnologia disruptive[9]– ha dato via ad interessanti progetti in ambito artistico e nel settore della moda. Quest’ultimo, in particolare, grazie alla sua capacità espressiva legata alle esigenze del momento e alla continua ricerca del nuovo, si è imposta come protagonista indiscussa. La possibilità tecnica di creare oggetti virtuali rappresentativi degli oggetti di moda, soggetti a scambi di natura economica, ha portato anche ad un’evoluzione economica del mercato dedicato. Non può sfuggire che tali elementi rappresentano delle nuove opportunità di sviluppo del settore della moda e dell’arte digitale, sempre più attento all’innovazione e alla sostenibilità ambientale. L’esclusività dell’esperienza che si accompagna alla circolazione degli oggetti virtuali manifesta un esclusivismo digitale (denominato anche come scarsità digitale) che sostituisce con l’effettività degli strumenti tecnici, in grado di precludere o modulare l’accesso dei terzi.

Così, anche l’arte tende a non esprimere più qualcosa di definitivo e compiuto, anche se, per altro verso, l’arte virtuale si presenta come resistente al tempo, prefigurando un nuovo mito dell’“immortalità virtuale”.È così che, nei settori della moda e delle arti, il diritto è sottoposto a pressioni e pulsioni contraddittorie, comunque dominate dall’effimero, dall’incerto e dal mutevole, e si trova in particolare tensione nello sforzo di adattarsi alla società, essendo costantemente posto di fronte al rischio di produrre norme destinate a immediata obsolescenza.

3. La blockchain nel mondo dell’arte si declina in vari aspetti, tra cui l’offerta di tale tecnologia da parte di alcune piattaforme ad artisti, collezionisti, operatori professionali del settore e a coloro che hanno interesse di pubblicizzare le proprie creazioni e creare un mercato di scambi delle stesse. Attraverso la funzione di time stamp[10] offerte dalla tecnologia si può garantire la certezza di alcune informazioni, fondamentali per la circolazione delle opere d’arte, come la provenienza, la titolarità, autenticità, l’ubicazione ecc[11].  La marcatura temporale permette, altresì di fornire alle parti le informazioni necessarie per definire i beni oggetto di scambio nonché di offrire la certezza delle dette informazioni.

Ricordiamo che per l’ordinamento italiano, dopo l’introduzione della legge che ha dato la definizione delle tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract[12], tali piattaforme forniscono le informazioni la cui certezza viene equiparata a quella prescritta dall’articolo 2704 de Codice civile italiano. Ovvero, l’attribuzione della data certa grazie ai meccanismi di time stamp che fissa l’arco temporale di esistenza di un determinato evento, si ha l’attestazione che un determinato evento è avvenuto in un dato momento alla stregua di una attestazione derivante da un documento formatasi come atto pubblico o scrittura privata autenticata che fornisce la prova della data certa rispetto ai terzi soggetti. Resta fermo, tuttavia, che la blockchain non può fornire la prova nei confronti di terzi dell’autenticità dell’oggetto delle registrazioni.

In tale prospettiva si possono evidenziare due ambiti in cui la blockchain impatta particolarmente. In primo luogo, vi è una grande evoluzione in relazione alle problematiche afferenti all’autenticità e la corretta attribuzione delle opere. La tecnologia permette di avere informazioni certe, corrette e trasparenti tali da facilitare notevolmente la circolazione delle opere d’arte, evitando i rischi delle truffe.

Dall’altro canto, la blockchain rappresenta un importante strumento di certificazione della proprietà di un’opera d’arte. Tale possibilità incide sia sulle rivendicazioni sul bene così come sulla sua corretta circolazione. Sappiamo che in caso di azione di rivendicazione dell’opera sul soggetto grava un onere probatorio molto gravoso in giudizio e la nuova tecnologia potrebbe rappresentare un importante strumento di prova in tal caso. Le informazioni certificate dalla blockchain potrebbero essere valutate alla stregua di elementi di prova di cui agli articoli 1153 e 1147 del Codice civile italiano. Cioè una serie di elementi, unitamente al possesso in buona fede che in sede di giudizio aiuterebbero l’organo giudicante ad attribuire la titolarità del diritto in capo ad un dato soggetto.

Alcuni autori[13] hanno evidenziato come l’attitudine certificatoria della blockchain applicata al caso delle azioni volte a rivendicare il diritto di proprietà sulle opere d’arte è quella di fungere da importante elemento probatorio in giudizio. In particolare, la validazione temporaleconsentirebbe di ribaltare il rapporto tra regola – eccezione, rendendo non scusabile il comportamento di chi, comprando un’opera d’arte, non consulti le risultanze informatiche ad essa riferibili ove accessibile.

Chiariti brevemente i più importanti ambiti di applicazione della tecnologia blockchain nel mondo dell’arte occorre evidenziare come l’attuale normativa non sia sufficiente per poter permettere una applicazione completa. Tanti sono ancora i dubbi circa la differenza tra le piatteforme blockchain permissionless e permissioned che si differenziano per la struttura e grado di identificazione degli utenti[14]. Elemento di non poco conto, dal momento che in assenza di certezze circa l’identità di un dato soggetto sarà molto difficile stabilire chi è responsabile per eventuali danni o errori.

In tale contesto l’Unione Europea da tempo si occupa di fornire le linee guida per l’utilizzo delle nuove tecnologie in tanti ambiti dell’agire umano. In particolare, nell’anno 2018 il Parlamento Europeo ha adottato la “Risoluzione sulle tecnologie a registro distribuito e blockchain: creare fiducia attraverso la disintermediazione”[15]. Tale atto ha evidenziato i vantaggi della tecnologia e ha posto la necessità di assicurare il rispetto del principio di certezza del diritto e della neutralità tecnologica con il conseguente suggerimento agli Stati Membri di procedere con l’adeguamento normativo interno.

Il Parlamento Europeo, di fatto, ha lasciato gli Stati liberi nelle modalità di disciplina della blockchain e ciò ha portato a differenti esperienze e approcci normativi nello stesso spazio europeo. Alcuni si sono dotati di norme interne, come l’Estonia, il Portogallo, la Repubblica di Malta, e l’Italia; altri, come la Francia e la Spagna hanno ritenuto non necessario farlo. Alcuni di essi, pertanto, hanno regolamentato solo alcuni settori dell’uso della blockchain[16].

Il legislatore italiano è intervenuto, come è stato già evidenziato, per fornire una definizione delle tecnologie basate su registri distribuiti e di smart contract con l’articolo 8-ter del Decreto Semplificazioni, convertito con la Legge dell’11 febbraio 2019, numero 12.

L’articolo prevede al primo comma che le tecnologie basate su registri distribuiti possono definirsi come tecnologie e protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente. Esso deve essere architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante e non alterabili, né modificabili.

Lo stesso articolo al secondo comma definisce lo smart contract come un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Detto programma potrebbe soddisfare i requisiti della forma scritta, previa identificazione informatica delle parti. Tale processo, unitamente agli altri aspetti tecnici, dovrebbe essere regolato con le linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale.

L’Italia rappresenta un esempio di scelta di regolamentazione molto sintetica in ambito della blockchain. Lo stato dell’Unione Europea che, invece, ha preso la decisione di legiferare su ogni aspetto applicativo di tale tecnologia è quello di Malta. La Repubblica in data 4 luglio del 2018 ha approvato un corpus normativo in ambito delle Distributed Ledger Technologies (DLT). Lo scopo era quello, da un lato, di varare una compiuta legislazione interna sulla blockchain e, dall’atro, di incentivare gli investimenti interni ed esteri in settore sul territorio dell’isola.

Sia l’Italia che Malta si sono dotate di un’autorità nazionale a cui è stato demandato il compito di vigilare sullo sviluppo della blockchain. La Tech Malta, in particolare, deve anche svolgere le attività di incentivo agli investimenti stranieri nel settore, mediante una stretta collaborazione con l’Ufficio del Primo Ministro. L’importanza della gestione degli investimenti in blockchain nel territorio maltese ha portato a chiamare l’isola come “Blockchain Island”[17].

Il corpus normativo maltese è composto da diversi atti legislativi che disciplinano, come è stato sottolineato, alcuni aspetti applicativi della nuova tecnologia. Invero, il primo atto denominato Innovative Tecnology Arrangements and Services Act, introdotto con la legge numero 43 del 2018, regolamenta l’utilizzo della blockchain in generale e individua le più importanti compiti e funzioni dell’autority di vigilanza, chiamata Malta Digital Innovation Authority (MDIA)[18]. La norma individua anche i criteri in base ai quali l’autorità riconosce alcuni progetti come quelli di tecnologia innovativa.

Il secondo atto, denominato Malta Digital Innovation Authority Act, identifica le regole in base alle quali un progetto può considerarsi innovativo al fine dell’applicazione delle norme e riconoscimenti sulla blockchain. Tale atto stato introdotto con la legge numero 45 del 2018 che regolamenta anche l’istituzione e i compiti spettanti all’autorità maltese. Infatti, vi è sempre un intervento di vigilanza importante dell’autority in modo tale da avere sempre il controllo dell’evoluzione del settore ed evitare i comportamenti scorretti. 

Infine, il terzo atto normativo denominato Virtual Financial Act, ossia la legge maltese numero 44 del 2018, prevede la disciplina dell’emissione di asset finanziari virtuali[19]. In questo modo il legislatore ha normato in modo organico e complessivo tutti i settori di applicazione della blockchain, rappresentando utile modello di riferimento in UE e al di fuori.

Ai nostri fini preme evidenziare come una scelta statale di dotarsi di una legislazione completa possa rappresentare un plus nell’utilizzo della tecnologia blockchain in vari settori economici. Un modello basato sull’organicità e completezze della normativa appare idoneo a stimolare l’utilizzo della tecnologia e a incentiva gli investimenti anche in diversi progetti applicativi.

L’insieme di regole in tema di blockchain maltese permette, dunque, una migliore gestione delle varie applicazioni della tecnologia in diversi ambiti, ivi incluso il settore artistico e della moda. Tale esempio rappresenta un modello importante nell’esperienza di integrazione della nuova tecnologia. Se si fornisce una sicura base giuridica alla blockchain si ottiene la possibilità di incentivare l’utilizzo in vari settore, come quello dell’arte e della moda.

4. Esistono altri modelli di regolazione della blockchain e degli smart contract, come quelli di Svizzera, Repubblica di San Marino e Stati Uniti d’America. Ognuno dei Paesi citati ha adottato una strategia differente, ben consapevoli dell’importanza di creare un ambiente stimolante per lo sviluppo dei progetti che usufruiscono della nuova tecnologia.

Se la Svizzera nella prima fase ha optato per un modello soft law basato su raccomandazioni, regolamenti, pareri emessi dalle preposte autorità per passare all’introduzione delle leggi speciali in un secondo momento, gli altri hanno preferito un modello di regolamentazione classico, come quello di San Marino il cui legislatore ha adottato una regolamentazione “quadro”. In ogni caso, la scelta non è di poco conto perché comporta diversa strategia alla base dell’integrazione delle nuove tecnologie nei diversi ordinamenti giuridici.

L’esperienza Svizzera[20] ci mostra come un ordinamento giuridico, seppur con grande attenzione verso la blockchain e le sue applicazioni pratiche, inizialmente ha optato per la strategia meno impositiva e poco rigida, favorendo piuttosto strumenti di persuasione e atti di natura amministrativa, facendo riferimento all’evoluzione della normativa unionale, pur non essendo uno Stato extra UE.

È appena il caso di evidenziare che la Svizzera, al pari dell’Italia e di Malta, ha una autorità nazionale preposta alla vigilanza dello sviluppo della blockchain e degli smart contract. L’autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, denominata Financial Market Supevisory Authority (FINMA), tra l’altro, ha il compito importante di vigilare sullo stanziamento delle risorse finanziarie per i progetti che vedono l’utilizzo della blockchain.

Merita attenzione il rapporto stilato dal Consiglio Federale svizzero del 7 dicembre 2018 su Basi giuridiche per le tecnologie a registro distribuito e blockchain in Svizzera”[21]. Esso contiene l’insieme di informazioni sull’utilizzo della nuova tecnologia in ambito finanziario. Il documento prevede anche le linee guida giuridiche entro le quali è possibile implementare i progetti in blockchain nell’ordinamento elvetico.

Il report citato è di particolare utilità con riferimento ai progetti che prevedono l’utilizzo della blockchain in quanto, senza introdurre leggi nuove e specifiche, descrive le linee guida per poter usare la nuova tecnologia settore per settore.

Infine, corre l’obbligo sottolineare che i settori in cui sono state apportate delle modifiche legislative sono quello bancario (specie le norme in tema di antiriciclaggio), l’insolvenza e le procedure concorsuali in presenza di creditori crittografici, le norme in ambito di gestione dei mercati finanziari. Da qui si evince che sono i settori più importanti in cui vi sono progetti che vedono l’applicazione della blockchain.

Solo in un momento successivo, la Svizzera ha introdotto la disciplina interna in ambito della blockchain al fine di garantire la certezza del diritto e permettere l’utilizzo ancora più sicuro della tecnologia. In particolare, si tratta della legge federale RU 2021 33, pubblicata il 26 gennaio 2021 ed entrata in vigore dal 1° febbraio del 2021[22] con lo scopo di adeguare il diritto federale elvetico del settore relativo ai titoli di credito. La norma ha una portata innovativa importante, dato che prevede la tutela delle parti in caso fallimento dei gestori dei registi distribuiti. Infine, la legge federale citata si occupa dell’infrastruttura finanziaria per i sistemi di negoziazione dei valori, con l’introduzione di obbligo delle specifiche autorizzazioni per la circolazione dei beni digitali.

Altro stato vicino dal punto di vista geografico al territorio dell’UE è la Repubblica di San Marino, che si è dotata di una regolamentazione specifica interna della blockchain e degli smart contract[23]. Quest’ultima è contenuta nel decreto delegato numero 86 del 23 maggio 2019 denominato “Norme sulla tecnologia blockchain per le imprese”. Anche tale Repubblica si è dotata di un ente chiamato Istituto per l’Innovazione della Repubblica di San Marino S.p.a. Il suo compito precipuo è quello di occuparsi, per un verso delle norme amministrative in ambito delle nuove tecnologie, per altro di promuovere, realizzare, gestire e sviluppare innovazione e la ricerca sanmarinese in tale ambito. L’istituto è molto simile alle autorità previste degli ordinamenti italiano, maltese e svizzero.

L’Innovazione della Repubblica di San Marino ha il compito di organizzare e sviluppare una serie di azioni volte alla creazione delle imprese del settore tecnologico, trovando adeguati strumenti giuridici. Ad esempio, ad essa è consentita la possibilità di promuovere le forme di aggregazione tra le imprese e attori del settore pubblico o privato al fine di semplificare le procedure e facilitare la partecipazione agli appalti. Pertanto, l’autorità sanmarinese ha il compito di proporre all’organo legislativo della Repubblica, ovvero al Congresso di Stato, l’approvazione del piano di sviluppo digitale e sull’attuazione dell’Agenda Digitale di San Marino. Il modello di San Marino è di particolare interesse in ragione della collocazione geografica del Paese e dell’appartenenza alle così dette micro-giurisdizioni[24].

Altro sistema giuridico che merita approfondimento per l’attenzione che dedicata alle questioni in materia di protezione dei diritti d’autore e di blockchain è quello degli Stati Uniti d’America. Occorre considerarne due livelli di regolazione: quello federale e statale in cui le regole federali valgono per tutto il territorio americano e quelle adottate dai singoli Stati[25].

Sono diverse le proposte di regolazione di tipo federale promosse con la finalità di dare spazio allo sviluppo della tecnologia blockchain all’interno degli Stati Uniti d’America[26]. Tra le principali si può menzionare il Token Taxonomy Act che propone di escludere i digital token dalla definizione di strumenti dinanziari. Altra proposta è la Blockchanin Innovation Act che, a sua volta, propone al Dipartimento del Commercio di consultarsi con la Federal Trade Commission e altre agenzie competenti per studiare le potenziali applicazioni della blockchain.

Il Blockchain Tecnology Coordination Act propone di istituire l’Ufficio nazionale di coordinamento della tecnologia blockchain all’interno del Dipartimento del Commercio. Infine, il Consumer Safety and Technology Act ha evidenziato la necessità di una consultazione tra il Dipartimento del Commercio e la Federal Trade Commission sulle potenziali applicazioni della nuova tecnologia in relazione alla tutela dei consumatori.

Si può segnalare anche la recente Blockchain Promotion Act che vorrebbe la creazione del Blockchain Working Group per arrivare ad una definizione comune della tecnologia blockchain.

A livello federale il primo tentativo di regolamentare la tecnologia blockchain è rappresentato dall’Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (ESIGN) del 2000[27]. Con esso è stata riconosciuta e disciplinata la possibilità di concludere i contratti in forma elettronica, equiparati ai contratti del commercio interno ed internazionale. La norma, infatti, riconosce la validità giuridica dei contratti del commercio interno ed internazionale nella forma di smart contract.

L’ ESIGN è integrato nella disciplina opzionale dettata dall’Uniform Electronic Transaction Act (UETA)[28] che è stata ripresa da alcuni legislatori Statali al fine di attribuire la rilevanza giuridica agli smart contract nei propri ordinamenti interni.

In realtà, anche prima nell’anno 2019 vi erano dei tentativi di adottare una disciplina organica e omogenea al livello federale della blockchain. In tal senso, meritano attenzione due atti, rimasti ad oggi solo proposte di regolamentazione mai ratificate: l’House Bill 528 denominato Blockchain Regulatory Certainty Act del 14 gennaio e l’House of Bill 2144 chiamato Token Taxonomy Act del 9 aprile dello stesso anno[29].

Importante ruolo nell’elaborazione di una disciplina uniforme della blockchain deve essere riconosciuto alla Uniform Law Commission. La commissione, infatti, ha proposto una serie di principi che riguardano gli effetti e il valore probatorio dei documenti in formato elettronico nonché il riconoscimento e la piena validità delle sottoscrizioni elettroniche. Tali principi hanno favorito la maggior armonizzazione della disciplina anche a livello statale in tema di blockchain[30].

L’idea di poter adottare una disciplina quanto più esaustiva e completa in ambito di blockchain a livello federale ha lasciato spazio ad un approccio meno invasivo in cui i singoli Stati sono stati lasciati liberi di prevedere o meno le norme interne. Le iniziative di alcuni in particolare si sono concretizzate in un riconoscimento esplicito della disciplina relativa alle sottoscrizioni e alla validità delle informazioni registrate con l’uso della tecnologia a registro distribuito.

Altri Stati d’America hanno adottato norme specifiche in materia di riconoscimento delle informazioni contenute e conservate in blockchain. In particolare, è stata prevista l’equiparazione giuridica tra i documenti elettronici e le sottoscrizioni elettroniche e l’utilizzo degli smart contract. In alcuni casi è stato usato l’approccio della valorizzazione dell’aspetto sostanziale della disciplina mediante la modifica delle norme statali relative al commercio elettronico e mediante la previsione riconoscimento della forma scritta alla blockchain.

In altri casi sono state integrate le norme relative agli aspetti probatori con l’obiettivo di adottare interventi relativi alle norme di carattere processuale in tema di rilevanza probatoria degli atti e documenti conservati in forma elettronica ivi incluse le piattaforme basate su registri distribuiti. In tal senso sembra interessante menzionare le norme statali di alcuni Stati, come quelle dello Stato di New York che ha deciso di istituire un gruppo di lavoro dedicato alla blockchain con la finalità di aggiornare l’organo legislativo locale circa i rischi, benefici e possibili utilizzazioni delle tecnologie a registro distribuito.

Il primo Stato in America ad occuparsi dell’argomento è stato quello del Vermont che nell’anno 2015 durante la General Assembly dell’organo legislativo statale ha approvato una legge finalizzata alla promozione dell’utilizzo ed implementazione della tecnologia blockchain. In particolare, la finalità della legge è quella di avviare uno studio di fattibilità dell’uso della nuova tecnologia con l’elaborazione di un documento finale da sottoporre al Parlamento statale. In seguito, è stata adottata l’House Bill n. 868 nell’anno 2016 che ha modificato la disciplina processuale con l’introduzione di uno specifico paragrafo relativo a “Blockchain enabling”. In esso viene definita la blockchain come un registro che opera via Internet e si presenta come decentralizzato e basato sulla crittografia.

La norma è di particolare interesse in quanto prevede che a certe condizioni i dati contenuti nel registro distribuito hanno fede previlegiata sul piano probatorio in sede giudiziaria. Ciò opera nell’ambito dei rapporti commerciali tra le imprese. Sono state introdotte anche delle presunzioni semplici dell’autenticità, della data certa e della provenienza delle informazioni contenute in tali registri. Altro aspetto importante da evidenziare è che la norma ha previsto che le presunzioni si applichino espressamente alle attestazioni relative alla regolazione della titolarità dei diritti e doveri, ivi inclusi i trasferimenti di proprietà dei beni e del denaro.

La blockchain ha ottenuto il riconoscimento anche potendo fungere da registro che contiene le informazioni relative all’impresa, come una sorta di registro societario e contabile. Infine, il meccanismo introdotto dalla norma statale del Vermont trova applicazione per i certificati nei rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda lo Stato dell’Arizona è stato previsto il riconoscimento della possibilità di far produrre effetti giuridici sostanziali alle sottoscrizioni e ai documenti registrati nella blockchain. L’House Bill 2417 del 29 marzo 2017 ha modificato la precedente disciplina in ambito di commercio. All’articolo 5 del Arizona Revised Statutes dedicato alla revisione dello Trade and Commerce Act è stata introdotta la parte relativa alla blockchain. La blockchain è stata definita come un libro mastro diffuso, decentralizzato, condiviso e replicato che può essere sia pubblico sia privato, con autorizzazioni o meno, con la possibilità di essere dotato o meno di una sottostante criptovaluta, purché tutte le informazioni ivi contenute siano protette mediante la crittografia e che siano immodificabili.

La norma in commento prevede che alle firme e ai documenti contenuti nella blockchain sia riconosciuta la stessa validità prevista per le firme elettroniche. La disciplina, nella prima fase di introduzione, era prevista esclusivamente per alcuni tipi di contratti come vendita, leasing e documenti di trasporto. Nell’anno 2018 con l’House Bill 2603 l’applicazione è stata estesa anche al diritto societario. La definizione di smart contract, invece, prevede la nozione di software basati su programmazione “a eventi” che memorizzano il proprio stato di funzionamento (stateful), operanti su registri distribuiti, decentralizzati, condivisi e replicati. Detti registri sono in grado di conservare ed operare trasferimenti di asset digitali sugli stessi registri[31].

Da questa breve analisi comparatistica di alcuni ordinamenti giuridici è emerso come possono essere presi in considerazione diversi modelli d’approccio dei vari Stati verso la tecnologia blockchain e gli smart contract. Si è preferito considerare per prime le esperienze dell’Italia e della Repubblica di Malta, quali primi paesi in ambito dell’Unione Europea a dotarsi di un corpus normativo sulla materia. Mentre Malta può essere considerata come esempio di una regolamentazione esaustiva, che tenta di normare ogni singolo aspetto dell’applicazione della blockchain, l’Italia si è limitata di definire alcuni concetti chiave come i registri distribuiti e smart contract, ritenuti dal legislatore più importanti.

Altri Paesi, vicini allo spazio europeo come la Svizzera, hanno adottato un approccio diverso basato sul presupposto che la legislazione esistente sia di per sé sufficiente ad accogliere l’utilizzo della nuova tecnologia. A San Marino, anch’esso un Paese extra europeo che tuttavia ha una collocazione geografica che ne denota la vicinanza anche dal punto di vista giuridico, ha avuto un atteggiamento differente tendente ad una stretta collaborazione tra i soggetti privati e pubblici nella definizione di una strategia in ambito della blockchain. L’esperienza di San Marino, caratterizzata dalla presenza di una agenzia preposta a studiate la tecnologia e le sue applicazioni, in parte può essere accostata a quella italiana che all’interno del Ministero dello Sviluppo Economico ha dato vita ad un gruppo di esperti in materia di blockchain e di intelligenza artificiale con i compiti molto simili all’Agenzia Digitale Sammarinese.

Importante in tale ambito l’esperienza degli Stati Uniti d’America, uno dei primi Paesi al mondo che ha cominciato a ricorrere alla tecnologia blockchain, soprattutto nell’ambito del commercio elettronico. L’approccio americano inizialmente è stato molto simile a quello dei paesi dell’Unione Europea. A livello federale si è tentato di proporre una regolamentazione dettagliata della blockchain. Tale approccio, adottato per definire una regolamentazione comune a tutti gli Stati federali, è stato portato avanti solo in parte perché molto presto ci si è resi conto che la tecnologia si evolve rapidamente e alcuni aspetti non venivano considerati dalle proposte legislative inziali. Alcuni Stati si sono attivati per primi per recepire la regolamentazione della blockchain e degli smart contract. È il caso dello Stato di New York, di Vermont e di Arizona.  Presto si è arrivato ad un approccio differente che vede come protagonisti i soggetti privati, ovvero gli operatori economici, ai quali è stat data la possibilità di elaborare i principi e le regole condivise in materia.

Il riconoscimento della validità giuridica della blockchain e degli smart contract in un dato ordinamento giuridico è di fondamentale importanza, dato che apre la strada alla sua applicazione anche nel settore della circolazione dei beni culturale e della moda. Saper contare su una solida base normativa permette lo sviluppo ed implementazione delle tecnologie a registro distribuito in ambiti che richiedono la tutela del diritto d’autore, con una serie di vantaggi in termini di certezza, trasparenza, velocità, conservazione e circolazione delle informazioni ivi contenute.

5. L’uso delle nuove tecnologie prospetta uno sforzo di integrare la moda con la sostenibilità ambientale. Alcune scelte nel settore della moda, come ad esempio la realizzazione di capi di abbigliamento la cui lavorazione non impatta sull’ambiente, rappresenta uno degli esempi di tendenza del settore. Riducendo le emissioni di CO² oltreché al controllo dello spreco dei materiali sono due azioni certamente in grado di incidere positivamente sull’ambiente a medio e lungo termine.

Nel concetto della sostenibilità nel settore della moda[32] non rientrano solamente le azioni volte ad avere un impatto meno gravoso sull’ambiente, ma anche una serie di attività riferite alla salvaguardia e alla tutela dei lavoratori del settore e dei consumatori finali. La moda sostenibile è legata al concetto di ecosostenibilità e, infine, allo sviluppo dell’etica ecosostenibile nei processi di lavorazione e di commercializzazione dei capi di abbigliamento.

È appena il caso di ricordare che la filiera della moda utilizza grandi quantitativi di risorse idriche, di sostanze chimiche, metalli e altro. Non tutte le sostanze sono biodegradabili e ciò rappresenta un problema di smaltimento. Sotto questo profilo il settore della moda sta utilizzando le certificazioni che servono per garantire la sostenibilità del prodotto e/o dei processi di lavorazione rilasciati dalle organizzazioni specializzate[33]. Tra quelli più utilizzati vi è il Global organic textile standard (Certificazione Gots)[34] che permette di controllare tutte le fasi di lavorazione e i tipi di tessuti utilizzati al fine garantire l’assenza di sostanze nocive.

Vi sono altre tipologie di certificazioni, come l’Organic content standard (certificazione Ocs)[35] che attesta, invece, la provenienza delle fibre naturali da agricoltura biologica e forniscono le informazioni circa la loro tracciabilità durante il ciclo produttivo. Altra certificazione è la Global recycle standard (certificazione Crs)[36] che identifica i tessuti interamente riciclati e attesta la loro provenienza dagli scarti di lavorazioni di altri materiali mediante i procedimenti ecologici che non impattano sull’ambiente.

Anche a livello normativo sono stati fatti grandi progressi nella consapevolezza di dover intervenire a difesa dell’ambiente nel settore della moda. In particolare, nel 2020 l’Unione Europea ha emanato l’Action Plan per il passaggio ad un sistema di economia circolare per i prodotti tessili[37]. In esso sono elencate una serie di azioni ed iniziative con la finalità di accelerare i processi finalizzati a rendere la moda più sostenibile e rendere relativo settore più competitivo.

Possiamo affermare che la moda, negli ultimi anni, ha acquisito la necessaria consapevolezza che occorre trovare nuovi modelli sostenibili per l’ambiente. Nel contesto europeo in cui le regole del New Green Deal[38] si inseriscono in tutti gli ambiti dell’agire umano, la moda ne diventa protagonista con best practies da studiare e valorizzare. Si tenta, in particolare, di scardinare il modello “usa e getta” e del Fast Fascion che non pone attenzione sulla qualità dei tessuti e delle lavorazioni, seguendo piuttosto una moda legata al momento.

L’intera strategia del Green Deal mira a rivoluzionare il settore tessile,[39] partendo dalla fase di progettazione del ciclo di vita del prodotto che ha un impatto fino all’80 % sull’ambiente[40]. Intervenire sulla programmazione e gestione delle catene di approvvigionamento industriale in favore dei sistemi più sostenibili per l’ambiente e per l’uomo rappresenta una chiave di successo per la moda.

Quanto all’intervento in ambito dell’Unione Europea sono cinque i punti strategici da considerare: l’ecodesign, la responsabilità estesa dei produttori, tracciabilità e trasparenza del settore tessile, nuovi modelli di consumo e coinvolgimento del consumatore. La rivoluzione green del settore della moda deve necessariamente coinvolgere gli aspetti appena descritti.

Quanto all’ecodesign possiamo dire che nell’UE sono stati fissati i limiti minimi da rispettare per poter avere accesso all’intero mercato europeo. In tale prospettiva, la sostenibilità viene percepita come qualcosa che deve sussistere già al momento della progettazione della moda. Per questo motivo i designer della moda, nella fase creativa di ideazione dei nuovi prodotti dovrebbero avere riguardo alla qualità, durata e affidabilità dei materiali, alla possibilità di riutilizzo e riciclo e, infine, alla facile riparazione delle creazioni.

I nuovi capi di moda dovrebbero essere progettati e realizzati in modo tale da poter essere inseriti nel mercato tramite diversi modelli di consumo ed utilizzo, come il second hand. Infine, i prodotti devono contenere gli accessori per la riparazione e/o manutenzione come, ad esempio i bottoni con ago e filo. Questo è necessario per abituare le nuove generazioni alla possibilità di riutilizzo dei capi di abbigliamento nel tempo. Occorre creare una nuova mentalità e consapevolezza del Fashion durevole e responsabile.

Altro aspetto da considerare è la responsabilità estesa del produttore (ERP) ovvero l’introduzione della nozione di responsabilità di tipo esteso ai produttori delle materie prime o dei prodotti per la gestione del rifiuto dopo il consumo. Ciò vuol dire che i produttori devono considerare la responsabilità in ambito finanziario ed organizzativo dei processi di gestione della fase in cui il prodotto diventa scarto e rifiuto. Tale prospettiva è importante nell’ottica di maggiore consapevolezza della necessità di ridurre al minimo la possibilità che il prodotto debba finire nelle discariche oppure eliminato come rifiuto nocivo.

Nella realizzazione del Green Deal della moda si evidenzia la necessità di tracciare con la massima trasparenza ogni passaggio della filiera del tessile. Si vorrebbe introdurre una sorta di passaporto digitale dei prodotti della moda, come uno strumento di garanzia della provenienza e delle lavorazioni dai produttori ai consumatori.

Tale esperimento è stato già portato avanti nel settore agricolo con notevoli vantaggi per tutti gli operatori. Quanto alla catena di garanzia dei passaggi della filiera del tessile si possono inserire tutte le informazioni relative all’impatto ambientale del prodotto, le condizioni dei lavoratori, le indicazioni sui materiali utilizzati e l’uso delle sostanze chimiche. Lo Stato potrebbe, infine, prevedere incentivi di natura economica o fiscale per le imprese più virtuose in settore.

Occorre lavorare sui nuovi modelli di consumo ed incentivare, anche dal punto di vista fiscale, le filiere del tessile responsabili ed innovative. Infatti, occorre dare spazio alle filiere che investono nelle nuove tecniche, materiali di produzione e nella creazione dei nuovi posti di lavoro nel settore della rigenerazione, manutenzione, riciclaggio e riparazione.

In tale fase è di grande importanza il coinvolgimento dei consumatori per renderli partecipi dei cambiamenti. Occorre spiegare che il cambiamento culturale può passare solo dalla conoscenza e consapevolezza di ciò che accade nel settore del tessile in relazione all’impatto ambientale. Occorre sviluppare la propensione verso i nuovi modelli di consumo ed acquisto consapevole per porre fine a quello che viene chiamato come Fast Fashion.

Tutti questi obiettivi possono essere realizzati attraverso la creazione di appositi hub di riciclo per la gestione degli scarti di produzione e dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata nelle varie fasi di lavorazione del tessile. Tale tipo di organizzazione deve tener conto delle necessità dei singoli territori dell’Unione Europea, previlegiando quelli dove si svolgono le lavorazioni del settore tessile.

Occorre pensare ad una adeguata programmazione economica degli incentivi, quantomeno nella fase iniziale dell’introduzione, delle nuove catene produttive in Europa. In tale prospettiva si potrebbero realizzare le riforme strutturali e procedere all’erogazione dei finanziamenti che possano favorire l’innovazione e la digitalizzazione dell’intero settore della moda. Sicuramente ruolo importante potrebbe svolgere una adeguata legislazione e la creazione di apposite scuole di formazione professionalizzanti in tema di innovazione responsabile e sostenibilità ambientale.

Unitamente agli interventi europei appena descritti occorre considerare la nuova strategia per la sostenibilità dei materiali. Anche in tale contesto occorre fissare delle definizioni precise per avere maggiore consapevolezza dell’impatto sull’ambiente. Il raggiungimento di tali obiettivi nobili deve passare dalla formazione e dallo sviluppo della nuova mentalità eco-friendly.

In prospettiva di una maggiore collaborazione tra gli attori del settore moda in ambito europeo nell’anno 2022 è stata costituita l’European Fashion Alliance (EFA)[41] con l’obiettivo di discutere e concordare un pacchetto di misure e azioni in grado di sostenere e promuovere il processo di trasformazione dell’industria della moda in Europa. La nuova istituzione si propone di contribuire in modo concreto al raggiungimento degli obiettivi del Green Deal europeo con la conseguente riduzione delle emissioni CO² derivanti dal settore della moda.

Ciò consente di supporre si sia formata una certa consapevolezza in ordine al fatto che la sostenibilità e la trasformazione digitale, unitamente all’innovazione e all’istruzione possono rappresentare la vera leva del necessario cambiamento di un settore così importante come la moda. Questi sono tutti i fattori che le industrie della moda dovranno prendere in considerazione nel futuro passaggio all’economia green per rendere i tessuti un prodotto durevole nel tempo, riparabile, riutilizzabile e riciclabile.

Ad avviso di chi scrive, per la buona riuscita degli ambiziosi obiettivi che si sono posti gli operatori della filiera della moda occorre coinvolgere le nuove generazioni e premiare i giovani talenti della moda. L’incentivazione a dare spazio all’evoluzione tecnologica e digitale potrebbe portare alla creazione di nuovi modelli di gestione della filiera del tessile e, allo stesso modo, di individuare i nuovi sbocchi di commercializzazione delle merci più vicine alle esigenze dei consumatori, sempre più consapevoli di essere parte attiva del cambiamento in atto.

6. Nella legislazione italiana l’istituto che si occupa della tutela delle opere d’arte e, più ingenerale, della creazione dell’attività intellettuale è il diritto d’autore[42]. Esso riconosce all’autore dell’opera una serie di diritti di carattere patrimoniale relativamente all’utilizzo economico della sua creazione e, allo stesso tempo, di diritti di natura morale relativi alla tutela della personalità dell’autore e della paternità della creazione[43]. Questo insieme di tutele si realizza nel momento in cui, secondo le norme dell’ordinamento[44], viene completata la creazione dell’opera quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

Il diritto d’autore nasce, infatti, unitamente alla realizzazione dell’opera stessa e per il sol fatto della sua esistenza, tanto che è presunto[45] il riconoscimento della paternità in capo a chi è indicato come tale, salvo prova contraria ovvero chi è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e radio-diffusione dell’opera stessa. Chi, invece, contesta tale riconoscimento, può agire in giudizio, dando prova del fatto contrario.

Il sistema dele fonti che riconoscono e tutelano il diritto d’autore a livello nazionale è complesso e dato da una serie di previsioni di natura eterogenea. La Carta Costituzionale[46], seppur non riconoscendo esplicitamente il diritto d’autore, si occupa mediante i suoi principi generali della sua tutela fondamentale; ne sono esempio le prescrizioni degli articoli 2, 4, 9, 21 e 33 nonché 35, comma. Poi, vi sono leggi di rango primario, come quelle previste all’interno del Codice civile italiano agli articoli 2575 e ss., 2598 e ss. Vi è una specifica disciplina che tutela il diritto d’autore sotto il profilo penalistico, al fine di proteggere la creazione intellettuale da esercizio altrui o modificazioni indesiderate (Articoli 473 e ss., 517. 518. 528 e 725 del Codice Penale). Inoltre, occorre tener presente le previsioni della legge, la numero 633 del 1941, sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. Vi è la legge n. 93 del 1992 in tema di norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro. La legge n. 248 del 2000 sulle norme di tutela del diritto d’autore. Infine, le norme di rango amministrativo che vengono emanate dall’Autorità Garante per le Comunicazioni in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e le procedure ai sensi del Decreto Legislativo n. 70 del 2003.

Questa breve panoramica delle fonti interne deve essere integrata da una serie di norme di carattere sovraordinato di derivazione europea, data l’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea nonché dal contenuto dei trattati internazionali, a partire dalla Convenzione di Berna I, dalla sua ultima revisione del 1971. Questo solo al fine di meglio comprendere la complessità della tutela del diritto d’autore che sembra rappresentare uno degli elementi fondamentali dello sviluppo delle arti intellettuali[47].

Non si può negare l’importanza dell’introduzione del sistema di tutela del diritto autorale che, secondo alcuni autori[48], rappresenta uno dei diritti fondamentali. Tale ricostruzione impone di pensare a come poter conciliare le esigenze di tutela del diritto di esclusiva accordato all’autore dell’opera rispetto alla libertà degli utenti di fruire della stessa. In tale ambito sempre di fondamentale importanza l’applicazione del principio di proporzionalità, tenuto conto delle contrapposte necessità delle parti coinvolte. Il tema è di estrema attualità e importanza anche in relazione ad importanti cambiamenti imposti dall’evoluzione tecnologica in ambito di conservazione e circolazione dei beni e servizi.

Quello che viene in rilievo sono i soggetti a cui il diritto d’autore riconosce la tutela. Il primo tra questi è sicuramente l’autore della creazione che, in assenza di altri elementi, è quello che si dichiara come tale. In particolari casi, come ad esempio la prestazione di attività di lavoro subordinato o di svolgimento della ricerca presso le Università, la legge[49] riconosce la paternità dell’opera in capo al datore di lavoro o all’ente di ricerca dato che fornisce i mezzi necessari per il lavoro. Altro caso importante è rappresentato dal riconoscimento di paternità in relazione allo sviluppo di software e banche dati creati dal lavoratore nell’esecuzione delle proprie mansioni lavorative: in tali casi il riconoscimento della paternità dell’opera spetta al suo creatore e non al datore di lavoro, salvo pattuizioni differenti tra le parti[50].

L’aspetto delle nuove tecnologie, infatti, ha apportato notevoli cambiamenti nel settore della protezione di opere intellettuali, tra cui il diritto d’autore[51]. Pensiamo alla nuova tecnologia blockchain che sta proponendo nuovi principi di funzionamento di diversi sistemi, grazie alle sue caratteristiche fondamentali come decentralizzazione, trasparenza, inamovibilità, sicurezza, affidabilità e condivisione. La blockchain permette di effettuare le transazioni basate su processi che legano i sistemi distribuiti o Distributed Ledger Technology (DLT) alla crittografia avanzata e alla teoria dei giochi, potendo assumere la forma degli smart contract, NFT et similia[52]. Le sue caratteristiche intrinseche hanno fatto in modo che sia possibile un’applicazione diffusa in tanti ambiti, tra cui quello legale[53].

Più precisamente, si può affermare che la tecnologia blockchain potrebbe rappresentare un valido strumento nella tutela e protezione dei diritti autorali nel senso di dare maggiore sicurezza circa le informazioni relative a chi ha creato una determinata opera[54]. Parimenti la nuova tecnologia può essere funzionale alla dimostrazione di paternità nei casi dubbi sia nell’ambito dell’arte in generale, che nel settore specifico della moda. È il caso della prova di paternità dei disegni e bozzetti relativi ai capi di abbigliamento alla moda.

La tecnologia blockchain, infine, potrebbe fungere da piattaforma di acquisto e di vendita delle opere d’arte mediante l’utilizzo degli smart contract. Anche in tale ambito le caratteristiche della tecnologia permetterebbero di avere certezza delle dichiarazioni delle parti in ordine alla paternità dell’opera piuttosto che alle informazioni circa la sua circolazione nel tempo[55]. Con ciò si favorirebbe la circolare dei beni artistici con più affidabilità e sicurezza, riducendo il rischio delle frodi.

In tale contesto l’introduzione della tecnologia blockchain rappresenta un importante passo avanti nella certezza dei rapporti e degli scambi dei beni oggetti di tutela d’autore nonché un passo avanti anche in ambito dei nuovi strumenti di tutela giuridica. In particolare, avere uno strumento che possa garantire la certezza di informazioni sulla paternità dell’opera, della sua detenzione e la presenza o meno di altri diritti su di essa rappresentano grande evoluzione sotto aspetto giuridico.

Non possono passare inosservati anche i nuovi strumenti di circolazione delle opere d’arte, come lo sono le piattaforme dell’e-commerce o aste on-line, che facilitano l’incontro delle parti, creando nuovi spazi di circolazione dei beni artistici. Nascono nuove esigenze di valutazione e di accertamento d’autenticità nonché di assicurazione di tali opere. Spesso si tratta di iniziative di tipo privato organizzate da soggetti residenti in territori distanti, anche extra UE che comportano seri rischi in caso di controversia con difficoltà nell’individuazione del foro da applicare oppure in caso di fallimento che portano grandi incertezze giuridiche.

Tale rapido sviluppo della blockchain non ha portato ad altrettanto rapido sviluppo delle regole certe e sicure sull’argomento. Sicuramente l’Itala è stata tra i primi paesi europei, unitamente a Malta, a dotarsi di una legislazione afferente alla blockchain eppure diversi aspetti applicativi sono ancora oscuri e scoraggiano la piena applicazione della nuova tecnologia anche nel settore della protezione dei diritti autorali e della circolazione dei beni artistici e culturali.

La vera rivoluzione della blockchain è la possibilità che ogni dato può essere digitalizzato, rappresentato e conservato all’interno della blockchain e ciò vale sia per dati riferibili ai beni immateriali come, ad esempio, le criptovalute[56], sia per quelli materiali. Grazie a questa possibilità è sempre possibile tracciare i passaggi di proprietà di tali beni e risalire a ogni transazione effettuata nel corso del tempo. Per quest’ultimo tipo di operazioni, che prevedono le transazioni relative ai beni materiali, è possibile ricorrere allo smart contract. Quest’ultimo inteso come un protocollo informatico che viene auto-eseguito grazie alle clausole che fanno parte, senza la necessità dell’intervento umano[57].

La creazione degli archivi delle opere d’ingegno su supporti digitali e la diffusione delle stesse mediante le piattaforme telematiche e altri strumenti virtuali pone delle questioni di grande importanza in ordine all’evoluzione del concetto stesso del diritto d’autore[58]. Visto che il diritto d’autore è strettamente legato allo strumento necessario per la realizzazione dell’opera, è chiaro che con l’avvento delle tecnologie digitali anche tale fondamento è andato a scemare.

Dato il fatto che l’avvento delle nuove tecnologie ha portato al cambiamento radicale della circolazione delle opere d’ingegno che necessitano di tutele certe per il caso di contraffazione e riproduzione non autorizzata, si assiste all’inadeguatezza del precedente sistema normativo di tutela della proprietà intellettuale che era pensata per il mezzo di riproduzione, come la stampa. La circolazione delle opere d’arte mediante lo scambio dei bit informatici del tutto identici ha creato non pochi problemi in ambito dell’effettività della tutela dei diritti autoriali. Lo sviluppo della tecnologia blockchain potrebbe essere una valida risposta a tale esigenza di maggior tutela.

7. L’arte digitale tradizionalmente viene identificata con opere d’arte contemporanea, anche se vi possono essere delle digitalizzazioni di opere d’arte classica, con o senza modifiche, che vengono archiviate e rese utilizzabili grazie alla tecnologia blockchain. L’arte digitale si declina in numerose applicazioni, tra cui: la fotografia digitale, il digital imaging, l’editoria digitale e la letteratura elettronica, la poesia elettronica, l’internet art, la musica elettronica, la pixel art, la new media art, i musei digitali e la street art. Ognuna di queste categorie ha delle peculiarità specifiche.

L’arte digitale permette all’autore di utilizzare le piattaforme dedicate per far vedere o vendere le proprie opere in modo più semplice ed immediato. La nuova tecnologia blockchain permette di poter certificare l’originalità di un’opera d’arte di fornire la certificazione della proprietà della stessa, riducendo i rischi di plagio ed uso improprio e non autorizzato.

Quanto all’autenticazione delle opere d’arte digitali[59] è un procedimento complesso e delicato. In caso di rilascio delle certificazioni dell’autenticità occorre svolgere delle procedure volte ad individuare e qualificare tutti i rapporti di tipo patrimoniale relativi all’opera e tali attività sono complicate. In tale ambito la tecnologia blockchain potrebbe svolgere un ruolo sempre più maggiore per la certificazione e conservazione delle informazioni sulle opere d’arte digitali.

Le piattaforme a registro distribuito, come si accennava già in altri paragrafi, è funzionale a conservare le informazioni circa la paternità delle opere d’arte digitali e tradizionali, ivi inclusi aspetti morali e patrimoniali. Le stesse immagini dell’opera d’arte e il titolo della stessa, materiali e tecniche utilizzati possono essere certificate dalla blockchain.

Il settore in cui si ravvisa la maggiore utilità delle nuove tecnologie è quello delle certificazioni di autenticità in blockchain. il vantaggio è rappresentato dal fatto che la catena di informazioni e l’archiviazione delle stesse è tale che permette, in ogni momento, di avere un quadro completo delle caratteristiche dell’opera d’arte.

Non è questa la sede per analizzare appieno gli aspetti che coinvolgono le procedure di autenticazione delle opere d’arte mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie per ragioni di spazio. Qui interessa evidenziare che le potenzialità in tale ambito sono tante e importanti da considerare, nonostante alcuni profili critici come il coordinamento della blockchain con la disciplina sulla privacy, la necessità di avere il coinvolgimento degli attori pubblici al fine di garantire il corretto funzionamento delle certificazioni d’autenticità tecnologiche e altre problematiche[60].

Le nuove tecnologie hanno inciso anche sul processo di valutazione delle opere d’arte. In particolare, grazie agli strumenti come la marcatura temporale o timestamp è possibile vitare i problemi diplagio letterario o artistico. Pensiamo alle procedure di rivendicazione in tema di anteriorietà temporale, in tali casi l’utilizzo dei dati certi forniti dalla tecnologia permette la risoluzione delle controversie.

La marcatura temporale può essere usata sia per le opere d’arte digitale che per i file non firmati digitalmente per garantire una collocazione temporale certa e giuridicamente valida. A tal proposito rilevano le norme contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale (Articolo 20 del D. Lgs. N. 82/2005) che consente di associare una validazione temporale ad un documento informatico, rendendolo opponibile ai terzi. Stesso discorso vale e si applica alla marcatura temporale della tecnologia blockchain.

Questa premessa era necessaria per procedere all’analisi degli approcci valutativi in tema di opere digitali e come le nuove tecnologie hanno inciso su tali aspetti. L’arte digitale ha dei confini labili, di difficile individuazione che aprono la strada a nuove forme di ideazione, sperimentazione e diffusione delle opere creative. La collocazione delle opere d’arte digitali tra i beni immateriali permette, in un’ottica valutativa, di superare alcune incertezze.

Quanto alle procedure di stima, servirebbe un approccio graduale e organizzato che segua una linea conseguenziale di ragionamenti al fine di inquadrare correttamente l’oggetto di studio. Alcuni autori[61] hanno proposto il seguente approccio, sintetizzato in determinati passaggi, come: 1) l’inquadramento dell’opera artistica oggetto di valutazione e il suo inserimento all’interno di una tassonomia, ove esiste tale al fine di una migliore comparabilità rispetto alle opere simili; 2) l’identificazione delle tematiche giuridiche in tema di anteriorità, titolarità e diritti di sfruttamento economico; 3) la contabilizzazione dell’opera in capo all’autore; 4) la disamina di contratti di royalty, compravendita o altro relativi all’opera, qualora presenti; 5) il riferimento analogico ad altri beni o diritti immateriali oggetto della valutazione, con l’individuazione dei diritti d’autore, dei software, luoghi e marcature temporanei, Mobile App e social networks o piattaforme dedicate.

La valutazione di tipo economico delle opere d’arte digitali[62] si basa su approcci metodologici che si differenziano rispetto ai criteri tradizionali per le opere d’arte tradizionali. Vengono prese in considerazione, in particolare, gli elementi come la maggior fruibilità e la riproducibilità. Sicuramente le procedure di valutazione non sono semplici e può essere svolto anche mediante l’inquadramento dell’opera artistica attraverso una “Expertise”, un documento ufficiale che contiene le caratteristiche tecniche della stessa e ne certifica l’autenticità[63].

Le varie tecniche di valutazione delle opere d’arte, sia digitali che tradizionali, dipendono dalla finalità del procedimento. In caso di valutazioni per le aste, per le finalità assicurative, per i motivi ereditari, per le perizie giudiziarie cambiano le modalità e tecniche. Occorre considerare la posizione dell’autore, se si tratta di una persona famosa o di un autore emergente e così via.

Esistono degli standard di valutazione dei beni immateriali di tipo nazionale ed internazionale. Il principio International Valuation Standards (IVS) 210 è dedicato alla valutazione dei beni immateriali in ambito internazionale. A livello nazionale si usano i Principi Italiani di Valutazione (PIV) che, in parte, riprendono le indicazioni di IVS.

Esistono vari tipi di approccio alla valutazione delle opere d’arte digitali, orientati al costo piuttosto che agli aspetti reddituali e finanziari. Quello che rivela in questa sede è evidenziare che le difficoltà di valutazione sono identiche a quelle delle opere d’arte tradizionali, con la particolarità che vanno presi a riferimenti anche gli aspetti aggiuntivi tipici delle opere d’arte digitali come, il marketing, la possibilità di avere un mercato di vendita e di scambio ecc.

8. Come abbiamo visto nei precedenti paragrafi il settore della moda segue l’evoluzione tecnologica, specie grazie al riconoscimento della blockchain e della validità delle transazioni ivi effettuale e delle informazioni conservate. Da un lato, si utilizza la nuova tecnologia per tracciare i passaggi della filiera del mondo fashion e del tessile alla ricerca di una maggiore sostenibilità. Dall’altro canto si usano i nuovi strumenti offerti dalla tecnologica per arrivare al pubblico sempre più numeroso.

Diversi marchi di moda, specie del segmento lusso, hanno cominciato ad utilizzare gli NFT (Non Fungible Token) per creare i token legati alla moda. Le case di moda come Dolce & Gabbana, Nike, Gucci, Louis Vuitton e altri hanno optato per la creazione delle serie limitate di oggetti di crypto moda. Una sfida importante che unisce la creatività del settore fashion al mondo del collezionismo di nicchia[64].

La tecnologia blockchain viene utilizzata non solo per garantire l’autenticità dei capi di abbigliamento alla moda, ma anche come uno sforzo verso un settore sempre più sostenibile dal punto di vista ambientale e umano. La creazione di scarpe, borse, orologi ed altri oggetto di moda in digitale ha permesso lo sviluppo del segmento di mercato della moda ancora poco esplorato. Se dapprima tali rappresentazioni interessavano solamente il mondo dei gamer che volevano vestire il proprio avatar digitale e dotarlo di alcuni elementi distintivi, ora sono gli avatar delle persone a richiedere la possibilità di essere vestito e dotato di accesso di moda.

La tecnologia blockchain ha portato grandi cambiamenti anche nell’arte. grazie all’applicazione della blockchain è stato possibile ipotizzare l’utilizzo degli NFT (Non Fungible Token) [65]quale opera rappresentative d’arte digitale. È proprio la possibilità di rendere una rappresentazione grafica virtuale come un pezzo unica e impossibile da replicare che ha permesso la nascita e lo sviluppo della così detta arte digitale.

La crypto arte nasce nell’anno 2005 e si sviluppa grazie alla diffusione della tecnologia blockchain[66]. Essa si caratterizza dal fatto che le opere d’arte debbono essere frutto della crittografia, dell’arte digitale e certificate sulla blockchain. la differenza è fondamentale in quanto nel primo caso si tratta di opere d’arte che nascono sin dall’origine nell’ambiente virtuale, mentre in altri casi occorre svolgere le procedure di trasferimenti dell’opera d’arte esistente in formato digitale attraverso quello che viene chiamato il procedimento di tokenizzazione.

In tale contesto una grande importanza svolgono gli smart contract che permettono gli scambi delle creazioni della crypto arte. Sorprende l’elevato valore economico che viene attribuito alle opere di crypto arte da commercializzare in apposite piattaforme digitali e market place dedicati. Proprio grazie a questi nuovi strumenti di cessione delle opere d’arte crypto, è stato possibile a partire dal 2020 un rapido sviluppo del settore ancora in evoluzione.

Esiste ad oggi la difficoltà di fornire una definizione univoca del fenomeno della crypto arte. La difficolta risiede nella possibilità di includere o meno nella categoria, oltre alle creazioni in blockchain, anche tuttel le opere d’arte in formato analogico che sono state digitalizzate al fine di avere una rappresentazione anche in ambiente virtuale. Oltre alla possibilità di rendere le opere d’arte digitali oppure di crearne in formato degli NFT l’evoluzione della crypto arte sta andando verso un mercato di nicchia. Le opere d’arte in NFT si possono acquista sulle piattaforme dedicate e sui market place digitali, come Nifty Gateway, OpenSea, Super Rare, Know Origin che permettono lo scambio dietro il pagamento delle criptovalute.

È la tecnologia ad attribuire alle opere d’arte digitale l’originalità ed immodificabilità. Grazie alla blockchain, gli NFT delle opere d’arte hanno la caratteristica di corredare l’opera d’arte digitale di una certificazione di proprietà univoca. Tale aspetto determina l’unicità e la non fungibilità degli NFT artistici. Tali strumenti permettono di registrare in blockchain i dati relativi alla proprietà del bene e l’autenticità dell’opera, di cui è inclusa la descrizione degli elementi essenziali.

Sicuramente lo sviluppo della crypto arte ha portato notevoli vantaggi in termini di unicità delle opere, la struttura che permette maggiore tutela degli artisti, la possibilità di avere la certificazione di proprietà delle opere stesse nonché di avere controllo della successiva distribuzione delle creazioni. Dall’altro lato non mancano gli aspetti critici che sono legati alla continua evoluzione del settore, soggetto al rischio delle operazioni speculative. Occorre prendere in considerazione anche gli spetti normativi e fiscali, ancora troppo inadeguati per gestire il nuovo fenomeno.

Le innovazioni nei settori della moda e dell’arte a cui si è fatto cenno hanno portato alla crisi dei modelli di tutela legislativa esistenti. Occorre ricordare che la tecnologia blockchain, indispensabile per lo sviluppo dei nuovi settori, deve avere un valido riconoscimento normativo al fine del corretto utilizzo. Bisogna interrogarsi se in un dato contesto vi è la normativa sul riconoscimento della validità giuridica delle transazioni effettuate in blockchain e delle informazioni ivi contenute nonché se il diritto d’autore sia sufficiente a governare le nuove sfide.

 La nuova sfida per il diritto d’autore risiede nella necessità di far fronte alle nuove esigenze di tutela imposte dall’evoluzione tecnologica. Lo sviluppo dell’arte digitale e della crypto arte ha messo in crisi i canoni ordinari di concezione artistica, legati piuttosto alla visione romantica dell’autore. Ora sono stati aperti spiragli verso una nuova concezione artistica che si impone come un nuovo modo di comunicazione, servendosi di strumento digitale[67].

Altra sfida è data dalla necessità di riconsiderare le fondamenta della protezione normativa dell’autore delle opere di creazione intellettuale. Il rapido sviluppo anche delle nuove forme di circolazione delle opere d’arte digitali pone nuove sfide in ordine alla tutela del diritto autorale che, da un lato, potrebbe facilitare il compito di individuazione delle responsabilità in caso di utilizzo improprio e, dall’altro lato, pone interrogativi circa l’effettività delle tutele previste a livello nazionale ed internazionale.

L’utilizzo da parte di un artista dello strumento come ICO (Initial Coin Offer) per il finanziamento della sua opera per qualche autore rappresenta una forma di tokenizzazione del diritto d’autore sull’opera[68]. In tale prospettiva si crea una operazione assimilabile ad un crowdfunding attraverso la quale si potrà arrivare alla vendita di una quota parte del diritto d’autore (che è stato tokenizzato). Tale tipo di operazione è possibile per la realizzazione delle opere d’arte future e ancora non realizzate.

Quanto al recepimento normativo di tale operazione, secondo una prima ricostruzione, sembra non esservi difficoltà di aderenza alla legislazione nazionale. La legge sul diritto d’autore[69] ammette la possibilità di stipulare i contratti aventi ad oggetto la realizzazione delle opere future. Viene indicato un termine massimo di dieci anni per i contratti relativi alla vendita dei diritti esclusivi di autore delle opere future da creare.

Si può affermare che nel tempo abbiamo assistito ad un avvicinamento, per certi versi, del concetto del diritto d’autore elaborato nella tradizione di civil law rispetto al suo omologo copyright, sviluppatosi nella tradizione giuridica di common law[70]. Fermo restando l’importante distinzione della tutela del diritto d’autore che valorizza gli interessi non solo economici ma anche morali riconosciuti in capo all’autore della tradizione di civil law, rispetto al copyright inteso come un monopolio legale deputato ad agire come incentivo economico nella prospettiva della tradizione di common law, ciò che unisce le due concezioni del diritto autorale è la necessità di svolgere una equilibrata valutazione di interessi contrapposti in gioco.

Si può rilevare che, pur nelle rispettive differenze sostanziali tra le due tradizioni giuridiche a confronto in cui si considera il diritto d’autore alla stregua del diritto di proprietà rispetto alla concezione tipicamente pubblicistica legata al monopolio statale della common law, l’esperienza dimostra come il concetto di proporzionalità sia centrale in ambito dell’effettività realizzazione della tutela normativa delle parti in gioco.

L’avvicinamento delle diverse concezioni del diritto d’autore è stato possibile grazie all’evoluzione della giurisprudenza dell’UE a cura della Corte di Giustizia che in più occasioni ha fatto ricorso al parametro della proporzionalità in caso di dispute legate alla tutela dell’autore delle opere d’arte. In realtà, tale forma di valutazione delle diverse necessità in relazione alla tutela del diritto d’autore è tipica della tradizione di common law che, come abbiamo visto, vede il diritto come forma di concessione monopolistica del potere statale che deve perseguire la tutela dell’interesse pubblico anche nei rapporti di tipo privatistico.

Ricordiamo sul punto che la considerazione del diritto d’autore alla stregua del diritto fondamentale nel contesto della tutela dell’Unione Europea ha portato ad una forma di tutela rafforzata da fonti sovranazionali. Nell’ambito dell’UE, in particolare, accanto alla disciplina prevista dalla CEDU, in cui la tutela dell’autore di opere viene tutelato in base al principio generale del diritto dell’Unione in virtù dell’articolo 6, paragrafo 3 TUE, si può aggiungere le previsioni della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. Quest’ultima menziona la proprietà intellettuale tra i diritti fondamentali all’articolo 17, paragrafo 2[71].

In conclusione, si evidenzia la complessità delle norme in ambito di tutela internazionale del diritto d’autore. Da un lato, emergono le esigenze di tutela del diritto d’autore che viene identificata nel diritto fondamentale del creatore dell’opera sotto l’aspetto economico e morale e, dall’altro, si ravvisano delle tensioni in ordine alla natura del diritto stesso che viene accostato al diritto di proprietà.

9. Negli ultimi anni si sta parlando molto dell’utilizzo delle nuove tecnologie in diversi ambiti dell’agire umano, ivi inclusi quelli relativi al mondo dell’arte e della moda. La recente pandemia mondiale da Covid-19 ha accelerato tali processi, rendendo l’utilizzo delle nuove tecnologie anche per la fruizione di servizi come, accesso alle gallerie d’arte e delle mostre, possibile. Abbiamo visto che tali basi hanno accelerato lo sviluppo della così detta cripto arte e cripto moda, che ha imposto nuovi equilibri dell’espressione artistica tra l’ambiente fisico e quello naturale.

L’avvento delle nuove possibilità di svolgere un’esperienza importante ed immersiva grazie alle nuove tecnologie ha permesso anche l’utilizzo del Metaverso[72]. Esso rappresenta uno spazio virtuale che permette di avere una esperienza intensa e di rivivere in digitale le stesse situazioni che si possono vivere nell’ambiente naturale, grazie all’utilizzo di nuovi strumenti tecnologici come i visori ottici.

Se inizialmente la parola Metaverso era apparsa solo in un libro su fantasy dello scrittore Neal Stephenson “Snow Crash”, per descrive un mondo virtuale in cui viveva l’avatar del protagonista dell’opera di fantascienza, attualmente è qualcosa di effettivamente reale. Per Metaverso si può intendere l’insieme di mondi virtuali in cui gli utenti hanno la possibilità di muoversi ed interagire tra di loro, grazie alle nuove tecnologie come la blockchain ed il 3D al fine di vivere una esperienza immersiva. Si può immaginare il Metaverso come una sorta di replica del mondo in formato virtuale e, allo stesso tempo, come uno spazio tutto nuovo da esplorare.

Nel Metaverso è possibile percorrere le strade, guardare le vetrine, fare le riunioni e fare gli acquisti anche di beni immobili. Si può anche interagire con altri utenti grazie all’utilizzo degli avatar e tale attività è possibile grazie all’utilizzo di appositi strumenti tecnologici, dapprima progettati per i videogiochi. Infatti, gli avatar possono scambiarsi gli oggetti, svolgere le varie attività e, infine, vestire in modo differente il proprio avatar[73].

Pensiamo alla possibilità di creare i capi di abbigliamento per vestire gli avatar digitali. Tale tipo di attività si chiama digital clothing ovvero la creazione dell’abbigliamento digitale accessibile in vari ambienti virtuali, dai social media alle piattaforme dedicate, negli ambienti di Tik Tok e Instagram[74]. L’indumento digitale è un ambito su misura creato in applicazioni 3D professionali che vengono applicate grazie all’utilizzo delle foto del committente. Tale settore è strettamente legato agli NFT (Non Fungible Token) fashion, che rappresenta una grande opportunità in ambito di riconoscibilità ed economico per gli artisti di moda e per i marchi già affermati.

Date queste premesse è più semplice immaginare l’utilizzo del Metaverso nei settori dell’arte e della moda. Lo sviluppo della crypto arte e della crypto moda ha permesso la maggiore interazione con la realtà virtuale e l’utilizzo delle nuove tecnologie ha portato a delle esperienze davvero incredibili.

Nel modo della cultura, l’esperienza virtuale ha permesso le visite ai musei, alle fiere e alle case d’asta per l’acquisto delle opere d’arte. Il Metaverso per il mondo dell’arte ha dato via alla sperimentazione di esperienze di accesso a musei o alle gallerie d’arte in qualsiasi momento della giornata. Nel Decentraland, uno dei Metaversi più famosi, sono stati acquistati dei terreni al fine di creare il Museum of Crypto Art (MOCA), dove si trova la galleria digitale di König Galerie e di Sotheby’s. Tali gallerie offrono una esperienza di mix tra quella in 2D dei quadri appesi al muro e di 3D, in cui gli oggetti selezionabili possono essere visualizzati in maniera dettagliata sotto diverse angolazioni.

Lo sviluppo della tecnologia blockchain, specie degli NFT (Non Fungible Token) ha dato il via allo sviluppo dello scambio delle opere d’arte digitali e quindi alla nascita delle specifiche piattaforme di scambio.

Esiste, ad esempio una piattaforma chiamata OpenSea, che permette agli artisti la possibilità di creare gli NFT delle proprie opere d’arte e di poterli vendere sul mercato, attraverso la forma di offerta al pubblico e dietro un compenso, che di solita è una percentuale sulla somma del prezzo di vendita finale. Tale possibilità sta rivoluzionando il mondo delle arti espressive e permette anche a chi non ha competenze tecnologiche specifiche di avere accesso al mondo della crypto arte.

Il mondo dell’arte è stato tra i primi a fare uso del Metaverso per offrire ai propri utenti la possibilità di visitare le mostre, fiere e musei. A tal proposito si può menzionare la Booming, una fiera d’arte contemporanea di Bologna, che ha deciso di aprire in uno spazio virtuale. L’esperienza virtuale che permette l’uso delle nuove tecnologie non necessariamente deve sostituire quella reale, laddove è possibile una visita in presenza. Quello che permette l’esperienza virtuale è di avere degli extra, come la possibilità di avere maggiori informazioni su una determinata opera d’arte, di poter chattare con l’autore e fargli le domande ecc.

Si può pensare anche alla prima fiera che si è svolta nel Metaverso. La fiera del Trento Art Festival, una fiera di arte contemporanea, nel 2021 si è svolta interamente nell’ambiente digitale grazie all’utilizzo della piattaforma Kunstmatrix. Sono tutti esempi recenti che ci permettono di riflettere sulla possibile evoluzione dell’uso delle nuove tecnologie nei settori dell’arte e della moda.

Pensiamo alla possibilità di realizzare vestiti o accessori di moda, come scarpe, cappelli o borse, per gli avatar virtuali. Tale possibilità esiste già e sta coinvolgendo i più importanti marchi di moda di lusso del mondo che vedono nelle nuove tecnologie la possibilità di avere una nuova vetrina per esporre i propri oggetti oppure di rivolgersi al mondo dei collezionisti.


[1] Sul rapporto tra arte e tecnologia si veda L. Capucci, Arte e tecnologie. Comunicazione estetica e tecnoscienze, Bologna, p. 199.

[2] M. Costa, Il sublime tecnologico. Piccolo trattato di estetica della tecnologia, Roma, 1998, p. 15.

[3] G. Dorfles, Le ultime tendenze nell’arte di oggi. Dall’informale al postmoderno, Milano, 1984, pp. 4 e ss.

[4] W. Benjamin, Angelus Novus, Torino, 1962.

[5] W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Torino, 1966, pp. 23 e ss.

[6] Z. Bauman, Art? Lìquido? Ediciones sequitur, Madrid, 2007.

[7] P. Levy, Cybercultura. Gli usi sociali delle nuove tecnologie, Milano, 1999.

[8] J. J. O’Donnell, Avatars of the World, Harvard University Press, Cambrige (MA), London, 1998.

[9] A. Contaldo, F. Campara, Blockchain, criptovalute, smart contract, industria 4.0. Registri digitali, accordi giuridici e nuove tecnologie, Pisa, 2019, pp. 8 e ss.; P. Cuccuru, Blockchain ed automazione contrattuale. Riflessioni sugli smart contract, in Nuova Giur. Civ. Comm., I, 2017, pp. 107 e ss.; Cinque A., La blockchain. Smart contract – crypto-attività – applicazioni pratiche, Pisa, 2022, pp. 15 e ss.

[10] A. Contaldo, F. Campara, Blockchain, criptovalute, smart contract, industria 4.0. Registri digitali, accordi giuridici e nuove tecnologie, o.u.c., pp. 125 e ss.

[11] Si può fare degli esempi italiani di sviluppo delle piattaforme blockchain per il settore dell’arte, come ad esempio Art.Certo, così come altre esperienze estere come Verisart, Codex, Blockchain Art Collective. Sono piattaforme che forniscono i servizi di certificazione di autenticità delle opere d’arte, i certificati di titolarità o altri certificati relativi alle informazioni sull’opera d’arte.

[12] Il riferimento è all’articolo 8-ter del Decreto Semplificazioni del 2018, introdotto con decreto-legge n. 135 del 14.12.2018, convertito con la legge n. 12 del 11.02.2019.

[13] E. Bufano, Blockchain e mercato delle opere di interesse artistico: piattaforme, nuovi beni e vecchie regole, in Il Mulino – Rivistaweb, Fasc. 2/2021, Bologna, 2021, pp. 100-110.

[14] P. Cuccuru, Blockchain ed automazione contrattuale. Riflessioni sugli smart contract, o.u.c., p.107.

[15] Risoluzione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2018 sulle tecnologie di registro distribuito e blockchain: creare fiducia attraverso la disintermediazione (2017/2772(RSP)), reperibile in lingua italiana in: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0373_IT.html (consultato in data 2.05.2023).

[16] M. Vahabava, Smart legal contracts: spunti di riflessione comparatistici, in Tigor – Rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica, n. 2, 2022, pp. 112-125.

[17] A. Contaldo, F. Campara, Blockchain, criptovalute, smart contract, industria 4.0. Registri digitali, accordi giuridici e nuove tecnologie, o.u.c., pp. 125 e ss.; F. Sarzana, M. Nicotra, Diritto della blockchain, intelligenza artificiale e IoT, o.u.c., pp. 122 e ss.; G. Rinaldi, Smart contract: meccanizzazione del contratto nel paradigma della blockchain, in Diritto e Intelligenza Artificiale, a cura di G. Alpa, Pisa, 2020, pp. 365 e ss.

[18] A. Cinque, La Blockchain. Smart contract-cripto-attività-applicazioni pratiche, Pisa, 2022, p. 40.

[19] A. Cinque, La Blockchain. Smart contract-cripto-attività-applicazioni pratiche, o.p.c., p. 42.

[20] S. Gerotto, Svizzera, Bologna, 2013, pp. 4 e ss.

[21] Il comunicato stampa del Consiglio Federale della Confederazione Svizzera “Il Consiglio federale intende perfezionare le condizioni quadro per le tecnologie blockchain e DLT”, 14 dicembre 2018, reperibile in: http://www.sif.admin.ch (consultato in data 2.05.2023).

[22] Il testo della norma è reperibile in: http://www.sif.admin.ch (consultato in data 2.05.2023).

[23] A. Contaldo, F. Campara, Blockchain, criptovalute, smart contract, industria 4.0. Registri digitali, accordi giuridici e nuove tecnologie, Pisa, 2019, pp. 80 e ss.

[24] Per un’analisi completa sul tema: I. Castellucci, San Marino, Città del Vaticano, Malta: il diritto italiano nelle micro-giurisdizioni, in Annuario del diritto comparato, ESI, 2014, pp. 3-54.

[25] D.T. Stabile, K.A. Prior e A.M. Hinkes, Digital Assets and Blockchain Technology. US Law and Regulation, Chelthenam, 2020, pp. 4 e ss.

[26] A. Cinque, La blockchain. Smart contract – cripto-attività-applicazioni pratiche, o.u.c.., pp. 33 e ss.

[27] L’atto è stato emanato il 30 di settembre del 2000, reperibile per la consultazione in lingua inglese in: http://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-10publ229/pdf/PLAW-106pubbl229.pdf (consultato in data 2.05.2023).

[28] L’atto è stato emanato il 30 di settembre del 2000, reperibile per la consultazione in lingua inglese in: http://www.uniformlaws.org/committees/community-home/librarydocuments?communitykey=2c04b76c-2b7d-4399-977e-d5876ba7e034&tab=librartdocuments (consultato in data 2.05.2023).

[29] C. Poncibò, Il diritto comparato e la blockchain. Memorie del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, ESI, 14/2020, pp. 140 e ss.

[30] N. Travia, Profili internazionali del diritto degli smart contract, in Blockchain e Smart Contract, a cura di R. Battaglini, M. T. Giordano, Milano, 2019, pp. 389 e ss.

[31] N. Travia, Profili internazionali del diritto degli smart contract, o.u.c., pp. 392 e ss.

[32] S. Gambi, Green Deal e economia circolare: cosa dobbiamo aspettarci per il settore moda, in Solomodasostenibile – Podcast and more, 2020, reperibile in: https://www.solomodasostenibile.it/2020/01/18/green-deal-e-economia-circolare-cosa-dobbiamo-aspettarci-per-il-settore-moda/(consultato in data 2.05.2023).

[33] G. De Bona, Green fashion, eco etichette e la sfida di rendere la moda sostenibile, in SmartIUS, 2021, reperibile in: https://www.smartius.it/digital-industry/green-fashion-eco-etichette-moda-sostenibile/(consultato in data 2.05.2023).

[34] Per maggiori informazioni è reperibile in: https://global-standard.org/the-standard (consultato in data 2.05.2023).

[35] Per maggiori informazioni, si può consultare in: https://icea.bio/certificazioni/non-food/prodotti-tessili-biologici-e-sostenibili/organic-content-standard/ (consultato in data 2.05.2023).

[36] Per maggiori informazioni, si può consultare in: https://icea.bio/certificazioni/non-food/prodotti-tessili-biologici-e-sostenibili/global-recycle-standard/#:~:text=Global%20Recycle%20Standard.%20GRS%20%C3%A8%20riconosciuto%20come%20il,e%20prodotti%20tessili%20realizzati%20con%20materiali%20da%20riciclo (consultato in data 2.05.2023).

[37] Reperibile in: https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-recovery-plan/(consultato in data 2.05.2023).

[38] Reperibile in: https://europedirect.comune.trieste.it/green-deal-gli-obiettivi-da-raggiungere-entro-il-2050/ (consultato in data 2.05.2023).

[39] L. Misculin, Il Green Deal Europeo spiegato bene, in Il Post, 2020, reperibile in: https://www.ilpost.it/2020/02/02/green-deal-europeo/(consultato in data 2.05.2023).

[40] L. Misculin, Il Green Deal Europeo spiegato bene, o.u.c.

[41] I. Naef, L’EFA definisce un codice di condotta etico e sostenibile per i suoi membri, articolo reperibile in: https://fashionunited.it/news/moda/l-efa-definisce-un-codice-di-condotta-etico-e-sostenibile-per-i-suoi-membri/2023011123863(consultato in data 2.05.2023).

[42] M. Fabiani, Il Diritto di autore, Milano, 1993, pp. 519 e ss.

[43] A. Musso, Diritto d’autore sulle opere dell’ingegno, letterarie e artistiche, Bologna-Roma, 2008, pp. 122 e ss.; V. M. De Sanctis, I soggetti del diritto d’autore, Milano, 2005, pp. 19 e ss.

[44] In particolare, l’articolo 2576 del Codice civile italiano e l’articolo 6 della Legge sul diritto d’autore dispongono che il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituito dalla creazione dell’opera, ovvero quale particolare espressione del lavoro intellettuale del suo creatore.

[45] Ci si riferisce alle previsioni dell’articolo 8 della Legge sul diritto d’autore che prevede la presunzione semplice di riconoscimento della titolarità del diritto d’autore (o di paternità) in capo a chi si dichiara tale.

[46] E. Santoro, Note introduttive sul fondamento costituzionale della protezione del diritto d’autore, in Dir. aut., 1975, p. 319.

[47] J. Drexit, Constitutional Protection of Authors’ Moral Rights in the European Union – Between Privacy,Property and the Regulation of the Economy, in Human rights and private law: privacy as autonomy, a cura di K. S. Ziegler, Oxford, 2007, pp. 173 e ss; si veda anche: G. Giannone Codicglione, M. Bassini, From private enforcement to public enforcement. Copyright enforcement in the digital age: a comparative overview, in Copyright and Fundamental Rights in the Digital Age, a cura di O. Pollicino, G. M. Riccio e M. Bassini, Cheltenham, 2020, pp. 221 e ss.

[48] G. Resta, La conoscenza come bene comune: quale tutela? in Persona e Danno, n. 27/2012, reperibile in: https://www.personaedanno.it/articolo/la-conoscenza-come-bene-comune-quale-tutela–giorgio-resta (consultato in data 2.05.2023).

[49] Legge del 22 aprile 1941 n. 633 sulla Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, e successive modificazioni.

[50] E. M. Lombardi, Innovazione digitale e incidenza sul paradigma proprietario: notazioni sul fenomeno copyleft, Napoli, 2020, pp. 111 e ss.

[51] C. Geiger, Copyright’s Fundamental Rights Dimension at EU Level, in Research handbook on the future of EU Copyright, a cura di E. Derclaye, Cheltenham, 2009, pp. 33 e ss.

[52] Per una interessante disamina in tema, si può consultare G. Vulpiani, Non fungible tokens, smart contracts e blockchain nell’arte e nella moda: crypto arte e digital fashion, in Cammino Diritto – Rivista di informazione giuridica, n. 11/2021, p. 2.18; Id, Dalla street art alla crypto art: la rivoluzione dell’arte digitale in blockchain, in Rivista di diritto delle arti e dello spettacolo, n. 2/2020, pp. 111 e ss.

[53] A. Cinque, La blockchain. Smart contract – crypto-attività – applicazioni pratiche, o.u.c., pp. 15 e ss.; A. Contaldo, F. Campara, Blockchain, criptovalute, smart contract, industria 4.0. Registri digitali, accordi giuridici e nuove tecnologie, o.u.c., pp. 1 e ss; P. Cuccuru, Blockchain ed automazione contrattuale. Riflessioni sugli smart contract, in Nuova Giur. Civ. Comm., I, 2017, p. 107; F. Sarzana, M. Nicotra, Diritto della blockchain, intelligenza artificiale e IoT, Milano, 2018, p. 18; A. Gambino, A. Stazi e D.  Mula, Diritto dell’informazione e dell’informatica, Torino, 2019, pp. 192 e ss.; A. Alpini, L’impatto delle nuove tecnologie sul diritto, 2018, reperibile in: http://www.comparazionedirittocivile.it (consultato in data 2.05.2023). M. Bellini, Blockchain: cos’è, come funziona e gli ambiti applicativi in Italia, reperibile in: http://www.blockchain4innovation.it, 2017 (consultato in data 2.05.2023).

[54] L. Chimienti, Diritto di Autore 4.0. L’intelligenza artificiale crea? Pisa, 2020, pp. 64 e ss.

[55] E. Bufano, Blockchain e mercato delle opere di interesse artistico: piattaforme, nuovi beni e vecchie regole, in Il Mulino – Rivistaweb, Fasc. 2/2021, Bologna, 2021, pp. 100-110.

[56] Nel 2009 è stato lanciato il Bitcoin, la prima criptovaluta per la quale è stata utilizzata la tecnologia Blockchain. Si noti bene che viene utilizzata la lettera maiuscola per distinguere la Blockchain dei Bitcoin dalla blockchain come piattaforma decentralizzata con determinate caratteristiche. Grazie al Bitcoin e al suo inventore Satoshi Nakamoto è stata conosciuta la blockchain e le sue possibili applicazioni e sviluppo. Per maggiori informazioni sulla nascita di Bitcoin si può consultare: P A. Perna, Le origini della blockchain, in Blockchain e Smart Contract, a cura di R. Battaglini, M. T. Giordano, Milano, 2019, pp. 3 e ss.; S. Nakamoto, Bitcoin: a Peer-to-peer Electronic Cash system, 2008, reperibile in: http://www.bitcoi.org (consultato in data 2.05.2023).

[57] A. Stazi, Automazione contrattuale e “contratti intelligenti”. Gli smart contract nel diritto comparato, Torino, 2019, p. 105.

[58] M. Capparelli, Le nuove frontiere del diritto d’autore alla prova dell’Intelligenza Artificiale, in L’Intelligenza Artificiale – il diritto, i diritti, l’etica, a cura di U. Ruffolo, Milano, 2020, pp. 335-359.

[59] Per un approfondimento completo, si veda G. Frezza, Blockchain, autenticazioni e arte contemporanea, in Diritto di Famiglia e delle Persone, fasc. 2, 2020, pp. 489 e ss.

[60] G. Spedicato, Interesse pubblico e bilanciamento nel diritto d’autore, Milano, 2013, pp. 139 e ss.

[61] R. M. Visconti, La valutazione dell’arte digitale, in Internet e nuove tecnologie – Diritto industriale, n. 57/2021, pp. 472 e ss.

[62] D. R. Burns, The Economic Valuation of Digital Media Art, in Proceeding of the 21st International Symposium on Electronic Art, 2015.

[63] S. Morabito, Strumenti di valutazione per le opere d’arte. Perizia, expertise e autentica, in BusinessJus, 2014, pp. 58 e ss.

[64] G. Vulpiani, NFT’s e crypto fashion: profili giuridici, in Rassegna di diritto della moda e delle arti – Rivista semestrale di dottrina e giurisprudenza commentata, n. 1, 2022, pp. 47-67.

[65] G. Vulpiani, NFT’s e crypto fashion: profili giuridici, o.u.c.

[66] Per una analisi completa si veda G. Frezza, Blockchain, autenticazione e arte contemporanea, in Dir. fam. Pers., 2020, pp. 489 e ss.; V. Moscon, Tecnologie Blockchain e gestione digitale del diritto d’autore e connessi, in Dir. ind., 2020, pp. 137 ess.

[67] C. Sandei, Blockchain e sistema autorale; analisi di una relazione complessa per una proposta metodologica, in Nuove leggi civ., fasc. 1, 2021, pp. 194 e ss.; R. Matulionyte, Can Copyright be tokenized? in Eur. Intell. Pro. Rev., fasc. 2, 2020, pp. 101 e ss.

[68] P. Liberanome, Criptoarte e nuove sfide alla tutela dei diritti autorali, in Contratti in generale, approfondimento Legaltech, n. 1, 2022, pp. 93 e 97.

[69] In particolare, l’articolo 120 della Legge n. 633 del 1941 chiamata come Legge sul diritto d’autore.

[70] G. Noto la Diega, Can Permissionless Blockchain be Regulated and Resolve some of Problems of Copyright Law?, in Blockchain and Web 3.0: social economy, and Technological challenges, a cura di M. Ragnedda, G. Destefanis, Londra, 2020; A. I. Savelyev, Copyright in the blockchain era: promises and challenges, in Compt. Law Sec. Rev., 2018, pp. 144 e ss.; T. W. Bell, Copyrights, Privacy and the Blockchain, in Ohio Norten University L. Rev., 2016, pp. 439 e ss.; B. Bodo, D. Gervais, J. P. Quintais, Blockchain and smart contracts: the missing link in copyright licensing?, in Int. Law & Inf. Tech, 2018, pp. 311 e ss.

[71] Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2012) OJ C 326/391.

[72] S. Hughes, People are paying real money for virtual real estate in the Metaverse, in The Financial Post, 21.10.2021, reperibile in: http://financialpost.com/fp-finance/cryptocurrency/why-people-are-paying-real-money-for-virtual-real-estate-in-the-metaverse (consultato in data 2.05.2023).

[73] M. Vahabava, Il settore immobiliare diventa uno degli asset strategici nel Metaverso, in Legal & Economy Review, Rivista giuridica, economica e sociologica trimestrale, SD&C Editore, n. 2, 2022, pp. 43-45.

[74] R. M. Visconti, La valutazione dei marchi nella moda: dal Fashion Tech al Digital Clothing, in Il Diritto industriale, n. 3, 2022, pp. 255 e ss.

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